Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/04/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Torre Annunziata Seconda Sezione Civile
…………………………………………………………………
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, nella persona del G.M., dott. Silvia Pirone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 202 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto risarcimento danni da inadempimento contrattuale, e vertente
TRA
in persona dei suoi legali rappresentanti MA Sollo e NT Leonelli, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Aniello Persico, come da procura in allegato all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Massa Lubrense alla Via IV Novembre, 28
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
CONVENUTA-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da atti di causa e da note conclusionali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale atto di citazione, la società conveniva in giudizio innanzi a questo Parte_1
Tribunale la , per sentir accertare e dichiarare la risoluzione del contratto, stipulato CP_1
tra le dette parti in data 11.04.2022, per grave inadempimento della convenuta, oltre la condanna della stessa al risarcimento di tutti i danni subiti, con vittoria delle spese di lite.
A tal fine, l'attrice premetteva di essere una società impegnata nel settore nautico ed in particolare nell'organizzazione di crociere ed escursioni private;
ricambio, giunto a destinazione, risultava essere differente da quello effettivamente necessario alla riparazione;
che, per ovviare al disagio, l'attrice si accollava il maggior costo del nuovo ricambio per euro 405,06, oltre le spese di trasporto;
che, successivamente, in data 06.05.2022, perveniva altro pezzo di ricambio, ma anche questo si rivelava inadatto per la riparazione del motore;
che, pertanto, attesa l'impossibilità di procedere alla manutenzione del motore, lo yacht restava inutilizzabile per l'intera stagione turistica riferita all'estate 2022 con gravissimi pregiudizi economici.
Radicatosi il contraddittorio, rimaneva contumace la convenuta, seppure ritualmente citata in giudizio.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, cpc, dopo l'espletamento della prova testimoniale, la causa è passata in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Ciò premesso in fatto, la domanda è fondata per quanto di ragione e, pertanto, va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito specificate.
In diritto, occorre premettere che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”. (Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n.
13533).
Ora, nel caso di specie, risulta per tabulas che tra le parti sia intervenuto un rapporto di appalto avente ad oggetto la riparazione del motore servente l'imbarcazione della società attrice (cfr. nota e- mail del 9.8.22; nota pec del 19.9.22; ricevuta del bonifico del 19.07.2022; fatture prodotte in atti).
Inoltre, le dichiarazioni fornite dai testimoni escussi nel corso dell'istruttoria hanno pienamente confermato l'inadempimento della convenuta.
In particolare, il teste , manutentore esterno delle barche della società attrice, ha Testimone_1
confermato che la aveva indicato al fornitore un collettore sbagliato e che Controparte_1 CP_2 soltanto tra la fine del mese di agosto e l'inizio del mese di settembre, dopo aver procurato egli stesso alla società attrice un collettore usato, provvedeva a “rimbarcare” il motore.
La testimone ha dichiarato che, a causa di un problema al motore dell'imbarcazione Tes_2
“Cobra”, la società attrice si era rivolta all'officina chiedendo che la riparazione CP_1
avvenisse in tempi molto, circa 15-20 giorni, perché vi erano prenotazioni già dall'inizio del mese di maggio 2022.
Ritiene, dunque, la decidente che l'attrice abbia assolto il proprio onere probatorio, avendo provato sia l'esistenza dell'appalto intervenuto tra le parti, sia l'inadempimento della convenuta, la quale, dopo essere stata commissionata per la riparazione del motore, ha ordinato per ben due volte un pezzo di ricambio errato, procrastinando in tal modo l'attività imprenditoriale della società attrice.
Emerge altresì che, sebbene sollecitata all'adempimento, la non ha provveduto alla CP_1
riparazione del motore (cfr. diffida del 19.09.2022).
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di contratti a prestazioni corrispettive, la diffida ad adempiere ha lo scopo di realizzare, pur in mancanza di una clausola risolutiva espressa, gli effetti che a detta clausola si ricollegano e, cioè, la rapida risoluzione del rapporto mediante la fissazione di un termine essenziale nell'interesse della parte adempiente, cui è rimessa la valutazione di farne valere la decorrenza e che può rinunciare ad avvalersi della risoluzione già verificatasi;
tale diffida è stabilita nell'interesse della parte adempiente e costituisce non un obbligo ma una facoltà che si esprime a priori nella libertà di scegliere questo mezzo di risoluzione del contratto a preferenza di altri e a posteriori nella possibilità di rinunciare agli effetti risolutori già prodotti, il che rientra nell'ambito delle facoltà connesse all'esercizio dell'autonomia privata al pari della rinuncia al potere di ricorrere al congegno risolutorio di cui all'art. 1454 c.c.”
(Cassazione civile n. 23315/2007). Dunque, decorso infruttuosamente il termine unilateralmente imposto – ancorché non sia inferiore a quindici giorni, salvo che sia diversamente pattuito delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine inferiore - l'ordinamento appresta al soggetto il rimedio caducatorio della risoluzione del contratto.
Tra l'altro, la contumacia della convenuta lascia chiaramente intendere che la stessa non aveva valide ragioni da opporre al proprio inadempimento.
Stante quanto precede, la domanda di risoluzione per inadempimento proposta ai sensi dell'art. 1453
c.c. dall'attrice è fondata e va pertanto accolta.
Quanto alla conseguente domanda di risarcimento del danno subito dalla per effetto Parte_1 di detto inadempimento contrattuale, risulta in atti che la “Abc Travel” aveva confermato i seguenti viaggi da effettuarsi con l'imbarcazione Cobra Marine 55:
- per la data del 06.06.2022, a fronte dell'importo di euro 2.450,00;
- per la data dell'11.06.2022, a fronte dell'importo di euro 2.250,00;
- per la data del 16.06.2022, a fronte dell'importo di euro 2.400,00;
- per la data del 28.06.2022, a fronte dell'importo di euro 2.100,00;
- per la data del 03.07.2022, a fronte dell'importo di euro 2.600,00;
- per la data del 13.07.2022, a fronte dell'importo di euro 2.450,00;
- per la data del 20.07.2022, a fronte dell'importo di euro 2.850,00.
Risultano, inoltre, per tabulas, sia il dépliant con il prezzario allegato sia le prenotazioni e le trattive intercorse tra l'istante ed i potenziali clienti, sulla piattaforma samboat.it, conclusesi quasi tutte con il rifiuto da parte della per la messa in riparazione dello yacht nel periodo richiesto. Parte_1
Da tali documenti è pertanto possibile desumere il pregiudizio economico subito dalla società istante per il mancato guadagno nei mesi da giugno a settembre del 2022, danno questo che ben può liquidarsi in via equitativa in euro 10.000,00.
Consegue, pertanto, che il danno da lucro cessante (id est il danno da mancato guadagno) subito dall'attrice va liquidato nel complessivo importo di 27.100,00.
Alla società attrice va poi riconosciuto a titolo di danno emergente anche l'importo di € 2.608,51, pari al costo sostenuto per l'acquisto ed il trasporto del ricambio del motore, come da bonifico prodotto in atti.
Il danno subito dall'attrice ascende dunque a complessivi € 29.708,51, maggiorato di rivalutazione e interessi legali dalla domanda al saldo. Non andranno riconosciuti, invece, gli ulteriori danni lamentati dalla in quanto Parte_1
sforniti di prova.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i valori medi di cui al D. M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/22, sulla base dell'accolto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in contraddittorio, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto:
a) dichiara risolto il contratto stipulato in data 11.04.2022, per grave inadempimento della convenuta;
b) condanna la convenuta in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in Controparte_1
favore della della somma di € 29.708,51, oltre rivalutazione e interessi legali dalla Parte_1
domanda al saldo;
2. condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 6.000,00 per compensi ed euro 518,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del
15%, oltre iva e cpa, se dovute, con attribuzione al procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
Torre Annunziata, lì 6 aprile 2025.
Il Giudice Onorario di Pace
(dott.ssa Silvia Pirone)