Art. 40. null o e quindi privo di qualsiasi efficacia giuridica qualsiasi patto tendente a trasferire ad altri, che non siano soggetti della presente imposta, l'onere da essa derivante.
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5 aprile 1963
5 aprile 1963
Commentario • 1
- 1. Locazione, uso diverso, imposte e tasse, conduttore, obbligo di farsene carico, clausola contrattuale, legittimitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 aprile 2019 · 0.89921725
Giurisprudenza • 6
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/07/1981, n. 4675Provvedimento: La sanzione di nullita prevista dall'art 40 della legge 5 marzo 1963 n 246 (istitutiva di un'imposta sulle aree fabbricabili) colpisce unicamente il patto con il quale soggetti diversi dallo obbligato si accollino l'Onere del contributo di miglioria specifica, ma non anche quello con cui il venditore trasferisca ad altri l'Onere dell'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili. ( Conf 1398/79, mass n 397700; ( contra 4181/74, mass n 372831).*Leggi di più...
- contributo di miglioria specifica·
- onere·
- nullita·
- imposta sull'incremento di valore·
- soggetti attivi e passivi·
- validita·
- imposte aree fabbricabili·
- accollo da parte di soggetti diversi dall'obbligato·
- trasferimento ad altri da parte del venditore·
- tributi degli enti pubblici locali