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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/12/2024, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 5 del mese di dicembre dell'anno 2024, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
1343/2016 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. FRANCESCO MARCHESE, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per , l'avv. DAMIANO MICALI, il Controparte_1 quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per , l'avv. CARMEL.A BARBIERA in Controparte_2 sostituzioni degli avv.ti CLAUDIO CAMBIERI e FURIO DE PALMA la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per e , l'avv. GIACOMO PRINZI, il quale CP_3 CP_4 preliminarmente chiede rinvio dell'udienza per depositare note scritte conclusionali come da istanza. In subordine, precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. rilevato che la concessione del termine per il deposito di note scritte non risulta prevista dalla legge e che non sono state neppure puntualmente indicate le ragioni per cui tale adempimento sia assolutamente necessario;
rilevato altresì che il rinvio all'odierna udienza è stato comunicato con congruo anticipo sì da consentire di preparare adeguatamente la discussione orale anche alla luce della complessità concreta della lite;
dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
1 Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1343/2016 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliata in Ficarra, c. da San Mauro n. 5, presso lo studio
[...] professionale dell'avv. Francesco Marchese che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Giuseppe Raneri come da procura in atti.
ATTRICE
CONTRO in Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Messina, via Romagnosi n. 7, presso lo studio professionale dell'avv.
Damiano Micali che la rappresenta e difende come da procura in atti.
CONVENUTA
E
(GIÀ Controparte_6
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2 sede in Milano, piazza Vetra n. 17 (p.i. , elettivamente domiciliata in P.IVA_2
Catania, Corso Italia n. 244, presso il recapito professionale degli avv.ti Claudio
Paolo Cambieri e Furio De Palma che la rappresentano e difendono come da procura in atti.
E
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_2 [...]
) e nata a [...] il 15 C.F._2 CP_4
3 novembre 1983 (c.f. ), entrambi elettivamente domiciliati CodiceFiscale_3 presso lo studio dell'avv. Giacomo Prinzi che li rappresenta e difende come da procura in atti
ZI TI
E
, nato a [...] il [...] (c.f. CP_7 C.F._4
)
[...]
ER TO CONTUMACE avente per OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 18 luglio 2016 conveniva in giudizio Parte_1 davanti a questo Tribunale Controparte_5
(nel prosieguo, semplicemente, ) e ne chiedeva la condanna – a CP_5 titolo di responsabilità contrattuale ovvero extra-contrattuale ex art. 2043 c.c. o, in subordine, ex art. 2051 c.c. – al risarcimento del danno sofferto quando il 25 settembre 2015, durante la visita di un immobile sito in Patti corso Matteotti, era sprofondata dal terrazzo a causa di una copertura precaria, infortunandosi gravemente.
Nella resistenza della convenuta, costituitasi con comparsa del 4 novembre 2016, veniva chiamata in garanzia Controparte_6 costituitasi l'11 novembre 2019, e alla prima udienza l'attrice era autorizzata ad evocare in giudizio i proprietari dell'immobile: e che resistevano CP_4 Parte_2 con comparsa del 13 novembre 2019 e che, pur regolarmente avvisato CP_7
(v. la sottoscrizione sulla raccomandata RA 9244 0161 2 IT ricevuta il 18 luglio 2019
a Salisburgo - Austria), non si costituiva e, pertanto, va dichiarato contumace.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile, la causa veniva istruita a mezzo di prova per testi e di C.T.U., previo rifiuto da parte dell'attrice di una proposta conciliativa formulata dallo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – con ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. del 24 marzo 2023 e ribadita all'udienza del 20 giugno 2024.
4 Il giudizio viene oggi deciso sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – lamenta che, durante la visita di un immobile, il pavimento Parte_1 del terrazzo aveva ceduto, facendola precipitare al piano sottostante e su tale presupposto agisce nei confronti dello , in primo luogo, a titolo di CP_5 responsabilità contrattuale e, in subordine, a titolo di responsabilità extra- contrattuale.
Il creditore che agisca per il risarcimento del danno da responsabilità contrattuale è tenuto a dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (v., ex multis,
Cass. n. 25584/2018).
È vero che, ai sensi dell'art. 1754 c.c., il mediatore mette in relazione le parti senza essere legato alle stesse da alcun previo collegamento, nondimeno – per espressa previsione legislativa – l'oggetto del rapporto è circoscritto alla “conclusione di un affare”. Non sussiste quindi alcun obbligo di garantire il buono stato conservativo della cosa, potendosi semmai imputare al mediatore eventuali omissioni informative che, beninteso, attengono sempre “alla valutazione e alla sicurezza dell'affare” (art. 1759
c.c.). In altre parole, pur essendo astrattamente risarcibile il danno non patrimoniale nell'ambito della responsabilità contrattuale “quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla
Costituzione” (Cass., S.U., n. 26972/2008), nella specie non poteva CP_5 ritenersi obbligato a garantire l'incolumità dei visitatori né sulla base del titolo con cui è entrato in relazione con né in forza di vincoli impliciti Controparte_8 derivanti dalla buona fede in funzione integrativa, la cui operatività postulava in ogni caso la dimostrazione da parte dell'attrice della consapevolezza dello stato di conservazione del bene;
consapevolezza invero smentita dal compendio istruttorio raccolto (“lo stesso sig. che si trovava con noi ci ha detto che non [...] era a conoscenza” CP_5 della precarietà della copertura, così il teste marito dell'attrice). Testimone_1
Neppure le domande avanzate a titolo di responsabilità extra-contrattuale meritano accoglimento.
Sia che si invochi la violazione del dovere in senso tecnico di neminem laedere, sia che si faccia riferimento alla disciplina del pregiudizio da cose in custodia, l'infondatezza
5 della pretesa dell'attrice trova causa nell'omessa dimostrazione della colpa ex art. 2043 c.c. ovvero del rapporto di custodia in capo alla ex art. 2051 CP_5
c.c.
Infatti, alla luce della dinamica del sinistro dalla stessa narrata in citazione, Parte_1 imputa all'agente immobiliare una condotta omissiva, ma non prova né
[...] quali siano state le regole cautelari violate (non essendo ammissibile la deduzione post hoc ergo propter hoc) né se la condotta alternativa osservante da parte dello CP_5
sarebbe stata esigibile;
prova quest'ultima che avrebbe potuto raggiungersi
[...] ove si fosse dimostrato che l'agenzia immobiliare era stata previamente informata del carattere precario della copertura e, malgrado ciò, fosse rimasta inerte (Cass., n.
390/2008, alla cui stregua “la parte danneggiata, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., ha l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva”).
Allo stesso modo pur essendone onerata, non si è sforzata di Parte_1 fornire un positivo riscontro in ordine all'esistenza in capo all'agenzia immobiliare di quei poteri di controllo, manutenzione e ingerenza sul lastrico di cui si sostanzia il rapporto di custodia.
Un riscontro siffatto era tanto più necessario se si considera, da un lato, che ex art. 2051 c.c. l'attore deve individuare il soggetto munito del potere di custodia (Cass.,
S.U., n. 20943/2022) e, dall'altro, che l'agente immobiliare è soggetto diverso dal proprietario con un mandato – come detto – relativo solo al buon esito commerciale dell'affare ovvero ancora che, come affermato da in comparsa di CP_5 costituzione (e non compiutamente contestato dall'attrice) “le chiavi dell'immobile rimanevano nell'esclusiva disponibilità dei proprietari che (...) assentivano alla visita del fabbricato, autorizzandovi l'accesso dei coniugi interessati per l'acquisto” (v. pag. 2).
Alla luce delle superiori considerazioni i rilievi di estraneità ai fatti avanzati
[...] che non Controparte_5 integrano gli estremi di una eccezione di difetto di legittimazione passiva, ma attengono piuttosto al merito della lite (v., per tutte, Cass., n. 8040/2006 “[q]uando
(…) il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi, non di una condizione per la trattazione del merito della causa, qual è la “legitimatio ad causam”, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè
6 dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore.
Tale ultima questione concerne il merito della causa”) vanno accolti.
Da qui l'assorbimento della domanda di manleva rivolta dallo nei CP_5 confronti di Controparte_6
per il caso di accoglimento delle domande di parte attrice e la condanna
[...] di quest'ultima al pagamento delle spese di lite anche nei confronti del terzo chiamato in garanzia alla luce del principio di causalità e soccombenza, essendosi la chiamata in causa resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore e risultate infondate (“a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda”, così ex multis Cass., n. 31889/2019).
3. – Va invece accolta, seppure nei limiti di seguito indicati, la domanda spiegata ex art. 2051 c.c. nei confronti di e i quali sono stati indicati dall'originario CP_3 CP_4 convenuto come soggetti tenuti a rispondere della pretesa avanzata da Parte_1
e nei cui confronti, pertanto, la domanda della seconda è automaticamente
[...] estesa (Cass., n. 5400/2013; Cass., n. 516/2020).
È ius receptum che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (v. Cass., S.U.,
n. 20943 cit.).
Spetta dunque all'attore, da un lato, individuare il soggetto dotato del potere di custodia sulla cosa e, dall'altro, dimostrare il nesso di derivazione causale tra quest'ultima e il danno.
Ora, sotto il primo profilo, la qualità di proprietari in capo a e CP_3 CP_4 non ha mai formato oggetto di contestazione o smentita entro le preclusioni processuali e ciò è sufficiente per ritenere gli stessi custodi del bene, essendo titolari di un diritto assoluto che permetterebbe loro di esercitare sulla res ingerenza e controllo tali da disporne anche la distruzione.
Né, in difetto di memorie istruttorie, costoro hanno provato a) la perdita del collegamento del bene, b) la possibilità concreta dell'agente immobiliare di
7 modificare una fonte di pericolo, c) l'esistenza di una eventuale autorizzazione all'agenzia di ingerirsi sulle caratteristiche della cosa produttiva di danno.
Mentre è rimasta sguarnita di prova la qualità di proprietario di nei cui CP_7 confronti, pertanto, la domanda di condanna non può essere sicuramente accolta. infatti, lo ha evocato in giudizio in base all'indicazione di Parte_1 CP_5
, ma non essendosi egli costituito e non operando pertanto il principio di
[...] non contestazione ex art. 115 c.p.c., era suo precipuo onere dimostrare (vuoi a mezzo testi vuoi a mezzo di una visura sull'immobile) che anche quest'ultimo avesse la custodia sul bene.
Sotto il secondo profilo, il teste ha confermato la dinamica del Testimone_1 sinistro indicata in citazione e le sue dichiarazioni – pienamente utilizzabili giacché egli è coniugato con l'attrice in regime di separazione dei beni e il denaro derivante da risarcimento non cade in comunione in quanto bene personale – risultano pienamente attendibili, non essendo emerso alcun elemento idoneo a inficiarle.
Dal canto loro i terzi chiamati costituiti non hanno provato circostanze eccezionali, anormali o abnormi idonee a integrare – per la loro imprevedibilità e/o eccentricità
– il caso fortuito, inteso come fatto naturale.
Sennonché la responsabilità ex art. 2051 c.c. “può essere esclusa (anche) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cass., n. 11152/2023).
La dinamica del sinistro va dunque apprezzata insieme a tutti gli elementi di contesto emersi nel processo al fine di verificare la riconducibilità del danno-evento alla cosa in custodia o, al contrario, al comportamento colposo del danneggiato
(Cass., n. 1165/2020).
Sul punto il Supremo Collegio ha osservato che “[i]n tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione
– anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in
8 rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (v., per tutte, Cass., n. 34886/2021).
Ed ha altresì chiarito come “nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve (...) tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre (...) non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo (...) sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile”
(così Cass., ord. n. 14228/2023, § 2.1.d).
Ora, dal compendio fotografico in atti si evince che, usando la normale diligenza, parte attrice avrebbe potuto avvedersi senza eccessivo sforzo della fonte di pericolo.
Infatti, vi è una differenza cromatica tra la porzione del lastrico da cui è avvenuto lo sprofondamento e il resto del terrazzo (l'uno infatti è bianco, mentre l'altro nero) e tale differenza è riconducibile senza che siano necessarie competenze altamente specialistiche a una diversità di materiale (nel primo caso l'ondulina coperta da malta, nel secondo il prodotto impermeabilizzante).
Inoltre, non era neppure eccessivamente difficile avvedersi dell'ondulina a copertura di parte del lastrico, i.e. di un materiale che non è neppure particolarmente resistente se sottoposto al peso del corpo umano in ragione della forza di gravità (già elevata vista la collocazione dei luoghi) e che era delineato a prescindere dalla rottura.
Ancora tale zona era circoscritta e si trovava in angolo del terrazzo non di passaggio, ma che l'attrice ha deciso scientemente di raggiungere.
L'insieme di tutti questi elementi, uniti alla giovane età di (43 anni) Controparte_8 ben lascia comprendere come il dovere di ragionevole cautela – riconducibile alla solidarietà sociale ex art. 2 Cost. – avrebbe imposto alla danneggiata di innalzare la propria soglia dell'attenzione nell'apprestarsi a visitare il terrazzo e ad avvicinarsi alla zona di colore bianco.
Sicché in forza della disciplina del concorso causale colposo ai sensi degli artt. 2056
e 1227, comma 1, c.c. (v., anche sul suo rilievo officioso, Cass., n. 1165/2020) deve ritenersi che il comportamento dell'attrice, pur non escludendo tout court la responsabilità del custode (che avrebbe dovuto segnalare la fonte di pericolo
9 adottando le cautele volte a neutralizzarla), abbia avuto efficacia causale concorrente rispetto al danno.
Alla luce delle superiori considerazioni l'importo del risarcimento andrà decurtato del 50 %, i.e. in misura corrispondente alla gravità della colpa ascrivibile in via prudenziale alla danneggiata.
Sotto il profilo del pregiudizio non patrimoniale, vanno recepite le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. (depositata il 14 Persona_1 ottobre 2024), essendo le stesse ben argomentate, rispondenti in modo puntuale al mandato ed esenti da censure.
Il Consulente ha infatti concluso che le lesioni (CERVICO DORSOLOMBALGIA CON
RIGIDITÀ COLONNA LOMBO SACRALE E LIMITAZIONE FUNZIONALE IN ESITI DI
POLITRAUMA CON FRATTURE SOMATICHE DI D12 E L1 E FRATTURA ER
DISTALE DEL SACRO E SUBLUSSAZIONE DEL COCCIGE. CERVICALGIA POST TRAUMA
DOCUMENTATO CON RETTILIZZAZIONE DELLA COLONNA CERVICALE E TRAUMA
CRANICO MINORE) sono causalmente riconducibili al fatto per cui è causa e ha riconosciuto una I.T.A. pari a 30 gg., una I.T.P. pari a 60 gg. (di cui 30 gg. al 50% e
30 gg pari al 25%) con invalidità permanente del 12%.
Il danno biologico (o, secondo una più recente terminologia, danno dinamico- relazionale) va allora liquidato sulla base delle tabelle elaborate dall'Osservatorio
Civile del Tribunale di Milano aggiornate al 2024, a cui la Corte di Cassazione riconosce la valenza di parametro guida nella valutazione equitativa del danno non patrimoniale salvo che il caso concreto presenti specificità – che il giudice ha comunque l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione – tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard (cfr. Cass. n. 1553/2019;
Cass. n. 9950/2017; Cass. n. 20895/2015; Cass. n. 12408/2011).
Esso è pari a € 33.073,50 di cui € 27.036,00 a titolo di liquidazione del danno biologico permanente, tenuto conto che l'attrice al momento del sinistro aveva ancora 43 anni, ed € 6.037,50 a titolo di danno biologico temporaneo, tenuto conto che il valore monetario per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta è pari a €
115,00.
Non emergono nel caso concreto peculiarità specifiche, tali da suggerire alcuna personalizzazione, con conseguente aumento dell'importo dovuto a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale, né d'altronde tali peculiarità sono state
10 puntualmente allegate e provate da parte attrice. In altre parole, non sono state in alcun modo prospettate conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali o peculiari che, esorbitando da quelle normali ed indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit, possano giustificare siffatta personalizzazione (cfr. Cass., n.
25164/2020; Cass. n. 7513/2018).
Nessun importo può essere liquidato a titolo di danno morale che – come chiarito dalla più recente giurisprudenza (v., e.g., Cass., n. 19189/2020 e Cass., n.
28999/2019) – ha autonoma consistenza rispetto al danno biologico, in quanto riferito a profili di pregiudizio (il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione) non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente;
e ciò perché l'attrice non ha provato tramite situazioni circostanziate, e ancor prima non ha allegato, una sofferenza diversa ed ulteriore rispetto a quella integrante il danno biologico già comprensiva di una quota attinente al pregiudizio “morale”.
Sicché, in ragione della misura della corresponsabilità dell'attrice, importo del risarcimento del danno non patrimoniale va ridotto del 50% e ammonta complessivamente a € (€ 33.073,50 – 50% =) 16.536,75.
A questa somma vanno aggiunti gli esborsi economici a titolo di spese mediche documentate e causalmente riconducibili al sinistro secondo la consulenza tecnica d'ufficio, ridotti come sopra, del 50 % e quindi pari a € (2.332,16 – 50% =) 1.166,08.
Al danno come sopra complessivamente riconosciuto e liquidato in € (16.536,75 +
1.166,08 =) 17.702,83 costituente, per unanime riconoscimento, debito di valore, vanno altresì aggiunti la rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato. Tuttavia, trattandosi di danno liquidato sulla base delle tabelle aggiornate al 1° gennaio 2024, la rivalutazione andrà effettuata solo a partire da detta data e fino alla pubblicazione della sentenza.
Nulla va riconosciuto a titolo di interessi compensativi.
Essi valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione, tuttavia la loro determinazione non è automatica né presunta iuris et de iure, occorrendo piuttosto che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (Cass., n. 19063/2023).
11 Nella specie, mancando tale prova, gli stessi non possono essere liquidati in aggiunta alla già indicata rivalutazione.
Dalla pubblicazione della sentenza, giacché il debito diventa di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Non può essere riconosciuto alcun pregiudizio per la perdita di opportunità lavorative. Infatti, emerge sì per tabulas che aveva stipulato il 1° Parte_1 settembre 2015 un contratto annuale per l'insegnamento della religione cattolica presso l'Istituto Comprensivo di Tusa, nondimeno dall'istruttoria si evince che la stessa – al tempo del sinistro – aveva già preso servizio (“mia moglie in conseguenza delle lesioni subite non ha potuto continuare a lavorare presso una scuola di Tusa, ove era stata già assunta con contratto annuale”, così il marito . Testimone_1
L'attrice avrebbe allora dovuto dimostrare o che aveva perso del tutto quest'occasione lavorativa, decadendo dall'assunzione, ovvero la differenza tra quanto percepito a titolo di indennità di malattia e lo stipendio fisso fino al raggiungimento del periodo di comporto. In difetto di tale adempimento la posta di danno richiesta non può esserle pertanto riconosciuta.
4. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Quelle sostenute da Controparte_5
e di
[...] Controparte_6
vanno poste a carico di er le ragioni indicate
[...] Parte_1 al § 2; mentre quelle sostenute da ravano su e Parte_1 CP_3
, in solido. CP_4
Esse vanno liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal
D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 26.000 (calcolato in base al decisum), tenuto conto della non particolare complessità, in fatto e in diritto, delle questioni trattate e dell'attività concretamente svolta dalle parti vittoriose nell'ambito delle rispettive domande.
12 Spese e onorari di C.T.U., già liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico di e . CP_3 CP_4
Nulla sulle spese di attesa la sua contumacia. CP_7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1346/2016 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) dichiara la contumacia di che, pur regolarmente citato, non si CP_7
è costituito;
2) rigetta le domande risarcitorie avanzate da nei Parte_1 confronti di Controparte_5
[...]
3) condanna rifondere le spese di lite: Parte_1
- a ella Controparte_5 misura di € 3.299,00 (di cui € 2.540,00 per compensi e il resto per esborsi di C.U. connessi alla chiamata in garanzia di terzo), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
- nonché ad Controparte_6
nella misura di € 2.540,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come
[...] per legge;
4) accoglie la domanda risarcitoria spiegata da nei Parte_1 confronti di e che condanna, in solido, al pagamento in CP_3 CP_4 favore delle prima della somma di € 17.702,83 oltre rivalutazione dal 1° gennaio
2024 sino alla pubblicazione della sentenza e con ulteriore decorrenza, sulla somma così determinata, dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo dei soli interessi legali;
5) rigetta la domanda risarcitoria avanzata da nei Parte_1 confronti di;
CP_7
6) condanna e , in solido, a rifondere ad CP_3 CP_4 Parte_1
e spese di lite che liquida in € 3.338,70 (di cui € 2.540,00 per compensi
[...]
e il resto per esborsi documentati ivi inclusi quelli per C.U. e diritti), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
7) pone spese e onorari di C.T.U., già liquidati in atti, definitivamente a carico di e in solido;
CP_3 CP_4
13 8) nulla sulle spese di rimasto contumace. CP_7
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 5 dicembre 2024
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
14