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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/11/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2173 del Registro degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, vertente tra
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nazzareno Latassa e Marcello Scarmato in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata in
Catanzaro, Via Alessandro Turco n.12, presso lo studio dell'Avv. Francesco Staiano;
- appellante contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Chiarello in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cirò Marina, Via Togliatti;
-appellata sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Catanzaro, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in via principale, accogliere lo spiegato appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, confermare il decreto ingiuntivo n. 328 del 2010 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia e, conseguentemente, il diritto della al pagamento delle spettanze dovute Parte_1 pari ad €uro 4.564,80.
Condannare in ogni caso la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori costituiti.
1 - Per l'appellata: Voglia l'Ill.ma Corte d' Appello adita, respinta ogni contraria istanza e deduzione così decidere:
- rigettare l'appello perché infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
- condannare l'appellante al pagamento dei compensi professionali da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado, con precipuo riguardo alle rispettive prospettazioni delle parti, sono così esposti nella sentenza impugnata: “1.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente ha dedotto:
a) che, la Ditta opposta ha sostenuto di essere creditrice della somma di Euro
7.204,80, oltre interessi legali, spese e competenze di lite, per aver fornito il noleggio di un gruppo elettrogeno per un periodo di diciassette giorni, dal 13 Ottobre 2008 sino al 30 Ottobre 2008;
b) che, tale noleggio era finalizzato all'espletamento di un collaudo e doveva essere limitato ad un solo giorno;
c) che, la ha proposto il nolo del gruppo elettrogeno per un periodo di Parte_1 sei giorni al costo di Euro 300,00 più IVA giornaliero, oltre un contributo di Euro
400,00 per il trasporto che restavano a carico della stessa;
d) che, in data 8 Gennaio 2008, è stato inviato dalla Ditta il preventivo avente ad oggetto il costo del noleggio del gruppo elettrogeno solo ed esclusivamente per un periodo di sei giorni. Tale preventivo è stato controfirmato per accettazione dall'odierna opponente con la precisazione che l'inizio del noleggio era fissato per il giorno 13 Ottobre 2008. La Ditta noleggiante è stata preventivamente avvisata del fatto che al termine del periodo minimo di noleggio, il gruppo elettrogeno doveva essere ritirato;
e) che, il gruppo elettrogeno è stato usufruito dalla Ditta opponente nel rispetto delle pattuizioni indicate nell'offerta economica al fine di consentire al tecnico costruttore degli impianti di sterilizzazione dei rifiuti sanitari e, poi, all'ASP di Crotone di effettuare il collaudo;
f) che, la , benché informata in tempo utile, da della Parte_1 Controparte_2 definizione della procedura di collaudo, ha deciso in modo autonomo e senza alcuna costrizione o impedimento di ritirare presso l'Impianto dell'opponente, il gruppo
2 elettrogeno in una data successiva a quella concordata, pretendendo un pagamento di un periodo di nolo doppio rispetto a quello pattuito;
g) che, l'opponente avendo utilizzato il gruppo elettrogeno per un arco di tempo limitatissimo, si è sempre resa disponibile ad eseguire il pagamento del noleggio relativo al periodo fissato e pari a sei giorni di nolo, ma di aver ricevuto il rifiuto del
; Pt_1
h) che, in data 22 Gennaio 2009 è stata inviata all'opponente una fattura per un importo di Euro 7.204,80 relativa al noleggio del gruppo elettrogeno per un intervallo di tempo che va dal 13 Ottobre al 30 Ottobre 2008. L'opponente ha chiesto il rilascio di una nota di credito relativa al maggior costo addebitato nella fattura oggetto del presente atto, poiché l'utilizzo del gruppo elettrogeno era stato pattuito per giorni sei, come da preventivo, non potendosi addebitare alla stessa le spese e gli oneri inerenti al periodo di tempo eccedente il noleggio pattuito e non dipendenti dalla volontà della Controparte_1
i) che l'opponente si è offerta di pagare banco iudicis la somma di Euro 2.640, a mezzo assegno bancario non trasferibile, comprensiva di spese di trasporto e IVA al
20 per cento.
Sulla scorta di tali assunti, l'opponente ha chiesto l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarando l'avvenuta soddisfazione delle pretese patrimoniali dell'opposta. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
2. Si è costituita in giudizio la , la quale ha eccepito: Parte_1
a) che, la domanda dell'opponente è fondata su di una erronea interpretazione del preventivo avente ad oggetto il costo del noleggio del gruppo elettrogeno, visto che non è stato sviluppato per un periodo totale di sei giorni di nolo, ma esclusivamente sulla base di sei giorni;
b) che, intorno al 21 Ottobre, , titolare e legale rappresentante Parte_1 della Società, ha contattato telefonicamente per sapere se poteva Controparte_2 ritirare il gruppo elettrogeno, ma quest'ultimo gli riferiva che il collaudo dell'impianto sito a Casabona era stato posticipato e che gli avrebbe comunicato dopo quando poter ritirare il gruppo elettrogeno;
c) che, in data 27 Ottobre 2010, ha ricontattato Parte_1 [...]
e gli ha comunicato che il gruppo poteva essere ritirato, visto che il CP_2 collaudo era stato eseguito. Pertanto, per come si evince dalla bolla di trasporto, in data 30 Ottobre 2008, la ha provveduto al ritiro del proprio gruppo. Parte_1
3 Sulla scorta di tali assunti, parte opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente alle spese e competenze di lite.
3. La causa è stata istruita a mezzo di produzione documentale e prova testimoniale.
Dopo una serie di rinvii disposti ai fini della precisazione delle conclusioni, all'udienza del 18 Gennaio 2019, questo Giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Con sentenza depositata in data 12-9-2019 n. 789, il Tribunale Civile di Vibo
Valentia, in composizione monocratica, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la al Parte_1 pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, con atto di citazione notificato il 6-11-2019, la , Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, deducendone l'erroneità per i motivi qui di seguito esposti.
Con un primo motivo di gravame l'appellante impugnava la decisione di primo grado nella parte in cui era stata basata sulle deposizioni rese dai testimoni dell'allora parte opponente e odierna appellata, la cui ammissione era stata richiesta nell'interesse della predetta con le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e da ritenersi depositate tardivamente per mancato rispetto del relativo termine all'uopo prescritto dal codice di rito. Assumeva, infatti, che nella specie i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c. venivano concessi all'udienza del 17 febbraio 2011 e che la loro scadenza era stata la seguente: memorie ex art 183, comma 6, c.p.c. (I° termine) il 19 Marzo 2011, memoria 183, comma 6, c.p.c. (II° termine) il 18.4.2011 e memoria 183, comma 6,
c.p.c. (III° termine) il 9.5.2011, laddove invece la controparte aveva intempestivamente depositato le memorie istruttorie ex art 183, comma 6, c.p.c. secondo termine solo in data 20.4.2011, con la conseguenza che le richieste istruttorie ivi formulate sarebbero dovute essere dichiarate inammissibili. Chiedeva, dunque, che fossero dichiarate nulle e come non assunte le prove testimoniali raccolte nel giudizio di primo grado stante la loro inammissibilità per decorso del termine e violazione dell'art. 153 c.p.c., avendo il Giudice di prime cure posto a fondamento della sua decisione fatti non tempestivamente allegati dalle parti.
Con un secondo e terzo motivo di appello la pronuncia veniva impugnata per errata interpretazione delle prove documentali per avere il giudice di prime cure ritenuto che nella vicenda mancasse un formale contratto di noleggio stipulato per iscritto tra le parti e che l'accordo poteva desumersi dal preventivo nella cui intestazione era
4 indicata la data dell'8 Ottobre 2008, mentre nella parte sottostante del documento risultava l'inserimento a penna della dicitura: “la presente per confermare l'inizio del noleggio per la mattina di lunedì 13/10/2008” accompagnata dalla dicitura “per accettazione”. Sosteneva in argomento che l'organo giudicante non avesse fatto corretta applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. in tema di criteri di interpretazione del contratto, omettendo di rilevare che il preventivo in questione rivestiva la qualifica di contratto e che, come tale, fosse idoneo all'emissione della fattura ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo. Chiedeva, dunque, che fosse accertata la piena ed esaustiva valenza della produzione documentale in atti, riconoscendo nel preventivo suddetto gli estremi giuridici del contratto scritto propedeutico alla fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo n. 328/2010.
Sotto altro profilo si impugnava la sentenza nella parte in cui il giudice aveva ritenuto che le dichiarazioni testimoniali in atti non consentivano di ritenere raggiunta in capo a parte creditrice la prova della dovutezza dell'ulteriore importo indicato in fattura, per non essere emersa con chiarezza l'inequivoca volontà di proseguire nel rapporto negoziale da parte del noleggiante, così come previsto dalla normativa sul contratto di noleggio, né tanto meno che fosse possibile riscontrare tale prova alla stregua del raffronto di quanto riferito testualmente dai testimoni. Si opponeva sul punto, infatti, che il primo giudice avrebbe dovuto dare rilevanza al teste escusso nell'interesse di parte opposta, l'unico legittimato a rendere testimonianza, e non basare invece il suo convincimento su prove testimoniali dedotte tardivamente, e inoltre rilevare il contratto di noleggio, in quanto a forma libera, poteva essere concluso e prorogato anche telefonicamente, come era appunto avvenuto nel caso de quo.
Aggiungeva ancora l'appellante che, per quanto atteneva la somma versata in primo grado banco iudicis dalla di € 2.640,00, detto importo Controparte_1 avrebbe dovuto essere detratto dall'ammontare del decreto ingiuntivo pari a complessivi € 7.204,80, per un residuo totale spettantegli di € 4.564,80.
Concludeva, pertanto, invocando la riforma in parte de qua della sentenza nel senso che venisse riconosciuta la volontà della di prolungare il nolo Controparte_1 per come risultava dalle dichiarazioni rese dal teste escusso nel suo interesse, le uniche ammissibili, e che, attesa la proroga del nolo richiesta dalla società citata, fosse anche riconosciuto in suo favore il diritto al pagamento delle spettanze dovutegli nei termini meglio specificati in epigrafe.
Si costituiva in giudizio, come da comparsa di costituzione e risposta depositata il 6-
3-2020, la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
5 che in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art 342 c.p.c. ovvero per tardiva proposizione oltre il termine breve decorrente dall'avvenuta notifica della sentenza impugnata a mezzo pec non andata a buon fine per essere risultata la casella del destinatario “piena”, e nel merito contestava la fondatezza delle censure a mezzo di esso addotte avverso la decisione di primo grado, concludendo per il suo rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Celebratasi l'udienza di prima comparizione delle parti, all'esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii per i medesimi incombenti, all'udienza collegiale del 13-5-
2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e all'esito la Corte assegnava la causa a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Parte appellante nelle proprie memorie di replica rinunciava espressamente alle sollevate eccezioni di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
e per tardiva proposizione, in quanto fondate nel proprio scritto difensivo iniziale sull'orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità in materia dell'epoca e che era stato successivamente superato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in esame è, a giudizio della Corte, da ritenersi infondato e, come tale, senz'altro da rigettare.
Prive di pregio si atteggiano innanzitutto le doglianze mosse avverso la sentenza di primo grado per avere il giudice, a dire dell'appellante, erroneamente omesso di rilevare il mancato rispetto del termine di deposito delle memorie ex art. 183, comma
6, n. 2, c.p.c. ad opera dell'allora parte opponente e attuale appellata e di conseguenza anche di ritenere l'inammissibilità della prova per testi in esse dedotta nell' interesse della suddetta.
Ed invero, a norma dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., le parti, con la seconda memoria, devono, a pena di preclusione, formulare le richieste istruttorie che non abbiano già avanzato in precedenza per cui, qualora non vengano rispettate tali scadenze, le prove ed i documenti da produrre con tale memoria non possono essere, rispettivamente, né richieste, né esibiti successivamente. Le preclusioni istruttorie previste ai nn. 2 e 3 dell'art. 183, comma 6, c.p.c. riguardano sia le prove costituende, che quelle precostituite, tant'è che neppure la mancata opposizione della controparte
6 può valere ad impedire una decadenza già maturata, essendo i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. qualificati espressamente come «perentori» dal legislatore, con ulteriore previsione ai sensi dell'art. 153, comma 1, c.p.c. che «i termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti».
Tuttavia, l'art. 155, comma 4 e 5, c.p.c., da applicarsi al caso de quo, prevede che se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo e altresì che tale proroga si applica ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.
Per quanto riguarda i termini che qui ci interessano, ossia quelli previsti dall'articolo
183 c.p.c. ante Cartabia, giova evidenziare anche che i tre termini in questione sono concessi in concatenazione logica (cd. termini "multipli") cosicché la scadenza di quello che precede costituisce il dies a quo di quello che segue. Il giudice, infatti, nell'assegnare i termini, implicitamente enuncia la seguente regola di diritto: "il secondo termine decorra da quando scade il primo". Se questa è, dunque, la regola, appare chiaro che la proroga ope legis determina uno spostamento in avanti della decorrenza del secondo termine ex art. 183 c.p.c..
Da quanto appena evidenziato, allora, non può che discendere l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità delle richieste avversarie di prova orale di parte appellante, atteso che, laddove il primo termine scadeva nella giornata di sabato (19-
03-2011) e si è quindi prorogato di diritto al primo lunedì successivo (21-03-2011), con l'effetto di spostare in avanti la decorrenza del secondo termine, da individuarsi nella data del 21-03-2011, il secondo termine veniva nella specie a scadere trenta giorni dopo, ovvero in data 20-04-2011, con conseguente piena ammissibilità della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. depositata tempestivamente lo stesso 20-
04-2011.
In proposito, giova richiamare il principio di diritto secondo cui “La disciplina del computo dei termini dettata dall'art. 155 cod. proc. civ. e, in particolare, la previsione del quarto comma di tale norma, concernente la proroga di diritto della scadenza, se il giorno scadenza è festivo, al primo giorno seguente non festivo, si applica, per il suo carattere generale, anche quando questa scadenza costituisca, a sua volta, "dies a quo" per il termine successivo, con la conseguenza che l'ulteriore termine a seguire in successione decorre dal giorno seguente non festivo, al quale, di diritto, è prorogata la scadenza del termine successivo” (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, 5 giugno 2006 n. 13201).
7 Anche gli altri motivi di appello, che in quanto collegati tra loro possono essere esaminati congiuntamente, sono parimenti da disattendere.
Come risaputo, il contratto di noleggio è un contratto atipico che viene ricondotto nella fattispecie della locazione di beni mobili e non necessita della forma scritta ab substantiam, atteso che può essere concluso validamente tra le parti oralmente ed anche a distanza, e di conseguenza anche telefonicamente. Tuttavia, in mancanza di un contratto in forma scritta, la prova circa la sua esistenza dovrà essere fornita anche per presunzioni che saranno valutate discrezionalmente dal giudice.
A tal proposito, la Corte di Cassazione, Sez. VI-2, con ordinanza del 26 gennaio 2023
n. 2429 ha affermato che “In tema di contratto di noleggio, questo si configura come contratto atipico non espressamente regolato dal Codice Civile, con cui una parte
(noleggiatore) mette a disposizione e conferisce in godimento un bene mobile ad un'altra parte (noleggiante), la quale se ne serve per un periodo di tempo determinato verso il pagamento di un corrispettivo. Il contratto di noleggio prevede il versamento di un canone o di una somma pattuiti, che può essere comprensivo anche delle spese di gestione e manutenzione del bene. Il noleggiante utilizza la cosa in piena autonomia e senza alcuna ingerenza da parte del noleggiatore, ricadendo su di lui la responsabilità per l'integrità e il corretto uso della cosa noleggiata;
in caso di danneggiamento o distruzione del bene, dovrà sostenere le spese di riparazione o sostituzione, mentre le riparazioni necessarie al corretto funzionamento del bene sono a carico del noleggiatore. Costituiscono obblighi del noleggiante: prendere in consegna la cosa e conservarla con la diligenza del buon padre di famiglia, pagare il corrispettivo concordato nei termini pattuiti e restituire la cosa al termine del contratto. La convenienza del noleggiante consiste nel poter disporre di un bene a carattere temporaneo, senza necessità di acquistarlo. Ai contratti atipici possono legittimamente applicarsi, oltre alle norme generali in materia di contratti, anche le norme regolatrici dei contratti nominati, qualora il concreto atteggiarsi del rapporto, quale risultante dagli interessi coinvolti, faccia emergere situazioni analoghe a quelle disciplinate dalla seconda serie di norme. La prova del contratto di noleggio non soggetta a forma scritta né ad substantiam né ad probationem, può essere fornita per testimoni e per presunzioni semplici, rientrando la valutazione delle prove raccolte nell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione.”.
8 Sebbene, infatti, la stipulazione del contratto in questione possa avvenire in qualsiasi modo, nel momento in cui bisogna provarne la sua esistenza, la mancanza di un contratto in forma scritta determina la natura indiziaria di qualsiasi altro elemento
(cfr. Cass. Civ., Sez. 2, ordinanza del 5/1/2024 n. 315, secondo cui: “ove le parti concludano un contratto a forma libera, incombe su chi ne invoca l'esistenza, validità ed efficacia, l'onere di dimostrare l'avvenuto perfezionamento del negozio, anche mediante presunzioni semplici, purché aventi i caratteri della gravità e precisione, nonché, qualora siano più d'una, della concordanza ex art. 2729 cod. civ., la cui valenza probatoria deve essere valutata e adeguatamente motivata dal giudice del merito.”).
Né, d'altra parte, la fattura può supplire la mancanza del contratto atteso che non contiene tutti gli elementi previsti dall'art. 1325 c.c. o eventuali condizioni, termini e clausole. Inoltre, dall'incarto di causa non risulta che sulla fattura allegata al fascicolo di causa sia presente la firma per timbro e accettazione della ditta CP_1
che risultava invece presente nel preventivo.
[...]
Ciò posto, giova evidenziare che se la fattura poteva essere idonea all'emissione del decreto ingiuntivo, non poteva per contro avere la stessa valenza probatoria in sede di opposizione, atteso che, in tal sede, in caso di contestazione del rapporto sottostante – parte opponente con missiva del 22 Gennaio 2009 ne contestava l'importo atteso che il noleggio era per giorni sei e non diciassette, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può giammai assurgere a prova del negozio (cfr. Cass. Civ., 20 settembre 1999 n.10160) e non può rivestire neppure valore indiziario in ordine agli elementi contrattuali ovvero alla rispondenza della prestazione asseritamente eseguita a quella pattuita (cfr. Cass. Civ., 11 maggio 2007
n. 10860; Cass. Civ., 3 aprile 2008, n. 8549).
La Corte di Cassazione con l'ordinanza depositata il 10 gennaio 2024 n. 949 esaustivamente afferma: “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio;
in particolare, se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove nel successivo giudizio di opposizione – nel quale l'opposto riveste la qualifica di attore in senso sostanziale –
9 sia contestato il rapporto principale essa non può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria.” (cfr., fra le altre, anche Cass, Civ., sentenza del 18-4-2018 n. 9542; Cass. Civ., 16-11-2001 n. 14363). Del resto, deve ancora puntualizzarsi che un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza (cfr. Cass. Civ., sentenza n° 17050/2011).
Analogamente neppure poteva ritenersi nel caso in esame assolto l'onere probatorio tramite le dichiarazioni dei testi escussi, atteso che le presunzioni semplici devono avere i caratteri della gravità e precisione, nonché, qualora siano più d'una, della concordanza ex art. 2729 c.c., tutti requisiti non riscontrabili nel caso de quo, cosicchè non aveva errato il giudice nel rilevare la mancanza di una volontà inequivoca di mantenere in vita il rapporto oltre il termine concordato. Infatti, il contratto di noleggio cessa per lo spirare del tempo fissato convenzionalmente, salvo che non vi sia rinnovazione tacita se, scaduto il termine, il noleggiante rimane ed è lasciato nella detenzione del bene noleggiato, purché dalle circostanze emerga la volontà inequivoca dei contraenti di mantenere in vita il rapporto.
Di detta volontà inequivoca di mantenere in vita il rapporto non risulta essere stato acquisito alcun riscontro probatorio in atti, atteso che in primo luogo nel preventivo rilasciato relativamente al noleggio su carta intestata alla e firmato Parte_1 dalla ditta oggi appellata veniva indicato il costo del noleggio giornaliero pari ad
€uro 300,00 e il costo di €uro 400,00 per il trasporto, nonché l'indicazione testuale che “il seguente preventivo è sviluppato sulla base di un noleggio di giorni 6 (sei), i prezzi sono al netto dell'iva” e la dicitura “la presente per confermare l'inizio del noleggio per la mattina di lunedì 13 ottobre 2008”, mentre in data 22/01/2009, contestualmente alla ricezione della fattura oggetto di causa, la ditta appellata medesima contestava quest'ultima, richiedendo nota di credito pari ad €uro 4.564,80.
Né, d'altra parte, vi sono in atti elementi che permettano di verificare un'eventuale accordo tra le parti sul prolungamento del periodo di noleggio, non potendo neppure supplire a siffatta carenza di prova sul punto il contenuto delle deposizioni rese dai testimoni nel corso dell'istruttoria di primo grado, laddove al contrario è esemplificativamente emerso dai riferimenti dichiarativi provenienti dallo stesso tecnico che si occupò delle operazioni di collaudo dell'impianto per cui si era reso
10 necessario il noleggio dell'attrezzatura in discussione in merito ai tempi e alle relative modalità, che queste, a fronte della disponibilità del gruppo elettrogeno sin dal 13 ottobre e della complessa attività preparatoria volta al suo collegamento alla rete elettrica, si svolsero e si esaurirono entro il solo giorno del 15 ottobre, per poi essere seguite da altri due giorni impiegati per la disconnessione (cfr. deposizione teste , p.v. udienza 10-1-2013), e ciò a riprova di un periodo di Testimone_1 utilizzo compiutosi in concreto entro il termine di durata del noleggio originariamente pattuito di sei giorni, con conseguente insussistenza di qualsivoglia ragione idonea a giustificarne una eventuale proroga.
In definitiva, sulla scorta del complesso delle considerazioni che precedono s'impone l'adozione di statuizioni finali di rigetto dell'appello, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata, mentre in applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza l'appellante deve essere condannata alla rifusione in favore dell'appellata delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo che segue
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, nei confronti di in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato il 6-
11-2019, avverso la sentenza del Tribunale Civile di Vibo Valentia, in composizione monocratica, depositata in data 12-9-2019 n. 789, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. 55/2014 e succ. mod. in €uro 2.200,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.ssa Teresa Barillari) (Dott. Alberto Nicola Filardo)
11 12
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2173 del Registro degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, vertente tra
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nazzareno Latassa e Marcello Scarmato in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata in
Catanzaro, Via Alessandro Turco n.12, presso lo studio dell'Avv. Francesco Staiano;
- appellante contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Chiarello in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cirò Marina, Via Togliatti;
-appellata sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Catanzaro, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in via principale, accogliere lo spiegato appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, confermare il decreto ingiuntivo n. 328 del 2010 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia e, conseguentemente, il diritto della al pagamento delle spettanze dovute Parte_1 pari ad €uro 4.564,80.
Condannare in ogni caso la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori costituiti.
1 - Per l'appellata: Voglia l'Ill.ma Corte d' Appello adita, respinta ogni contraria istanza e deduzione così decidere:
- rigettare l'appello perché infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
- condannare l'appellante al pagamento dei compensi professionali da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado, con precipuo riguardo alle rispettive prospettazioni delle parti, sono così esposti nella sentenza impugnata: “1.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente ha dedotto:
a) che, la Ditta opposta ha sostenuto di essere creditrice della somma di Euro
7.204,80, oltre interessi legali, spese e competenze di lite, per aver fornito il noleggio di un gruppo elettrogeno per un periodo di diciassette giorni, dal 13 Ottobre 2008 sino al 30 Ottobre 2008;
b) che, tale noleggio era finalizzato all'espletamento di un collaudo e doveva essere limitato ad un solo giorno;
c) che, la ha proposto il nolo del gruppo elettrogeno per un periodo di Parte_1 sei giorni al costo di Euro 300,00 più IVA giornaliero, oltre un contributo di Euro
400,00 per il trasporto che restavano a carico della stessa;
d) che, in data 8 Gennaio 2008, è stato inviato dalla Ditta il preventivo avente ad oggetto il costo del noleggio del gruppo elettrogeno solo ed esclusivamente per un periodo di sei giorni. Tale preventivo è stato controfirmato per accettazione dall'odierna opponente con la precisazione che l'inizio del noleggio era fissato per il giorno 13 Ottobre 2008. La Ditta noleggiante è stata preventivamente avvisata del fatto che al termine del periodo minimo di noleggio, il gruppo elettrogeno doveva essere ritirato;
e) che, il gruppo elettrogeno è stato usufruito dalla Ditta opponente nel rispetto delle pattuizioni indicate nell'offerta economica al fine di consentire al tecnico costruttore degli impianti di sterilizzazione dei rifiuti sanitari e, poi, all'ASP di Crotone di effettuare il collaudo;
f) che, la , benché informata in tempo utile, da della Parte_1 Controparte_2 definizione della procedura di collaudo, ha deciso in modo autonomo e senza alcuna costrizione o impedimento di ritirare presso l'Impianto dell'opponente, il gruppo
2 elettrogeno in una data successiva a quella concordata, pretendendo un pagamento di un periodo di nolo doppio rispetto a quello pattuito;
g) che, l'opponente avendo utilizzato il gruppo elettrogeno per un arco di tempo limitatissimo, si è sempre resa disponibile ad eseguire il pagamento del noleggio relativo al periodo fissato e pari a sei giorni di nolo, ma di aver ricevuto il rifiuto del
; Pt_1
h) che, in data 22 Gennaio 2009 è stata inviata all'opponente una fattura per un importo di Euro 7.204,80 relativa al noleggio del gruppo elettrogeno per un intervallo di tempo che va dal 13 Ottobre al 30 Ottobre 2008. L'opponente ha chiesto il rilascio di una nota di credito relativa al maggior costo addebitato nella fattura oggetto del presente atto, poiché l'utilizzo del gruppo elettrogeno era stato pattuito per giorni sei, come da preventivo, non potendosi addebitare alla stessa le spese e gli oneri inerenti al periodo di tempo eccedente il noleggio pattuito e non dipendenti dalla volontà della Controparte_1
i) che l'opponente si è offerta di pagare banco iudicis la somma di Euro 2.640, a mezzo assegno bancario non trasferibile, comprensiva di spese di trasporto e IVA al
20 per cento.
Sulla scorta di tali assunti, l'opponente ha chiesto l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarando l'avvenuta soddisfazione delle pretese patrimoniali dell'opposta. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
2. Si è costituita in giudizio la , la quale ha eccepito: Parte_1
a) che, la domanda dell'opponente è fondata su di una erronea interpretazione del preventivo avente ad oggetto il costo del noleggio del gruppo elettrogeno, visto che non è stato sviluppato per un periodo totale di sei giorni di nolo, ma esclusivamente sulla base di sei giorni;
b) che, intorno al 21 Ottobre, , titolare e legale rappresentante Parte_1 della Società, ha contattato telefonicamente per sapere se poteva Controparte_2 ritirare il gruppo elettrogeno, ma quest'ultimo gli riferiva che il collaudo dell'impianto sito a Casabona era stato posticipato e che gli avrebbe comunicato dopo quando poter ritirare il gruppo elettrogeno;
c) che, in data 27 Ottobre 2010, ha ricontattato Parte_1 [...]
e gli ha comunicato che il gruppo poteva essere ritirato, visto che il CP_2 collaudo era stato eseguito. Pertanto, per come si evince dalla bolla di trasporto, in data 30 Ottobre 2008, la ha provveduto al ritiro del proprio gruppo. Parte_1
3 Sulla scorta di tali assunti, parte opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente alle spese e competenze di lite.
3. La causa è stata istruita a mezzo di produzione documentale e prova testimoniale.
Dopo una serie di rinvii disposti ai fini della precisazione delle conclusioni, all'udienza del 18 Gennaio 2019, questo Giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Con sentenza depositata in data 12-9-2019 n. 789, il Tribunale Civile di Vibo
Valentia, in composizione monocratica, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la al Parte_1 pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, con atto di citazione notificato il 6-11-2019, la , Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, deducendone l'erroneità per i motivi qui di seguito esposti.
Con un primo motivo di gravame l'appellante impugnava la decisione di primo grado nella parte in cui era stata basata sulle deposizioni rese dai testimoni dell'allora parte opponente e odierna appellata, la cui ammissione era stata richiesta nell'interesse della predetta con le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e da ritenersi depositate tardivamente per mancato rispetto del relativo termine all'uopo prescritto dal codice di rito. Assumeva, infatti, che nella specie i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c. venivano concessi all'udienza del 17 febbraio 2011 e che la loro scadenza era stata la seguente: memorie ex art 183, comma 6, c.p.c. (I° termine) il 19 Marzo 2011, memoria 183, comma 6, c.p.c. (II° termine) il 18.4.2011 e memoria 183, comma 6,
c.p.c. (III° termine) il 9.5.2011, laddove invece la controparte aveva intempestivamente depositato le memorie istruttorie ex art 183, comma 6, c.p.c. secondo termine solo in data 20.4.2011, con la conseguenza che le richieste istruttorie ivi formulate sarebbero dovute essere dichiarate inammissibili. Chiedeva, dunque, che fossero dichiarate nulle e come non assunte le prove testimoniali raccolte nel giudizio di primo grado stante la loro inammissibilità per decorso del termine e violazione dell'art. 153 c.p.c., avendo il Giudice di prime cure posto a fondamento della sua decisione fatti non tempestivamente allegati dalle parti.
Con un secondo e terzo motivo di appello la pronuncia veniva impugnata per errata interpretazione delle prove documentali per avere il giudice di prime cure ritenuto che nella vicenda mancasse un formale contratto di noleggio stipulato per iscritto tra le parti e che l'accordo poteva desumersi dal preventivo nella cui intestazione era
4 indicata la data dell'8 Ottobre 2008, mentre nella parte sottostante del documento risultava l'inserimento a penna della dicitura: “la presente per confermare l'inizio del noleggio per la mattina di lunedì 13/10/2008” accompagnata dalla dicitura “per accettazione”. Sosteneva in argomento che l'organo giudicante non avesse fatto corretta applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. in tema di criteri di interpretazione del contratto, omettendo di rilevare che il preventivo in questione rivestiva la qualifica di contratto e che, come tale, fosse idoneo all'emissione della fattura ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo. Chiedeva, dunque, che fosse accertata la piena ed esaustiva valenza della produzione documentale in atti, riconoscendo nel preventivo suddetto gli estremi giuridici del contratto scritto propedeutico alla fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo n. 328/2010.
Sotto altro profilo si impugnava la sentenza nella parte in cui il giudice aveva ritenuto che le dichiarazioni testimoniali in atti non consentivano di ritenere raggiunta in capo a parte creditrice la prova della dovutezza dell'ulteriore importo indicato in fattura, per non essere emersa con chiarezza l'inequivoca volontà di proseguire nel rapporto negoziale da parte del noleggiante, così come previsto dalla normativa sul contratto di noleggio, né tanto meno che fosse possibile riscontrare tale prova alla stregua del raffronto di quanto riferito testualmente dai testimoni. Si opponeva sul punto, infatti, che il primo giudice avrebbe dovuto dare rilevanza al teste escusso nell'interesse di parte opposta, l'unico legittimato a rendere testimonianza, e non basare invece il suo convincimento su prove testimoniali dedotte tardivamente, e inoltre rilevare il contratto di noleggio, in quanto a forma libera, poteva essere concluso e prorogato anche telefonicamente, come era appunto avvenuto nel caso de quo.
Aggiungeva ancora l'appellante che, per quanto atteneva la somma versata in primo grado banco iudicis dalla di € 2.640,00, detto importo Controparte_1 avrebbe dovuto essere detratto dall'ammontare del decreto ingiuntivo pari a complessivi € 7.204,80, per un residuo totale spettantegli di € 4.564,80.
Concludeva, pertanto, invocando la riforma in parte de qua della sentenza nel senso che venisse riconosciuta la volontà della di prolungare il nolo Controparte_1 per come risultava dalle dichiarazioni rese dal teste escusso nel suo interesse, le uniche ammissibili, e che, attesa la proroga del nolo richiesta dalla società citata, fosse anche riconosciuto in suo favore il diritto al pagamento delle spettanze dovutegli nei termini meglio specificati in epigrafe.
Si costituiva in giudizio, come da comparsa di costituzione e risposta depositata il 6-
3-2020, la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
5 che in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art 342 c.p.c. ovvero per tardiva proposizione oltre il termine breve decorrente dall'avvenuta notifica della sentenza impugnata a mezzo pec non andata a buon fine per essere risultata la casella del destinatario “piena”, e nel merito contestava la fondatezza delle censure a mezzo di esso addotte avverso la decisione di primo grado, concludendo per il suo rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Celebratasi l'udienza di prima comparizione delle parti, all'esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii per i medesimi incombenti, all'udienza collegiale del 13-5-
2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e all'esito la Corte assegnava la causa a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Parte appellante nelle proprie memorie di replica rinunciava espressamente alle sollevate eccezioni di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
e per tardiva proposizione, in quanto fondate nel proprio scritto difensivo iniziale sull'orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità in materia dell'epoca e che era stato successivamente superato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in esame è, a giudizio della Corte, da ritenersi infondato e, come tale, senz'altro da rigettare.
Prive di pregio si atteggiano innanzitutto le doglianze mosse avverso la sentenza di primo grado per avere il giudice, a dire dell'appellante, erroneamente omesso di rilevare il mancato rispetto del termine di deposito delle memorie ex art. 183, comma
6, n. 2, c.p.c. ad opera dell'allora parte opponente e attuale appellata e di conseguenza anche di ritenere l'inammissibilità della prova per testi in esse dedotta nell' interesse della suddetta.
Ed invero, a norma dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., le parti, con la seconda memoria, devono, a pena di preclusione, formulare le richieste istruttorie che non abbiano già avanzato in precedenza per cui, qualora non vengano rispettate tali scadenze, le prove ed i documenti da produrre con tale memoria non possono essere, rispettivamente, né richieste, né esibiti successivamente. Le preclusioni istruttorie previste ai nn. 2 e 3 dell'art. 183, comma 6, c.p.c. riguardano sia le prove costituende, che quelle precostituite, tant'è che neppure la mancata opposizione della controparte
6 può valere ad impedire una decadenza già maturata, essendo i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. qualificati espressamente come «perentori» dal legislatore, con ulteriore previsione ai sensi dell'art. 153, comma 1, c.p.c. che «i termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti».
Tuttavia, l'art. 155, comma 4 e 5, c.p.c., da applicarsi al caso de quo, prevede che se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo e altresì che tale proroga si applica ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.
Per quanto riguarda i termini che qui ci interessano, ossia quelli previsti dall'articolo
183 c.p.c. ante Cartabia, giova evidenziare anche che i tre termini in questione sono concessi in concatenazione logica (cd. termini "multipli") cosicché la scadenza di quello che precede costituisce il dies a quo di quello che segue. Il giudice, infatti, nell'assegnare i termini, implicitamente enuncia la seguente regola di diritto: "il secondo termine decorra da quando scade il primo". Se questa è, dunque, la regola, appare chiaro che la proroga ope legis determina uno spostamento in avanti della decorrenza del secondo termine ex art. 183 c.p.c..
Da quanto appena evidenziato, allora, non può che discendere l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità delle richieste avversarie di prova orale di parte appellante, atteso che, laddove il primo termine scadeva nella giornata di sabato (19-
03-2011) e si è quindi prorogato di diritto al primo lunedì successivo (21-03-2011), con l'effetto di spostare in avanti la decorrenza del secondo termine, da individuarsi nella data del 21-03-2011, il secondo termine veniva nella specie a scadere trenta giorni dopo, ovvero in data 20-04-2011, con conseguente piena ammissibilità della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. depositata tempestivamente lo stesso 20-
04-2011.
In proposito, giova richiamare il principio di diritto secondo cui “La disciplina del computo dei termini dettata dall'art. 155 cod. proc. civ. e, in particolare, la previsione del quarto comma di tale norma, concernente la proroga di diritto della scadenza, se il giorno scadenza è festivo, al primo giorno seguente non festivo, si applica, per il suo carattere generale, anche quando questa scadenza costituisca, a sua volta, "dies a quo" per il termine successivo, con la conseguenza che l'ulteriore termine a seguire in successione decorre dal giorno seguente non festivo, al quale, di diritto, è prorogata la scadenza del termine successivo” (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, 5 giugno 2006 n. 13201).
7 Anche gli altri motivi di appello, che in quanto collegati tra loro possono essere esaminati congiuntamente, sono parimenti da disattendere.
Come risaputo, il contratto di noleggio è un contratto atipico che viene ricondotto nella fattispecie della locazione di beni mobili e non necessita della forma scritta ab substantiam, atteso che può essere concluso validamente tra le parti oralmente ed anche a distanza, e di conseguenza anche telefonicamente. Tuttavia, in mancanza di un contratto in forma scritta, la prova circa la sua esistenza dovrà essere fornita anche per presunzioni che saranno valutate discrezionalmente dal giudice.
A tal proposito, la Corte di Cassazione, Sez. VI-2, con ordinanza del 26 gennaio 2023
n. 2429 ha affermato che “In tema di contratto di noleggio, questo si configura come contratto atipico non espressamente regolato dal Codice Civile, con cui una parte
(noleggiatore) mette a disposizione e conferisce in godimento un bene mobile ad un'altra parte (noleggiante), la quale se ne serve per un periodo di tempo determinato verso il pagamento di un corrispettivo. Il contratto di noleggio prevede il versamento di un canone o di una somma pattuiti, che può essere comprensivo anche delle spese di gestione e manutenzione del bene. Il noleggiante utilizza la cosa in piena autonomia e senza alcuna ingerenza da parte del noleggiatore, ricadendo su di lui la responsabilità per l'integrità e il corretto uso della cosa noleggiata;
in caso di danneggiamento o distruzione del bene, dovrà sostenere le spese di riparazione o sostituzione, mentre le riparazioni necessarie al corretto funzionamento del bene sono a carico del noleggiatore. Costituiscono obblighi del noleggiante: prendere in consegna la cosa e conservarla con la diligenza del buon padre di famiglia, pagare il corrispettivo concordato nei termini pattuiti e restituire la cosa al termine del contratto. La convenienza del noleggiante consiste nel poter disporre di un bene a carattere temporaneo, senza necessità di acquistarlo. Ai contratti atipici possono legittimamente applicarsi, oltre alle norme generali in materia di contratti, anche le norme regolatrici dei contratti nominati, qualora il concreto atteggiarsi del rapporto, quale risultante dagli interessi coinvolti, faccia emergere situazioni analoghe a quelle disciplinate dalla seconda serie di norme. La prova del contratto di noleggio non soggetta a forma scritta né ad substantiam né ad probationem, può essere fornita per testimoni e per presunzioni semplici, rientrando la valutazione delle prove raccolte nell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione.”.
8 Sebbene, infatti, la stipulazione del contratto in questione possa avvenire in qualsiasi modo, nel momento in cui bisogna provarne la sua esistenza, la mancanza di un contratto in forma scritta determina la natura indiziaria di qualsiasi altro elemento
(cfr. Cass. Civ., Sez. 2, ordinanza del 5/1/2024 n. 315, secondo cui: “ove le parti concludano un contratto a forma libera, incombe su chi ne invoca l'esistenza, validità ed efficacia, l'onere di dimostrare l'avvenuto perfezionamento del negozio, anche mediante presunzioni semplici, purché aventi i caratteri della gravità e precisione, nonché, qualora siano più d'una, della concordanza ex art. 2729 cod. civ., la cui valenza probatoria deve essere valutata e adeguatamente motivata dal giudice del merito.”).
Né, d'altra parte, la fattura può supplire la mancanza del contratto atteso che non contiene tutti gli elementi previsti dall'art. 1325 c.c. o eventuali condizioni, termini e clausole. Inoltre, dall'incarto di causa non risulta che sulla fattura allegata al fascicolo di causa sia presente la firma per timbro e accettazione della ditta CP_1
che risultava invece presente nel preventivo.
[...]
Ciò posto, giova evidenziare che se la fattura poteva essere idonea all'emissione del decreto ingiuntivo, non poteva per contro avere la stessa valenza probatoria in sede di opposizione, atteso che, in tal sede, in caso di contestazione del rapporto sottostante – parte opponente con missiva del 22 Gennaio 2009 ne contestava l'importo atteso che il noleggio era per giorni sei e non diciassette, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può giammai assurgere a prova del negozio (cfr. Cass. Civ., 20 settembre 1999 n.10160) e non può rivestire neppure valore indiziario in ordine agli elementi contrattuali ovvero alla rispondenza della prestazione asseritamente eseguita a quella pattuita (cfr. Cass. Civ., 11 maggio 2007
n. 10860; Cass. Civ., 3 aprile 2008, n. 8549).
La Corte di Cassazione con l'ordinanza depositata il 10 gennaio 2024 n. 949 esaustivamente afferma: “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio;
in particolare, se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove nel successivo giudizio di opposizione – nel quale l'opposto riveste la qualifica di attore in senso sostanziale –
9 sia contestato il rapporto principale essa non può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria.” (cfr., fra le altre, anche Cass, Civ., sentenza del 18-4-2018 n. 9542; Cass. Civ., 16-11-2001 n. 14363). Del resto, deve ancora puntualizzarsi che un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza (cfr. Cass. Civ., sentenza n° 17050/2011).
Analogamente neppure poteva ritenersi nel caso in esame assolto l'onere probatorio tramite le dichiarazioni dei testi escussi, atteso che le presunzioni semplici devono avere i caratteri della gravità e precisione, nonché, qualora siano più d'una, della concordanza ex art. 2729 c.c., tutti requisiti non riscontrabili nel caso de quo, cosicchè non aveva errato il giudice nel rilevare la mancanza di una volontà inequivoca di mantenere in vita il rapporto oltre il termine concordato. Infatti, il contratto di noleggio cessa per lo spirare del tempo fissato convenzionalmente, salvo che non vi sia rinnovazione tacita se, scaduto il termine, il noleggiante rimane ed è lasciato nella detenzione del bene noleggiato, purché dalle circostanze emerga la volontà inequivoca dei contraenti di mantenere in vita il rapporto.
Di detta volontà inequivoca di mantenere in vita il rapporto non risulta essere stato acquisito alcun riscontro probatorio in atti, atteso che in primo luogo nel preventivo rilasciato relativamente al noleggio su carta intestata alla e firmato Parte_1 dalla ditta oggi appellata veniva indicato il costo del noleggio giornaliero pari ad
€uro 300,00 e il costo di €uro 400,00 per il trasporto, nonché l'indicazione testuale che “il seguente preventivo è sviluppato sulla base di un noleggio di giorni 6 (sei), i prezzi sono al netto dell'iva” e la dicitura “la presente per confermare l'inizio del noleggio per la mattina di lunedì 13 ottobre 2008”, mentre in data 22/01/2009, contestualmente alla ricezione della fattura oggetto di causa, la ditta appellata medesima contestava quest'ultima, richiedendo nota di credito pari ad €uro 4.564,80.
Né, d'altra parte, vi sono in atti elementi che permettano di verificare un'eventuale accordo tra le parti sul prolungamento del periodo di noleggio, non potendo neppure supplire a siffatta carenza di prova sul punto il contenuto delle deposizioni rese dai testimoni nel corso dell'istruttoria di primo grado, laddove al contrario è esemplificativamente emerso dai riferimenti dichiarativi provenienti dallo stesso tecnico che si occupò delle operazioni di collaudo dell'impianto per cui si era reso
10 necessario il noleggio dell'attrezzatura in discussione in merito ai tempi e alle relative modalità, che queste, a fronte della disponibilità del gruppo elettrogeno sin dal 13 ottobre e della complessa attività preparatoria volta al suo collegamento alla rete elettrica, si svolsero e si esaurirono entro il solo giorno del 15 ottobre, per poi essere seguite da altri due giorni impiegati per la disconnessione (cfr. deposizione teste , p.v. udienza 10-1-2013), e ciò a riprova di un periodo di Testimone_1 utilizzo compiutosi in concreto entro il termine di durata del noleggio originariamente pattuito di sei giorni, con conseguente insussistenza di qualsivoglia ragione idonea a giustificarne una eventuale proroga.
In definitiva, sulla scorta del complesso delle considerazioni che precedono s'impone l'adozione di statuizioni finali di rigetto dell'appello, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata, mentre in applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza l'appellante deve essere condannata alla rifusione in favore dell'appellata delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo che segue
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, nei confronti di in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato il 6-
11-2019, avverso la sentenza del Tribunale Civile di Vibo Valentia, in composizione monocratica, depositata in data 12-9-2019 n. 789, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. 55/2014 e succ. mod. in €uro 2.200,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.ssa Teresa Barillari) (Dott. Alberto Nicola Filardo)
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