Articolo 1985 del Codice civile
Articolo 1984Articolo 1986
Versione
19 aprile 1942
Art. 1985.

(Recesso del contratto).

Il debitore puo' recedere dal contratto offrendo il pagamento del capitale e degli interessi a coloro con i quali ha contrattato o che hanno aderito alla cessione. Il recesso ha effetto dal giorno del pagamento.

Il debitore e' tenuto al rimborso delle spese di gestione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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