Sentenza 5 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 05/04/2022, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/04/2022
N. 00547/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01470/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1470 del 2021, proposto da
IO UT, rappresentato e difeso dagli avvocati Adriano Tolomeo e Alfredo Matranga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Comune di Nardò, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fernanda Quaranta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del decreto 09/07/21 n. 174 del Ministero della Cultura – Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Puglia, di dichiarazione ex art. 10 commi 1 e 3 lett. a D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i., di interesse particolarmente importante dell'area denominata “Penisola di Punta dell'Aspide”, nel Comune di Nardò (LE), Località Santa Caterina, comunicato il 23/07/21 con nota 20/07/21 prot. n. 0006520 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, tra cui la nota 21/04/21 n. 1677, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce e la nota 15/10/21 prot. n. 0054966 del Comune di Nardò di diniego della concessione demaniale richiesta dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura e di Comune di Nardò;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, all’esito di procedura comparativa avviata dal Comune di Nardò, è risultato aggiudicatario di una concessione demaniale marittima, giusta determinazione n. 118 del 5 marzo 2018, avente quale oggetto il lotto n. 30 in località Penisola di Punta dell’Aspide; il lotto n. 30 insiste proprio su uno dei due versanti della penisola.
Nelle more della sottoscrizione dell’atto concessorio, l’AC di Nardò ha comunicato all’odierno ricorrente l’avvio di un procedimento di revoca del provvedimento di rilascio della concessione de qua , in quanto “ con prot. 47345 dei 11/10/2019 è stato emesso, da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce e Brindisi, Decreto di dichiarazione dell’interesse culturale di cui agli artt. 12 e 13 del D.Lgs 22/01/2004, n. 42, DPC n. 155 del 7/06/2019...” , attesa la presenza lungo la penisola di Punta dell’Aspide di evidenze antropiche risalenti all’età del bronzo (secondo millennio a.C.).
Il vincolo così imposto è stato impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Nelle more della definizione del suddetto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, questo TAR ha deciso il ricorso proposto da altro aspirante concessionario e con sentenza n. 1326/2020 ha annullato il suddetto decreto 07/06/2019 n. 155 di dichiarazione di interesse culturale, ex artt. 12 e 13 D.Lgs. n. 42/2004, della “Penisola di Punta dell’Aspide”, per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.
A seguito di tale pronuncia il Soprintendente di Lecce, con nota 15/01/2021 n. 603, ha comunicato il riavvio del procedimento di imposizione del vincolo sull’intera area di “Penisola di Punta dell’Aspide”, e quindi anche sull’area richiesta in concessione dal ricorrente.
Con nota 20/07/2021 prot. n. 0006520, comunicata il 23/07/2021, il Soprintendente di Lecce ha trasmesso il decreto 09/07/2021 n. 174 con il quale il Ministero della Cultura – Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Puglia, ha decretato che “ ai sensi dell’art. 10 commi 1 e 3 lett. a del D. lgs. 42/04 e s.m.i., l’area denominata “Penisola di Punta dell’Aspide”, sita nel Comune di Nardò (LE), Località Santa Caterina – Lungomare Emanuele Filiberto, distinta al Catasto al Foglio 126, p.lla 9 per la parte di proprietà privata, e al Foglio 126, p.lla 1411/p per la parte di proprietà Demanio dello Stato/Comune di Nardò, limitatamente alla penisola, meglio individuata nelle premesse e descritta nell’unita relazione archeologica e nell’allegata planimetria catastale, è dichiarata di interesse particolarmente importante e viene, pertanto, sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo 42/04 ”.
Da ultimo, con nota prot. n. 0054966 del 15/10/2021 il Comune di Nardò, previa comunicazione dei motivi ostativi, ha comunicato il diniego alla richiesta di concessione demaniale (lotto 30) per la realizzazione di uno stabilimento balneare (SLS) avanzata dal sig. UT IO con protocollo n. 18970 del 19/05/2015 ed assegnato con determinazione dirigenziale n. 118 del 05/03/2018, poiché sull’area interessata è stato imposto il vincolo archeologico con sopravvenuto decreto n. 174 del 09/07/2021 e la L.R. n. 17/2015 all’art. 14, Norme di salvaguardia e direttive per la pianificazione costiera, stabilisce al comma 1 che “ E’ vietato il rilascio di concessione demaniale nelle seguenti aree e relative fasce di rispetto (…) e) archeologiche e di pertinenza di beni storici e ambientale ”.
Avverso tali provvedimenti il ricorrente insorgeva in sede giurisdizionale, chiedendo l’annullamento del decreto 09/07/2021 n. 174, comunicato il 23/07/2021, e della nota 15/10/2021, di cui al prot. n. 54966 del Comune di Nardò, di diniego della concessione demaniale, per i seguenti motivi:
I. Violazione e falsa applicazione artt. 7 e ss. L. n. 241/1990. Violazione dell’ordine del Giudice e sviamento;
II. Violazione e falsa applicazione art. 6 bis L. n. 241/1990. Violazione del principio di separazione e terzietà;
III. Illegittimità derivata;
IV. Violazione e falsa applicazione art. 14 L.R. Puglia n. 17/2015;
V. Illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale dell’art. 14 L.R. Puglia n. 17/2015.
In data 03/11/2021 si è costituito in giudizio il Ministero della Cultura per resistere al ricorso.
Il Comune di Nardò si è costituito in giudizio in data 12/11/2021, chiedendo l’integrale rigetto del ricorso.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
Innanzi tutto, il Collegio osserva che deve essere disattesa l’eccezione, sollevata dal Comune, di tardività del ricorso avverso il decreto emesso dal Ministero della Cultura – Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Puglia. Infatti detto decreto risulta comunicato in data 23/07/2021, mentre il ricorso è stato notificato in data 22/10/2021.
Le prime due censure, rivolte avverso il decreto 09/07/2021 n. 174 del Ministero della Cultura – Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Puglia, non sono suscettibili di positiva valutazione.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, in base al quale il decreto impugnato non conterrebbe alcuna motivazione in ordine alle osservazioni rese dai privati, il Collegio evidenzia che nel corso del procedimento la Soprintendenza ha ritenuto che le osservazioni trasmesse dal ricorrente non afferissero al merito degli atti procedimentali; e ciò, in particolare, dopo aver rilevato che gli elaborati trasmessi dal ricorrente contenevano un “ percorso di tutela ” dell’intera area oggetto del procedimento, e che il “ percorso ” includeva la proposta di alcuni saggi stratigrafici tesi ad “ accertare e circoscrivere ” la presenza di “ emergenze archeologiche eventualmente abbisognevoli di tutela ”, ovvero a verificare puntualmente la sovrapposizione tra le evidenze e i lotti previsti dal PCC del Comune di Nardò, nonché la successiva realizzazione di una passerella nella porzione centrale della penisola che consentisse di accedere dal lungomare Emanuele Filiberto ai lotti in concessione. Invero, le osservazioni del privato, lungi dal disconoscere radicalmente l’interesse culturale del sito, si sono tradotte in una proposta di tutela e valorizzazione preordinata alla coesistenza tra l’area da tutelare e gli stabilimenti balneari. Del resto, l’ambito del procedimento investiva, fin dall’inizio, la verifica d’ufficio circa la sussistenza o meno dell’interesse culturale; all’esito di detto procedimento l’area di Penisola di Punta dell’Aspide è stata dichiarata di interesse particolarmente importante e, pertanto, sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nel Decreto Legislativo n. 42/2004, attesa la presenza di evidenze antropiche risalenti all’età del bronzo di cui dà ampiamente atto la “ Relazione archeologica ”. Detta Relazione indica la presenza di una struttura muraria in fondazione con funzione difensiva e ubicata sul versante settentrionale, nonché l’esistenza di un deposito archeologico ricchissimo di frammenti ceramici e intonaco di capanna lungo il versante meridionale. Un limitato saggio archeologico, eseguito nell’estate del 2020 sul versante meridionale della penisola, ha rivelato la presenza di una struttura pirotecnologica; gli strati che obliteravano la superficie concotta hanno restituito un attingitoio con alto manico a nastro sopraelevato forato ed una scodella con presa orizzontale.
Quanto al fatto che la P.A. avrebbe omesso di pronunciarsi su una serie di elementi relativamente ai quali sarebbe stato necessario instaurare un effettivo contraddittorio (in particolare le deduzioni difensive in base alle quali il decreto impugnato muoverebbe dal falso presupposto che la Penisola di Punta dell’Aspide sarebbe un ‘antico abitato o insediamento’, le valutazioni probabilistiche e ipotetiche sull’esistenza del sito archeologico sarebbero strumentali alla perimetrazione di un’area di interesse archeologico e non già presupposto dell’imposizione di un vincolo archeologico etc.), giova, innanzi tutto, osservare che le deduzioni del ricorrente non sfuggono ai principi che la giurisprudenza ha elaborato in ordine ai limiti del sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica: in base a detti principi, gli atti amministrativi espressione di valutazioni tecniche sono suscettibili di sindacato giurisdizionale nei soli casi in cui l’amministrazione abbia effettuato scelte che si pongono in contrasto con il principio di ragionevolezza tecnica, non essendo sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile. D’altra parte, alle citate deduzioni del ricorrente fornisce adeguata ed esaustiva risposta la “ Relazione archeologica ”, corredata da documentazione fotografica e da riferimenti bibliografici. Si precisa, inoltre, che il Consiglio di Stato ha più volte ribadito che “ ai fini della tutela vincolistica su beni archeologici, l’effettiva esistenza delle cose da tutelare può essere dimostrata anche per presunzione e che è ininfluente che i materiali oggetto di tutela siano stati portati alla luce o siano ancora interrati, essendo sufficiente che il complesso risulti adeguatamente definito e che il vincolo archeologico appaia adeguato alla finalità di pubblico interesse al quale è preordinato ” (Cons. Stato, Sez. VI, 01/04/2014, n. 1557; Cons. Stato, Sez. VI, 04/09/2014, n. 4505; Cons. Stato, Sez. VI, 02/03/2015, n. 999; Cons. Stato, Sez. VI, 28/01/2016, n. 334). La Soprintendenza, infine, ha affermato di aver redatto un progetto di scavo archeologico confluito nella nota di spesa n. 5 di novembre 2021 e di aver formulato al superiore ministero la proposta di acquisizione dell’area privata, pur senza allegare la pertinente documentazione.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso con il quale si lamenta la violazione dell’art. 6 bis L. n. 241/1990, in quanto la relazione giustificativa del vincolo è stata sottoscritta dall’ex Soprintendente delle province di LE-BR-TA che, essendo poi divenuto Segretario della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Puglia ha imposto il vincolo, sia sufficiente evidenziare che deve ritenersi sussistente una situazione di conflitto tale da inficiare l’esito del procedimento, quando il funzionario è portatore di interessi personali estranei alla sfera dell’amministrazione nella quale opera (Cons. Stato, Sez. VI, 10/11/2020, n. 6918; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 30/03/2021, n. 1008). Orbene, nel caso in esame non è dato individuare alcun interesse privato del Segretario della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Puglia contrario a quello dell’amministrazione di appartenenza.
Ne consegue che anche il terzo motivo di ricorso, fondato sulla illegittimità derivata del diniego di concessione demaniale opposto dal Comune di Nardò, è privo di pregio.
Anche il quarto motivo di ricorso, fondato sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 14 L.R. Puglia n. 17/2015, non è suscettibile di positivo apprezzamento. A mente della citata disposizione, è vietato il rilascio di concessione demaniale nelle seguenti aree e relative fasce di rispetto: “ e) archeologiche e di pertinenza di beni storici e ambientali ”. Inoltre, come evidenziato dal Ministero della Cultura, anche l’art. 13. B.1.2 delle Norme Tecniche di Attuazione al Piano Comunale delle Coste del Comune di Nardò reca un divieto assoluto di concessione con riferimento, tra l’altro, alle aree archeologiche e di pertinenza di beni storici e ambientali con relative fasce di rispetto. Pertanto, il Comune di Nardò ha correttamente adottato il diniego di concessione demaniale marittima con riferimento al lotto n. 30 direttamente insistente sull’area archeologica di Penisola di Punta dell’Aspide, in ragione del menzionato divieto assoluto di concessione, rinveniente dall’art. 14 L.R. Puglia n. 17/2015 e dall’art. 13. B.1.2 delle Norme Tecniche di Attuazione al Piano Comunale delle Coste del Comune di Nardò, senza che residui alcun margine di discrezionalità in capo all’Amministrazione.
Né si può sostenere che l’art. 14 L.R. Puglia n. 17/2015 violi la “clausola generale di ragionevolezza”, ex art. 3 della Costituzione. L’eccezione di illegittimità costituzionale della menzionata disposizione riposerebbe sulla circostanza in base alla quale alcun legittimo affidamento potrebbero nutrire i partecipanti alla gara inetta dall’A.C., in ordine all’accoglibilità o meno della domanda di concessione demaniale marittima, non dipendendo la stessa dalla situazione giuridica esistente al momento della indizione della gara, ovvero al momento della presentazione della domanda, ma da quella esistente al momento della materiale sottoscrizione dell’atto concessorio. La soluzione indicata dal ricorrente risulta essa stessa irragionevole, in quanto farebbe discendere dal momento casuale in cui viene apposto il vincolo archeologico conseguenze rilevanti ai fini dell’accoglimento o meno della richiesta di concessione demaniale marittima. In definitiva, in conseguenza di un dato casuale, il diritto di iniziativa economica privata finirebbe, per ciò solo, per prevalere sulla tutela dei beni culturali. Nel caso in esame, lo strumento legislativo risulta, quindi, congruente rispetto alle finalità da perseguire.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Ricorrono giustificati motivi, in ragione della particolarità e novità delle questioni, per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO