Articolo 57 della Legge 3 febbraio 1963, n. 529
Articolo 56Articolo 58
Versione
11 maggio 1963
Art. 57.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1952-53 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle
entrate accertate per la competenza
propria, dell'esercizio finanziario
1952-53 (articolo 53)................. L. 327.232.089 -

Somme rimaste da riscuotere sui
residui degli esercizi precedenti
(articolo 55)......................... L. 1.113.401 -

Somme riscosse e non versate(colonna
s del riepilogo dell'entrata)......... L. 269.506.194 -
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Residui attivi al 30 giugno 1953...... L. 618.851.684 -
Entrata in vigore il 11 maggio 1963