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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/09/2025, n. 7108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7108 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6593/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6593/2025 promossa da:
(già denominata C.F e P. IVA , rappresentata e Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 difesa dagli avv.ti Francesco De Lorenzi, Bruno Guido Visentini e Mario Miccichè elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, via Cesare Battisti n. 11 e alla casella pec Email_1
ATTORE contro
(c.f. p.i. rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 in forza di delega stesa in calce al presente atto, dall'Avv. Alessandro DEBERNARDI del foro di Torino ( ), con studio in Torino Via Vittorio Amedeo II n. 11 e domicilio CodiceFiscale_1 digitale eletto presso la casella pec Email_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte_1
1. accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti e previa ogni opportuna declaratoria, l'obbligo di
[...]
in virtù della polizza assicurativa n. 1/64944/30/183670003, come da ultimo rinnovata, di Controparte_1 corrispondere all'esponente l'indennizzo per il furto subito nella misura di euro 165.000, o comunque nella misura diversa, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre IVA, interessi dalla data del dovuto al saldo e rivalutazione monetaria;
e per l'effetto 2. condannare a corrispondere all'esponente Controparte_1 la somma di euro 165.000, o comunque la diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre
IVA, interessi dalla data del dovuto al saldo e rivalutazione monetaria;
In ogni caso 3. con vittoria di spese e onorari del procedimento di mediazione e del giudizio, oltre IVA e c.p.a. come per legge, e con condanna di a corrispondere all'esponente la somma, da determinarsi in via equitativa, di cui Controparte_1 all'art. 12-bis, comma 3, d.lgs. n. 28/2010. Con riserva di ogni altra ulteriore e consentita deduzione, nonché con espressa riserva di formulare istanze istruttorie ed effettuare ulteriori produzioni documentali
Controparte_1
pagina 1 di 6 In via principale = Rigettare la domanda attorea In via subordinata = Liquidare l'indennizzo richiesto nei limiti del valore commerciale del veicolo applicando uno scoperto / franchigia del 10% = Col favore delle spese di giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio al fine di ottenerne la Parte_1 Controparte_1 condanna a corrispondere l'indennizzo asseritamente dovutole per il furto del veicolo assicurato, in virtù della polizza stipulata con la medesima convenuta. Preliminarmente, quanto alla legittimazione sostanziale ad agire di parte attrice, la stessa viene contestata da parte convenuta perché benché risulti mera utilizzatrice Parte_1 della vettura in base a un contratto di leasing, avrebbe in realtà sottoscritto la polizza come proprietaria, come risulta dal frontespizio della stessa (si riporta estratto dal doc. 1 conv.)
Ciò solo, secondo la convenuta, le precluderebbe di chiedere l'indennizzo, al di là dell'inesattezza delle dichiarazioni rese in sede di stipula. A corroborare l'eccezione in questione, osserva parte convenuta che se fosse venuta in rilievo la qualità di utilizzatore di un bene in leasing, sarebbe venuta in essere anche una c.d. appendice di vincolo: i.e. una clausola che (pur potendo assumere varie forme giuridiche) in sostanza demanda la facoltà di chiedere l'indennizzo alla società concedente il bene in leasing, che per solito, effettivamente, impone alla società utilizzatrice di stipulare un'assicurazione per il furto e, in generale, per il perimento del bene, con vincolo in suo favore. Tuttavia, si osserva che, anzitutto, sono le stesse condizioni generali di polizza a chiarire che sono equiparate le posizioni dell'utilizzatore e quelle del proprietario (doc. 7 p. 38 di parte attrice).
In secondo luogo, la previsione di una clausola di vincolo non è né una necessità logica né giuridica (almeno: nel senso che non è imposta dalla legge). Conforme del resto il contratto di assicurazione (doc. 7 attore, pag. 50):
pagina 2 di 6 “In caso” di vincolo: il vincolo è un'eventualità. In terzo luogo, neppure si può sostenere che l'assicurazione sia stata tratta in inganno. Come replicato da parte attrice, la stessa “ha trasmesso copia della carta di circolazione del Veicolo al consulente di e quest'ultimo ne ha trasmesso a sua volta copia CP_1 Persona_1 all'Agenzia Unipol di Firenze in data 25.5.2022 (cfr. l'e-mail di e la copia della Persona_1 carta di circolazione a essa allegata che si producono quale ns. doc. 30). […] La carta di circolazione indica chiaramente quale proprietaria del Veicolo AN FI, e dalla stessa si desume altresì la data di scadenza del contratto di locazione finanziaria in essere tra e Pt_1
AN FI, ovvero il 30.7.2025”. Dunque, nessun dubbio che parte odierna attrice abbia validamente sottoscritto una polizza senza clausola di vincolo nella sua legittima qualità di utilizzatrice di bene in leasing. A nulla rileva infine la condizione sospensiva di cui all'art. 12 del contratto di locazione finanziaria (doc. 3 di parte attrice), invocata da parte convenuta, che subordina l'efficacia del contratto di leasing alla stipulazione di una copertura assicurativa per furto che contenga la clausola di vincolo a favore del concedente;
la clausola non rileva perché il contratto di leasing ha avuto egualmente esecuzione Il silenzio serbato sul punto dalla società concedente (AN FI S.p.a.) nel corso dell'esecuzione del contratto, protrattosi per un apprezzabile lasso temporale e in assenza di contestazioni formali o comportamenti incompatibili con la volontà di darvi esecuzione, deve essere interpretato, alla luce del principio di buona fede, come comportamento idoneo a far ritenere che la stessa abbia consapevolmente soprasseduto e che, dunque, abbia accettato l'esecuzione del contratto nei termini in cui essa si è svolta. Del resto la concedente non solo non si è opposta alla consegna dell'autovettura all'utilizzatore da parte del fornitore, ma neppure né ha mai chiesto la restituzione per via del fatto della mancata attuazione dell'obbligo di dare vita al vincolo suddetto. Come tale, quindi, risulta legittimata ad agire per chiedere la riparazione del Parte_1 pregiudizio sofferto. Saranno poi società concedente (AN FI S.p.a.) e società utilizzatrice ( a Parte_1 regolare i rapporti tra loro intercorrenti. Né rileva, infine, il fatto che AN FI chieda l'indennizzo anch'essa a è evidente che, in base alla polizza azionata nel presente CP_1 giudizio, vrebbe ragione di rifiutarle l'indennizzo. CP_1
Ciò premesso, l'indennizzo viene chiesto in conseguenza del furto del veicolo assicurato. Sul punto parte convenuta contesta le circostanze di tempo e di luogo indicate in denuncia. In particolare, evidenzia una serie di anomalie nella condotta delle persone fisiche che effettivamente hanno avuto a che fare con la “scoperta” del furto dell'autovettura, della sua denuncia e nel fornire dati a chi si è occupato di indagare sulla vicenda per conto pagina 3 di 6 dell'assicurazione convenuta. Senza addentrarsi nella disamina delle singole anomalie compendiate, appare tuttavia evidente come controparte, in tal modo, non abbia per nulla eliso il presupposto dell'obbligo indennitario nascente dal contratto di assicurazione stipulato. A prescindere dalle modalità di verificazione, infatti, il furto è avvenuto ed è stato posto in essere nella vigenza della polizza. Va premesso, anzitutto, che le persone fisiche suddette e il soggetto assicurato sono soggetti distinti. Non viene in rilievo quindi quel motivo di sospetto che può sorgere quando la condotta anomala sia imputabile a una persona fisica che sia anche proprietaria dell'automezzo e assicurata per il furto del medesimo. Nel caso di specie, peraltro, si allega (e il punto, rimanendo incontestato, non ha motivo di essere provato) che parte utilizzatrice abbia continuato a pagare i canoni del leasing (cfr. anche doc. 16 attore): il che appare condotta davvero anomala se effettivamente il furto fosse stato fittizio. Più in radice: le anomalie rappresentate sembrano quasi volte ad adombrare l'ipotesi di un concorso nel furto ad opera di personale della società ricorrente: circostanza, questa, che anche ove provata non impedisce alla società danneggiata di ottenere un indennizzo per il furto subito. A tale scopo si dovrebbe al più dimostrare un concorso di colpa con il legale rappresentante della stessa. Impregiudicato poi che la responsabilità penale delle persone fisiche “afferenti” alla società possa precludere il diritto all'indennizzo, resta la circostanza che in linea di fatto neppure è stato provato un coinvolgimento dei vertici societari nella vicenda, né prima ancora lo stesso è stato allegato. Appaiono quindi superflue le questioni e le istanze di prova sulle condotte denunciate, come pure in ordine alle anomalie riscontrate dall'esame delle chiavi dell'autovettura. Essenziale e sufficiente è il dato di fatto, che non pare suscettibile di smentita, che Pt_1 sia stata privata del possesso dell'autovettura.
[...]
Non è contestato in modo idoneo che l'autovettura non sia più nella disponibilità della persona giuridica suddetta. Neppure rileva, infine, in senso contrario il fatto che la denuncia non sia stata sporta dal rappresentante legale della società. La questione della procedibilità non influisce infatti sulla valutazione del fatto in sé della denuncia ai fini della prova della sottrazione del bene. Dal compendio degli atti emerge chiaramente che la vettura non è più fisicamente presente dove dovrebbe essere;
che vi possano essere stati dei c.d. intraneus nella commissione del reato è forse possibile: ma ciò non vale a negare che l'odierna attrice non abbia più la disponibilità dell'autovettura. Né si ritiene ostativa l'assenza del “certificato di chiusa inchiesta” atteso che le condizioni generali di assicurazione (doc. 7 p. 159 di parte attrice), nel richiamare l'art. 150-bis del D.Lgs. 209/2005, prevedono testualmente.
La clausola introduce la mera possibilità di subordinare il pagamento dell'indennizzo alla pagina 4 di 6 presentazione del certificato richiamato solo nel caso in cui sia pendente un procedimento giudiziario per il reato di cui all'articolo 642 c.p., che non risulta documentato nel caso in esame. L'art. 150 bis del D.Lgs. 209/2005, peraltro, fatto salvo quanto previsto in relazione ai procedimenti per il reato di cui all'art. 642 c.p., espressamente introduce un obbligo per la compagnia assicuratrice di risarcire il danno derivante da furto indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta. In ogni caso: è un dato di fatto che la denuncia di furto sia stata originariamente oggetto di archiviazione, come da doc. 22 prodotto dal convenuto. Ipotizzare che, a seguito di un'allegata riapertura delle indagini (la quale peraltro, per come esposto in comparsa di risposta, pag. 10, sembra integrare una mera eventualità – attesa la necessità di un provvedimento del g.i.p. – ancora di là da venire nel momento in cui viene svolta l'allegazione) occorrerebbe a questo punto attendere un nuovo provvedimento di archiviazione (tale peraltro essendo il significato dell'espressione, del tutto atecnica, “certificato di chiusa inchiesta”) appare interpretazione aberrante, a fronte di un'archiviazione già avvenuta. Infatti, in definitiva, il diritto dell'assicurato verrebbe rimesso a determinazioni discrezionali dell'autorità giudiziaria penale di riapertura delle indagini, che, in tesi, potrebbero sopravvenire anche ad anni di distanza dalla richiesta di indennizzo e subordinare quindi il diritto allo stesso a una circostanza del tutto estrinseca. Conviene quindi, nei limiti del possibile, optare per un'interpretazione ragionevole della norma, nel senso di sancire la sufficienza, allo scopo, di una prima archiviazione.
Infine, in merito al quantum, la polizza riconosce in caso di perdita totale del mezzo, occorsa nei primi due anni dall'immatricolazione del veicolo assicurato, come nel caso di specie (immatricolazione del 7.9.2021 e furto avvenuto tra il gennaio e febbraio 2023), un indennizzo fisso nella misura del valore dell'autovettura al momento del suo acquisto (il valore è determinato sulla presentazione della fattura di acquisto o sul prezzo di listino di Quattroruote – doc. 7 p. 89 parte attrice), con un massimale indicato in €165.000,00 iva inclusa e con una franchigia del 10% (doc. 4 di parte attrice). La polizza prevede anche la non applicazione di eventuali limiti all'indennizzo pattuiti in polizza, in caso di mancato ritrovamento del veicolo a seguito di furto dopo l'attivazione di Unibox. Nel caso di specie, anche se il contratto di compravendita è intercorso tra il concedente e il fornitore del bene, si ritiene che il valore del mezzo al momento dell'acquisto possa essere correttamente ricondotto all'importo indicato in fattura. Si presume infatti, in assenza di prova contraria, che l'acquisto sia avvenuto a prezzo di mercato e che, di conseguenza, sia pressoché sovrapponibile a quanto risultante dal listino di quattroruote. Si ritiene quindi corretto stimare il valore del bene in € 197.000,00 iva inclusa. L'indennizzo è comprensivo dell'iva atteso che all'avente diritto – in qualità di utilizzatore (e non di acquirente dell'autovettura) – non ne è consentita la detrazione a norma di legge, posto che per definizione l'utilizzatore, non essendo acquirente, non è il destinatario della fattura di vendita del bene. Rilevato peraltro che non risulta provato che la società abbia rimosso il dispositivo Unibox pagina 5 di 6 dopo la sua attivazione, si esclude il limite di scoperto del 10% indicato in polizza. Agli atti, infatti, risulta allegato un anomalo funzionamento del dispositivo che però non si ritiene sufficiente a fondare la prova della sua rimozione ad opera della società in momento antecedente il sinistro. Ciò premesso, attesa l'apertura del sinistro in data 9.2.2023, considerato che in data 20.3.2023 parte attrice ha assolto all'ultimo onere richiestogli (la consegna delle chiavi), decorrono da tale data i trenta giorni che la stessa parte attrice cita come tempo di deliberazione contrattualmente previsto a favore di controparte. Pertanto, ne consegue che sull'importo così come supra calcolato devono essere fatti decorrere gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dal 19.4.2023 e, dalla domanda giudiziale (17.2.2025) sino al saldo, di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. Attesa la mancata partecipazione alla procedura di mediazione (doc. 10 di parte attrice), che costituisce condizione di procedibilità, si condanna parte convenuta che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio (per complessivi € 1.518,00), ai sensi dell'art. 12-bis, co. 2, D.lgs. n. 28/2010. In ordine alla richiesta di cui all'art. 12-bis, co. 3, D.lgs. n. 28/2010, si ritiene di dover liquidare in via equitativa la somma di € 5.000,00 in favore di parte attrice. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico del convenuto e si liquidano nella misura di € 11.268,00 (tenuto conto del valore della controversia nonché della modestia della fase istruttoria) oltre spese generali 15% e c.p.a. (non anche i.v.a. essendo parte ricorrente soggetto passivo d'imposta che in tale qualità già porta a credito l'i.v.a esposta in fattura dal suo patrocinante).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta CONDANNA al pagamento Controparte_2
1) in favore di Parte_1
• di € 165.000,00 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dal 19.4.2023 fino alla data del 17.2.2025 e di seguito, fino al saldo, di cui all'art. 1284 co. 4 c.c.
• di € 5.000,00 ai dell'art. 12-bis, co. 3, D.lgs. n. 28/2010,
• di € 11.268,00 oltre spese generali 15% e c.p.a. CONDANNA al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma Controparte_2 di € 1.518,00 Milano, 24 settembre 2025
Il Giudice
dott. Claudio Antonio Tranquillo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6593/2025 promossa da:
(già denominata C.F e P. IVA , rappresentata e Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 difesa dagli avv.ti Francesco De Lorenzi, Bruno Guido Visentini e Mario Miccichè elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, via Cesare Battisti n. 11 e alla casella pec Email_1
ATTORE contro
(c.f. p.i. rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 in forza di delega stesa in calce al presente atto, dall'Avv. Alessandro DEBERNARDI del foro di Torino ( ), con studio in Torino Via Vittorio Amedeo II n. 11 e domicilio CodiceFiscale_1 digitale eletto presso la casella pec Email_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte_1
1. accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti e previa ogni opportuna declaratoria, l'obbligo di
[...]
in virtù della polizza assicurativa n. 1/64944/30/183670003, come da ultimo rinnovata, di Controparte_1 corrispondere all'esponente l'indennizzo per il furto subito nella misura di euro 165.000, o comunque nella misura diversa, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre IVA, interessi dalla data del dovuto al saldo e rivalutazione monetaria;
e per l'effetto 2. condannare a corrispondere all'esponente Controparte_1 la somma di euro 165.000, o comunque la diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre
IVA, interessi dalla data del dovuto al saldo e rivalutazione monetaria;
In ogni caso 3. con vittoria di spese e onorari del procedimento di mediazione e del giudizio, oltre IVA e c.p.a. come per legge, e con condanna di a corrispondere all'esponente la somma, da determinarsi in via equitativa, di cui Controparte_1 all'art. 12-bis, comma 3, d.lgs. n. 28/2010. Con riserva di ogni altra ulteriore e consentita deduzione, nonché con espressa riserva di formulare istanze istruttorie ed effettuare ulteriori produzioni documentali
Controparte_1
pagina 1 di 6 In via principale = Rigettare la domanda attorea In via subordinata = Liquidare l'indennizzo richiesto nei limiti del valore commerciale del veicolo applicando uno scoperto / franchigia del 10% = Col favore delle spese di giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio al fine di ottenerne la Parte_1 Controparte_1 condanna a corrispondere l'indennizzo asseritamente dovutole per il furto del veicolo assicurato, in virtù della polizza stipulata con la medesima convenuta. Preliminarmente, quanto alla legittimazione sostanziale ad agire di parte attrice, la stessa viene contestata da parte convenuta perché benché risulti mera utilizzatrice Parte_1 della vettura in base a un contratto di leasing, avrebbe in realtà sottoscritto la polizza come proprietaria, come risulta dal frontespizio della stessa (si riporta estratto dal doc. 1 conv.)
Ciò solo, secondo la convenuta, le precluderebbe di chiedere l'indennizzo, al di là dell'inesattezza delle dichiarazioni rese in sede di stipula. A corroborare l'eccezione in questione, osserva parte convenuta che se fosse venuta in rilievo la qualità di utilizzatore di un bene in leasing, sarebbe venuta in essere anche una c.d. appendice di vincolo: i.e. una clausola che (pur potendo assumere varie forme giuridiche) in sostanza demanda la facoltà di chiedere l'indennizzo alla società concedente il bene in leasing, che per solito, effettivamente, impone alla società utilizzatrice di stipulare un'assicurazione per il furto e, in generale, per il perimento del bene, con vincolo in suo favore. Tuttavia, si osserva che, anzitutto, sono le stesse condizioni generali di polizza a chiarire che sono equiparate le posizioni dell'utilizzatore e quelle del proprietario (doc. 7 p. 38 di parte attrice).
In secondo luogo, la previsione di una clausola di vincolo non è né una necessità logica né giuridica (almeno: nel senso che non è imposta dalla legge). Conforme del resto il contratto di assicurazione (doc. 7 attore, pag. 50):
pagina 2 di 6 “In caso” di vincolo: il vincolo è un'eventualità. In terzo luogo, neppure si può sostenere che l'assicurazione sia stata tratta in inganno. Come replicato da parte attrice, la stessa “ha trasmesso copia della carta di circolazione del Veicolo al consulente di e quest'ultimo ne ha trasmesso a sua volta copia CP_1 Persona_1 all'Agenzia Unipol di Firenze in data 25.5.2022 (cfr. l'e-mail di e la copia della Persona_1 carta di circolazione a essa allegata che si producono quale ns. doc. 30). […] La carta di circolazione indica chiaramente quale proprietaria del Veicolo AN FI, e dalla stessa si desume altresì la data di scadenza del contratto di locazione finanziaria in essere tra e Pt_1
AN FI, ovvero il 30.7.2025”. Dunque, nessun dubbio che parte odierna attrice abbia validamente sottoscritto una polizza senza clausola di vincolo nella sua legittima qualità di utilizzatrice di bene in leasing. A nulla rileva infine la condizione sospensiva di cui all'art. 12 del contratto di locazione finanziaria (doc. 3 di parte attrice), invocata da parte convenuta, che subordina l'efficacia del contratto di leasing alla stipulazione di una copertura assicurativa per furto che contenga la clausola di vincolo a favore del concedente;
la clausola non rileva perché il contratto di leasing ha avuto egualmente esecuzione Il silenzio serbato sul punto dalla società concedente (AN FI S.p.a.) nel corso dell'esecuzione del contratto, protrattosi per un apprezzabile lasso temporale e in assenza di contestazioni formali o comportamenti incompatibili con la volontà di darvi esecuzione, deve essere interpretato, alla luce del principio di buona fede, come comportamento idoneo a far ritenere che la stessa abbia consapevolmente soprasseduto e che, dunque, abbia accettato l'esecuzione del contratto nei termini in cui essa si è svolta. Del resto la concedente non solo non si è opposta alla consegna dell'autovettura all'utilizzatore da parte del fornitore, ma neppure né ha mai chiesto la restituzione per via del fatto della mancata attuazione dell'obbligo di dare vita al vincolo suddetto. Come tale, quindi, risulta legittimata ad agire per chiedere la riparazione del Parte_1 pregiudizio sofferto. Saranno poi società concedente (AN FI S.p.a.) e società utilizzatrice ( a Parte_1 regolare i rapporti tra loro intercorrenti. Né rileva, infine, il fatto che AN FI chieda l'indennizzo anch'essa a è evidente che, in base alla polizza azionata nel presente CP_1 giudizio, vrebbe ragione di rifiutarle l'indennizzo. CP_1
Ciò premesso, l'indennizzo viene chiesto in conseguenza del furto del veicolo assicurato. Sul punto parte convenuta contesta le circostanze di tempo e di luogo indicate in denuncia. In particolare, evidenzia una serie di anomalie nella condotta delle persone fisiche che effettivamente hanno avuto a che fare con la “scoperta” del furto dell'autovettura, della sua denuncia e nel fornire dati a chi si è occupato di indagare sulla vicenda per conto pagina 3 di 6 dell'assicurazione convenuta. Senza addentrarsi nella disamina delle singole anomalie compendiate, appare tuttavia evidente come controparte, in tal modo, non abbia per nulla eliso il presupposto dell'obbligo indennitario nascente dal contratto di assicurazione stipulato. A prescindere dalle modalità di verificazione, infatti, il furto è avvenuto ed è stato posto in essere nella vigenza della polizza. Va premesso, anzitutto, che le persone fisiche suddette e il soggetto assicurato sono soggetti distinti. Non viene in rilievo quindi quel motivo di sospetto che può sorgere quando la condotta anomala sia imputabile a una persona fisica che sia anche proprietaria dell'automezzo e assicurata per il furto del medesimo. Nel caso di specie, peraltro, si allega (e il punto, rimanendo incontestato, non ha motivo di essere provato) che parte utilizzatrice abbia continuato a pagare i canoni del leasing (cfr. anche doc. 16 attore): il che appare condotta davvero anomala se effettivamente il furto fosse stato fittizio. Più in radice: le anomalie rappresentate sembrano quasi volte ad adombrare l'ipotesi di un concorso nel furto ad opera di personale della società ricorrente: circostanza, questa, che anche ove provata non impedisce alla società danneggiata di ottenere un indennizzo per il furto subito. A tale scopo si dovrebbe al più dimostrare un concorso di colpa con il legale rappresentante della stessa. Impregiudicato poi che la responsabilità penale delle persone fisiche “afferenti” alla società possa precludere il diritto all'indennizzo, resta la circostanza che in linea di fatto neppure è stato provato un coinvolgimento dei vertici societari nella vicenda, né prima ancora lo stesso è stato allegato. Appaiono quindi superflue le questioni e le istanze di prova sulle condotte denunciate, come pure in ordine alle anomalie riscontrate dall'esame delle chiavi dell'autovettura. Essenziale e sufficiente è il dato di fatto, che non pare suscettibile di smentita, che Pt_1 sia stata privata del possesso dell'autovettura.
[...]
Non è contestato in modo idoneo che l'autovettura non sia più nella disponibilità della persona giuridica suddetta. Neppure rileva, infine, in senso contrario il fatto che la denuncia non sia stata sporta dal rappresentante legale della società. La questione della procedibilità non influisce infatti sulla valutazione del fatto in sé della denuncia ai fini della prova della sottrazione del bene. Dal compendio degli atti emerge chiaramente che la vettura non è più fisicamente presente dove dovrebbe essere;
che vi possano essere stati dei c.d. intraneus nella commissione del reato è forse possibile: ma ciò non vale a negare che l'odierna attrice non abbia più la disponibilità dell'autovettura. Né si ritiene ostativa l'assenza del “certificato di chiusa inchiesta” atteso che le condizioni generali di assicurazione (doc. 7 p. 159 di parte attrice), nel richiamare l'art. 150-bis del D.Lgs. 209/2005, prevedono testualmente.
La clausola introduce la mera possibilità di subordinare il pagamento dell'indennizzo alla pagina 4 di 6 presentazione del certificato richiamato solo nel caso in cui sia pendente un procedimento giudiziario per il reato di cui all'articolo 642 c.p., che non risulta documentato nel caso in esame. L'art. 150 bis del D.Lgs. 209/2005, peraltro, fatto salvo quanto previsto in relazione ai procedimenti per il reato di cui all'art. 642 c.p., espressamente introduce un obbligo per la compagnia assicuratrice di risarcire il danno derivante da furto indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta. In ogni caso: è un dato di fatto che la denuncia di furto sia stata originariamente oggetto di archiviazione, come da doc. 22 prodotto dal convenuto. Ipotizzare che, a seguito di un'allegata riapertura delle indagini (la quale peraltro, per come esposto in comparsa di risposta, pag. 10, sembra integrare una mera eventualità – attesa la necessità di un provvedimento del g.i.p. – ancora di là da venire nel momento in cui viene svolta l'allegazione) occorrerebbe a questo punto attendere un nuovo provvedimento di archiviazione (tale peraltro essendo il significato dell'espressione, del tutto atecnica, “certificato di chiusa inchiesta”) appare interpretazione aberrante, a fronte di un'archiviazione già avvenuta. Infatti, in definitiva, il diritto dell'assicurato verrebbe rimesso a determinazioni discrezionali dell'autorità giudiziaria penale di riapertura delle indagini, che, in tesi, potrebbero sopravvenire anche ad anni di distanza dalla richiesta di indennizzo e subordinare quindi il diritto allo stesso a una circostanza del tutto estrinseca. Conviene quindi, nei limiti del possibile, optare per un'interpretazione ragionevole della norma, nel senso di sancire la sufficienza, allo scopo, di una prima archiviazione.
Infine, in merito al quantum, la polizza riconosce in caso di perdita totale del mezzo, occorsa nei primi due anni dall'immatricolazione del veicolo assicurato, come nel caso di specie (immatricolazione del 7.9.2021 e furto avvenuto tra il gennaio e febbraio 2023), un indennizzo fisso nella misura del valore dell'autovettura al momento del suo acquisto (il valore è determinato sulla presentazione della fattura di acquisto o sul prezzo di listino di Quattroruote – doc. 7 p. 89 parte attrice), con un massimale indicato in €165.000,00 iva inclusa e con una franchigia del 10% (doc. 4 di parte attrice). La polizza prevede anche la non applicazione di eventuali limiti all'indennizzo pattuiti in polizza, in caso di mancato ritrovamento del veicolo a seguito di furto dopo l'attivazione di Unibox. Nel caso di specie, anche se il contratto di compravendita è intercorso tra il concedente e il fornitore del bene, si ritiene che il valore del mezzo al momento dell'acquisto possa essere correttamente ricondotto all'importo indicato in fattura. Si presume infatti, in assenza di prova contraria, che l'acquisto sia avvenuto a prezzo di mercato e che, di conseguenza, sia pressoché sovrapponibile a quanto risultante dal listino di quattroruote. Si ritiene quindi corretto stimare il valore del bene in € 197.000,00 iva inclusa. L'indennizzo è comprensivo dell'iva atteso che all'avente diritto – in qualità di utilizzatore (e non di acquirente dell'autovettura) – non ne è consentita la detrazione a norma di legge, posto che per definizione l'utilizzatore, non essendo acquirente, non è il destinatario della fattura di vendita del bene. Rilevato peraltro che non risulta provato che la società abbia rimosso il dispositivo Unibox pagina 5 di 6 dopo la sua attivazione, si esclude il limite di scoperto del 10% indicato in polizza. Agli atti, infatti, risulta allegato un anomalo funzionamento del dispositivo che però non si ritiene sufficiente a fondare la prova della sua rimozione ad opera della società in momento antecedente il sinistro. Ciò premesso, attesa l'apertura del sinistro in data 9.2.2023, considerato che in data 20.3.2023 parte attrice ha assolto all'ultimo onere richiestogli (la consegna delle chiavi), decorrono da tale data i trenta giorni che la stessa parte attrice cita come tempo di deliberazione contrattualmente previsto a favore di controparte. Pertanto, ne consegue che sull'importo così come supra calcolato devono essere fatti decorrere gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dal 19.4.2023 e, dalla domanda giudiziale (17.2.2025) sino al saldo, di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. Attesa la mancata partecipazione alla procedura di mediazione (doc. 10 di parte attrice), che costituisce condizione di procedibilità, si condanna parte convenuta che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio (per complessivi € 1.518,00), ai sensi dell'art. 12-bis, co. 2, D.lgs. n. 28/2010. In ordine alla richiesta di cui all'art. 12-bis, co. 3, D.lgs. n. 28/2010, si ritiene di dover liquidare in via equitativa la somma di € 5.000,00 in favore di parte attrice. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico del convenuto e si liquidano nella misura di € 11.268,00 (tenuto conto del valore della controversia nonché della modestia della fase istruttoria) oltre spese generali 15% e c.p.a. (non anche i.v.a. essendo parte ricorrente soggetto passivo d'imposta che in tale qualità già porta a credito l'i.v.a esposta in fattura dal suo patrocinante).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta CONDANNA al pagamento Controparte_2
1) in favore di Parte_1
• di € 165.000,00 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dal 19.4.2023 fino alla data del 17.2.2025 e di seguito, fino al saldo, di cui all'art. 1284 co. 4 c.c.
• di € 5.000,00 ai dell'art. 12-bis, co. 3, D.lgs. n. 28/2010,
• di € 11.268,00 oltre spese generali 15% e c.p.a. CONDANNA al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma Controparte_2 di € 1.518,00 Milano, 24 settembre 2025
Il Giudice
dott. Claudio Antonio Tranquillo
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