Art. 40. null o e quindi privo di qualsiasi efficacia giuridica qualsiasi patto tendente a trasferire ad altri, che non siano soggetti della presente imposta, l'onere da essa derivante.
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5 aprile 1963
5 aprile 1963
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- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/07/1981, n. 4675Provvedimento: La sanzione di nullita prevista dall'art 40 della legge 5 marzo 1963 n 246 (istitutiva di un'imposta sulle aree fabbricabili) colpisce unicamente il patto con il quale soggetti diversi dallo obbligato si accollino l'Onere del contributo di miglioria specifica, ma non anche quello con cui il venditore trasferisca ad altri l'Onere dell'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili. ( Conf 1398/79, mass n 397700; ( contra 4181/74, mass n 372831).*Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/1979, n. 1398Provvedimento: La nullita del patto di traslazione d'imposta, prevista dall'art 40 legge 5 marzo 1963 n 246 - che, collocato a conclusione del titolo secondo, esclusivamente dedicato alla disciplina del contributo di miglioria, dichiara nullo e quindi privo di qualsiasi efficacia giuridica ogni patto tendente a trasferire ad altri che non siano soggetti dell'imposta, l'Onere da essa derivante - colpisce unicamente le convenzioni relative all'accollo, da parte di soggetti diversi dall'obbligato, dell'Onere del contributo di miglioria specifica, mentre la sanzione di nullita non puo estendersi anche ai patti traslativi dell'imposta sul plusvalore delle aree fabbricabili. ( contra 4181/74, mass n 372831).*Leggi di più...
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- 3. Trib. Pordenone, sentenza 06/04/2023, n. 228Provvedimento: […] In effetti non solo in plurime ipotesi la normativa fiscale prevede espressamente la nullità di tali patti (art. 40 legge 5 marzo 1963, n. 246 istitutiva della imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili: “E' nullo e quindi privo di qualsiasi efficacia giuridica qualsiasi patto tendente a trasferire ad altri, che non siano soggetti della presente imposta, l'onere da essa derivante”; art 23 dpr 26.10.1942 per l'imposta di bollo;Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., sez. III, sentenza 19/01/1973, n. 198Provvedimento: La sanzione di nullita prevista dall'art 40 della legge 5 marzo 1963 n 246 per i patti diretti a trasferire l'Onere fiscale ad altri, che non siano i soggetti del contributo di miglioria, colpisce soltanto le convenzioni stipulate per trasferire il tributo a carico di coloro che acquistino dal soggetto passivo un immobile avvantaggiato dall'esecuzione di opere pubbliche e non pure le convenzioni che diano luogo a fenomeno inverso a quello della trasmigrazione dell'imposta, che tendano, cioe a far ripercuotere il tributo sul venditore che abbia conseguito l'incremento patrimoniale connesso al presupposto del tributo.*Leggi di più...
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- 5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/03/2019, n. 06882Provvedimento: No 6 8 8 2-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Contratto di locazione ad uso diverso da abitazione - - Primo Presidente f.f. VINCENZO DI CERBO Clausola prevedente che il conduttore si faccia "carico di ogni tassa, imposta e onere relativo ai beni locati e al presente contratto, tenendo conseguentemente ROBERTA VIVALDI - Presidente Sezione - "manlevato" il locatore relativamente agli stessi" - Liceità Fondamento Ud. 27/03/2018 - ROSA MARIA DI VIRGILIO Consigliere - PU R.G.N. 1466/2016Ron 6882 ENRICA D'ANTONIO Consigliere - Rep. DOMENICO CHINDEMI - Consigliere - ANDREA …Leggi di più...
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