Articolo 9 della Legge 23 aprile 1952, n. 476
Articolo 8Articolo 10
Versione
8 giugno 1952
Art. 9.
Saranno inscritti nelle graduatorie degli idonei i candidati che abbiano riportato:
almeno 20 punti per le qualita' professionali in genere, in base ai punti ottenuti nella valutazione dei titoli di cui all'art. 7;
almeno 10 ventesimi nella prova di esame di cui all'art. 8.
A parita' di valutazione sono titoli preferenziali:
l'essere cittadini italiani residenti alla data del 10 giugno 1940 in territori sui quali, per effetto del Trattato di pace, e' cessata la sovranita' dello Stato italiano e che, dopo l'8 settembre 1943, siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico;
il maggior punteggio per le qualita' tecnico-professionali;
le benemerenze di guerra;
l'essere orfano di caduto in guerra o nella lotta partigiana;
la qualifica di "partigiano combattente" ai sensi delle disposizioni in vigore;
i titoli di studio superiori a quello richiesto;
la piu' giovane eta'.
Le graduatorie formate ai sensi dell'art. 6 della presente legge saranno riunite, per ogni concorso, in una unica graduatoria nella quale i candidati saranno iscritti in ordine di merito secondo il punteggio riportato e con l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma del presente articolo.
Le graduatorie definitive saranno approvate con decreto del Ministro per la difesa e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel giornale militare ufficiale.
Entrata in vigore il 8 giugno 1952