Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 2543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2543 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'esito della trattazione scritta disposta per l'udienza del 13/03/2025, lette le note depositate dai difensori delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 2186/2023 R.G. promossa da:
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Nerino Allocati (C.F. ), e, congiuntamente e disgiuntamente, C.F._2
dall'avv. Enrico Cellupica ( ) giusta procura in calce al ricorso ed C.F._3
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimi sito in Napoli alla Via R. Gomez
D'Ayala n.6;
Ricorrente
CONTRO
- in persona del LRPT Ing. ( e Controparte_1 CP_2 CP_3
Partita Iva ) con sede in Napoli alla Via G.B. Marino n. 1, elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Napoli al Viale Gramsci n. 19 presso lo studio dell'Avv. Michele Bisceglia (c.f.
e p. Iva ) che la rappresenta e difende giusta procura in C.F._4 P.IVA_2
calce alla memoria difensiva;
Convenuta
OGGETTO: inclusione nella base di calcolo delle ferie dell'indennità di mansione, indennità giornaliera turnisti e indennità di condotta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.2.2023, il ricorrente in epigrafe indicato deduceva che era stato assunto in data 6.8.1997, che il suo rapporto di lavoro era proseguito ex art. 2112 c.c., senza soluzione di continuità, a far data dal 1.4.2001, a seguito del trasferimento del ramo aziendale, con la società Metronapoli S.p.A. che era poi stata, a sua volta, incorporata in nel novembre 2013, per cui lo stesso era stato inquadrato, ai sensi del CCNL CP_4
Autoferrotranvieri nella terza area professionale, area operativa esercizio, sezione ferroviario e metropolitano, profilo professionale di Macchinista, parametro 190, come da allegate buste paga;
di aver svolto la mansione di macchinista della Linea 1 della Metropolitana di
Napoli almeno a far data dal 18 luglio 2007 e continuativamente sino alla data del 30.6.2022; che la retribuzione corrisposta dall'azienda per le giornate in cui aveva goduto delle ferie era stata inferiore al dovuto, in quanto l'azienda aveva illegittimamente escluso dalla base di calcolo elementi retributivi fissi, corrisposti per ogni giornata di lavoro effettivo e connaturati alla mansione ed al tipo di attività svolta, quali l' “indennità di mansione”
(accordo sindacale aziendale 29.12.2004), l'“indennità giornaliera turnisti” [art. 5 dell'accordo nazionale del 21 maggio 1981] e l'indennità di condotta (ASA 29.12.2004 e
11.7.2019).
Richiamata la nozione euro-unitaria di ferie annuali retribuite, accolta anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'istante chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto all'inserimento delle predette indennità ai fini del calcolo della retribuzione dovuta per i giorni di ferie goduti, dichiarando la nullità delle norme di contrattazione collettiva in contrasto con le norme imperative, asseritamente individuate nella normativa eurocomunitaria e interna di recepimento di essa, con la condanna della convenuta al pagamento di quanto ritenuto dovuto, in base ai conteggi allegati, per l'importo complessivo di € 13.447,48 oltre accessori.
Si costituiva la società convenuta, deducendo l'infondatezza delle avverse pretese e concludendo per il rigetto del ricorso.
Disposta la trattazione scritta, previo deposito di note contabili, all'esito della scadenza del termine per il depsoito di note di trattazione scritta, la causa è decisa con la presente sentenza.
*****
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
Come statuito dalla suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 26246 del 6.9.2022, “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (vedi anche di recente Cassazione civile sez. lav. - 29/01/2024, n. 2674).
Ne consegue che, anche per i rapporti di lavoro alle dipendenze di un datore che occupi più di 15 dipendenti, ai fini dell'incidenza della prescrizione sulle eventuali conseguenze economiche, dovrà tenersi conto esclusivamente della prescrizione quinquennale maturata alla data dell'entrata in vigore della Legge 92/2012 (18 luglio 2012), dovendosi ritenere successivamente sospeso il relativo decorso.
Nel caso di specie, non risultando decorsi i 5 anni alla data del 18.7.2012 e non essendo nemmeno cessato il rapporto, l'eccezione di prescrizione è infondata.
In materia di disciplina delle ferie annuali e della retribuzione dovuta, alla luce dell'interpretazione della CGUE sulla portata precettiva delle disposizioni euro unitarie, le sentenze della suprema Corte di Cassazione (n. 13425 / 2019 e n. 22401 / 2020) hanno statuito la sussistenza di una “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003”.
Si è ritenuto che:
“4. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36 Cost., comma 3" Il lavoratore ha diritto (...) a ferie annuali retribuite", art. 2109 c.c., comma 2: "Ha (...) diritto
(id est: il prestatore di lavoro) (...) ad un periodo annuale di ferie retribuite" e del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, ratione temporis applicabile: "(...) il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo (...) di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane") che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchè ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali (...)".
Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, Per_1 Per_2
punto 22; del 29 novembre 2017, C-214/16, punto 33, nonchè del 4 ottobre 2018, , C-
12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "(...) 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di
Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, , C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad Per_5
esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-
118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C- CP_5
350/06 e C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, IA e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
9. Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime(...)") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di (...) ferie annuali") dell'art. 7, paragrafo 1, nonchè dell'art. 15 della direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e Persona_6
altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7,
n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06,
e altri, punto 58 nonchè). CP_5
11. L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze Per_7
e altri, punto 58, nonchè e altri, punto 60).
[...] CP_5
12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre
2011, causa C-155/10, IA e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato Per_8
all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza IA e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza IA e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza IA e altri cit., punto 28).
14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti
29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).
15. Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza IA e a, cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He, C-385/17).
16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione Europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della
Comunità" (cfr. Cass. n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
19. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., Per_8
C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE” (Cass.
13425 / 2019).
Dalla ricostruzione sopra riportata, tenuto conto degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria e della suprema Corte, dunque, emerge che:
- la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, dovendo il lavoratore essere posto in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
- tale retribuzione non deve essere diminuita al punto da potere dissuadere il lavoratore dalla fruizione del congedo feriale;
- in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni, che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro, oppure indennità correlate al suo status professionale;
rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori;
- spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Va poi precisato che l'eventuale inserimento di voci retributive nella base di calcolo delle ferie non introduce un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale, che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni, cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore. Esaminando le singole voci azionate in giudizio, quanto all'indennità giornaliera di mansione, va osservato che, per effetto delle previsioni dell'accordo sindacale del
29.12.2004, essa è inserita nelle indennità di natura accessoria correlata alla prestazione e legata “esclusivamente alle mansioni” di ben 20 figure professionali, tra cui il macchinista, come il ricorrente;
è corrisposta, in misura fissa (pari ad € 8), su base giornaliera, per ogni prestazione resa in turno superiore alla metà dell'orario ordinario di lavoro e per prestazioni fuori turno superiori alle quattro ore, nonché per ogni giornata di permesso sindacale e di assenza retribuita per donazione sangue ed in conto azienda.
Come previsto dalla contrattazione di secondo livello, tale indennità è corrisposta in misura maggiorata del 15% in caso di servizio prestato in turni programmati di 5 giorni settimanali, in misura maggiorata del 20% in caso di servizio prestato in turni programmati di 4 giorni settimanali e in misura maggiorata del 35% in caso di servizio prestato nelle giornate di sabato, di domenica e festive.
Il riconoscimento dell'indennità predetta è, dunque, legata all'effettivo svolgimento della prestazione e delle mansioni sue proprie e, per tale ragione, viene corrisposta con carattere fisso e continuativo, su base giornaliera, per ogni prestazione resa.
Parimenti, il riconoscimento delle maggiorazioni (al 15%, 20% o 35%) di tale indennità è volto a compensare l'incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni svolte durante i normali periodi di lavoro o in quanto prestate in particolari tipologie di turni (programmati di 5 o di 4 giorni settimanali) o in quanto prestate in particolari giornate, precisamente, nelle giornate di sabato, domenica e festive.
Nel caso di specie, come risulta dalle buste paga allegate in atti, l'istante ha sempre costantemente percepito la predetta indennità di mansione e le relative maggiorazioni (cfr. voce buste paga “Ind. Mansione”).
Ne consegue che la convenuta società avrebbe dovuto computare anche le somme corrisposte all'istante a titolo di indennità di mansione nella retribuzione complessiva utile ai fini della determinazione dell'indennità di ferie da corrispondere all'istante.
Quanto all'indennità di cui all'Accordo sindacale aziendale di II livello del
29/12/2004, al ricorrente è stata corrisposta una indennità giornaliera turnisti, nella misura di €. 0,52 giornaliere, competente al personale che presta servizio in turni avvicendati. Essa è corrisposta in busta paga alla voce “indennità giornaliera turnisti” per ogni giorno di effettivo servizio.
Tale indennità è definita dalla contrattazione come accessoria e legata al servizio. In quanto volta a compensare l'esecuzione costante della prestazione in turni fissi o avvicendati, tale indennità rappresenta un elemento connotativo della prestazione di lavoro ed è, dunque, connessa ad un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione della prestazione e non alle occasionali ed oggettive modalità organizzative del servizio.
Nel caso di specie, l'istante ha sempre costantemente percepito tale indennità: anche tali somme vanno, dunque, computate nel calcolo dell'indennità di ferie.
Infine, quanto all'indennità di condotta diurna e notturna, originariamente prevista nella misura di € 6,00 per ogni ora in cui il macchinista è addetto alla guida effettiva del treno in una condotta commerciale, essa è stata incrementata sino ad € 7,50 ad ora per effetto dell'accordo sindacale aziendale dell'11.07.2019. Quest'ultima è erogata tenuto conto della misura oraria di detta indennità e dei servizi commerciali espletati in osservanza dei turni assegnati al lavoratore. L'indennità in esame è dunque accessoria, legata alla prestazione e al servizio e, essendo tipica della mansione di macchinista, è compensativa anche dello status professionale rivestito dal ricorrente (cfr. Cass 18160/2023).
Anche in tal caso l'istante ha costantemente percepito tale indennità: anche tali somme vanno, dunque, computate nel calcolo dell'indennità di ferie.
Con riguardo ai criteri di quantificazione per le suindicate indennità, si rammenta che il calcolo va effettuato secondo i parametri indicati dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea con le sentenze della CGE del 22.05.2014 e del 15.09.2011, le quali espressamente affermano che il calcolo deve essere operato “sulla base di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo”. Pertanto, appare corretto calcolare le indennità sopra individuate sulla media dei compensi percepiti dal ricorrente, per tali titoli, nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute.
Non si ritiene, quindi, di far coincidere il periodo rappresentativo con lo stesso anno di godimento delle ferie in quanto in tal caso sarebbero computate voci retributive relative anche a un periodo temporale successivo al godimento delle ferie stesse: ad es. se il lavoratore gode di ferie in alcuni giorni nei mesi di luglio e agosto 2020, considerare quale periodo rappresentativo l'intero anno 2020 indurrebbe a valutare anche l'incidenza dell'indennità di mansione maturata nei mesi da settembre a dicembre 2020 che, tuttavia, non è ancora maturata al tempo delle ferie.
Inoltre, la Corte di Giustizia, con sentenza n. 385 del 13 dicembre 2018, ha rimarcato che
“l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non richiede che la retribuzione ordinaria prevista dalla giurisprudenza citata ai punti 32 a 34 della presente sentenza sia concessa per tutta la durata delle ferie annuali di cui il dipendente beneficia in forza del diritto nazionale. Il datore di lavoro è tenuto a concedere tale retribuzione, in forza di detto articolo 7, paragrafo 1, soltanto per la durata delle ferie annuali minime previste da tale disposizione, le quali sono maturate dal dipendente, come ricordato al punto 29 della presente sentenza, soltanto per i periodi di lavoro effettivo. […] 43 A tale riguardo, un'estensione dei diritti alle ferie annuali retribuite oltre il minimo richiesto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 o la possibilità di ottenere un diritto a ferie annuali retribuite continuative sono misure favorevoli ai lavoratori che vanno oltre i requisiti minimi previsti a tale disposizione e, pertanto, non sono disciplinate da quest'ultima… 44 Occorre ricordare a tale proposito che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto (v., in tal senso, sentenze del 16 marzo 2006, Persona_6
e a., C-131/04 e C-257/04, EU:C:2006:177, punto 49, nonché del 22 maggio 2014, Lock,
C-539/12, EU:C:2014:351, punto 20). Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, come nella situazione di cui trattasi nel procedimento principale, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante
i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione…
52 Nel presente caso, in una controversia come quella di cui al procedimento principale, che vede opposti due privati, ossia il sig. e la , il giudice del rinvio è tenuto a interpretare la sua normativa Pt_2 Pt_3
nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88. A tale riguardo, va precisato che una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo. Per contro, detta disposizione non obbliga a interpretare la normativa nazionale nel senso che essa conferisca una gratifica in via convenzionale che si aggiunga a tale media della retribuzione ordinaria, né nel senso che la retribuzione percepita per ore di straordinario sia presa in considerazione, a meno che non siano soddisfatte le condizioni enunciate al punto 47 della presente sentenza”.
Dunque “per convertire le quattro settimane di ferie annuali retribuite nel numero di giorni lavorativi durante i quali il lavoratore è esonerato dai suoi obblighi di lavoro”, “il calcolo delle ferie annuali retribuite minime spettanti al lavoratore dev'essere effettuato, ai sensi della direttiva 2003/88, rispetto ai giorni o alle ore e/o frazioni di giorno o di ora di lavoro effettuati e previsti dal contratto di lavoro” (cfr.
Comunicazione interpretativa sulla direttiva 2003/88/CE - 2017/C 165/01). Infatti, pacifico che la parte fissa è perfettamente corrispondente, il criterio da ultimo menzionato è
l'unico idoneo a sterilizzare eventi quali permessi, malattie, infortuni e trattamenti di integrazione salariale. In altri termini la media annua che fa capo al lavoro effettivo è l'unica che permette di conteggiare esattamente quanto perderebbe il lavoratore sul piano economico sulla base delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva e, perciò, è la sola che consente di scongiurare il rischio di rinuncia alle ferie stesse (cfr. Sent Trib. Bari, dr. F.
De Giorgi, n. 3616/2023 pubbl. il 18/12/2023)
Ancora, va osservato che per Cass. 20216/2022 “Ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e 2109 c.c.), la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della "onnicomprensività", ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento "sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali” (in applicazione del suddetto principio, la
S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione ai giorni di ferie eccedenti il periodo minimo di quattro settimane, aveva ritenuto non conforme all'art. 36 Cost. una disposizione del c.c.n.l. Trasporto Aereo che escludeva l'indennità di volo integrativa dalla base di computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale al personale navigante). La stessa sentenza della suprema Corte ha poi rilevato che “Ai fini del calcolo della retribuzione dovuta al lavoratore navigante nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, deve tenersi conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa, stante la nullità dell'art. 10 del
c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico - limitatamente alla parte in cui esclude, per il predetto periodo minimo, l'indennità in questione dalla base di computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale - per contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005, norma imperativa che, interpretata alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa”.
Le quattro settimane di ferie minime garantite ai sensi dell'art. 7 Dir. 2003/88 CE e dell'art. 10 D. Lgs. 66/2003 sono, dunque, pari a 24 gg. di congedo minimo, cioè 6 gg. alla settimana – perché il settimo è riposo e non è computato - x 4.
Alla luce di tali principi, deve dunque ritenersi che l'importo percepito nell'anno precedente quello di godimento delle ferie va diviso per il numero dei giorni di lavoro effettivo (e non per 365 giorni); successivamente, occorre moltiplicare la voce giornaliera ottenuta per il numero di giorni di ferie corrispondenti al trattamento minimo (non superiore a 24 giorni) goduti nell'anno o nell'anno successivo per effetto di eventuale trascinamento.
Alla luce di tali criteri da applicare al caso di specie, va osservato che il ricorrente ha redatto nuovi conteggi, chiedendo la somma pari ad euro 8.565,48 (cfr. conteggi attorei del
19.11.24); la società ha, in caso di accoglimento della domanda, aderito ai nuovi conteggi elaborati in corsi di causa (vedi note del 27.2.25).
Dunque, può ritenersi corretta la somma suddetta.
Quanto alla cd. questione della dissuasività, nelle pronunce della Cassazione n.
20216/2022 e 19663/2023 è stato rimarcato che:
- le sentenze della CGUE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente e il mantenimento durante i periodi di ferie della retribuzione ordinaria è “un principio essenziale del diritto sociale dell'Unione in quanto tale dotato di natura imperativa”;
- ogni azione o omissione di un datore di lavoro avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite;
- la potenzialità dissuasiva va verificata ex ante, essendo dunque irrilevante che il lavoratore abbia sempre fruito di tutte le ferie maturate;
- al lavoratore durante le ferie va, dunque, assicurata una retribuzione tale da garantirgli condizioni economiche paragonabili rispetto al percepito nei giorni effettivamente lavorati.
Si consideri che il giudizio di comparazione deve necessariamente essere effettuato tra termini omogenei tra loro, poiché il paragone per stabilire affinità e differenze evoca quello di similitudine, imponendo quindi di utilizzare lo stesso orizzonte temporale.
Nella specie, la percentuale di perdita con riferimento alle voci oggetto di causa, seppur contenuta, non può essere considerata irrisoria: infatti, operando un confronto tra la retribuzione giornaliera degli anni in lite (in media di circa € 70-75,00) e gli importi giornalieri perduti in ragione della mancata inclusione delle voci in lite (da € 4,30 a 36,82), si giunge ad una percentuale di retribuzione giornaliera non riconosciuta dal datore anche del
45/50 %.
Conclusivamente, va dichiarato il diritto del ricorrente all'inserimento delle voci indennità di mansione, indennità giornaliera turnisti e indennità di condotta nel calcolo della retribuzione utile dei giorni di ferie;
per l'effetto, va dichiarato il diritto del ricorrente al pagamento della somma di € 8.565,48 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, e condannata la società convenuta al relativo pagamento.
L'accoglimento della domanda in misura inferiore a quella richiesta e la presenza di decisioni di segno contrario, anche presso questo stesso ufficio giudiziario, consentono la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura della metà, con condanna della convenuta nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente all'inserimento delle voci indennità di mansione, indennità giornaliera turnisti e indennità di condotta nel calcolo della retribuzione utile dei giorni di ferie;
- per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al pagamento della somma di € 8.565,48, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo e condanna la società convenuta al relativo pagamento;
- compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna la società convenuta al pagamento del residuo che liquida in complessivi € 1.800,00, oltre spese di contributo unificato (€ 118,50), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione ai procuratori di parte ricorrente.
Si comunichi
Napoli, così deciso in data 01/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Marisa Barbato