Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 02/02/2026, n. 1923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1923 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01923/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07840/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7840 del 2025, proposto da
ES LI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG N.D. , rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Clarizia, Mario Pagliarulo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione -, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della Delibera n. 216 del 28.5.2025, comunicata in data 3.6.2025, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione irrogava la sanzione pecuniaria di € 700,00 ed al contempo disponeva l'iscrizione nel casellario informatico di una annotazione interdittiva pari a 7 giorni nei confronti di ES LI S.p.A. (doc. 1); nonché per quanto occorrer possa:
- della nota USAN/96/26446/25/GM/FE n. 885-2025 del 3.6.2025, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione trasmetteva copia della relativa Delibera n. 216 del 28.5.2025;
- della nota USAN/96/26446/25/GM/FE n. 885-2025 dell'11.3.2025, con la quale l'ANAC recante l'avvio del “ Procedimento sanzionatorio per l'iscrizione nel casellario informatico di annotazione interdittiva, (art. 96, comma 15, del d.lgs. 36/2023), e per l'applicazione della sanzione pecuniaria (art. 222, comma 13, secondo periodo, del d.lgs. n. 36/2023) ai sensi del Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di contratti pubblici, approvato con delibera n. 271 del 20 giugno 2023 (pubblicato in G.U.R.I. n. 151 del 30 giugno 2023 ”;
- del “Modello A”, acquisito al prot. ANAC n. 26446 del 19.2.2025, con il quale il Politecnico di Milano ha segnalato all'ANAC l'asserita falsa dichiarazione resa dal legale rappresentante
pro tempore di ESRI LI S.p.A;
- di ogni altro atto e provvedimento, comprese deliberazioni interne o verbali di organi e commissioni dell'ANAC, comunque presupposto, correlato, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa AT AU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente – ES LI S.p.A. – ha impugnato la Delibera n. 216 del 28 maggio 2025, comunicata in data 3 giugno 2025, con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione- Anac – le ha irrogato la sanzione pecuniaria di euro 700,00, una sanzione interdittiva pari a 7 giorni, disponendone l’annotazione nel casellario informatico delle imprese.
1.1. Nel ricostruire la vicenda che ha condotto al procedimento dinanzi all’Anac ha premesso che, in seguito ad un affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) d.lgs. n. 36/2023, ha stipulato il contratto rep. n. 300/2024, con il Politecnico di Milano, avente ad oggetto la fornitura SW: ESRI ArcGIS: Noleggio annuale di licenze del Software ESRI ArcGIS - Licenza tipo “Institutional Agreement Large”, con decorrenza dal 1° gennaio 2025. In data 19 dicembre 2024, la Regione Lazio - Direzione regionale istruzione, formazione e politiche per l’occupazione ha domandato alla ricorrente l’invio della documentazione relativa all’ottemperanza agli obblighi di cui alla l. n. 68/99 alla data del 10 ottobre 2024; in esito a tale controllo la ricorrente ha verificato che il rapporto tra i dipendenti e quelli appartenenti alle categorie protette non era corretto; pertanto, ha presentato una richiesta di convenzione ai sensi dell’art. 11, l. n. 68/99, per l’assunzione di un ulteriore disabile.
Con nota prot. n. 2025-PoliCle-0025754 del 3.2.2025, il Politecnico ha comunicato ad ESRI di aver domandato a sua volta l’accertamento della sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 94 del d.lgs. n. 36/2023, chiedendo l’attestazione della Regione Lazio per quanto riguarda quelli previsti dalla l. n. 68/99 verificando, quindi, una falsa dichiarazione resa in sede di affidamento del contratto. Nonostante le giustificazioni rese, il Politecnico ha risolto il contratto ed applicato una penale pari al 10% del relativo valore, segnalando l’accaduto all’Anac. La risoluzione è stata contestata dalla ricorrente dinanzi al Tribunale ordinario di Milano.
L’Anac ha avviato il procedimento ai sensi dell’art. 96, co. 15, d.lgs. n. 36/23, che ha istruito e concluso con l’applicazione di una sanzione interdittiva pari a sette giorni, pecuniaria di euro 700 e con l’annotazione sul Casellario informatico delle imprese.
1.2. Avverso tale provvedimento la ricorrente ha proposto il ricorso in epigrafe, che ha affidato ai seguenti motivi di illegittimità:
“ I. Violazione e/o falsa applicazione dei principi generali di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.). Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96, comma 15 e dell’art. 222, comma 13 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 4 del «Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50», aggiornato con Delibera n. 95 dell’8 marzo 2023. Insussistenza dell’elemento oggettivo della falsa dichiarazione. Eccesso di potere in tutte le forme sintomatiche ed in particolare sub specie di errore nei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione .”, con cui ha dedotto che l’Anac ha erroneamente ritenuto che la dichiarazione fosse falsa, secondo le coordinate indicate dalla giurisprudenza in argomento, “ venendo in rilievo esclusivamente un caso di erronea interpretazione ed attuazione dei criteri applicativi di una legge (commesso peraltro in assoluta buona fede come si vedrà nel secondo motivo) ” (cfr. pag. 8 ricorso introduttivo), trattandosi di un caso di interpretazione opinabile di norme giuridiche.
“ II. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96, comma 15 e dell’art. 222, comma 13 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 4 del «Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’autorità di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50», aggiornato con Delibera n. 95 dell’8 marzo 2023. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto dei presupposti. Insussistenza dell’elemento soggettivo della colpa grave. Eccesso di potere in tutte le forme sintomatiche ed in particolare sub specie di errore nei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione .”, con cui ha sottolineato la mancanza di colpa grave nell’aver reso tale dichiarazione, essendo caduta in errore circa il numero di soggetti da assumere per essere in regola con l’obbligo sancito dalla normativa “ in assoluta buona fede e senza alcuna consapevolezza ” (cfr. pag. 11 del ricorso), errore che ha prontamente rimediato, non essendo mai incorsa, nei suoi 35 anni di attività, in simili problematiche, tanto più che tali violazioni sono destinate irrimediabilmente ad emergere. Ha osservato, poi, che nella specie, vertendosi in tema di responsabilità omissiva, non sarebbe stato violato alcun obbligo in termini di regola di condotta.
“ III. Violazione e/o falsa applicazione dei principi generali di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.). Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96, comma 15 e dell’art. 222, comma 13 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 4 del «Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50», aggiornato con Delibera n. 95 dell’8 marzo 2023. Insussistenza dell’elemento oggettivo della falsa dichiarazione. Eccesso di potere in tutte le forme sintomatiche ed in particolare sub specie di errore nei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione .”, in cui viene contestata la carenza di motivazione con riferimento alla rilevanza e alla gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione, senza tener conto che si trattava di un errore del tutto isolato, nel computo dei dipendenti da assumere.
“ IV. Violazione e/o falsa applicazione dei principi generali di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.). Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96, comma 15 e dell’art. 222, comma 13 del d.lgs. n. 36/2023.Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 4 del «Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’autorità di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50», aggiornato con Delibera n. 95 dell’8 marzo 2023. Insussistenza dell’elemento oggettivo della falsa dichiarazione. Eccesso di potere in tutte le forme sintomatiche ed in particolare sub specie di errore nei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione. ”, con cui viene dedotto che l’Anac non avrebbe compiutamente valutato la gravità della condotta tenuto conto della sanzione applicata, sia interdittiva che pecuniaria, non motivando adeguatamente sul punto, anche tenuto conto delle puntuali osservazioni della ricorrente in sede di istruttoria procedimentale.
“ V. Violazione dei principi generali di imparzialità e buon andamento. Violazione del principio del giusto procedimento. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 10bis della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere sub specie di difetto di istruttoria e di motivazione .”, non avendo l’Autorità valutato le osservazioni della ricorrente con riferimento alla falsità della dichiarazione da non considerarsi tale, per le ragioni già in precedenza esposte.
Ha, quindi, concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato.
1.3. L’amministrazione si è costituita, depositando documentazione e memoria difensiva il 27 novembre 2025.
1.4. Depositate le memorie ex art. 73 c.p.a., all’udienza pubblica del 16 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
3. L’art. 96, co. 15, d.lgs. n. 36/23 dispone: “ In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettera e), per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia .”.
Il successivo art. 222, co. 13, dello stesso d.lgs. stabilisce poi che “ Nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, l'ANAC ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa, e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 5.000. Nei confronti dei soggetti che, a fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'ANAC, forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri o che forniscono alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, l'ANAC ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 10.000, fatta salva l'eventuale sanzione penale. Con propri atti l'ANAC disciplina i procedimenti sanzionatori di sua competenza .”
4. Ciò posto, è notorio che le condizioni che la legge stabilisce per l’irrogazione delle sanzioni sono l'elemento oggettivo della rilevanza e gravità dei fatti falsamente dichiarati o falsamente documentati e l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, il tutto in applicazione dei principi sanciti dalla l. n. 689/81.
4.1. Quanto all’elemento soggettivo che connota la fattispecie della falsa dichiarazione, la giurisprudenza amministrativa ha optato per un modello civilistico di responsabilità, secondo cui “ l'imputabilità della falsa dichiarazione deve essere valutata, nel caso di specie, secondo i parametri civilistici della colpa grave, intesa come inosservanza dei doveri di diligenza, avendo riguardo alla nozione di «diligenza» che deve essere interpretata accentuandone il carattere relativo ed adeguandola più direttamente alle caratteristiche di ciascuna situazione considerata, in relazione alla natura dell'attività svolta, alla prevedibilità ed evitabilità dell'evento, quindi determinata secondo il parametro relativistico dell'agente modello ", ritenendo che “ l'Autorità ha altresì legittimamente concluso che deve aversi come punto di riferimento la diligenza, perizia e prudenza di un modello di agente che svolga la stessa professione, lo stesso mestiere, lo stesso ufficio dell'agente reale e che, dovendosi far riferimento al concetto di colpa professionale, non si possa ricollegare la colpa grave a generici comportamenti abnormi o grossolanamente negligenti, dovendo, invece, considerarsi sussistente la gravità del comportamento, in mancanza di quelle cautele, cure o conoscenze costituenti lo standard minimo di diligenza richiesto a quel determinato professionista ;” (cfr. in termini generali Consiglio di Stato sez. V, 5 aprile 2024, n. 3151).
5. Nel caso di specie la falsa dichiarazione attribuita alla ricorrente attiene alla fattispecie riportata nell’art. 80, co. 5, lett. i) relativa all’adempimento degli obblighi scaturenti dalla l. n. 68/1999 che stabilisce che “[l]e stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora: (…) i) l’operatore economico non presenti la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito ”.
L’art. 17 della legge n. 68/1999 stabilisce che “[l]e imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l’esclusione ”. Infatti, al raggiungimento delle soglie dimensionali previste dall’art. 3, co. 1, della legge in questione, il datore di lavoro è tenuto ad assolvere l’obbligo di avviamento al lavoro delle persone disabili, nella misura indicata dalla medesima disposizione.
6. Applicando tali principi al caso di specie, deriva che deve ritenersi sussistente l’elemento oggettivo della falsa dichiarazione.
Risulta, infatti, incontestato tra le parti e comprovato dalla documentazione versata in atti che la ricorrente, al momento della presentazione della domanda, non fosse in regola con i suddetti adempimenti, non avendo assunto un numero di lavoratori disabili corrispondente alla quota prevista.
Sotto questo profilo, infatti, è noto che la falsa dichiarazione consiste in una immutatio veri e ricorre, in tutti quei casi in cui l'operatore rappresenti una circostanza di fatto diversa dal vero.
Ciò posto, la tesi della parte ricorrente, secondo la quale la dichiarazione non era falsa, in quanto frutto di un’erronea interpretazione di norme giuridiche, non persuade.
Si osserva, infatti, che la fattispecie dell’errore di diritto incide, al più, sulla corretta formazione della volontà dichiarativa, vale a dire sulla consapevolezza di aver dichiarato un fatto non corrispondente alla realtà, ma non sul contenuto della dichiarazione, oggettivamente non corrispondente al vero. In altri termini il fatto che una dichiarazione non sia soggettivamente percepita dalla parte come non corrispondente ad un dato di realtà, perché la parte è caduta in errore, non fa venir meno il dato fattuale della falsità di quanto dichiarato.
Diversamente avviene nel caso in cui l’oggetto stesso della dichiarazione si presti a diverse interpretazioni giuridiche opinabili - come nel caso in cui vi sia un contrasto giurisprudenziale - ; in tali evenienze, infatti, è il contenuto stesso della dichiarazione che può prestarsi a diverse e discordanti interpretazioni che, quindi, incidono sulla sua veridicità.
Nel caso di specie, vertendosi nella materia disciplinata dalla l. n. 68/1999 è dirimente il fatto che, ad avviso della giurisprudenza, la certificazione resa dagli uffici competenti sulla regolarità degli obblighi scaturenti dalla citata normativa, non sia sindacabile dalla stazione appaltante, che non può che prendere atto di quanto ritenuto da altra amministrazione.
Il provvedimento di esclusione, nella specie, è infatti basato sulla certificazione di non ottemperanza resa dalla S.I.L.D–Servizio Inserimento Lavoro Disabili della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione della Regione Lazio, che ha accertato – alla data dell’affidamento del 25 ottobre 2024 – la condizione di non regolarità dell’impresa. Tale atto va considerato quale autonomo provvedimento amministrativo prodromico al provvedimento di esclusione.
Di recente è stato, infatti, affermato che “ analogamente a quanto avviene per le attestazioni rilasciate dall’INPS e dall’Agenzia delle Entrate – rispettivamente in materia di regolarità contributiva e di regolarità tributaria delle imprese partecipanti a procedure concorsuali – anche in subiecta materia debba essere adottato il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui le certificazioni relative alle imprese concorrenti, emanate dagli organi preposti, si impongono alla stazione appaltante, che non può in alcun modo sindacarne il contenuto, non residuando alle stesse alcun potere valutativo sul contenuto o sui presupposti di tali certificazioni (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen. 16/04/2012, n. 8; Consiglio di Stato, Sez. V, 17/05/2013, n. 2682), avendo tali certificati «natura di dichiarazioni di scienza e si collocano fra gli atti di certificazione o di attestazione facenti prova fino a querela di falso, per cui si impongono alla stazione appaltante, esonerandola da ulteriori accertamenti: tale orientamento riguarda, unicamente, il profilo della prova circa la sussistenza del requisito e degli accertamenti richiesti al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni all’uopo rese dal concorrente in sede di gara, come si desume dall’art. 86, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 80, applicabile alla fattispecie ratione temporis (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 maggio 2016, n. 10; 4 maggio 2012, n. 8; Sez. III, 18 dicembre 2020 n. 8148; Sez. V, 17 maggio 2013, n. 2682)» (Cons. Stato, Ad. Plenaria, n. 14/2024). ” (cfr. Tar Lazio, 16 luglio 2025, n. 14053).
In altri termini, nel caso di specie, si assiste al caso specifico in cui l’operatore economico si trova nell’alternativa secca di essere o non essere in regola con gli obblighi previsti dalla l. n. 68/1999, potendo, in caso di dubbio, rivolgersi all’amministrazione competente in materia o, qualora ritenga di avervi adempiuto, contestare l’eventuale mancata di attestazione.
Dalle considerazioni che precedono deriva, conseguentemente, l’infondatezza del primo motivo di ricorso.
7. Parimenti infondati sono i motivi nn. 2 e 5 in cui si contesta che l’Anac avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il requisito della colpa grave nella condotta di falsa dichiarazione e non aver adeguatamente motivato sul punto, non tenendo conto delle osservazioni articolate dalla parte ricorrente.
7.1. La ricorrente sostiene, infatti, che il provvedimento interdittivo si fondi sull’erronea imputazione della condotta a titolo di colpa grave della società, la quale, di contro, avrebbe dimostrato la propria buona fede.
7.2. La doglianza è infondata.
7.3. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato ritiene sussistente la colpa grave della società ricorrente, incorsa in una falsa dichiarazione, con motivazione che si reputa esente da vizi.
7.4. La società ricorrente, per un verso, giustifica la dichiarazione resa imputandola ad un errore di diritto, derivante dall’erroneo conteggio del numero di dipendenti portatori di handicap da assumere per essere considerata adempiente agli obblighi scaturenti dalla relativa normativa.
7.5. Nel riconoscere la colpa grave, l’Anac osserva che “ sebbene l’errore di conteggio ai fini della dichiarazione sia stato posto in essere da un dipendente, come previsto dalla giurisprudenza amministrativa ciascun concorrente sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della propria documentazione, in applicazione del principio generale di autoresponsabilità. In relazione al principio di immedesimazione organica, pertanto, non risulta che prima della dichiarazione sia stato attivato un sistema di controllo interno volto a prevenire errori procedurali quale quello in esame .”
In altri termini l’Anac rileva che, nella specie, l’errore nel computo del numero di dipendenti da assumere per essere in regola con la disciplina prevista dalla l. n. 68/99 sia riconducibile ad un problema di organizzazione interna della ricorrente, che non ha predisposto delle cautele tali da impedirle di rendere una dichiarazione falsa; ciò si desume dal fatto che la stessa ricorrente non ha predisposto dei meccanismi finalizzati alla verifica dei requisiti e della veridicità delle dichiarazioni rese.
La colpa consiste, dunque, nell’inosservanza dello standard di diligenza richiesto al concorrente in gara, in assenza di difficoltà oggettive ed eccezionali ostative al rispetto delle regole cautelari di condotta, non potendo ritenere circostanze esimenti le eventuali responsabilità negli errori posti in essere dai collaboratori. Le cautele da attuare in occasione della partecipazione a un affidamento pubblico di appalto o concessione, infatti, vanno improntate alla massima diligenza.
L’attività sanzionatoria esercitata dall’Anac si fonda sul principio, teorizzato anche dalla suprema Corte di cassazione, a tenore del quale “ completezza e veridicità della dichiarazione sostitutiva di notorietà sui requisiti per la partecipazione all'evidenza pubblica sono posti a tutela dell'interesse pubblico alla trasparenza e, al tempo stesso, alla semplificazione della procedura di gara ” (cfr. Cass. civile S.U., n. 27770/2020).
Per tale motivo, all’esito di accurata istruttoria, l’Autorità ha sanzionato la condotta della ricorrente, in quanto riconducibile all’ipotesi di falsità dichiarativa, ai sensi dell’art. 96, co. 15, d.lgs. n. 36/2023.
La valutazione, con riferimento alle dichiarazioni relative agli adempimenti imposti dalla legge, dev’essere effettuata avendo come parametro di riferimento non un modello di diligenza generica, ma la perizia richiesta a un agente professionale – qual è il legale rappresentante di una società - che non può certo ritenersi ignaro della disciplina concernente le dichiarazioni da rendere in sede di gara, né degli adempimenti incombenti sull’operatore rappresentato. È onere, infatti, della società che si appresta a partecipare a una procedura pubblica controllare che le dichiarazioni che rende siano veritiere tra cui, in particolare, quella di essere in regola con la disciplina contenuta nella l. n. 68/1999.
Nella fattispecie, quindi, la colpa grave è stata ritenuta nella non consapevolezza in ordine all’insussistenza della condizione di regolarità ai sensi della l. n. 68/1999, che si ritiene rientri nell’ambito di quelle cautele e conoscenze domandate ai fini del possesso dello standard minimo di diligenza richiesto all’operatore economico. Si evidenzia, al riguardo, che secondo la giurisprudenza amministrativa ciascun concorrente sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della propria documentazione, in applicazione del principio generale di autoresponsabilità (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. V, n. 4198/2019). L’adozione di comportamenti connotati da grave superficialità e imprudenza dimostra, se non altro, l’inadeguatezza del modello strutturale e dei sistemi di controllo adottati dall’impresa, in rapporto alla sua organizzazione aziendale e all’attività sociale concretamente esercitata. Infatti, il modello strutturale dell’impresa deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a intercettare e scongiurare tempestivamente situazioni di rischio.
Inoltre, la giurisprudenza amministrativa è pacifica nel ritenere che all’imprenditore operante nel settore degli appalti pubblici debba essere richiesto uno sforzo volitivo e tecnico da parametrare a obiettivi canoni sociali e professionali di condotta (cfr., ex multis , Tar Lazio, n. 9490/2021; Idem n. 4798/2022).
È pretestuoso, dunque, il tentativo di invocare la buona fede per sminuire la gravità della propria condotta, adducendo contestazioni meramente formali volte a eludere e vanificare la ratio sottesa agli obblighi dichiarativi gravanti sugli operatori economici che, laddove si volesse accedere alla tesi della ricorrente, verrebbe del tutto vanificata.
Non si è quindi in presenza del dedotto travisamento dei fatti, ma di un corretto inquadramento fattuale della vicenda da parte dell’Autorità che ha ritenuto sussistente l’elemento soggettivo della colpa grave proprio nel non aver adottato cautele tali, anche in termini di verifiche preventive prima di rendere le dichiarazioni alla stazione appaltante, da impedire di incorrere in una falsità dichiarativa.
7.6. Quanto alla pretesa assenza di una regola di condotta violata è evidente, dalle considerazioni sopra espresse, che, nella specie, essendo adottato un modello di responsabilità civilistico che prende in considerazione il c.d. “agente modello”, avuto riguardo all’operatore economico che stipula contratti con la pubblica amministrazione, è richiesto uno standard di diligenza particolarmente elevato, per cui, come sopra già chiarito, già il non aver predisposto meccanismi di verifica e di emersione di eventuali irregolarità consente di ritenere la condotta imputabile a titolo di colpa grave.
Del resto il ragionamento di parte ricorrente pare non muovere dal fatto che, nel caso di specie, la condotta attribuita consiste nell’aver reso una falsa dichiarazione e non nel non aver correttamente calcolato il numero di dipendenti da assumere ai sensi della l. n. 68/1999. Non è stato quindi valutata, come asserito, la condotta anteriore all’affidamento, bensì la diligenza non impiegata al momento in cui è stata resa la dichiarazione non veritiera.
8. La ricorrente, con il motivo n. 3, assume che non sia stata valutata la rilevanza e la gravità della condotta posta in essere, nonostante tale valutazione sia espressamente imposta dall’art. 95, co. 15, d.lgs. n. 36/23.
Dalla lettura del provvedimento impugnato, invece, si ricava come tali circostanze siano state attentamente valutate e siano state considerate nella quantificazione della sanzione comminata che, in particolare, ha tenuto conto de “ l’immediata attivazione da parte dell’Operatore economico - prima dell’avvio del procedimento - della procedura per la regolarizzazione della carenza del requisito richiesto, nonché la mancanza di precedenti analoghi ”.
Preme infatti sottolineare come, nella specie, l’Autorità si sia mantenuta vicino al “minimo edittale”, non comminando sanzioni elevate, a differenza dai precedenti giurisprudenziali citati dalla ricorrente a sostegno delle sue tesi in cui, evidentemente, l’onere motivazionale richiesto era più elevato anche in considerazione dell’elevata sanzione irrogata in un caso in cui l’errore dichiarativo era stato il frutto di documentazione ingannevole acquisita da un ente certificatore (cfr. Tar Lazio, sez. I, 24 novembre 2021, n. 12101 confermata da Consiglio di Stato, sez. V, 20 marzo 2023, n. 2790, citata dalla parte ricorrente nel suo ricorso).
9. Per quanto concerne le censure concernenti la carenza di motivazione del provvedimento dell’Anac circa le osservazioni articolate dalla ricorrente nel corso del procedimento sanzionatorio (motivi 4 e 5), la ricorrente sembra pretendere che l’amministrazione dovesse puntualmente confutare ogni argomentazione spesa, il che, a suo dire, implicherebbe che l’Anac non abbia preso in considerazione le deduzioni difensive dell’operatore economico.
Questa doglianza è destituita di fondamento e smentita dal contenuto della documentazione prodotta dalla difesa erariale nel giudizio.
Infatti, l’Anac ha attentamente valutato i rilievi difensivi della ricorrente presentati nel corso del procedimento sanzionatorio, il che emerge dalla motivazione dell’impugnata delibera, con la quale è stata disposta l’annotazione nel casellario, con effetto interdittivo, che, sia nel suo preambolo - dove vengono richiamati nei “visti” gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria - sia nelle sue ulteriori parti motive, relative al “procedimento istruttorio” e soprattutto alle “Risultanze istruttorie e valutazioni” – prende in considerazione la memoria difensiva della ricorrente.
In particolare, tra le risultanze istruttorie, viene riportato il contenuto della memoria difensiva della società ricorrente che, seppur non confutato nel dettaglio, si pone in contraddizione con la tesi sostenuta dall’Anac che, invece, ha ritenuto di sposare un diverso percorso argomentativo che, come sopra si è detto, si ritiene esente dai vizi contestati.
Deve infatti osservarsi, in proposito, che il vizio di motivazione sussiste tutte le volte in cui non sia possibile comprendere in base a quali dati specifici, fattuali e normativi, sia stata operata la scelta dell’amministrazione e non sia pertanto possibile ricostruire l’iter logico - giuridico seguito dall’Autorità per giungere alla decisione contestata; il vizio va escluso, quindi, quando, i documenti dell’istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni e l’iter motivazionale a sostegno della determinazione assunta.
10. In conclusione il ricorso è infondato e va respinto.
11. Le spese di lite, tenuto conto della peculiarità della vicenda, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ZI IL, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
AT AU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT AU | ZI IL |
IL SEGRETARIO