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Sentenza 30 agosto 2025
Sentenza 30 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/08/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 331/2025
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Giovanni Picciau Presidente
Roberto Vignati Consigliere
Laura Bertoli Consigliera rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 188/2025 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 4 marzo 2025, est. Porcelli, promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_2 C.F._2 Parte_3
) e (C.F. ), tutti C.F._3 Parte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dagli avv. Jacobo Sanchez Codoni, Matteo Vricella e Mattia
Giudici ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questi ultimi in Brescia, via
Solferino n. 31
appellanti contro
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa dagli avv. Arturo P_ P.IVA_1
Maresca, Marcello Bonomo ed Enrico Maria D'Onofrio, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Alessandro Bigoni in Milano, Via Gustavo Modena n. 3, appellata ed appellante in via incidentale in data 19/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulle conclusioni così precisate dalle parti: per gli appellanti:
“Riformare parzialmente la sentenza appellata e per l'effetto: A. accertare e dichiarare ON la non genuinità degli appalti intercorsi tra e le società indicate al punto 4 della narrativa del presente atto ( Nord-est Logistics Parte_5 [...] Parte_6
in esecuzione dei quali i ricorrenti hanno prestato attività
[...] alle formali dipendenze di queste ultime ed in relazione ai relativi periodi;
in ogni caso, accertare e dichiarare che l'effettivo datore di lavoro dei ricorrenti, nei periodi indicati in narrativa, era la convenuta per l'effetto, dichiarare costituito tra ciascun P_ ricorrente e un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle P_ dipendenze di quest'ultima a far data dal momento in cui hanno iniziato a prestare attività in favore di quest'ultima (cfr ancora cap. 4 e docc-1-5), ed in particolare:
: dal 2.8.21 (doc.1); Giunta: dal 16.3.20 (doc.2); dal 24.10.22 Parte_1 Pt_3
(doc.3); dal 12.10.21 (doc.4); in subordine dalle date ritenute di Giustizia;
Pt_4 condannare all'assunzione dei ricorrenti con contratto di lavoro subordinato a P_ tempo pieno e indeterminato dalle date di cui sopra, alle condizioni contrattuali godute presso la formale datrice di lavoro (tra cui mansioni di autotrasportatore, inquadramento nel livello G1 – in subordine 3S - del CCNL logistica, orario di lavoro a tempo pieno) e con anzianità di servizio decorrente dall'inizio del primo dei relativi rapporti (in subordine: alle condizioni contrattuali risultanti dall'istruttoria, in subordine ritenute di Giustizia), nonché al pagamento in favore dei medesimi di una indennità risarcitoria compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini TFR (in subordine: al pagamento delle mensilità maturate tra il deposito del ricorso e la sentenza); con riserva di agire in giudizio al fine di rivendicare eventuali differenze retributive maturate nel corso dei rispettivi rapporti, all'esito dell'accertamento in ordine all'effettivo datore di lavoro. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambe i gradi, oltre IVA e CPA. Con distrazione in favore dei difensori antistatari”; per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, ivi incluse quelle di improponibilità e/o improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello principale e/o di singole domande: i) in accoglimento dell'appello incidentale e in riforma della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione
Lavoro, n. 188/2025, r.g. 4491/2024, pubblicata il 4 marzo 2025, respingere tutte le domande proposte dai sig.ri , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
pag. 2/19 e ; ii) in subordine rispetto alla conclusione che precede e, comunque, in Parte_4 ogni caso, rigettare l'appello avversario e tutte le domande ex adverso proposte;
iii) in via ulteriormente subordinata, confermare comunque che a parte appellante non spettano l'inquadramento nel livello G1 (o, in subordine, 3S del CCNL Logistica) e/o
l'indennità risarcitoria ex art. 39, D.Lgs. 81/2015; iv) con vittoria di spese e compensi professionali e condanna degli appellanti al pagamento del ONributo Unificato versato in relazione all'appello incidentale”.
FATTO E DIRITTO
Dopo avere esperito istruttoria orale, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso proposto nei confronti di da , P_ Parte_1 Parte_2 [...]
e con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano - appurata la Pt_3 Parte_4 non genuinità degli appalti di servizio intercorsi (dietro lo schermo di contratti di trasporto) tra la società resistente e le società formali datrici di lavoro dei ricorrenti- ha accertato che, a far data dal settembre 2022, era stata l'effettivo datore di P_ lavoro di e di ed ha pertanto condannato la società Parte_2 Parte_4 convenuta ad assumere e di dalla data sopraindicata, Parte_2 Parte_4 con contratto a tempo pieno e indeterminato e con inquadramento nel IV livello del c.c.n.l.. logistica e trasporti.
Con riguardo ai medesimi lavoratori il Tribunale ha invece rigettato la domanda tesa ad ottenere la liquidazione dell'indennità ex art. 39 D. Lgs. 81/15, reputando la norma non applicabile in ipotesi di appalto non genuino, nonché la domanda di inquadramento “nel livello G1 – in subordine 3s- del CCNL logistica”, semplicemente inserita nelle conclusioni del ricorso ma non sorretta da alcuna deduzione e motivazione in fatto e in diritto.
Per i restanti ricorrenti ( e il primo giudice ha Parte_1 Parte_3 invece ritenute infondate tutte le domande articolate nel ricorso introduttivo, in quanto nessuno dei testi esaminati aveva utilmente riferito sul periodo oggetto di causa.
Nello specifico, con riguardo alla posizione e il Tribunale ha Parte_1 Pt_3 evidenziato che “nessuno dei testi ha mai lavorato per e per Parte_5 [...]
società per cui ha lavorato il , e nessun teste ha mai lavorato per Pt_5 Parte_1
l'impresa presso cui ha lavorato il I testi, quindi, non erano in Parte_6 Pt_3
pag. 3/19 grado di riferire circa la struttura e l'organizzazione delle società datrici di lavoro dei suddetti ricorrenti e, in particolare, di riferire circa la presenza di eventuali referenti di tali società e circa i loro eventuali rapporti con gli autisti;
neppure erano in grado di riferire circa l'organizzazione dei turni di lavoro e circa l'autorizzazione di ferie ed assenze. In ogni caso i testi di parte ricorrente hanno riferito che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, erano i singoli autisti a decidere il giro delle consegne e dei ritiri, l'ordine e la fascia oraria in cui effettuarli. Inoltre, non sussisteva un obbligo di effettuare tutte le consegne, affidate, ad eccezione delle poche consegne c.d. priority. ON Quanto ai rapporti con l'ufficio di è emerso che gli autisti avevano contatti con il ON personale solo in caso di problemi di consegna (pacchi rotti o consegna di pacchi sbagliati, richieste del cliente). Non è stata pertanto raggiunta adeguata prova che ON mediante personale venissero impartite disposizioni circa i tempi e le concrete modalità di svolgimento delle mansioni o venisse in alcun modo controllata l'attività del ricorrente”.
***
Con ricorso depositato in data 1°.4.2025 Parte_1 [...]
e hanno proposto appello avverso la sentenza Pt_2 Parte_3 Parte_4 indicata in epigrafe.
Con il primo motivo di gravame e hanno criticato la sentenza Parte_1 Pt_3 impugnata nella parte in cui essa ha rigettato le domande tese a sentire accertare la non genuinità degli appalti intercorsi tra e le società formali datrici di lavoro dei P_ due autisti, escludendo, solo con riguardo a questi ultimi, la sussistenza di un'ipotesi di interposizione fittizia di manodopera.
Nella prospettiva del gravame, il primo giudice aveva fatto malgoverno delle risultanze istruttorie ed aveva trascurato che era stato allegato (e provato dai testi) che ONr l'organizzazione dei servizi di trasporto da parte di presso la filiale di Caorso, era uniforme per tutti i lavoratori, a prescindere dalla titolarità formale dei rapporti in capo ONr all'una o all'altra delle società con cui aveva formalmente stipulato contratti di trasporto.
Ad avviso degli appellanti, diversamente da quanto opinato dal primo giudice:
pag. 4/19 era stato allegato e provato che l'organizzazione del lavoro presso il magazzino ove erano impiegati i quattro dipendenti ricorrenti era uniforme e che detta organizzazione faceva capo alla sola e non anche alle società formali datrici di P_
ONr lavoro con le quali aveva concluso contratti di trasporto (contratti peraltro qualificabili come contratti di appalto di servizi, non genuini); solo a f ar data dal marzo 2023, e peraltro del tutto sporadicamente, presso il medesimo magazzino erano risultati presenti dei referenti delle appaltatrici, ma detti referenti erano tuttavia privi di autonomia decisionale ed organizzativa (risultando le prerogative datoriali effettivamente esercitate dalla committente del servizio); ONr dall'istruttoria era emerso che era ad esercitare le suddette prerogative in materia: di predisposizione dei turni degli autisti, con autorizzazione di ferie e permessi;
di risoluzione dei problemi che si presentavano in fase di consegna dei prodotti;
di assegnazione e suddivisione delle consegne medesime agli autisti e determinazione dell'ordine di consegna dei prodotti;
di controllo sul corretto adempimento dei recapiti della merce.
Detti elementi, se correttamente valutati, avrebbero dovuto condurre ad affermare anche per e che l'effettivo datore di lavoro era da Parte_1 Pt_3 individuare in P_
Con il secondo motivo di gravame tutti gli appellanti hanno criticato la sentenza nella parte in cui non ha accertato il loro diritto ad essere inquadrati del livello G1 del
CCNL Logistica, considerato che lo stesso livello di inquadramento era quello che i lavoratori avevano presso i formali datori di lavoro. Diversamente da quanto opinato dal primo giudice, la circostanza era stata puntualmente dedotta al cap. 4 del ricorso di I grado (“tutti i ricorrenti sono sempre stati inquadrati nel livello G1 del CCNL logistica, prestando attività full-time su 5 giorni settimanali (docc.1-4)”) ed era altresì provata documentalmente ai docc. 1- 4 del fascicolo ricorrenti.
Con il terzo motivo di impugnazione, infine, gli appellanti hanno censurato la decisione di prime cure nella parte in cui essa ha escluso la spettanza dell'indennità ex art. 39 del d.lgs. n. 81/2015, a loro dire dovuta anche in ipotesi di appalto non genuino secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (oltre che da precedenti di questa stessa Corte). pag. 5/19 Quale conseguenza dell'accoglimento dei motivi di gravame, gli appellanti hanno chiesto anche la riparametrazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, da effettuarsi nell'osservanza delle tariffe di cui al Dm n. 55/2014 ed al Dm n.
147/2022.
***
Con memoria difensiva depositata in data 6.6. 2025 si è costituita P_ contestando la fondatezza dell'impugnazione avversaria e proponendo a propria volta appello incidentale avverso la sentenza n. 188/2025 del Tribunale di Milano.
Con il primo motivo di appello incidentale la società ha criticato la decisione di primo grado per avere respinto l'eccezione di decadenza sollevata da ai sensi P_ dell'art. 32 lett. D) della legge n. 183/2010. ONr A dire di il relativo termine andava computato con riferimento al momento in cui il lavoratore si era ritenuto sottoposto al potere direttivo e disciplinare di un soggetto diverso dal suo datore di lavoro formale, circostanza verificatasi nel caso di specie fin dall'inizio delle prestazioni svolte dagli autisti presso la filiale di Caorso.
Nel caso di specie, tra l'altro, solo e avevano Parte_1 Pt_4
ONr stragiudizialmente impugnato i contratti di trasporto stipulati da con le società rispettivamente titolari dei contratti di lavoro dei due autisti, ragione per cui, a tutto voler concedere, solo le azioni spiegate da questi due ricorrenti potevano dirsi sottratte – con riguardo all'ultimo dei contratti succedutisi nel tempo – all'eccepita decadenza.
Secondo la società, infatti, “i) il ricorso è stato iscritto a ruolo il 10 aprile 2024
(cfr. fascicolo telematico) e notificato il 16 aprile 2024, ben oltre 60 giorni dopo l'inizio
e/o la cessazione di ogni singolo contratto di trasporto (salvo che per gli ultimi contratti nell'ambito dei quali gli appellanti hanno prestato la loro attività); ii)
l'impugnazione stragiudiziale (si ribadisce, allegata esclusivamente per i sig.ri
e ) è del 9 maggio 2023”. Parte_1 Pt_4
ONr Con il secondo motivo di appello incidentale ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui, limitatamente alla posizione di e , ha ritenuto Pt_2 Pt_4 attendibili le deposizioni testimoniali rese da soggetti che risultavano avere promosso ONr nei confronti di un contenzioso analogo a quello oggetto del presente giudizio.
pag. 6/19 Con il terzo motivo di appello incidentale la società ha prospettato l'erroneità ONr della decisione di prime cure nella parte in cui ha stabilito che tra e le società datrici di lavoro degli odierni appellanti principali fossero intercorsi dei contratti di appalto, piuttosto che dei contratti di trasporto.
Con il quarto motivo di appello incidentale, articolato in via subordinata, la società ha argomentato che, anche a voler qualificare i contratti intercorsi con le società datrici di lavoro quali appalti di servizi, piuttosto che contratti di trasporto, la sentenza impugnata era comunque erronea in quanto le risultanze istruttorie non consentivano di far ritenere assolto, da parte dei lavoratori, l'onere di dimostrare la non genuinità degli appalti e la sussistenza di un'ipotesi di intermediazione illecita di manodopera.
Per queste ragioni, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra P_ trascritte.
***
All'udienza del 19.6.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
***
L'appello principale è in parte fondato, mentre non può trovare accoglimento il ONr gravame avanzato da in via incidentale, per le ragioni di seguito esposte.
Giova osservare che questa Corte, in diversa composizione, si è già pronunciata in cause analoghe, promosse da altri autisti –formalmente dipendenti di società con cui ONr ONr aveva stipulato contratti di trasporto- impiegati da con modalità analoghe a quelle che hanno connotato l'attività resa dagli odierni appellanti.
Le pronunce (sentenza n. 1023/24, est. Picciau, relativa al medesimo magazzino di Caorso presso cui sono attivi gli autisti parti di questo giudizio;
sentenza n. 354/2025, est. Pattumelli;
sentenza n. 353/2025, est. Dossi, anch'essa relativa a lavoratori impiegati a Caorso) sono state rese in controversie caratterizzate dalla sostanziale sovrapponibilità delle questioni giuridiche valutate (e ciò anche in ragione della coincidenza soggettiva dei difensori delle parti nei differenti processi), oltre che della parziale identità del materiale istruttorio raccolto.
Per queste ragioni, il Collegio reputa di richiamare ex art. 118 disp. att. c.p.c. le motivazioni della sentenza n. 354/2025, condividendole appieno e facendole per questo pag. 7/19 proprie: «Per ragioni di priorità logica, va anzitutto esaminato quest'ultimo mezzo di ON impugnazione [incidentale], con particolare riguardo alle critiche rivolte da – sotto i vari profili indicati in premessa – alla qualificazione dei rapporti, intercorsi fra detta società e le formali datrici di lavoro dei lavoratori appellanti principali, come appalti, e all'accertamento della loro irregolarità. La decisione assunta al riguardo dal
Tribunale appare immune da censure, in quanto basata sulla condivisibile applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali all'univoco quadro probatorio formatosi durante la prima fase processuale. Con riguardo alla qualificazione, (…) questa Corte si è già pronunciata, in fattispecie del tutto analoga, con sentenza n. 1023/24 (Pres. Est.
Picciau), sulla base delle seguenti argomentazioni: “ritiene il collegio che, tenuto conto del tenore dei contratti prodotti, nella fattispecie, i contratti oggetto di giudizio siano riconducibili ad un appalto di servizi di trasporto, poiché, come correttamente rilevato nel ricorso introduttivo del giudizio “oggetto dei contratti non erano singoli trasporti individuati ed individuabili, bensì il complesso di servizi di distribuzione organizzate in zone determinate ed in via continuativa, il quale prevedeva, oltre al trasporto di un numero indeterminato di beni, le relative attività di carico, scarico, accettazione delle consegne /ritiro della merce , relazione con i clienti e gestione degli incassi”. La Corte di Cassazione ha chiarito che “è configurabile un appalto di servizi di trasporto (e non un mero contratto di trasporto) ove le parti abbiano pianificato, con una disciplina ed un corrispettivo unitario e con l'apprestamento di rispondente alle esigenze del committente” (cfr. ex plurimis Cass.6 Marzo 2020 n. 6449). Nei contratti prodotti ed oggetto del giudizio è prevista, con una disciplina unitaria e con l'apprestamento di una organizzazione da parte del trasportatore, la pianificazione di una serie di prestazioni continuative in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente”.
La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., viene integralmente condivisa da questo Collegio.
Va in proposito ricordato che “la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai precedenti conformi contenuto nell'art. 118 disp. att. cpc non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il pag. 8/19 beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile” (Cass. n. 17640/2016; conf. Cass. Ord. 20.10.2021, n. 29017).
Essa è, infatti, conforme alla consolidata giurisprudenza di questa stessa Corte (v. sent. nn. 874/2019, Pres. Est. e 998/2024, Pres. PICCIAU, Est. Per_1 Per_2
PATTUMELLI) e del Supremo Collegio, che ha valorizzato in modo costante, ai fini della sussistenza di un'ipotesi di appalto, la “pianificazione, tra le parti, dell'esecuzione di una serie di trasporti, con carattere di prestazioni continuative, soggette ad una disciplina unitaria, finalizzata al raggiungimento del risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente (beneficiario finale), non limitato all'esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, con frammentarizzazione del processo produttivo tale da consentirgli di ridurre i costi connessi alla realizzazione del servizio” (così Cass. n. 6449/2020; conf. Cass.
13.3.2023, n. 7233; Cass. 19.8.2022 n. 24983, in cui si sono valorizzate “la molteplicità
e sistematicità dei trasporti, la pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni”; Cass., Sez. III, n. 14670 del 14 luglio 2015). Viceversa, la sussistenza di una fattispecie di appalto è stata esclusa dal Supremo Collegio – con la sentenza
31.8.2023, n. 2263 – “a fronte delle prestazioni isolate e sporadiche svolte dal vettore, che non si iscrivono nel perseguimento di un risultato complessivo e unitario”.
L'applicazione degli invalsi insegnamenti sopra riportati al caso di specie evidenzia la correttezza della qualificazione operata dalla sentenza di primo grado. ON Risulta, infatti, documentalmente come i contratti di trasporto sottoscritti da con i vettori”- contratti prodotti anche in questo giudizio e di tenore analogo a quello esaminato nel precedente giudiziario richiamato: si vedano i documenti da 2 a 9 del fascicolo BRT- “avessero ad oggetto una pluralità indefinita di servizi di ritiro, trasporto e consegna di una serie non prestabilita di merci, consistenti in collettame vario, oltre a pacchi, plichi, corrispondenza e «quant'altro avente le caratteristiche per il trasporto merci per conto terzi» (art.1 …), nonché delle operazioni connesse al trasporto, consistenti, fra l'altro, nelle attività di picking (identificazione) (art. 3…); nel controllo dei colli da caricare sul mezzo (art. 3..); nelle attività di carico e scarico degli stessi sugli automezzi (art. 3…) e nell'eventuale incasso dei contrassegni e del nolo pag. 9/19 (art. 3…), con l'ausilio di dispositivi palmari o mobili per la gestione ed elaborazione ON dei dati relativi alle consegne, forniti dalla stessa (art. 3…), a fronte di corrispettivi unitari prestabiliti e poi via via quantificati in ragione dei servizi effettivamente svolti. Del tutto evidente appare, pertanto, la previsione negoziale di una molteplicità e sistematicità di trasporti da eseguirsi in via continuativa, caratteristica dell'appalto, e non già delle isolate ed episodiche prestazioni, tipiche del contratto di mero trasporto.
Del tutto condivisibilmente i rapporti, così qualificati, sono stati ritenuti irregolari dal
Tribunale”.
Tra l'altro, è comunque decisivo quanto del tutto correttamente il primo giudice ha evidenziato, rilevando che “il ricorso [ex art. 414 c.p.c.] chiede in ogni caso di accertare che la convenuta è stata ed è l'effettivo datore di lavoro del ricorrente e, quindi, che preteso soggetto intermediario è il committente: ne consegue che per valutare la domanda in esame è necessario esaminare lo svolgimento del rapporto di lavoro dei ricorrente al fine di individuare una eventuale fattispecie di intermediazione di manodopera e l'effettivo datore di lavoro. Ciò prescinde dalla forma che hanno assunto i rapporti tra il committente ed i datori del ricorrente e dalla ricostruzione in diritto offerta in ricorso”.
Come già osservato da questa Corte nella sentenza n. 353/2025, est. Dossi,
“Nella prospettazione attorea non risulta dirimente la qualificazione giuridica - come trasporto o appalto - dei contratti conclusi tra e i formali datori di lavoro di P_
: indipendentemente da tale qualificazione, infatti, ciò che il Parte_7 lavoratore deduce a fondamento del petitum sostanziale della domanda è la natura interpositoria dell'operazione effettivamente realizzata, rispetto alla quale non è decisivo stabilire se il regolamento negoziale sia formalmente sussumibile nello schema tipico del contratto di trasporto o del contratto di appalto.
Ne deriva che, contrariamente alla tesi di l'accoglimento della domanda P_ proposta ex art. 29, comma 3 bis, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 non presupponeva una domanda di riqualificazione dei contratti di trasporto in contratti di appalto”
pag. 10/19 Parimenti va disatteso il motivo di gravame incidentale relativo al rigetto dell'eccezione di decadenza.
Anche in ordine a tale questione soccorre il richiamo – ex art. 118 disp. att. c.p.c.- al condiviso precedente di questo ufficio, sent. n.354/2025, est. Pattumelli: “La sentenza ON resiste, anche su quest'ultimo punto, alle censure svolte da non essendo ravvisabile l'atto dell'appaltante, equivalente ad una comunicazione di recesso, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per l'operatività dell'eccepita decadenza. Il
Collegio ritiene, in proposito, di uniformarsi ai precedenti di legittimità secondo cui “il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, della l. n. 604 del 1966 e 32, comma
4, lett. d), della l. n. 183 del 2010, non si applica all'azione del lavoratore - ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore - intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso, atteso che l'art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015 - che prevede l'applicazione del termine di decadenza di 60 giorni e la sua decorrenza "dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore" - non è neanche astrattamente applicabile, essendo riferito alla sola somministrazione di lavoro e non anche all'appalto illecito, sicché in virtù del carattere di stretta interpretazione delle norme sulla decadenza, non
è suscettibile di estensione analogica” (Cass. 28.10.2021, n. 304909; conf. Cass.
8.8.2022, n. 24437; Cass. 3.11.2023, n. 30624; Cass. 8.3.2024, n. 6266, che ha ritenuto
“l'azione in questione assoggettata alla predetta decadenza solo ove l'appaltante medesimo neghi, con atto scritto, la titolarità del rapporto”).
Né in appare conferente – in senso contrario – la pronuncia di legittimità n. 11901 del
3.5.2024, invocata a sostegno del motivo di appello incidentale in esame, in quanto relativa alla diversa fattispecie del distacco (peraltro cessato, nella fattispecie oggetto di tale precedente di legittimità, in virtù di un espresso atto del distaccatario).
Del tutto correttamente, pertanto, il TRIBUNALE non ha attribuito rilevanza, ai fini del ON decorso del termine di decadenza, agli elementi valorizzati da quali la consapevolezza dell'irregolarità dell'appalto o la cessazione dei singoli rapporti con le pag. 11/19 formali datrici di lavoro, non potendosi i relativi atti riferire all'effettiva parte datoriale, individuata nella predetta società sulla base di una condivisibile applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali e di una corretta valutazione del quadro probatorio.
Come rilevato da questa Corte nel citato precedente n. 1023/2024, pronunciato nei riguardi della stessa odierna appellante incidentale, “in punto di diritto va ricordato che la giurisprudenza di legittimità già richiamata dal Tribunale ha chiarito che <in tema di divieto intermediazione manodopera l'art. 29 comma 1 del d.lgs n. 276 < i>
2003 distingue il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione nel primo del rischio di impresa da parte dell'appaltatore ed all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati, la quale ricorre quando l'appaltante interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposto solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione dell'attività lavorativa> (cfr. ad es. Cass. Ord. n. 12807 del
26.6.2020; ord. 12551 del 25.6.2020; sent. 15693/2009). La Suprema Corte ha in particolare anche affermato che “una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore alla organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, è del tutto ultronea qualsiasi questione inerente il rischio economico e l'autonoma organizzazione del medesimo, né rileva che l'impresa appaltatrice sia effettivamente operante sul mercato, atteso che, se la prestazione risulta diretta ed organizzata dal committente, per ciò solo si deve escludere l'organizzazione del servizio ad opera dell'appaltante (in questi termini Cass. n. 11720 del 2009; Cass. n. 17444 del 2009;
Cass. n. 9624 del 2008)” (così Cass. 18/11/2019, n. 29889)”. A tali insegnamenti il
Collegio intende dare in questa sede continuità».
Parimenti sono infondati il secondo ed il quarto motivo di appello incidentale
(entrambi concernenti la valutazione del materiale istruttorio), esaminabili congiuntamente al primo – speculare- motivo di appello principale, che è – viceversa- fondato.
Come rilevato da questa Corte nel citato precedente n. 1023/2024, pronunciato nei riguardi della stessa odierna appellante incidentale, “una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore alla organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione pag. 12/19 dell'appalto, è del tutto ultronea qualsiasi questione inerente il rischio economico e
l'autonoma organizzazione del medesimo, né rileva che l'impresa appaltatrice sia effettivamente operante sul mercato, atteso che, se la prestazione risulta diretta ed organizzata dal committente, per ciò solo si deve escludere l'organizzazione del servizio ad opera dell'appaltante (in questi termini Cass. n. 11720 del 2009; Cass. n. 17444 del
2009; Cass. n. 9624 del 2008)” (così Cass. 18/11/2019, n. 29889).
A tali insegnamenti il Collegio intende dare in questa sede continuità.
I connotati dell'irregolare somministrazione di lavoro sono emersi con chiarezza dall'istruttoria esperita avanti al Tribunale, avendo i testimoni concordemente riferito ONr come l'organizzazione del lavoro dei trasportatori – presso il polo logistico di sito in Caorso – fosse interamente gestita dalla formale committente, che stabiliva i turni di lavoro del personale e i giri di consegne, anche tramite il palmare fornito, completo di ONr apposito software, a ciascun autista dalla stessa
Significative in tal senso risultano in primo luogo le dichiarazioni del teste
(dipendente di con funzioni di responsabile di filiale da Testimone_1 P_ marzo 2023 e in precedenza, dal 2010, di responsabile operativo), il quale ha riferito, per cognizione diretta, puntuali circostanze relative all'organizzazione del lavoro nella filiale di Caorso.
ha affermato che: era a suddividere le consegne tra i vari Tes_1 Per_3 autisti a disposizione, utilizzando il palmare che la stessa forniva ai medesimi Per_3 driver;
in caso di sopravvenuti cambiamenti di alcune specifiche attinenti le consegne ONr già affidate, il singolo autista riceveva direttamente da tramite palmare, le istruzioni per far fronte a detti cambiamenti;
era il destinatario diretto del Tes_1 piano ferie che gli autisti elaboravano e che doveva essere approvato dallo stesso ONr ; i dipendenti di indirizzavano in prima battuta direttamente agli autisti Tes_1 richieste di chiarimenti in ordine a problematiche di consegna sollevate dai destinatari della merce.
Analoghe modalità organizzative sono state riferite dal teste anche egli Tes_2
ONr operante a Caorso dal 2013 e anch'egli dipendente di oltre che da colleghi autisti pure operativi presso la medesima filiale.
pag. 13/19 Oltre alle concordi dichiarazioni degli autisti , Parte_7 Per_4
risultano particolarmente significative quelle di Persona_5 [...]
ONr
operante a Caorso come autista dal 1999 al 2024 e non contrapposto a da Per_6 alcuna ragione di contenzioso: “Ci davano [BRT] in dotazione un palmare che alle 6 del mattino caricava le consegne da effettuare. Gestivo io l'ordine delle consegne e il giro ad eccezione delle consegne priority, che erano da fare prima, oppure per determinati clienti che richiedevano un orario preciso e l'ufficio della convenuta me lo comunica: si trattava di una o due consegne al giorno. Verso le 12/12,30 venivano caricati anche i ritiri: valgono le stesse considerazioni. Giornalmente avevo rapporti ON con l'ufficio durante la giornata: se c'erano problemi per le modalità di pagamento contattavo l'ufficio che i dava direttive oppure venivo contattato io per dirmi quali erano le modalità di pagamento da accettare oppure, se avevo lasciato
l'avviso al cliente che non avevo trovato, l'ufficio mi comunicava che il cliente era presente ad una certa ora, se potevo passare. Vedevo raramente presenti referenti dei ON miei datori di lavoro, più che altro per problemi ai furgoni. Comunicavo all'ufficio eventuali assenze e al mio datore di lavoro per presa visione, ma generalmente ci pensavano loro. Qualche impiegato m diceva: sì va bene. Consegnavo un piano ferie Con all'ufficio e non al mio datore di lavoro: dopo qualche giorno dicevano va bene o mi chiedevano di cambiare qualche giorno perché' in quel periodo erano a casa molte persone. A me non è capitato che mi chiedessero di spostare le ferie. In caso di malattia ON all'inizio si comunicava semplicemente a ciò ne primi dieci anni;
poi dovevo anche mandare un certificato al mio datore di lavoro”.
Da tali dichiarazioni, pienamente convergenti con quelle degli altri testi escussi, emerge che le società di cui i quattro ricorrenti sono stati formalmente dipendenti non disponevano di alcuna autentica autonomia organizzativa, essendo l'organizzazione dei trasporti e delle attività accessorie presso la filiale di Caorso interamente demandata a la quale esercitava un controllo continuo e penetrante e si ingeriva nella P_ gestione ben al di là dei normali poteri di verifica della corretta esecuzione del servizio: risorse da impiegare giorno per giorno, quotidiana assegnazione dei compiti al personale, modalità di esecuzione delle consegne erano, infatti, interamente definite e controllate dalla società odierna appellante, la quale monitorava il lavoro degli autisti ed pag. 14/19 impartiva loro direttive specifiche anche attraverso il palmare elettronico, tramite il quale gli autisti erano costantemente in contatto con il personale di durante P_
l'intero turno di lavoro.
Come visto, e come univocamente riferito dai testi escussi, attraverso il palmare venivano impartite agli autisti disposizioni dettagliate inerenti alle modalità di esecuzione delle consegne e delle attività accessorie e gli autisti, a loro volta, erano tenuti a fornire al personale di riscontri in ordine alle consegne effettuate o P_ non perfezionate.
ONrariamente a quanto dedotto dall'appellante incidentale, ciò costituisce espressione dell'esercizio del potere direttivo e di controllo tipico del datore di lavoro, venendo in rilievo prescrizioni puntuali e verifiche capillari in ordine a contenuti, tempi e modalità di esecuzione delle mansioni assegnate ai lavoratori.
L'univocità delle acquisite deposizioni con riguardo ai profili rilevanti ai fini in ONr questione consente di superare i dubbi di attendibilità avanzati da in ragione delle cause instaurate da alcuni dei testimoni escussi, le cui deposizioni trovano pieno ONr riscontro nelle altre (anche rese da dipendenti di cfr. deposizioni di e Tes_1
oltre che da driver, quali che non hanno promosso cause nei confronti Tes_2 Per_6
ONr di ed in quelle rese in altri giudizi per come riportate nei precedenti citati
(dichiarazioni che sono in questa sede liberamente apprezzabili).
Quanto ai periodi di riferimento delle singole dichiarazioni testimoniali, ed al fatto che nessuno dei testi esaminati sia stato formalmente dipendente delle società Parte_5
e cui ha lavorato , né dell'impresa presso
[...] Parte_5 Parte_1 Parte_6
ONr cui ha lavorato osserva la Corte come la stessa non abbia dedotto nei Pt_3 propri atti alcuna significativa variazione delle modalità esecutive e organizzative dei servizi di trasporto nel corso di tutto l'arco temporale oggetto di causa, in correlazione ai periodi o all'identità dei singoli vettori.
Del resto, che non vi fosse distinzione nelle modalità di impiego dei differenti autisti, a prescindere dall'identità soggettiva delle società formalmente titolari del rapporto, è ONr comprovato anche dal fatto che la stessa abbia utilizzato identici moduli contrattuali (di “trasporto”) per disciplinare i rapporti con tutte le società presso le quali gli odierni appellanti erano formalmente assunti. pag. 15/19 L'accertamento dell'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato fra (tutti) i ONr ricorrenti in primo grado e costituisce la diretta conseguenza della corretta ricostruzione della fattispecie sotto l'aspetto fattuale e della sua condivisibile qualificazione giuridica;
per questo, in parziale riforma della sentenza impugnata, va accertato che è stata l'effettivo datore di lavoro di P_ Parte_1
e , rispettivamente dal 2 agosto 2021 e dal 24
[...] Parte_3 ottobre 2022 (quando i due lavoratori hanno iniziato a prestare la loro attività nella sede di Caorso), e per l'effetto tra dette va dichiarato costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Parimenti è fondato il secondo motivo di appello.
Sin dal ricorso ex art. 414 c.p.c., i quattro autisti hanno dedotto di essere inquadrati, presso le società formali datrici di lavoro, nel livello G del CCNL logistica.
La circostanza emerge documentalmente dai contratti di lavoro e dalle buste paga prodotte dagli atti. ONr ONr Non è stato poi mai contestato che applichi il CCNL Logistica, né si è premurata di chiarire la ragione per cui l'inquadramento convenzionalmente attribuito agli autisti dai formali datori di lavoro non fosse da ritenere corretto alla luce delle mansioni svolte.
Oltre a ciò, peraltro, va evidenziato che dal CCNL logistica prodotto agli atti (doc. 21 ricorrenti in primo grado) al livello G risultano appartenere i “Conducenti che utilizzano veicoli per i quali è previsto il possesso della patente B non dotati di apparato cronotachigrafo, adibiti in attività di logistica distributiva e di corriere espresso che svolgono attività di guida e le operazioni accessorie ai trasporti” e tra i Profili esemplificativi compaiono “i conducenti adibiti in attività di logistica distributiva e di corriere espresso che svolgono attività di guida e operazioni accessorie ai trasporti”; profilo pienamente corrispondente all'attività svolta dai lavoratori parti in causa come allegata sin dal ricorso ex art. 414 c.p.c. e confermata dall'istruttoria svolta.
Va invece disatteso il motivo dell'appello principale con cui si censura la sentenza per non aver attribuito ai lavoratori l'indennità di cui all'art. 39, comma 2, d.lgs. 15 giugno
2015 n. 81.
pag. 16/19 È pacifico che – come affermato dalla sentenza di primo grado -i lavoratori parti in causa abbiano continuato a lavorare presso la filiale di Caorso anche dopo l'instaurazione del giudizio di primo grado.
La norma invocata dagli appellanti in via principale, dettata in materia di somministrazione irregolare di manodopera, stabilisce che, nel caso in cui il giudice accolga la domanda di costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, “condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge
n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”.
Ad avviso del Collegio il riconoscimento dell'indennità ivi prevista presuppone che vi sia stata un'interruzione nella funzionalità del rapporto;
l'indennità, infatti, copre il danno forfettizzato relativo al periodo cosiddetto “intermedio”, ossia all'intervallo temporale che corre dalla cessazione dell'attività lavorativa fino alla sentenza che ordina la costituzione del rapporto.
In questo senso depone il tenore letterale della disposizione, secondo cui l'indennità in parola ha funzione di “risarcimento del danno” e ristora il pregiudizio subito dal lavoratore nel “periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”.
Nel caso di specie difetta il presupposto della cessazione dell'attività lavorativa, essendo incontestato in causa che i lavoratori non abbiano mai interrotto la propria attività ONr lavorativa presso la filiale di Caorso fino alla sentenza con la quale il Tribunale ha disposto la costituzione del rapporto di lavoro tra le parti;
ragione per cui la sentenza di primo grado va, sul punto, confermata.
pag. 17/19 Quanto, infine, alle spese di lite, va considerato il principio per cui "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere
d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado" (Cass. Sez.
23/03/2016 n. 5820; Cass. 28/09/2015 n. 19122; in senso conforme anche Cass. n.
6259/2014, n. 23226/2013, n. 18837/2010, n. 15483/2008).
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del doppio grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante.
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, al numero delle parti ed allo svolgimento di istruttoria orale nel giudizio di primo grado, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n.
147/2022 - in euro 9.000,00 per il primo grado ed in euro 7.500,00 per il grado d'appello, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di P_ dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
PQM
In parziale riforma della sentenza n. 188/2025 del Tribunale di Milano, accerta e dichiara che è l'effettivo datore di lavoro di e P_ Parte_1
, rispettivamente dal 2 agosto 2021 e dal 24 ottobre 2022, e per Parte_3
l'effetto dichiara costituito tra dette parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
accerta il diritto di , Parte_1 Parte_2 [...]
e ad essere inquadrati, presso nel livello G1 Pt_3 Parte_4 P_ del CCNL Logistica;
pag. 18/19 conferma le restanti statuizioni di merito;
condanna a rifondere a P_ Parte_1 [...]
, e le spese di lite del doppio Pt_2 Parte_3 Parte_4 grado di giudizio, liquidate in euro 9.000,00 per il primo grado ed in euro 7.500,00 per il grado d'appello, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, con distrazione a favore dei difensori antistatari;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante in via incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228.
Milano, 19/06/2025
Il Presidente La Consigliera est.
Giovanni Picciau Laura Bertoli
pag. 19/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 331/2025
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Giovanni Picciau Presidente
Roberto Vignati Consigliere
Laura Bertoli Consigliera rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 188/2025 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 4 marzo 2025, est. Porcelli, promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_2 C.F._2 Parte_3
) e (C.F. ), tutti C.F._3 Parte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dagli avv. Jacobo Sanchez Codoni, Matteo Vricella e Mattia
Giudici ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questi ultimi in Brescia, via
Solferino n. 31
appellanti contro
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa dagli avv. Arturo P_ P.IVA_1
Maresca, Marcello Bonomo ed Enrico Maria D'Onofrio, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Alessandro Bigoni in Milano, Via Gustavo Modena n. 3, appellata ed appellante in via incidentale in data 19/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulle conclusioni così precisate dalle parti: per gli appellanti:
“Riformare parzialmente la sentenza appellata e per l'effetto: A. accertare e dichiarare ON la non genuinità degli appalti intercorsi tra e le società indicate al punto 4 della narrativa del presente atto ( Nord-est Logistics Parte_5 [...] Parte_6
in esecuzione dei quali i ricorrenti hanno prestato attività
[...] alle formali dipendenze di queste ultime ed in relazione ai relativi periodi;
in ogni caso, accertare e dichiarare che l'effettivo datore di lavoro dei ricorrenti, nei periodi indicati in narrativa, era la convenuta per l'effetto, dichiarare costituito tra ciascun P_ ricorrente e un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle P_ dipendenze di quest'ultima a far data dal momento in cui hanno iniziato a prestare attività in favore di quest'ultima (cfr ancora cap. 4 e docc-1-5), ed in particolare:
: dal 2.8.21 (doc.1); Giunta: dal 16.3.20 (doc.2); dal 24.10.22 Parte_1 Pt_3
(doc.3); dal 12.10.21 (doc.4); in subordine dalle date ritenute di Giustizia;
Pt_4 condannare all'assunzione dei ricorrenti con contratto di lavoro subordinato a P_ tempo pieno e indeterminato dalle date di cui sopra, alle condizioni contrattuali godute presso la formale datrice di lavoro (tra cui mansioni di autotrasportatore, inquadramento nel livello G1 – in subordine 3S - del CCNL logistica, orario di lavoro a tempo pieno) e con anzianità di servizio decorrente dall'inizio del primo dei relativi rapporti (in subordine: alle condizioni contrattuali risultanti dall'istruttoria, in subordine ritenute di Giustizia), nonché al pagamento in favore dei medesimi di una indennità risarcitoria compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini TFR (in subordine: al pagamento delle mensilità maturate tra il deposito del ricorso e la sentenza); con riserva di agire in giudizio al fine di rivendicare eventuali differenze retributive maturate nel corso dei rispettivi rapporti, all'esito dell'accertamento in ordine all'effettivo datore di lavoro. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambe i gradi, oltre IVA e CPA. Con distrazione in favore dei difensori antistatari”; per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, ivi incluse quelle di improponibilità e/o improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello principale e/o di singole domande: i) in accoglimento dell'appello incidentale e in riforma della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione
Lavoro, n. 188/2025, r.g. 4491/2024, pubblicata il 4 marzo 2025, respingere tutte le domande proposte dai sig.ri , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
pag. 2/19 e ; ii) in subordine rispetto alla conclusione che precede e, comunque, in Parte_4 ogni caso, rigettare l'appello avversario e tutte le domande ex adverso proposte;
iii) in via ulteriormente subordinata, confermare comunque che a parte appellante non spettano l'inquadramento nel livello G1 (o, in subordine, 3S del CCNL Logistica) e/o
l'indennità risarcitoria ex art. 39, D.Lgs. 81/2015; iv) con vittoria di spese e compensi professionali e condanna degli appellanti al pagamento del ONributo Unificato versato in relazione all'appello incidentale”.
FATTO E DIRITTO
Dopo avere esperito istruttoria orale, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso proposto nei confronti di da , P_ Parte_1 Parte_2 [...]
e con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano - appurata la Pt_3 Parte_4 non genuinità degli appalti di servizio intercorsi (dietro lo schermo di contratti di trasporto) tra la società resistente e le società formali datrici di lavoro dei ricorrenti- ha accertato che, a far data dal settembre 2022, era stata l'effettivo datore di P_ lavoro di e di ed ha pertanto condannato la società Parte_2 Parte_4 convenuta ad assumere e di dalla data sopraindicata, Parte_2 Parte_4 con contratto a tempo pieno e indeterminato e con inquadramento nel IV livello del c.c.n.l.. logistica e trasporti.
Con riguardo ai medesimi lavoratori il Tribunale ha invece rigettato la domanda tesa ad ottenere la liquidazione dell'indennità ex art. 39 D. Lgs. 81/15, reputando la norma non applicabile in ipotesi di appalto non genuino, nonché la domanda di inquadramento “nel livello G1 – in subordine 3s- del CCNL logistica”, semplicemente inserita nelle conclusioni del ricorso ma non sorretta da alcuna deduzione e motivazione in fatto e in diritto.
Per i restanti ricorrenti ( e il primo giudice ha Parte_1 Parte_3 invece ritenute infondate tutte le domande articolate nel ricorso introduttivo, in quanto nessuno dei testi esaminati aveva utilmente riferito sul periodo oggetto di causa.
Nello specifico, con riguardo alla posizione e il Tribunale ha Parte_1 Pt_3 evidenziato che “nessuno dei testi ha mai lavorato per e per Parte_5 [...]
società per cui ha lavorato il , e nessun teste ha mai lavorato per Pt_5 Parte_1
l'impresa presso cui ha lavorato il I testi, quindi, non erano in Parte_6 Pt_3
pag. 3/19 grado di riferire circa la struttura e l'organizzazione delle società datrici di lavoro dei suddetti ricorrenti e, in particolare, di riferire circa la presenza di eventuali referenti di tali società e circa i loro eventuali rapporti con gli autisti;
neppure erano in grado di riferire circa l'organizzazione dei turni di lavoro e circa l'autorizzazione di ferie ed assenze. In ogni caso i testi di parte ricorrente hanno riferito che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, erano i singoli autisti a decidere il giro delle consegne e dei ritiri, l'ordine e la fascia oraria in cui effettuarli. Inoltre, non sussisteva un obbligo di effettuare tutte le consegne, affidate, ad eccezione delle poche consegne c.d. priority. ON Quanto ai rapporti con l'ufficio di è emerso che gli autisti avevano contatti con il ON personale solo in caso di problemi di consegna (pacchi rotti o consegna di pacchi sbagliati, richieste del cliente). Non è stata pertanto raggiunta adeguata prova che ON mediante personale venissero impartite disposizioni circa i tempi e le concrete modalità di svolgimento delle mansioni o venisse in alcun modo controllata l'attività del ricorrente”.
***
Con ricorso depositato in data 1°.4.2025 Parte_1 [...]
e hanno proposto appello avverso la sentenza Pt_2 Parte_3 Parte_4 indicata in epigrafe.
Con il primo motivo di gravame e hanno criticato la sentenza Parte_1 Pt_3 impugnata nella parte in cui essa ha rigettato le domande tese a sentire accertare la non genuinità degli appalti intercorsi tra e le società formali datrici di lavoro dei P_ due autisti, escludendo, solo con riguardo a questi ultimi, la sussistenza di un'ipotesi di interposizione fittizia di manodopera.
Nella prospettiva del gravame, il primo giudice aveva fatto malgoverno delle risultanze istruttorie ed aveva trascurato che era stato allegato (e provato dai testi) che ONr l'organizzazione dei servizi di trasporto da parte di presso la filiale di Caorso, era uniforme per tutti i lavoratori, a prescindere dalla titolarità formale dei rapporti in capo ONr all'una o all'altra delle società con cui aveva formalmente stipulato contratti di trasporto.
Ad avviso degli appellanti, diversamente da quanto opinato dal primo giudice:
pag. 4/19 era stato allegato e provato che l'organizzazione del lavoro presso il magazzino ove erano impiegati i quattro dipendenti ricorrenti era uniforme e che detta organizzazione faceva capo alla sola e non anche alle società formali datrici di P_
ONr lavoro con le quali aveva concluso contratti di trasporto (contratti peraltro qualificabili come contratti di appalto di servizi, non genuini); solo a f ar data dal marzo 2023, e peraltro del tutto sporadicamente, presso il medesimo magazzino erano risultati presenti dei referenti delle appaltatrici, ma detti referenti erano tuttavia privi di autonomia decisionale ed organizzativa (risultando le prerogative datoriali effettivamente esercitate dalla committente del servizio); ONr dall'istruttoria era emerso che era ad esercitare le suddette prerogative in materia: di predisposizione dei turni degli autisti, con autorizzazione di ferie e permessi;
di risoluzione dei problemi che si presentavano in fase di consegna dei prodotti;
di assegnazione e suddivisione delle consegne medesime agli autisti e determinazione dell'ordine di consegna dei prodotti;
di controllo sul corretto adempimento dei recapiti della merce.
Detti elementi, se correttamente valutati, avrebbero dovuto condurre ad affermare anche per e che l'effettivo datore di lavoro era da Parte_1 Pt_3 individuare in P_
Con il secondo motivo di gravame tutti gli appellanti hanno criticato la sentenza nella parte in cui non ha accertato il loro diritto ad essere inquadrati del livello G1 del
CCNL Logistica, considerato che lo stesso livello di inquadramento era quello che i lavoratori avevano presso i formali datori di lavoro. Diversamente da quanto opinato dal primo giudice, la circostanza era stata puntualmente dedotta al cap. 4 del ricorso di I grado (“tutti i ricorrenti sono sempre stati inquadrati nel livello G1 del CCNL logistica, prestando attività full-time su 5 giorni settimanali (docc.1-4)”) ed era altresì provata documentalmente ai docc. 1- 4 del fascicolo ricorrenti.
Con il terzo motivo di impugnazione, infine, gli appellanti hanno censurato la decisione di prime cure nella parte in cui essa ha escluso la spettanza dell'indennità ex art. 39 del d.lgs. n. 81/2015, a loro dire dovuta anche in ipotesi di appalto non genuino secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (oltre che da precedenti di questa stessa Corte). pag. 5/19 Quale conseguenza dell'accoglimento dei motivi di gravame, gli appellanti hanno chiesto anche la riparametrazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, da effettuarsi nell'osservanza delle tariffe di cui al Dm n. 55/2014 ed al Dm n.
147/2022.
***
Con memoria difensiva depositata in data 6.6. 2025 si è costituita P_ contestando la fondatezza dell'impugnazione avversaria e proponendo a propria volta appello incidentale avverso la sentenza n. 188/2025 del Tribunale di Milano.
Con il primo motivo di appello incidentale la società ha criticato la decisione di primo grado per avere respinto l'eccezione di decadenza sollevata da ai sensi P_ dell'art. 32 lett. D) della legge n. 183/2010. ONr A dire di il relativo termine andava computato con riferimento al momento in cui il lavoratore si era ritenuto sottoposto al potere direttivo e disciplinare di un soggetto diverso dal suo datore di lavoro formale, circostanza verificatasi nel caso di specie fin dall'inizio delle prestazioni svolte dagli autisti presso la filiale di Caorso.
Nel caso di specie, tra l'altro, solo e avevano Parte_1 Pt_4
ONr stragiudizialmente impugnato i contratti di trasporto stipulati da con le società rispettivamente titolari dei contratti di lavoro dei due autisti, ragione per cui, a tutto voler concedere, solo le azioni spiegate da questi due ricorrenti potevano dirsi sottratte – con riguardo all'ultimo dei contratti succedutisi nel tempo – all'eccepita decadenza.
Secondo la società, infatti, “i) il ricorso è stato iscritto a ruolo il 10 aprile 2024
(cfr. fascicolo telematico) e notificato il 16 aprile 2024, ben oltre 60 giorni dopo l'inizio
e/o la cessazione di ogni singolo contratto di trasporto (salvo che per gli ultimi contratti nell'ambito dei quali gli appellanti hanno prestato la loro attività); ii)
l'impugnazione stragiudiziale (si ribadisce, allegata esclusivamente per i sig.ri
e ) è del 9 maggio 2023”. Parte_1 Pt_4
ONr Con il secondo motivo di appello incidentale ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui, limitatamente alla posizione di e , ha ritenuto Pt_2 Pt_4 attendibili le deposizioni testimoniali rese da soggetti che risultavano avere promosso ONr nei confronti di un contenzioso analogo a quello oggetto del presente giudizio.
pag. 6/19 Con il terzo motivo di appello incidentale la società ha prospettato l'erroneità ONr della decisione di prime cure nella parte in cui ha stabilito che tra e le società datrici di lavoro degli odierni appellanti principali fossero intercorsi dei contratti di appalto, piuttosto che dei contratti di trasporto.
Con il quarto motivo di appello incidentale, articolato in via subordinata, la società ha argomentato che, anche a voler qualificare i contratti intercorsi con le società datrici di lavoro quali appalti di servizi, piuttosto che contratti di trasporto, la sentenza impugnata era comunque erronea in quanto le risultanze istruttorie non consentivano di far ritenere assolto, da parte dei lavoratori, l'onere di dimostrare la non genuinità degli appalti e la sussistenza di un'ipotesi di intermediazione illecita di manodopera.
Per queste ragioni, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra P_ trascritte.
***
All'udienza del 19.6.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
***
L'appello principale è in parte fondato, mentre non può trovare accoglimento il ONr gravame avanzato da in via incidentale, per le ragioni di seguito esposte.
Giova osservare che questa Corte, in diversa composizione, si è già pronunciata in cause analoghe, promosse da altri autisti –formalmente dipendenti di società con cui ONr ONr aveva stipulato contratti di trasporto- impiegati da con modalità analoghe a quelle che hanno connotato l'attività resa dagli odierni appellanti.
Le pronunce (sentenza n. 1023/24, est. Picciau, relativa al medesimo magazzino di Caorso presso cui sono attivi gli autisti parti di questo giudizio;
sentenza n. 354/2025, est. Pattumelli;
sentenza n. 353/2025, est. Dossi, anch'essa relativa a lavoratori impiegati a Caorso) sono state rese in controversie caratterizzate dalla sostanziale sovrapponibilità delle questioni giuridiche valutate (e ciò anche in ragione della coincidenza soggettiva dei difensori delle parti nei differenti processi), oltre che della parziale identità del materiale istruttorio raccolto.
Per queste ragioni, il Collegio reputa di richiamare ex art. 118 disp. att. c.p.c. le motivazioni della sentenza n. 354/2025, condividendole appieno e facendole per questo pag. 7/19 proprie: «Per ragioni di priorità logica, va anzitutto esaminato quest'ultimo mezzo di ON impugnazione [incidentale], con particolare riguardo alle critiche rivolte da – sotto i vari profili indicati in premessa – alla qualificazione dei rapporti, intercorsi fra detta società e le formali datrici di lavoro dei lavoratori appellanti principali, come appalti, e all'accertamento della loro irregolarità. La decisione assunta al riguardo dal
Tribunale appare immune da censure, in quanto basata sulla condivisibile applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali all'univoco quadro probatorio formatosi durante la prima fase processuale. Con riguardo alla qualificazione, (…) questa Corte si è già pronunciata, in fattispecie del tutto analoga, con sentenza n. 1023/24 (Pres. Est.
Picciau), sulla base delle seguenti argomentazioni: “ritiene il collegio che, tenuto conto del tenore dei contratti prodotti, nella fattispecie, i contratti oggetto di giudizio siano riconducibili ad un appalto di servizi di trasporto, poiché, come correttamente rilevato nel ricorso introduttivo del giudizio “oggetto dei contratti non erano singoli trasporti individuati ed individuabili, bensì il complesso di servizi di distribuzione organizzate in zone determinate ed in via continuativa, il quale prevedeva, oltre al trasporto di un numero indeterminato di beni, le relative attività di carico, scarico, accettazione delle consegne /ritiro della merce , relazione con i clienti e gestione degli incassi”. La Corte di Cassazione ha chiarito che “è configurabile un appalto di servizi di trasporto (e non un mero contratto di trasporto) ove le parti abbiano pianificato, con una disciplina ed un corrispettivo unitario e con l'apprestamento di rispondente alle esigenze del committente” (cfr. ex plurimis Cass.6 Marzo 2020 n. 6449). Nei contratti prodotti ed oggetto del giudizio è prevista, con una disciplina unitaria e con l'apprestamento di una organizzazione da parte del trasportatore, la pianificazione di una serie di prestazioni continuative in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente”.
La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., viene integralmente condivisa da questo Collegio.
Va in proposito ricordato che “la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai precedenti conformi contenuto nell'art. 118 disp. att. cpc non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il pag. 8/19 beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile” (Cass. n. 17640/2016; conf. Cass. Ord. 20.10.2021, n. 29017).
Essa è, infatti, conforme alla consolidata giurisprudenza di questa stessa Corte (v. sent. nn. 874/2019, Pres. Est. e 998/2024, Pres. PICCIAU, Est. Per_1 Per_2
PATTUMELLI) e del Supremo Collegio, che ha valorizzato in modo costante, ai fini della sussistenza di un'ipotesi di appalto, la “pianificazione, tra le parti, dell'esecuzione di una serie di trasporti, con carattere di prestazioni continuative, soggette ad una disciplina unitaria, finalizzata al raggiungimento del risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente (beneficiario finale), non limitato all'esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, con frammentarizzazione del processo produttivo tale da consentirgli di ridurre i costi connessi alla realizzazione del servizio” (così Cass. n. 6449/2020; conf. Cass.
13.3.2023, n. 7233; Cass. 19.8.2022 n. 24983, in cui si sono valorizzate “la molteplicità
e sistematicità dei trasporti, la pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni”; Cass., Sez. III, n. 14670 del 14 luglio 2015). Viceversa, la sussistenza di una fattispecie di appalto è stata esclusa dal Supremo Collegio – con la sentenza
31.8.2023, n. 2263 – “a fronte delle prestazioni isolate e sporadiche svolte dal vettore, che non si iscrivono nel perseguimento di un risultato complessivo e unitario”.
L'applicazione degli invalsi insegnamenti sopra riportati al caso di specie evidenzia la correttezza della qualificazione operata dalla sentenza di primo grado. ON Risulta, infatti, documentalmente come i contratti di trasporto sottoscritti da con i vettori”- contratti prodotti anche in questo giudizio e di tenore analogo a quello esaminato nel precedente giudiziario richiamato: si vedano i documenti da 2 a 9 del fascicolo BRT- “avessero ad oggetto una pluralità indefinita di servizi di ritiro, trasporto e consegna di una serie non prestabilita di merci, consistenti in collettame vario, oltre a pacchi, plichi, corrispondenza e «quant'altro avente le caratteristiche per il trasporto merci per conto terzi» (art.1 …), nonché delle operazioni connesse al trasporto, consistenti, fra l'altro, nelle attività di picking (identificazione) (art. 3…); nel controllo dei colli da caricare sul mezzo (art. 3..); nelle attività di carico e scarico degli stessi sugli automezzi (art. 3…) e nell'eventuale incasso dei contrassegni e del nolo pag. 9/19 (art. 3…), con l'ausilio di dispositivi palmari o mobili per la gestione ed elaborazione ON dei dati relativi alle consegne, forniti dalla stessa (art. 3…), a fronte di corrispettivi unitari prestabiliti e poi via via quantificati in ragione dei servizi effettivamente svolti. Del tutto evidente appare, pertanto, la previsione negoziale di una molteplicità e sistematicità di trasporti da eseguirsi in via continuativa, caratteristica dell'appalto, e non già delle isolate ed episodiche prestazioni, tipiche del contratto di mero trasporto.
Del tutto condivisibilmente i rapporti, così qualificati, sono stati ritenuti irregolari dal
Tribunale”.
Tra l'altro, è comunque decisivo quanto del tutto correttamente il primo giudice ha evidenziato, rilevando che “il ricorso [ex art. 414 c.p.c.] chiede in ogni caso di accertare che la convenuta è stata ed è l'effettivo datore di lavoro del ricorrente e, quindi, che preteso soggetto intermediario è il committente: ne consegue che per valutare la domanda in esame è necessario esaminare lo svolgimento del rapporto di lavoro dei ricorrente al fine di individuare una eventuale fattispecie di intermediazione di manodopera e l'effettivo datore di lavoro. Ciò prescinde dalla forma che hanno assunto i rapporti tra il committente ed i datori del ricorrente e dalla ricostruzione in diritto offerta in ricorso”.
Come già osservato da questa Corte nella sentenza n. 353/2025, est. Dossi,
“Nella prospettazione attorea non risulta dirimente la qualificazione giuridica - come trasporto o appalto - dei contratti conclusi tra e i formali datori di lavoro di P_
: indipendentemente da tale qualificazione, infatti, ciò che il Parte_7 lavoratore deduce a fondamento del petitum sostanziale della domanda è la natura interpositoria dell'operazione effettivamente realizzata, rispetto alla quale non è decisivo stabilire se il regolamento negoziale sia formalmente sussumibile nello schema tipico del contratto di trasporto o del contratto di appalto.
Ne deriva che, contrariamente alla tesi di l'accoglimento della domanda P_ proposta ex art. 29, comma 3 bis, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 non presupponeva una domanda di riqualificazione dei contratti di trasporto in contratti di appalto”
pag. 10/19 Parimenti va disatteso il motivo di gravame incidentale relativo al rigetto dell'eccezione di decadenza.
Anche in ordine a tale questione soccorre il richiamo – ex art. 118 disp. att. c.p.c.- al condiviso precedente di questo ufficio, sent. n.354/2025, est. Pattumelli: “La sentenza ON resiste, anche su quest'ultimo punto, alle censure svolte da non essendo ravvisabile l'atto dell'appaltante, equivalente ad una comunicazione di recesso, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per l'operatività dell'eccepita decadenza. Il
Collegio ritiene, in proposito, di uniformarsi ai precedenti di legittimità secondo cui “il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, della l. n. 604 del 1966 e 32, comma
4, lett. d), della l. n. 183 del 2010, non si applica all'azione del lavoratore - ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore - intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso, atteso che l'art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015 - che prevede l'applicazione del termine di decadenza di 60 giorni e la sua decorrenza "dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore" - non è neanche astrattamente applicabile, essendo riferito alla sola somministrazione di lavoro e non anche all'appalto illecito, sicché in virtù del carattere di stretta interpretazione delle norme sulla decadenza, non
è suscettibile di estensione analogica” (Cass. 28.10.2021, n. 304909; conf. Cass.
8.8.2022, n. 24437; Cass. 3.11.2023, n. 30624; Cass. 8.3.2024, n. 6266, che ha ritenuto
“l'azione in questione assoggettata alla predetta decadenza solo ove l'appaltante medesimo neghi, con atto scritto, la titolarità del rapporto”).
Né in appare conferente – in senso contrario – la pronuncia di legittimità n. 11901 del
3.5.2024, invocata a sostegno del motivo di appello incidentale in esame, in quanto relativa alla diversa fattispecie del distacco (peraltro cessato, nella fattispecie oggetto di tale precedente di legittimità, in virtù di un espresso atto del distaccatario).
Del tutto correttamente, pertanto, il TRIBUNALE non ha attribuito rilevanza, ai fini del ON decorso del termine di decadenza, agli elementi valorizzati da quali la consapevolezza dell'irregolarità dell'appalto o la cessazione dei singoli rapporti con le pag. 11/19 formali datrici di lavoro, non potendosi i relativi atti riferire all'effettiva parte datoriale, individuata nella predetta società sulla base di una condivisibile applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali e di una corretta valutazione del quadro probatorio.
Come rilevato da questa Corte nel citato precedente n. 1023/2024, pronunciato nei riguardi della stessa odierna appellante incidentale, “in punto di diritto va ricordato che la giurisprudenza di legittimità già richiamata dal Tribunale ha chiarito che <in tema di divieto intermediazione manodopera l'art. 29 comma 1 del d.lgs n. 276 < i>
2003 distingue il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione nel primo del rischio di impresa da parte dell'appaltatore ed all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati, la quale ricorre quando l'appaltante interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposto solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione dell'attività lavorativa> (cfr. ad es. Cass. Ord. n. 12807 del
26.6.2020; ord. 12551 del 25.6.2020; sent. 15693/2009). La Suprema Corte ha in particolare anche affermato che “una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore alla organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, è del tutto ultronea qualsiasi questione inerente il rischio economico e l'autonoma organizzazione del medesimo, né rileva che l'impresa appaltatrice sia effettivamente operante sul mercato, atteso che, se la prestazione risulta diretta ed organizzata dal committente, per ciò solo si deve escludere l'organizzazione del servizio ad opera dell'appaltante (in questi termini Cass. n. 11720 del 2009; Cass. n. 17444 del 2009;
Cass. n. 9624 del 2008)” (così Cass. 18/11/2019, n. 29889)”. A tali insegnamenti il
Collegio intende dare in questa sede continuità».
Parimenti sono infondati il secondo ed il quarto motivo di appello incidentale
(entrambi concernenti la valutazione del materiale istruttorio), esaminabili congiuntamente al primo – speculare- motivo di appello principale, che è – viceversa- fondato.
Come rilevato da questa Corte nel citato precedente n. 1023/2024, pronunciato nei riguardi della stessa odierna appellante incidentale, “una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore alla organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione pag. 12/19 dell'appalto, è del tutto ultronea qualsiasi questione inerente il rischio economico e
l'autonoma organizzazione del medesimo, né rileva che l'impresa appaltatrice sia effettivamente operante sul mercato, atteso che, se la prestazione risulta diretta ed organizzata dal committente, per ciò solo si deve escludere l'organizzazione del servizio ad opera dell'appaltante (in questi termini Cass. n. 11720 del 2009; Cass. n. 17444 del
2009; Cass. n. 9624 del 2008)” (così Cass. 18/11/2019, n. 29889).
A tali insegnamenti il Collegio intende dare in questa sede continuità.
I connotati dell'irregolare somministrazione di lavoro sono emersi con chiarezza dall'istruttoria esperita avanti al Tribunale, avendo i testimoni concordemente riferito ONr come l'organizzazione del lavoro dei trasportatori – presso il polo logistico di sito in Caorso – fosse interamente gestita dalla formale committente, che stabiliva i turni di lavoro del personale e i giri di consegne, anche tramite il palmare fornito, completo di ONr apposito software, a ciascun autista dalla stessa
Significative in tal senso risultano in primo luogo le dichiarazioni del teste
(dipendente di con funzioni di responsabile di filiale da Testimone_1 P_ marzo 2023 e in precedenza, dal 2010, di responsabile operativo), il quale ha riferito, per cognizione diretta, puntuali circostanze relative all'organizzazione del lavoro nella filiale di Caorso.
ha affermato che: era a suddividere le consegne tra i vari Tes_1 Per_3 autisti a disposizione, utilizzando il palmare che la stessa forniva ai medesimi Per_3 driver;
in caso di sopravvenuti cambiamenti di alcune specifiche attinenti le consegne ONr già affidate, il singolo autista riceveva direttamente da tramite palmare, le istruzioni per far fronte a detti cambiamenti;
era il destinatario diretto del Tes_1 piano ferie che gli autisti elaboravano e che doveva essere approvato dallo stesso ONr ; i dipendenti di indirizzavano in prima battuta direttamente agli autisti Tes_1 richieste di chiarimenti in ordine a problematiche di consegna sollevate dai destinatari della merce.
Analoghe modalità organizzative sono state riferite dal teste anche egli Tes_2
ONr operante a Caorso dal 2013 e anch'egli dipendente di oltre che da colleghi autisti pure operativi presso la medesima filiale.
pag. 13/19 Oltre alle concordi dichiarazioni degli autisti , Parte_7 Per_4
risultano particolarmente significative quelle di Persona_5 [...]
ONr
operante a Caorso come autista dal 1999 al 2024 e non contrapposto a da Per_6 alcuna ragione di contenzioso: “Ci davano [BRT] in dotazione un palmare che alle 6 del mattino caricava le consegne da effettuare. Gestivo io l'ordine delle consegne e il giro ad eccezione delle consegne priority, che erano da fare prima, oppure per determinati clienti che richiedevano un orario preciso e l'ufficio della convenuta me lo comunica: si trattava di una o due consegne al giorno. Verso le 12/12,30 venivano caricati anche i ritiri: valgono le stesse considerazioni. Giornalmente avevo rapporti ON con l'ufficio durante la giornata: se c'erano problemi per le modalità di pagamento contattavo l'ufficio che i dava direttive oppure venivo contattato io per dirmi quali erano le modalità di pagamento da accettare oppure, se avevo lasciato
l'avviso al cliente che non avevo trovato, l'ufficio mi comunicava che il cliente era presente ad una certa ora, se potevo passare. Vedevo raramente presenti referenti dei ON miei datori di lavoro, più che altro per problemi ai furgoni. Comunicavo all'ufficio eventuali assenze e al mio datore di lavoro per presa visione, ma generalmente ci pensavano loro. Qualche impiegato m diceva: sì va bene. Consegnavo un piano ferie Con all'ufficio e non al mio datore di lavoro: dopo qualche giorno dicevano va bene o mi chiedevano di cambiare qualche giorno perché' in quel periodo erano a casa molte persone. A me non è capitato che mi chiedessero di spostare le ferie. In caso di malattia ON all'inizio si comunicava semplicemente a ciò ne primi dieci anni;
poi dovevo anche mandare un certificato al mio datore di lavoro”.
Da tali dichiarazioni, pienamente convergenti con quelle degli altri testi escussi, emerge che le società di cui i quattro ricorrenti sono stati formalmente dipendenti non disponevano di alcuna autentica autonomia organizzativa, essendo l'organizzazione dei trasporti e delle attività accessorie presso la filiale di Caorso interamente demandata a la quale esercitava un controllo continuo e penetrante e si ingeriva nella P_ gestione ben al di là dei normali poteri di verifica della corretta esecuzione del servizio: risorse da impiegare giorno per giorno, quotidiana assegnazione dei compiti al personale, modalità di esecuzione delle consegne erano, infatti, interamente definite e controllate dalla società odierna appellante, la quale monitorava il lavoro degli autisti ed pag. 14/19 impartiva loro direttive specifiche anche attraverso il palmare elettronico, tramite il quale gli autisti erano costantemente in contatto con il personale di durante P_
l'intero turno di lavoro.
Come visto, e come univocamente riferito dai testi escussi, attraverso il palmare venivano impartite agli autisti disposizioni dettagliate inerenti alle modalità di esecuzione delle consegne e delle attività accessorie e gli autisti, a loro volta, erano tenuti a fornire al personale di riscontri in ordine alle consegne effettuate o P_ non perfezionate.
ONrariamente a quanto dedotto dall'appellante incidentale, ciò costituisce espressione dell'esercizio del potere direttivo e di controllo tipico del datore di lavoro, venendo in rilievo prescrizioni puntuali e verifiche capillari in ordine a contenuti, tempi e modalità di esecuzione delle mansioni assegnate ai lavoratori.
L'univocità delle acquisite deposizioni con riguardo ai profili rilevanti ai fini in ONr questione consente di superare i dubbi di attendibilità avanzati da in ragione delle cause instaurate da alcuni dei testimoni escussi, le cui deposizioni trovano pieno ONr riscontro nelle altre (anche rese da dipendenti di cfr. deposizioni di e Tes_1
oltre che da driver, quali che non hanno promosso cause nei confronti Tes_2 Per_6
ONr di ed in quelle rese in altri giudizi per come riportate nei precedenti citati
(dichiarazioni che sono in questa sede liberamente apprezzabili).
Quanto ai periodi di riferimento delle singole dichiarazioni testimoniali, ed al fatto che nessuno dei testi esaminati sia stato formalmente dipendente delle società Parte_5
e cui ha lavorato , né dell'impresa presso
[...] Parte_5 Parte_1 Parte_6
ONr cui ha lavorato osserva la Corte come la stessa non abbia dedotto nei Pt_3 propri atti alcuna significativa variazione delle modalità esecutive e organizzative dei servizi di trasporto nel corso di tutto l'arco temporale oggetto di causa, in correlazione ai periodi o all'identità dei singoli vettori.
Del resto, che non vi fosse distinzione nelle modalità di impiego dei differenti autisti, a prescindere dall'identità soggettiva delle società formalmente titolari del rapporto, è ONr comprovato anche dal fatto che la stessa abbia utilizzato identici moduli contrattuali (di “trasporto”) per disciplinare i rapporti con tutte le società presso le quali gli odierni appellanti erano formalmente assunti. pag. 15/19 L'accertamento dell'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato fra (tutti) i ONr ricorrenti in primo grado e costituisce la diretta conseguenza della corretta ricostruzione della fattispecie sotto l'aspetto fattuale e della sua condivisibile qualificazione giuridica;
per questo, in parziale riforma della sentenza impugnata, va accertato che è stata l'effettivo datore di lavoro di P_ Parte_1
e , rispettivamente dal 2 agosto 2021 e dal 24
[...] Parte_3 ottobre 2022 (quando i due lavoratori hanno iniziato a prestare la loro attività nella sede di Caorso), e per l'effetto tra dette va dichiarato costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Parimenti è fondato il secondo motivo di appello.
Sin dal ricorso ex art. 414 c.p.c., i quattro autisti hanno dedotto di essere inquadrati, presso le società formali datrici di lavoro, nel livello G del CCNL logistica.
La circostanza emerge documentalmente dai contratti di lavoro e dalle buste paga prodotte dagli atti. ONr ONr Non è stato poi mai contestato che applichi il CCNL Logistica, né si è premurata di chiarire la ragione per cui l'inquadramento convenzionalmente attribuito agli autisti dai formali datori di lavoro non fosse da ritenere corretto alla luce delle mansioni svolte.
Oltre a ciò, peraltro, va evidenziato che dal CCNL logistica prodotto agli atti (doc. 21 ricorrenti in primo grado) al livello G risultano appartenere i “Conducenti che utilizzano veicoli per i quali è previsto il possesso della patente B non dotati di apparato cronotachigrafo, adibiti in attività di logistica distributiva e di corriere espresso che svolgono attività di guida e le operazioni accessorie ai trasporti” e tra i Profili esemplificativi compaiono “i conducenti adibiti in attività di logistica distributiva e di corriere espresso che svolgono attività di guida e operazioni accessorie ai trasporti”; profilo pienamente corrispondente all'attività svolta dai lavoratori parti in causa come allegata sin dal ricorso ex art. 414 c.p.c. e confermata dall'istruttoria svolta.
Va invece disatteso il motivo dell'appello principale con cui si censura la sentenza per non aver attribuito ai lavoratori l'indennità di cui all'art. 39, comma 2, d.lgs. 15 giugno
2015 n. 81.
pag. 16/19 È pacifico che – come affermato dalla sentenza di primo grado -i lavoratori parti in causa abbiano continuato a lavorare presso la filiale di Caorso anche dopo l'instaurazione del giudizio di primo grado.
La norma invocata dagli appellanti in via principale, dettata in materia di somministrazione irregolare di manodopera, stabilisce che, nel caso in cui il giudice accolga la domanda di costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, “condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge
n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”.
Ad avviso del Collegio il riconoscimento dell'indennità ivi prevista presuppone che vi sia stata un'interruzione nella funzionalità del rapporto;
l'indennità, infatti, copre il danno forfettizzato relativo al periodo cosiddetto “intermedio”, ossia all'intervallo temporale che corre dalla cessazione dell'attività lavorativa fino alla sentenza che ordina la costituzione del rapporto.
In questo senso depone il tenore letterale della disposizione, secondo cui l'indennità in parola ha funzione di “risarcimento del danno” e ristora il pregiudizio subito dal lavoratore nel “periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”.
Nel caso di specie difetta il presupposto della cessazione dell'attività lavorativa, essendo incontestato in causa che i lavoratori non abbiano mai interrotto la propria attività ONr lavorativa presso la filiale di Caorso fino alla sentenza con la quale il Tribunale ha disposto la costituzione del rapporto di lavoro tra le parti;
ragione per cui la sentenza di primo grado va, sul punto, confermata.
pag. 17/19 Quanto, infine, alle spese di lite, va considerato il principio per cui "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere
d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado" (Cass. Sez.
23/03/2016 n. 5820; Cass. 28/09/2015 n. 19122; in senso conforme anche Cass. n.
6259/2014, n. 23226/2013, n. 18837/2010, n. 15483/2008).
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del doppio grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante.
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, al numero delle parti ed allo svolgimento di istruttoria orale nel giudizio di primo grado, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n.
147/2022 - in euro 9.000,00 per il primo grado ed in euro 7.500,00 per il grado d'appello, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di P_ dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
PQM
In parziale riforma della sentenza n. 188/2025 del Tribunale di Milano, accerta e dichiara che è l'effettivo datore di lavoro di e P_ Parte_1
, rispettivamente dal 2 agosto 2021 e dal 24 ottobre 2022, e per Parte_3
l'effetto dichiara costituito tra dette parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
accerta il diritto di , Parte_1 Parte_2 [...]
e ad essere inquadrati, presso nel livello G1 Pt_3 Parte_4 P_ del CCNL Logistica;
pag. 18/19 conferma le restanti statuizioni di merito;
condanna a rifondere a P_ Parte_1 [...]
, e le spese di lite del doppio Pt_2 Parte_3 Parte_4 grado di giudizio, liquidate in euro 9.000,00 per il primo grado ed in euro 7.500,00 per il grado d'appello, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, con distrazione a favore dei difensori antistatari;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante in via incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228.
Milano, 19/06/2025
Il Presidente La Consigliera est.
Giovanni Picciau Laura Bertoli
pag. 19/19