Articolo 1986 del Codice civile
Articolo 1985Articolo 1987
Versione
19 aprile 1942
Art. 1986.

(Annullamento e risoluzione del contratto).

La cessione puo' essere annullata se il debitore, avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole di essi, ovvero se ha occultato passivita' o ha simulato passivita' inesistenti.

La cessione puo' essere risoluta per inadempimento secondo le regole generali.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente