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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/11/2025, n. 1907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1907 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Tribunale Ordinario di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro
Dott.ssa IA Di RO in data 11/11/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.2211/2023R.g.
Tra
n.16/03/1977 (c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Crisafulli Luca e PI LA
RICORRENTE
E
n p.l.r.p.t. ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv.ta Laria Rosa Maria
RESISTENTE
OGGETTO: Licenziamento individuale per giusta causa
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 07/11/2023, depositato in data 07/11/2023,
l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: 1.- accertarsi e dichiararsi che il licenziamento intimato al ricorrente in data 16.04.2023 è nullo/inefficace in quanto intimato in forma orale e/o in ogni caso per mancanza di giusta causa e/o giustificato motivo con condanna del datore di lavoro al paga mento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria/risarcimento del danno corrispondente alla retribuzione dovuta dalla data del licenziamento fino alla scadenza naturale del contratto, pari ad euro 7.069,04. -, salva maggiore o minore somma sarà ritenuta equa e di giustizia o risulterà provata all'esito di CTU.
2. Accertarsi
e dichiararsi che nel corso del rapporto di lavoro con la il Controparte_1 ricorrente ha maturato crediti retributivi per le causali di cui in narrativa ed
1 allegati conteggi tabellari nella misura di € 2.035,51.-, o in subordine nella misura di Euro 1.590,53.- o, in via di ulteriore ed estremo subordine, nella misura ammessa da controparte di Euro 1.322,65. - o comunque in quella maggiore o minore misura che r isulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli articoli 36 Cost. e 2099 cod. civ., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso con valutazione equitativa;
3. per l'effetto di quanto sopra richiesto e per le causali in narrativa, condannarsi la al pagamento in favore di parte Controparte_1 ricorrente della somma di € 2.035,51.-, o in subordine della somma di
Euro1.590,53.- o, in via di ulteriore ed estremo subordine, della somma ammessa da controparte di Euro1.322,65., o di quell'altra maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa.
4. In ogni caso: con la rivalutazione di ogni somma con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, oltre agli interessi legali maturat i e maturandi sulle somme via via rivalutate.
5. Condannarsi la parte convenuta alla rifusione delle spese legali nonché del compenso della presente causa, oltre spese generali,
CPA ed IVA, da distrarre in favore dei sottoscritti legali che dichiarano di a ver anticipato le prime e non percepito il secondo.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha rassegnato le conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
Il Giudice scrivente ha trattato la controversia in oggetto alle udienze del
25.01.2024, 26.03.2025, 18.06.2025 09.07.2025, e all'udienza del 22.10.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c. , con termine per il deposito fissato per il medesimo giorno;
all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto della rituale comunicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di note scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti , ha adottato la senten za con contestuale motivazione , nei termini di seguito precisati , di cui dispone la comunicazione alle parti.
A sostegno delle rassegnate conclusioni parte attrice di essere stata assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato , a tempo pieno, per il periodo dal 15.02.2023 al 15.10.2023 alle dipendenze dell'odierna parte resistente, mansioni di operaio generico ed inquadramento al livello D2
2 secondo il CCNL Turismo NP;
di aver iniziato a svolgere la prestazione lavorativa in favore della convenuta in data 25.02.2023 , una volta intervenuto il provvedimento autorizzativo del Tribunale di Sorveglianza di Bolzano, trovandosi il prestatore in regime di affidamento in prova al servizio sociale;
parte attrice deduce, altresì, che in data 29.03.2023 aver avvertito il ricorrente, mentre si trovava al lavoro ed era intento a scaricare dei piatti da un furgone, un dolore acuto che lo costringeva, il gi orno successivo, a recarsi al Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Tropea ove veniva posta diagnosi di “lombalgia” con iniziale prognosi di 5 giorni;
deduce inoltre di essere stato assente dal lavoro fino al 23 aprile, essendosi il periodo di infortunio prolungato fino a tale data;
infine deduce di aver contattato la moglie del titolare dell'impresa convenuta, tale sig.ra che, in data 24.04.2023, gli comunicava Per_1 verbalmente (mediante messaggio whatsapp) di essere stato licenziato a far data dal 16.04.2024. A fronte di tali prospettazioni, parte attrice ha concluso come in atti.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha contestato le avverse pretese.
La controversia è decidibile in punto di diritto allo stato degli atti.
In via preliminare deve rilevarsi che la questione inerente alla qualificazione giuridica da attribuire all'intervenuta cessazione del rapporto lavorativo tra le parti deve prendere le mosse dal dato per cui dal punto di vista strutturale il licenziamento è atto unilaterale con cui il datore d i lavoro dichiara al lavoratore la volontà di estinguere il rapporto di lavoro, esercitando il potere di recesso;
pertanto - come affermato dalla S.C., con statuizione cui il Giudice scrivente presta adesione - il lavoratore che impugni il licenziamento ha l'onere di provare che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione della prestazione lavor ativa (Cass. 8 febbraio 2019
n.3822). È, infatti, pacifico che anche nel rapporto di lavoro subordinato, come in tutti i rapporti di durata, la parte che ne deduca l'estinzione è tenuta a dimostrare - in conformità al principio relativo alla ripartizione d ell'onere probatorio dettato dall'art. 2697 c.c. - la sussistenza di un fatto idoneo alla sua risoluzione. La prova gravante sul lavoratore circa la "estromissione" dal rapporto non coincide, dunque, tout court con il fatto della cessazione del rapporto di lavoro, ma con un atto datoriale consapevolmente volto ad espellere
3 il lavoratore dal circuito produttivo. Orbene, grava sul prestatore/attore l'onere di fornire la prova dell'evento licenziamento, non potendo certamente ritenersi che, in materia, viga una regola di inversione dell'onere probatorio, secondo la quale il lavoratore possa limitarsi a una mera allegazione della circostanza, restando obbligato il datore di lavoro a fornire la dimostrazione che il recesso sia stato dovuto ad altra causa essendo, invece, sufficiente che - ai sensi della disciplina dettata in via g enerale dal codice in tema di ripartizione dell'onere probatorio - il convenuto si limiti alla semplice negazione del fatto costitutivo del diritto esercitato dalla controparte.
Nella fattispecie in esame, parte convenuta, non contesta il fatto storico dell'avvenuto allontanamento del prestatore dalla compagine lavorativa me ne contesta la qualificazione in termini di illegittimità/inefficacia deducendo sul punto che il recesso unilaterale della parte datoriale è intervenuto prima della conclusione del periodo di prova, tenuto conto dei giorni di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.
In primo luogo, si rileva che il Collegato Lavoro (legge n. 203/2024) reca la previsione delle modalità di calcolo del periodo di prova nei contratti a tempo determinato. In particolare, la durata del periodo di prova viene stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quind ici giorni di calendario, a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. La durata del periodo di prova ha, comunque, dei limiti di durata minimi e massimi che dipendono dalla durata complessiva del rapporto di lavoro a termine. A cambiare è la modalità di calcolo del periodo di prova nei contratti a tempo determinato: in particolare,
l'art. 13 apporta una modifica all'art. 7, comma 2, del D. Lgs.n.104 del 27 giugno 2022, fornendo le specifiche riguardanti il calcolo del periodo di prova nei contratti a termine. Infatti, l'art. 7, del decreto Trasparenza, aveva affermato che nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il periodo di prova doveva essere stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell'impiego, senza nulla aggiungere in merito alle modalità di calcolo della proporzione da effettuare. Con l'integrazione apportata proprio dal Collegato Lavoro, il computo del periodo di prova nei contratti a t ermine viene stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario, a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.
4 La durata del periodo di prova ha, comunque, dei limiti di durata minimi e massimi che dipendono dalla durata complessiva del rapporto di lavoro a termine.
Nello specifico, nel caso in cui il rapporto a tempo determinato abbia una durata massima non superiore a sei mesi, la durata minima del periodo di prova dovrà essere di due giorni, mentre la durata massima non potrà superare i quindici giorni di prova.
Nel caso in cui il contratto di lavoro a termine abbia una durata superiore a sei ma inferiore ai dodici mesi, il periodo di prova, calcolato sempre in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario, non potrà essere superiore a trenta giorni di effettivo lavoro.
Il decorso di un periodo di prova determinato nella misura di un complessivo arco temporale, mentre non è sospeso dalla mancata prestazione lavorativa inerente al normale svolgimento del rapporto, quali i riposi settimanali e le festività, deve ritenersi e scluso, invece, stante la finalità del patto di prova, in relazione ai giorni in cui la prestazione non si è verificata per eventi non prevedibili al momento della stipulazione del patto stesso, quali la malattia,
l'infortunio, la gravidanza e il puerperio , i permessi, lo sciopero, la sospensione dell'attività del datore di lavoro e, in particolare, il godimento delle ferie annuali, che, data la funzione delle stesse di consentire al lavoratore il recupero delle energie lavorative dopo un cospicuo periodo di attività, non si verifica di norma nel corso del periodo di prova. Tale principio trova applicazione solo in quanto non preveda diversamente la contrattazione collettiva, la quale può attribuire od escludere rilevanza sospensiva del periodo di prova a dati eventi, che si verifichino durante il periodo medesimo (Cassazione civile sez. lav.,
22/03/2012, n.4573).
Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, il prestatore ha iniziato a svolgere l'attività lavorativa il 25.02.2023 (quale dato incontestato tra le parti) ed ha svolto la stessa fino al 29.03.2023, assentandosi la prima volta il
30.03.2023. Pertanto, i 30 giorni di prova sono scaduti il 27 marzo 2023; non vi è, infatti, prova del momento in cui il provvedimento del Tribunale di
Sorveglianza è giunto a conoscenza della parte datoriale ma solo del momento della sua adozione e, correlativamente, non vi è prova che il prestatore a bbia iniziato l'attività lavorativa il 06.03.2023 e non il 25.02.2023.
5 Ne discende che il recesso datoriale intervenuto il 16.04.2023, successivamente alla scadenza del periodo di prova, avrebbe dovuto essere intimato in forma scritta, non essendo intervenuto nel termine di vigenza del regime della li bera recedibilità delle parti dal contratto di lavoro.
In ordine alla qualificazione giuridica del recesso datoriale, trova infatti applicazione il principio espresso dalla Suprema Corte – cui la Scrivente presta adesione – per cui “in tema di forma scritta del licenziamento prescritta a pena di inefficacia, non sussiste per il datore di lavoro l'onere di adoperare formule sacramentali”, potendo “la volontà di licenziare... essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purché chiara” (Cass., civ. sez. lav., 13 agosto 2007, n. 17652) e tale da fornire certezza sulla provenienza o identità dell'apparente sottoscrittore.
Pertanto, le modalità con cui è stato comminato (specificamente : sono state prodotte copie per immagini di messaggi whatsapp non provenienti dalla parte datoriale né da un soggetto idoneo ad esprimere la volontà della stessa in quanto non risulta munito di alcuna qualifica utile a tal fine all'interno della compagine sociale;
né tantomeno la dichiarazione è ratificato dal datore di lavoro) non sono idonee ad integrare il requisito della forma scritta del licenziamento che deve conseguentemente ritenersi inefficace in quanto intimato in violazione dell'art.2, comma 4, D.Lgs. 23/2015 (e art.2 comma 1°,
l.n.604/1966).
Il ricorso è, dunque, fondato relativamente a tale domanda. Inoltre, si rileva non esservi contestazione in ordine alla somma di €1.322,65 a titolo di voci retributive.
Le spese di lite del presente giudizio sono liquidate come da dispositivo, e sono compensate parzialmente tra le parti nella misura di un terzo, atteso che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda prop osta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (Cassazione civile sez. III, 20/04/2020,
6 n.7961).
P.Q.M.
- Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara inefficace il licenziamento intimato in data 16.04.2023 e dichiara risolto il rapporto di lavoro tra le parti a far data dal 15.10.2023;
- per l'effetto condanna parte resistente alla corresponsione nei confronti di parte ricorrente un'indennità corrispondente a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto;
- condanna parte resistente alla corresponsione nei confronti della parte ricorrente della somma di €1.322,65 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna parte resistente alla refusione delle restanti spese di lite, che si liquidano in €3776,00 oltre spese generali, I.v.a. e C.p.a. come per legge da distrarsi nei confronti dei procuratori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 11 novembre 2025
Il Giudice
IA Di RO
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