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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1948.
(Obbligazione del fideiussore del fideiussore).
Il fideiussore del fideiussore non e' obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di questo siano insolventi, o siano liberati perche' incapaci.
(Obbligazione del fideiussore del fideiussore).
Il fideiussore del fideiussore non e' obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di questo siano insolventi, o siano liberati perche' incapaci.
Commentari • 11
- 1. Responsabilità medica: 5 anni per l'indennizzo per danni riflessiAnnamaria Villafrate · https://www.studiocataldi.it/ · 2 aprile 2023 · 134.44852
[…] Con il terzo infine rileva la violazione dell'art. 1948 c.c. perché il danno è costante per cui se la prescrizione fosse di soli 5 anni il danno potrebbe essere risarcito solo a decorrere dal quinquennio antecedente l'atto che interrompe la prescrizione, quello entro il quinquennio a partire dalla citazione quindi non può considerarsi prescritto. […]
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Giurisprudenza • 218
- 1. Trib. Ancona, sentenza 11/07/2025, n. 439Provvedimento: […] 3.3. la invocata sentenza 9009/24 della Cassazione non esclude ma espressamente afferma che la indennità in oggetto possa essere caratterizzata da un «concorrente profilo risarcitorio»; essa comunque non rientra nelle ipotesi dell'art.1948 cc, non dovendo essere corrisposta «periodicamente» né (necessariamente) in occasione della «cessazione del rapporto», conseguendone l'insussistenza della eccepita prescrizione.Leggi di più...
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