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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/07/2025, n. 2113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2113 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 23.07.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA EX ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n. 1796/2024 R.G. tra
nata il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Dario Lisi come da procura Parte_1 speciale a margine del ricorso
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to Controparte_1
e difeso dagli Avv.ti Renato Vestini e Fabio Fanigliuolo come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento della pensione di inabilità civile o dell'assegno mensile di assistenza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 08.02.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di inabilità civile o all'assegno mensile di assistenza di cui, rispettivamente, agli artt.12 e 13 della legge n.118/71 -negato in sede amministrativa- contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che eccepiva la inammissibilità della domanda e, nel merito, contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Disposta nuova CTU medico-legale, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
1 Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, condizione di disabilità e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il
Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Venendo al merito, il consulente tecnico d'ufficio dott. ha riconosciuto in capo a Persona_1 parte ricorrente la sussistenza di uno stato di inabilità lavorativa tale (75%) da dar diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art.13 L. cit. Ciò, tuttavia, non dalla data di proposizione della domanda amministrativa (del 26.07.2022) ma solo dall'ottobre 2024 (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 3.07.2025).
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi. Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto all'istante il possesso del requisito sanitario necessario per ottenere l'assegno mensile di assistenza di cui all'art.13 della legge n.118/71 con decorrenza dal 01.10.2024.
Le spese si compensano atteso che il requisito sanitario è stato riconosciuto in epoca successiva alla domanda amministrativa.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
2 - accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente presenta una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 75% con decorrenza dal 01.10.2024;
- compensa tra le parti le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato CP_1 decreto.
Lecce, 23.07.2025
Il Giudice del Lavoro
F.to Andrea Basta
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto la supervisione del Magistrato affidatario, dalla dr.ssa Flavia Vitali, M.o.t.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 23.07.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA EX ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n. 1796/2024 R.G. tra
nata il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Dario Lisi come da procura Parte_1 speciale a margine del ricorso
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to Controparte_1
e difeso dagli Avv.ti Renato Vestini e Fabio Fanigliuolo come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento della pensione di inabilità civile o dell'assegno mensile di assistenza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 08.02.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di inabilità civile o all'assegno mensile di assistenza di cui, rispettivamente, agli artt.12 e 13 della legge n.118/71 -negato in sede amministrativa- contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che eccepiva la inammissibilità della domanda e, nel merito, contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Disposta nuova CTU medico-legale, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
1 Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, condizione di disabilità e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il
Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Venendo al merito, il consulente tecnico d'ufficio dott. ha riconosciuto in capo a Persona_1 parte ricorrente la sussistenza di uno stato di inabilità lavorativa tale (75%) da dar diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art.13 L. cit. Ciò, tuttavia, non dalla data di proposizione della domanda amministrativa (del 26.07.2022) ma solo dall'ottobre 2024 (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 3.07.2025).
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi. Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto all'istante il possesso del requisito sanitario necessario per ottenere l'assegno mensile di assistenza di cui all'art.13 della legge n.118/71 con decorrenza dal 01.10.2024.
Le spese si compensano atteso che il requisito sanitario è stato riconosciuto in epoca successiva alla domanda amministrativa.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
2 - accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente presenta una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 75% con decorrenza dal 01.10.2024;
- compensa tra le parti le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato CP_1 decreto.
Lecce, 23.07.2025
Il Giudice del Lavoro
F.to Andrea Basta
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto la supervisione del Magistrato affidatario, dalla dr.ssa Flavia Vitali, M.o.t.
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