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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/01/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 8914/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.01.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8914/2024 R.G. LAVORO
TRA
(C.F.: ), nato a Napoli il [...], in [...] Parte_1 C.F._1
di amministrazione di sostegno del Sig. nato il [...] in Persona_1
NAPOLI, rappresentato e difeso dall'avv. RUGGIERO MICHELINA e dall'Avv. Salvatore
Russo, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to presso la sede in via CP_1
A. de Gasperi, n. 55 Napoli, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Calamia
RESISTENTE
NONCHE'
“ ”, in persona dell' Avv. Ernesto Maria Controparte_2
RUFFINI, nella sua qualità di Direttore dell'" ” rapp.ta e Controparte_3 difesa, giusta procura in atti, dall'associazione professionale “ ” c.f. Controparte_4
e P.iva (costituita dagli avvocati Vincenzo Martinelli e Avv.ti Vincenzo P.IVA_2
Casaburo con atto costitutivo di associazione tra professionisti registrato all'Agenzia delle
1 Entrate di Napoli in data 11.05.21 al numero 29379 Serie 1T) in persona dell'Avv.
Vincenzo Martinelli
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 10.07.2024, parte ricorrente impugnava la all'intimazione di pagamento 07120249020680870000, notificatagli il 31.5.2024, con riguardo all'avviso di addebito n. 37120120009011615000. CP_1
Eccepiva parte ricorrente: la mancata rituale notificazione dell'atto presupposto, nonché la prescrizione dei crediti vantati, chiedendo quindi l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
Costituitisi in giudizio l e chiedevano il rigetto del CP_1 Controparte_2
ricorso con vittoria di spese.
Disposta trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., all'esito delle note la causa è stata decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è infondato.
Costituisce principio ormai consolidato e ribadito recentemente dalla S.C. a SSUU
(sentenza 26283/22) che “nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può sempre impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare
l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n.
7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617
c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie,
n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21)” Al riguardo, va rilevato che la Suprema Corte ha altresì statuito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia
2 un'opposizione agli atti CP_1 esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ.
(come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n.
80, vigente "rationetemporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da C. Cass. 14963/2012 (cfr. C. Cass.
15116/2015, che richiama C. Cass. 25757/2008 e C. Cass. 18207/2003).
Va, altresì, rilevato che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24,
d.lgs. n. 46 del 1999 ove, come nel caso di specie, si alleghi la omessa notifica del titolo, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
La Suprema Corte ha, invero, statuito che "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata.(Così statuendo, la S. C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)"(Cass., sez. 6 n. 24506 del
2016).
Ciò premesso, il ricorrente, con le censure formulate in ricorso, ha fatto valere sia motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (prescrizione), proponendo così una opposizione all'iscrizione a ruolo sia motivi che attengono alla regolarità formale del titolo esecutivo (omessa notifica dell'avviso di addebito), così proponendo un'azione di opposizione agli atti esecutivi, tardiva in quanto non proposta entro il termine di 20 giorni.
Quanto all'opposizione all'iscrizione a ruolo gli Enti resistenti hanno eccepito la tardività dell'opposizione, per essere stata proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito opposto.
L'eccezione è fondata.
3 Ed, invero, l'avviso di addebito opposto risulta validamente notificato in data 17.10.2012 con notifica diretta a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, presso l'indirizzo di residenza risultante dall'atto introduttivo del giudizio (v. raccomandata con avviso di ricevimento, in atti).
Si deve concludere allora per l'incontrovertibilità del predetto avviso di addebito in ragione del consolidarsi della pretesa creditoria.
Invero, il predetto avviso, ritualmente notificato al ricorrente, non è stato opposto nei termini stabiliti dalla legge.
L'atto presupposto di quello oggi impugnato risulta dunque correttamente notificato e ogni Contr censura relativa al merito delle pretese contributive reclamate dall' (ivi inclusa quella relativa alla prescrizione dei crediti) è preclusa in conseguenza dell'omessa tempestiva impugnazione giudiziale.
È ammissibile, di contro, la censura di intervenuto decorso del termine di prescrizione successivamente alla notifica del titolo, trattandosi di un'opposizione all'esecuzione introdotta ai sensi dell'articolo 615 c.p.c..
Tale eccezione di prescrizione risulta, tuttavia, infondata in ragione dei successivi atti interruttivi notificati dal concessionario (intimazione di pagamento
07120149004391605000 notificata il 03/06/2014; Intimazione n.
07120199004456511000, notificata il 06/05/2019; intimazione n.
07120249020680870000 – v. allegati 4-5 memoria ). Controparte_2
Parte ricorrente ha contestato la notifica della intimazione di pagamento n.
07120149004391605000, deducendo che nonostante la consegna dell'atto a “familiare convivente”, non risulta provato l'invio del c.d CAN (v. note di trattazione scritta, in atti).
Tale eccezione risulta infondata.
Ed, invero, la predetta intimazione di pagamento risulta validamente notificata in data
3.6.2014, con notifica diretta a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, presso l'indirizzo di residenza risultante dall'atto introduttivo del giudizio (v. raccomandata con avviso di ricevimento, in atti).
L'unico mezzo idoneo per contrastare l'attestazione del soggetto abilitato alla notificazione di quanto al medesimo dichiarato o avvenuto in sua presenza è la querela di falso di cui agli artt. 221 e segg cpc, la cui finalità consiste nel privare il documento munito di fede privilegiata della sua efficacia probatoria.
Peraltro, la proposizione della querela di falso non comporta, di per sè, la necessità del deposito in originale del documento impugnato, quando sia stata prodotta una copia
4 fotostatica che abbia acquisito la stessa efficacia probatoria dell'originale. Il deposito dell'originale, collegato alle esigenze tecniche degli eventuali accertamenti segue, invece, nel procedimento delineato dall'art. 222 c.p.c. per la querela incidentale di falso, l'interpello della parte che ha prodotto la scrittura, il giudizio di rilevanza, l'autorizzazione alla presentazione della querela e, infine, la presentazione della medesima ( cfr Cass. civ.,
Sez.I, 06/02/2002, n.1591).
Nel caso di specie, l'atto è stato consegnato all'indirizzo del destinatario e, nell'apposito spazio, il consegnatario dell'atto ha apposto la propria firma.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, invero, con orientamento che il Tribunale condivide, è sufficiente, per il perfezionamento della notifica della cartella esattoriale, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poichè la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata.
Non vi è alcuna norma che obblighi l'agente postale ad attestare la qualifica del soggetto che riceve l'invio.
A tal proposito si consideri quanto chiarito dalla Corte di Cassazione secondo la quale “la notifica della cartella eseguita con le modalità semplificate dell'art. 26 cit., e quindi secondo la disciplina concernente il servizio postale ordinario, 6 deve considerarsi ritualmente effettuata essendo stato il plico consegnato all'indirizzo di residenza del destinatario, sicché è irrilevante la circostanza, sostenuta dal contribuente, di non aver sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui gli è stata notificata la cartella di pagamento. Analogamente, non rileva la presentazione della querela di falso finalizzata a contestare l'autografia della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata, in quanto, ai fini della validità della notifica, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia
5 sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass., Sez. 5, n. 19795 del 2017) e gravando sul ricorrente l'onere di fornire la prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione” (cfr.
Cass. 29549/2020)
Il ricorso va, quindi, rigettato
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Fabiana Colameo, definitivamente pronunciando così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 900,00 per ciascuno dei resistenti, oltre IVA CPA e rimborso forfettario come per legge
Aversa 22.01.2025
Il Giudice
Fabiana Colameo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.01.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8914/2024 R.G. LAVORO
TRA
(C.F.: ), nato a Napoli il [...], in [...] Parte_1 C.F._1
di amministrazione di sostegno del Sig. nato il [...] in Persona_1
NAPOLI, rappresentato e difeso dall'avv. RUGGIERO MICHELINA e dall'Avv. Salvatore
Russo, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to presso la sede in via CP_1
A. de Gasperi, n. 55 Napoli, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Calamia
RESISTENTE
NONCHE'
“ ”, in persona dell' Avv. Ernesto Maria Controparte_2
RUFFINI, nella sua qualità di Direttore dell'" ” rapp.ta e Controparte_3 difesa, giusta procura in atti, dall'associazione professionale “ ” c.f. Controparte_4
e P.iva (costituita dagli avvocati Vincenzo Martinelli e Avv.ti Vincenzo P.IVA_2
Casaburo con atto costitutivo di associazione tra professionisti registrato all'Agenzia delle
1 Entrate di Napoli in data 11.05.21 al numero 29379 Serie 1T) in persona dell'Avv.
Vincenzo Martinelli
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 10.07.2024, parte ricorrente impugnava la all'intimazione di pagamento 07120249020680870000, notificatagli il 31.5.2024, con riguardo all'avviso di addebito n. 37120120009011615000. CP_1
Eccepiva parte ricorrente: la mancata rituale notificazione dell'atto presupposto, nonché la prescrizione dei crediti vantati, chiedendo quindi l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
Costituitisi in giudizio l e chiedevano il rigetto del CP_1 Controparte_2
ricorso con vittoria di spese.
Disposta trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., all'esito delle note la causa è stata decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è infondato.
Costituisce principio ormai consolidato e ribadito recentemente dalla S.C. a SSUU
(sentenza 26283/22) che “nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può sempre impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare
l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n.
7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617
c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie,
n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21)” Al riguardo, va rilevato che la Suprema Corte ha altresì statuito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia
2 un'opposizione agli atti CP_1 esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ.
(come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n.
80, vigente "rationetemporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da C. Cass. 14963/2012 (cfr. C. Cass.
15116/2015, che richiama C. Cass. 25757/2008 e C. Cass. 18207/2003).
Va, altresì, rilevato che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24,
d.lgs. n. 46 del 1999 ove, come nel caso di specie, si alleghi la omessa notifica del titolo, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
La Suprema Corte ha, invero, statuito che "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata.(Così statuendo, la S. C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)"(Cass., sez. 6 n. 24506 del
2016).
Ciò premesso, il ricorrente, con le censure formulate in ricorso, ha fatto valere sia motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (prescrizione), proponendo così una opposizione all'iscrizione a ruolo sia motivi che attengono alla regolarità formale del titolo esecutivo (omessa notifica dell'avviso di addebito), così proponendo un'azione di opposizione agli atti esecutivi, tardiva in quanto non proposta entro il termine di 20 giorni.
Quanto all'opposizione all'iscrizione a ruolo gli Enti resistenti hanno eccepito la tardività dell'opposizione, per essere stata proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito opposto.
L'eccezione è fondata.
3 Ed, invero, l'avviso di addebito opposto risulta validamente notificato in data 17.10.2012 con notifica diretta a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, presso l'indirizzo di residenza risultante dall'atto introduttivo del giudizio (v. raccomandata con avviso di ricevimento, in atti).
Si deve concludere allora per l'incontrovertibilità del predetto avviso di addebito in ragione del consolidarsi della pretesa creditoria.
Invero, il predetto avviso, ritualmente notificato al ricorrente, non è stato opposto nei termini stabiliti dalla legge.
L'atto presupposto di quello oggi impugnato risulta dunque correttamente notificato e ogni Contr censura relativa al merito delle pretese contributive reclamate dall' (ivi inclusa quella relativa alla prescrizione dei crediti) è preclusa in conseguenza dell'omessa tempestiva impugnazione giudiziale.
È ammissibile, di contro, la censura di intervenuto decorso del termine di prescrizione successivamente alla notifica del titolo, trattandosi di un'opposizione all'esecuzione introdotta ai sensi dell'articolo 615 c.p.c..
Tale eccezione di prescrizione risulta, tuttavia, infondata in ragione dei successivi atti interruttivi notificati dal concessionario (intimazione di pagamento
07120149004391605000 notificata il 03/06/2014; Intimazione n.
07120199004456511000, notificata il 06/05/2019; intimazione n.
07120249020680870000 – v. allegati 4-5 memoria ). Controparte_2
Parte ricorrente ha contestato la notifica della intimazione di pagamento n.
07120149004391605000, deducendo che nonostante la consegna dell'atto a “familiare convivente”, non risulta provato l'invio del c.d CAN (v. note di trattazione scritta, in atti).
Tale eccezione risulta infondata.
Ed, invero, la predetta intimazione di pagamento risulta validamente notificata in data
3.6.2014, con notifica diretta a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, presso l'indirizzo di residenza risultante dall'atto introduttivo del giudizio (v. raccomandata con avviso di ricevimento, in atti).
L'unico mezzo idoneo per contrastare l'attestazione del soggetto abilitato alla notificazione di quanto al medesimo dichiarato o avvenuto in sua presenza è la querela di falso di cui agli artt. 221 e segg cpc, la cui finalità consiste nel privare il documento munito di fede privilegiata della sua efficacia probatoria.
Peraltro, la proposizione della querela di falso non comporta, di per sè, la necessità del deposito in originale del documento impugnato, quando sia stata prodotta una copia
4 fotostatica che abbia acquisito la stessa efficacia probatoria dell'originale. Il deposito dell'originale, collegato alle esigenze tecniche degli eventuali accertamenti segue, invece, nel procedimento delineato dall'art. 222 c.p.c. per la querela incidentale di falso, l'interpello della parte che ha prodotto la scrittura, il giudizio di rilevanza, l'autorizzazione alla presentazione della querela e, infine, la presentazione della medesima ( cfr Cass. civ.,
Sez.I, 06/02/2002, n.1591).
Nel caso di specie, l'atto è stato consegnato all'indirizzo del destinatario e, nell'apposito spazio, il consegnatario dell'atto ha apposto la propria firma.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, invero, con orientamento che il Tribunale condivide, è sufficiente, per il perfezionamento della notifica della cartella esattoriale, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poichè la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata.
Non vi è alcuna norma che obblighi l'agente postale ad attestare la qualifica del soggetto che riceve l'invio.
A tal proposito si consideri quanto chiarito dalla Corte di Cassazione secondo la quale “la notifica della cartella eseguita con le modalità semplificate dell'art. 26 cit., e quindi secondo la disciplina concernente il servizio postale ordinario, 6 deve considerarsi ritualmente effettuata essendo stato il plico consegnato all'indirizzo di residenza del destinatario, sicché è irrilevante la circostanza, sostenuta dal contribuente, di non aver sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui gli è stata notificata la cartella di pagamento. Analogamente, non rileva la presentazione della querela di falso finalizzata a contestare l'autografia della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata, in quanto, ai fini della validità della notifica, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia
5 sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass., Sez. 5, n. 19795 del 2017) e gravando sul ricorrente l'onere di fornire la prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione” (cfr.
Cass. 29549/2020)
Il ricorso va, quindi, rigettato
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Fabiana Colameo, definitivamente pronunciando così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 900,00 per ciascuno dei resistenti, oltre IVA CPA e rimborso forfettario come per legge
Aversa 22.01.2025
Il Giudice
Fabiana Colameo
6