Articolo 1948 del Codice civile
Articolo 1947Articolo 1949
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19 aprile 1942
Art. 1948.

(Obbligazione del fideiussore del fideiussore).

Il fideiussore del fideiussore non e' obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di questo siano insolventi, o siano liberati perche' incapaci.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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