Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 6291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6291 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Enrico Ardituro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6690/2024 del R.G., in grado di appello, pendente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Cesareo, Parte_1
Email_1
Appellante
E
c.f. , in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Iolanda Del Prete, Email_2
Appellato
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto citazione ritualmente notificato innanzi al giudice di pace di Napoli, Parte_1
– premesso che il 3/11/2016, mentre si trovava in alla via Milite Ignoto, alle ore
[...] CP_1
17:45 circa, percorrendo il marciapiede, in discesa, è rovinosamente caduto a terra, a causa del rivestimento stradale completamente divelto e dissestato – ha convenuto in giudizio il CP_1
proprietario e custode della strada, chiedendo il risarcimento dei danni subiti in occasione
[...] della caduta, a causa della quale era stato ricoverato presso l'ospedale Santa Maria delle Grazie di con la seguente diagnosi : “contusione della caviglia destra”, con una prognosi di riposo CP_1
di 4 giorni, poi protratta per altri 10 giorni.
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, non avendo alcuna Controparte_1
responsabilità in merito alla caduta.
Con sentenza 35787/2023 il giudice di pace di Napoli ha rigettato la domanda, con compensazione delle spese di lite.
Si è costituito il eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 Controparte_1
c.p.c. e chiedendo il rigetto nel merito.
La causa, documentalmente istruita, è stata rinviata per la decisione al 23/4/2025 e assunta in decisione all'esito delle conclusioni rassegnate dalle parti.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per mancanza dei requisiti di cui all' art. 342 c.p.c. Dopo la riforma del mezzo di gravame nel 2012 si è consolidato un orientamento giurisprudenziale secondo cui alla luce dei principi di effettività della tutela giurisdizionale l'art. 342 c.p.c. "non esiga dall'appellante alcun progetto alternativo di sentenza;
non esiga dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a se stesso;
non esiga dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa (Cass., sez. III, ord. n.
10916/2017)”.
Il novellato art. 342 c.p.c. esige invece dall'appellante la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, nonché gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione. In questo senso appare significativa la massima estrapolata da sent. Cass. 10916/2027, secondo cui “il nuovo articolo 342 c.p.c. non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando sotto il profilo qualitativo le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. Tali argomenti ovviamente dipendono dalla specificità dei singoli giudizi, ma - in linea generale - consistono: nel caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate, ovvero di quelle che si assumono malamente valutate;
nel caso di censure riguardanti questioni di diritto, nell'indicazione della norma che si sarebbe dovuta applicare, ovvero nell'interpretazione che si sarebbe dovuta preferire;
nel caso di censure riguardanti errores in procedimento, nell'indicazione del fatto processuale malamente valutato dal giudice, e della diversa scelta processuale che avrebbe dovuto compiere”. Nel caso di specie le doglianze di parte appellante appaiono sufficientemente precise e circostanziate, così come chiaramente individuati sono i passaggi argomentativi censurati, motivo per cui tale eccezione preliminare si è rivelata infondata.
Ciò posto, l'appello è fondato e la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Napoli n. 35787/2023 deve essere riformata, nei termini che seguono.
Il Giudice di Pace ha erroneamente rigettato la domanda proposta dalla , ritenendo non Parte_1
sufficientemente provati i fatti descritti nel libello introduttivo e non ritenendo assolto l'onere della prova imposto dall'art. 2697 c.c..
Occorre, preliminarmente, precisare che questo Tribunale ha la possibilità di effettuare una nuova valutazione degli elementi istruttori raccolti nel primo giudizio seppur nei limiti del principio devolutivo;
invero, "in virtù del principio tantum devolutum quantum appellatum di cui all'art. 342
c.p.c., l'effetto devolutivo dell'appello quale mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma diretto ad ottenere il riesame della causa nel merito, circostanza questa che preclude al Giudice del gravame solo di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei suddetti motivi, ma non di valutare in modo diverso gli stessi fatti già allegati e provati in primo grado" (v. Cass. civ. sez. III, 13/4/2018, n. 9202). In altri termini, gli elementi già raccolti di fronte al giudice di pace possono essere valutati nuovamente ai fini della decisione sulla richiesta di risarcimento del danno.
Il giudice di pace ha rigettato la domanda, affermando che “dall'escussione dei testi non sono emersi elementi per ritenere la responsabilità della P.A., …, dagli atti processuali e dall'esame testimoniale non ricorrono i presupposti per addebitare la responsabilità dell'evento dannoso al in merito alla pavimentazione dissestata e dalle foto prodotte risulta una Controparte_1 situazione di pericolo per il marciapiede e non per il manto stradale e, in ogni caso, l'attore utilizzando la dovuta diligenza, avrebbe potuto evitare la caduta”.
Orbene, in primo luogo, emerge da quanto affermato in sentenza che il giudice ha dato rilievo preminente al fatto che, mentre l'attore in citazione afferma che il “manto stradale” era dissestato, in realtà ad essere dissestato era il marciapiede, come confermato dall'unico teste escusso, Tes_1
Orbene, è opportuno evidenziare che effettivamente nell'atto di citazione sul punto si fa
[...] un po' di confusione, perché l'attore mentre afferma che “si trovava a percorrere il marciapiede riservato ai pedoni”, subito dopo deduce che la caduta si è verificata “a causa del rivestimento stradale completamente divelto e dissestato”. Non v'è dubbio, però, che l'attore abbia inteso rappresentare di essere caduto mentre stava sul marciapiedi e che quando parla di “manto stradale” si riferisce alla copertura del marciapiedi. Del resto, è stata chiara la dichiarazione resa dal suddetto teste, che ha affermato che “ci trovavamo a scendere lungo il marcipiedi e mi trovavo pochi metri dietro quando ho visto cadere in una buca”. Il teste ha aggiunto che “il luogo Parte_1 teatro dell'evento è normalmente non illuminato e ne sono a conoscenza in quanto abito nelle vicinanze;
… che la buca non era visibile in quanto dello stesso colore del manto stradale;
…la pavimentazione del pavè stradale era mancante di alcune mattonelle;
… la buca era abbastanza grande, di sicuro 5-6 mattonelle del marciapiedi erano mancanti”.
È bene chiarire, a questo punto, che la fattispecie sottoposta a giudizio deve essere ricondotta nell'alveo della disposizione di cui all'art. 2051 c.c., sicuramente applicabile anche nell'ipotesi in cui la cosa custodita appartenga alla pubblica amministrazione, come confermato, da ultimo, dalla
Corte di Cassazione con la sentenza 12988/2024, secondo cui (in massima) “l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito (circostanza pacifica nella specie) si presume responsabile, ex art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, ravvisandosi il presupposto di operatività della fattispecie, consistente nella relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa: pertanto,
l'esonero da responsabilità richiede una prova rigorosa in ordine alla concreta ed effettiva impossibilità di esercitare sul bene la “signoria di fatto sulla cosa”, da valutare con particolare e determinante riguardo alla natura e alla posizione dell'area teatro del sinistro. Per la Cassazione è corretto il riconoscimento dell'onere di custodia in capo al contenuto nella sentenza CP_1
gravata, in considerazione del fatto che la caduta si è verificata - secondo la stessa prospettazione del ricorrente - in strada ubicata nel centro storico del e di continua frequentazione degli CP_1 utenti rappresentando quindi per tutti un evidente elemento di pericolo”.
E' opportuno, a questo punto, delineare l'attuale quadro interpretativo che caratterizza la fattispecie di responsabilità speciale ex art. 2051 c.c. invocata in questo giudizio.
L'art. 205l c.c. afferma che "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito". L'operatività della disposizione in esame, dunque, richiede la ricorrenza di due presupposti: la derivazione del danno dalla cosa e la custodia.
Partendo dal secondo presupposto, si deve chiarire che il concetto di custodia deve essere inteso, secondo la dottrina e la giurisprudenza dominanti, come potere di effettiva disponibilità e controllo sulla cosa.
A riguardo, il dovere di custodia rilevante ex art. 2051 c.c. in capo al per le Controparte_1
strade che rientrano sul proprio territorio è pacifico.
Con riguardo al secondo presupposto della responsabilità ex art. 2051 c.c., ovvero la derivazione del danno dalla res, va dato conto del fatto che da più di un decennio la giurisprudenza della Corte di Cassazione è granitica nel ritenere che "il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art.2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico, tra cosa e danno, ed
è comprensivo della condotta incauta della vittima che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma l, c.c., e deve essere graduato sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva" (Cass. sent. n. 27724 del 2018). Con le decisioni nn. 2477-2483 del 2018, la Corte di Cassazione ha precisato che "in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art.
1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro". Tale orientamento ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, seguita anche da Cass. n.
11152 del 2023, hanno ribadito che "la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava
l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode". Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che : – "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso" ; – "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode" ; – il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. ; – "quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
In sostanza, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. (bastando la colpa del leso: Cass., sez. 3, 20/07/2023, n. 21675; Cass., sez. 3, 24/01/2024, n. 2376) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
“Tanto comporta che la prova liberatoria che il custode è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa, ma piuttosto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con
l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento (così, in motivazione, Cass., n. 26142/2023, cit.; Cass., n.
18518/2024, cit.)”(così da ultimo Cass. 15355/2025). Si è in tal modo confermato che la condotta del danneggiato, "nella motivata valutazione del giudice del merito, può assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa", fermo restando, però, che nel "formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa", mentre "non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile" (così, Cass., sez. 3, n. 14228 del 2023, cit.), in conformità ai principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 20943/2022 (ancora
Cass. 15255/2025).
In definitiva, il requisito legale "della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza" (Così Cass. 14228/2023), e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, "secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate".
Da ultimo va ricordato che il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. è rilevabile anche d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (ex aliis, Cass. 10/05/2018, n. 11258; Cass. 19/07/2018, n. 19218) e che l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (tra le tante, Cass., sez.
3, 17/01/2020, n. 842; Cass., sez. 3, 17/09/2024, n 24920). Rientra, infatti, nell'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente (da cui dipende la gravità della colpa del danneggiato) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al suo comportamento.
Tanto premesso, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di pace, si ritiene che l'attività istruttoria esperita abbia dimostrato l'an dell'evento lesivo, così come il nesso di causalità tra lo stesso ed il danno, essendo le modalità di accadimento del sinistro pienamente confermate dall'istruttoria svolta in primo grado, attraverso l'escussione del teste che, come Testimone_1
sopra riportato, ha sostanzialmente confermato la prospettazione attorea. Il teste ha precisato che il giorno del sinistro era in compagnia dell'attore e che lo ha visto cadere nella buca presente sul marciapiedi, accompagnandolo poi in ospedale. Lo stato di evidente dissesto del marciapiedi (cfr. del manto stradale che lo ricopre) della via Milite Ignoto in è stata provata anche CP_1
attraverso la produzione dei reperti fotografici, che attestano la mancanza in più punti di “quadroni” di mattonelle, mancanza che crea delle vere e proprie buche che, benchè di grosse dimensioni, non possono dirsi facilmente visibili, in ragione anche della scarsa illuminazione della zona. Lo stato dei luoghi al momento del sinistro, così come risulta dalla documentazione prodotta, viene quindi in rilievo quale vera e propria insidia per i pedoni. In ogni caso, il giudizio di pericolosità delle cose inerti va condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte intanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass. 20620/2010). La prova, secondo la regola generale, è a carico del danneggiato, ma l'onere si reputa assolto con la dimostrazione "che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa" (Cass. 18856/2017; già Cass. 6407/1987).
Dunque, a fronte della concordanza di tutti gli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio – ivi compreso il referto di entrata redatto dai sanitari del Pronto Soccorso nella stessa data del
3/11/2016, laddove si legge che il paziente “riferisce caduta a causa di marciapiede rotto” - si deve ritenere provato anche il secondo requisito della responsabilità ex art. 205l c.c., ulteriore alla custodia sul bene, ovvero la derivazione del danno dalla cosa.
Appurata quindi la verificazione del fatto storico ed il nesso causale tra la res e l'eventus damni occorre indagare se la condotta della vittima sia in grado di spezzare il nesso causale tra la res e il danno, indagine che, come detto, attiene alla prova del caso fortuito che incombe sul convenuto e che risulta non essere stata provata. Al riguardo, questo giudice, considerato, da un lato, che la strada dove si è verificata la caduta era scarsamente illuminata, considerata l'ora serale e riscontrata l'entità della “buca”, considerando anche che il era diligentemente intento a camminare Parte_1
sul marciapiedi, ritiene che non sia configurabile il caso fortuito per escludere la responsabilità del quale custode della strada stessa. Dall'altro lato, la condotta dell'appellante rileva ai fini CP_1
del concorso di colpa di cui all'art. 1227 c.c., perché è emerso che il marciapiedi che lo stesso stava percorrendo presentava in diversi punti, non solo in quello dove lo stesso è caduto, delle mattonelle divelte, e la grandezza delle “buche” esigeva una condotta sicuramente più prudente da parte dei pedoni, che dovevano e potevano essere allertati dallo stato generale del marciapiedi stesso. Il pomeriggio in cui si è verificato il sinistro, nonostante l'oscurità della notte e la presenza di scarsa illuminazione, è stato descritto come con tempo sereno, senza pioggia e la “buca” venutasi a creare era comunque visibile, senza essere nascosta da materiale di diverso genere, con la conseguenza che l'attore avrebbe potuto rilevarne la presenza a prescindere da una pregressa conoscenza della zona, proprio a causa della tipologia di “insidia” che per come realizzatasi è caratterizzata da un'estensione tale da essere visibile vari metri prima del luogo in cui è avvenuto il sinistro. Ebbene, per le motivazioni esplicitate, la condotta tenuta dall'attore, seppur non idonea a interrompere il nesso causale, comunque integra un'imprudenza dello stesso capace di rilevare ex art. 1227, comma 1, c.c..
Alla luce di tali considerazioni ed in applicazione dei dettami giurisprudenziali richiamati per i quali nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 c.c. la condotta dal danneggiato può rilevare per valutarne il concorso di colpa ex art. 1227 c.c., si ritiene equo diminuire del 50% il risarcimento spettante al , in virtù del concorso del suo fatto colposo alla produzione del sinistro e Parte_1 quindi dell'evento danno.
Tanto chiarito, l'appello deve essere accolto.
Passando all'esame del quantum debeatur questo Tribunale, avuto riguardo alla documentazione sanitaria esibita, atteso la mancanza di una relazione medico–legale di parte, non può che effettuare la valutazione dell'entità delle lesioni riportate, in base alla comune esperienza clinica. Secondo, dunque, il principio iudex peritus peritorum, questo giudice ritiene congruo riconoscere a
, un periodo di Inabilità Temporanea Totale di giorni 4 (quattro), come Parte_1
certificato nel Referto di P.S. prodotto agli atti, un periodo di Invalidità Temporanea Parziale al 75
% di 24 giorni (fino al 30 novembre 2016) ed un periodo di Inabilità Temporanea Parziale al 50 % di giorni 10, come da certificazione del Poliambulatorio ASL Napoli 2 Nord del 1/12/2016. Nulla è stato neanche allegato a titolo di postumi invalidanti permanenti, mentre non si è affatto provata la sussistenza di qualsivoglia danno morale.
Ai fini della quantificazione del quantum va fatta applicazione delle nuove Tabelle per il risarcimento del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano e pubblicato il 5 giugno
2024, con le quali l'Osservatorio ha provveduto alla rivalutazione alla data del primo gennaio 2024 degli importi già previsti dalle tabelle di Milano dell'anno 2021. Facendo applicazione dei suddetti parametri, il danno non patrimoniale da lesione temporanea della salute (riconoscendo il valore dei punti per l'invalidità totale e parziale compresivi dell'incremento per la sofferenza soggettiva interiore media presumibile - punto del valore di euro 115,00, comprensivi di 84,00 euro per danno biologico e di 31,00 euro per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile) deve essere quantificato nella misura di euro 1.491,48, composti da euro 220,96 per invalidità temporanea totale, euro 994,32 per invalidità temporanea parziale al 75% ed euro 276,48 per invalidità temporanea parziale al 50 %.
Il quantum così individuato va a comporre il danno non patrimoniale totale da riconoscere all'attore e, considerato che, come detto, va dichiarata la corresponsabilità del danneggiato nella produzione del sinistro nella misura del 50%, in applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., il CP_1 deve essere condannato al risarcimento in favore dell'attore a titolo di danno non
[...]
patrimoniale della somma di euro 745,74.
La somma sopra riportata a titolo di danno non patrimoniale è stata espressa in valori attuali, ma l'equivalente pecuniario rivalutato ai valori attuali, trattandosi di debito di valore, soddisfa il credito per il bene perduto e non anche il mancato godimento delle utilità che il bene medesimo avrebbe potuto offrire se fosse stato immediatamente risarcito con una somma di danaro equivalente, residuando dunque un ulteriore danno da ritardo. Detto danno deve essere allegato dalla parte che ne chiede la liquidazione, ma può anche essere provato con presunzioni, ovvero equitativamente, ed a tal fine la giurisprudenza fa riferimento al criterio degli interessi legali, cd. compensativi, sulla somma rivalutata. Trattandosi però di un valore aggiuntivo che produrrebbe un ingiustificato arricchimento, questo giudice ritiene (Cass. Sez. Un. 1712/1995) che questa voce di danno (lucro cessante) possa meglio trovare ristoro attraverso il criterio equitativo del calcolo degli interessi sulle somme riportate ai valori degli esborsi, (devalutate) e rivalutate annualmente sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
In conclusione, l'appello è fondato e deve essere accolto, con riforma della sentenza impugnata e accoglimento della domanda proposta in primo grado.
La riforma della sentenza di primo grado comporta il dovere di questo Tribunale di rideterminare le spese di lite riguardanti entrambi i gradi di giudizio alla luce dell'esito complessivo della controversia. Tali spese di giudizio seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal DM 147/2022), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche alla semplicità delle difese svolte, così che si ritiene equo attenersi ai minimi previsti per lo scaglione di riferimento per quanto attiene ad entrambi i gradi di giudizio e con esclusione dei compensi riconosciuti per l'attività istruttoria del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti del avverso la sentenza 35787/2023 del Giudice di Pace
[...] Controparte_1
di Napoli, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, condanna il CP_1
al pagamento in favore di , della somma di euro
[...] Parte_1 Parte_1
745,74, a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, oltre rivalutazione e interessi legali dalla data del sinistro e fino alla pubblicazione della presente sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della somma sopra quantificata alla data del sinistro e rivalutazione anno per anno, e oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
b) condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite relative al primo grado di giudizio, liquidandole in euro 110,00 per spese ed euro 590,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario nella misura del 15
% del compenso, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
c) condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite relative al giudizio di appello, liquidandole in euro 170,00 per spese vive ed euro 852,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli il 21/06/2025.
Il giudice
dott. Enrico Ardituro