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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 04/06/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 950/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis.12 c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BOSCAGIN ALBERTO , come da mandato difensivo in atti
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
TROMBETTA MARCELLO, come da mandato difensivo in atti;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI:
Conclusioni congiunte delle parti:
1) declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Verona il 18/06/11;
2) affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei due figli minori e _1
, con collocamento prevalente presso la residenza materna;
Per_2
3) visite paterne secondo il calendario già stabilito in sede di separazione;
4) contributo paterno al mantenimento dei due figli minori stabilito in €
1250,00 mensili, rivalutabili annualmente in base all'indice Istat da pagarsi
entro il giorno 5 di ogni mese in favore della resistente, con decorrenza
immediata dal mese di giugno 2025;
5) spese straordinarie suddivise tra i genitori al 50%, come da Protocollo
Tribunale di Verona;
6) le parti concordano che verranno suddivise al 50% anche le spese
specifiche di supporto psicologico di entrambi i figli, alla luce delle diagnosi di
neurodivergenza per entrambi i figli, da stabilirsi sulla base di consulto con la
struttura Don Calabria di Verona, con previsione sin d'ora che, sulla base
delle indicazioni terapeutiche che saranno fornite dalla struttura medesima, si
potrà arrivare ad un supporto fino ad un massimo di due specialisti per
ciascun figlio, salvo diverso accordo tra le parti;
7) le parti concordano che il figlio proseguirà con le iscrizioni _1
all'istituto Seghetti che sta attualmente frequentando ed altresì che, salvo
diverso accordo tra i genitori, anche la figlia sarà iscritta al Per_2
pagina 2 di 4 medesimo istituto, con costi di istituto per entrambi i figli ripartiti al 50% tra i
genitori (retta scolastica, costi di iscrizione, preiscrizione). Le parti
concordano che, ove l lo preveda, per il predetti costi di istituto CP_2
utilizzeranno il servizio “genitori separati”, in cui ogni genitore paga solo il
proprio 50%;
8) le parti rinunciano a qualsiasi domanda formulata non ricompresa tra le
condizioni del presente accordo, accettando la rinuncia avversaria;
9) spese integralmente compensate tra le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo;
Richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta;
dato atto che,
all'udienza del 29/05/25, le parti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dall'ufficio all'udienza medesima per la definizione della lite, recante le condizioni sopra riportate;
dato atto che le condizioni cui le parti hanno dichiarato di voler definire la lite risultano eque e non contrastano con norme imperative;
dato atto che il PM nulla ha rilevato;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
, n. a ROVIGO (RO), il 16/09/1975, CF. Parte_1
pagina 3 di 4 e , n. a VERONA (VR), il 15/01/1979, C.F._1 CP_1
CF. celebrato il 18/06/2011 e trascritto nel registro degli C.F._2
atti di matrimonio del Comune di VERONA al Num. 158 - PARTE II - SERIE
A - ANNO 2011;
2) omologa le condizioni di divorzio sopra riportate;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, all'ufficiale di stato civile del Comune di VERONA.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 03/06/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis.12 c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BOSCAGIN ALBERTO , come da mandato difensivo in atti
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
TROMBETTA MARCELLO, come da mandato difensivo in atti;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI:
Conclusioni congiunte delle parti:
1) declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Verona il 18/06/11;
2) affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei due figli minori e _1
, con collocamento prevalente presso la residenza materna;
Per_2
3) visite paterne secondo il calendario già stabilito in sede di separazione;
4) contributo paterno al mantenimento dei due figli minori stabilito in €
1250,00 mensili, rivalutabili annualmente in base all'indice Istat da pagarsi
entro il giorno 5 di ogni mese in favore della resistente, con decorrenza
immediata dal mese di giugno 2025;
5) spese straordinarie suddivise tra i genitori al 50%, come da Protocollo
Tribunale di Verona;
6) le parti concordano che verranno suddivise al 50% anche le spese
specifiche di supporto psicologico di entrambi i figli, alla luce delle diagnosi di
neurodivergenza per entrambi i figli, da stabilirsi sulla base di consulto con la
struttura Don Calabria di Verona, con previsione sin d'ora che, sulla base
delle indicazioni terapeutiche che saranno fornite dalla struttura medesima, si
potrà arrivare ad un supporto fino ad un massimo di due specialisti per
ciascun figlio, salvo diverso accordo tra le parti;
7) le parti concordano che il figlio proseguirà con le iscrizioni _1
all'istituto Seghetti che sta attualmente frequentando ed altresì che, salvo
diverso accordo tra i genitori, anche la figlia sarà iscritta al Per_2
pagina 2 di 4 medesimo istituto, con costi di istituto per entrambi i figli ripartiti al 50% tra i
genitori (retta scolastica, costi di iscrizione, preiscrizione). Le parti
concordano che, ove l lo preveda, per il predetti costi di istituto CP_2
utilizzeranno il servizio “genitori separati”, in cui ogni genitore paga solo il
proprio 50%;
8) le parti rinunciano a qualsiasi domanda formulata non ricompresa tra le
condizioni del presente accordo, accettando la rinuncia avversaria;
9) spese integralmente compensate tra le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo;
Richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta;
dato atto che,
all'udienza del 29/05/25, le parti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dall'ufficio all'udienza medesima per la definizione della lite, recante le condizioni sopra riportate;
dato atto che le condizioni cui le parti hanno dichiarato di voler definire la lite risultano eque e non contrastano con norme imperative;
dato atto che il PM nulla ha rilevato;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
, n. a ROVIGO (RO), il 16/09/1975, CF. Parte_1
pagina 3 di 4 e , n. a VERONA (VR), il 15/01/1979, C.F._1 CP_1
CF. celebrato il 18/06/2011 e trascritto nel registro degli C.F._2
atti di matrimonio del Comune di VERONA al Num. 158 - PARTE II - SERIE
A - ANNO 2011;
2) omologa le condizioni di divorzio sopra riportate;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, all'ufficiale di stato civile del Comune di VERONA.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 03/06/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
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