Sentenza 4 ottobre 2017
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna ritualmente notificato, grava sull'istante un onere di allegazione, ma non di prova, in ordine alle ragioni della mancata conoscenza del provvedimento, a fronte del quale il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 11, legge 28 aprile 2014, n. 67, a verificare che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, disponendo la restituzione nel termine anche qualora residui incertezza circa tale conoscenza; viceversa, nel caso in cui l'interessato ometta di indicare le ragioni che gli abbiano impedito di acquisire tale conoscenza, non sorge l'obbligo di verifica da parte dell'autorità giudiziaria della conoscenza effettiva, e la richiesta non può trovare accoglimento (Conforme a Sez.IV, 22 febbraio 2017, Massa, n. 29067, non mass.).
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La mera regolarità formale della notifica del decreto penale di condanna di cui l'imputato alleghi la mancata conoscenza non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio e il giudice non può negare la restituzione nel termine, se non quando possa ritenere sussistente in atti la prova positiva, anche indiziaria, della effettiva conoscenza del provvedimento di condanna da parte dell'imputato. Corte di Cassazione sez. IV Penale, sentenza 2 – 23 febbraio 2021, n. 6900 Presidente Ciampi – Relatore Ferranti Ritenuto in fatto 1. S.P. a mezzo del difensore di fiducia ha proposto ricorso avverso il provvedimento del Gip del Tribunale di Taranto di cui in epigrafe che ha …
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In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna ritualmente notificato, grava sull'istante un onere di allegazione, ma non di prova, in ordine alle ragioni della mancata conoscenza del provvedimento, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, disponendo la restituzione nel termine anche qualora residui incertezza circa tale conoscenza; viceversa, nel caso in cui l'interessato ometta di indicare le ragioni che gli abbiano impedito di acquisire tale conoscenza, non sorge l'obbligo di verifica da parte dell'autorità giudiziaria della conoscenza effettiva, e la richiesta non può …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/10/2017, n. 3882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3882 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2017 |
Testo completo
m. 03882-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 04/10/2017 Presidente - Sent. n. sez.1525/14 ROCCO MARCO BLAIOTTA UGO BELLINI REGISTRO GENERALE VINCENZO PEZZELLA N.36780/2017 ANTONIO LEONARDO TANGA DANIELE CENCI Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RG OB nato il [...] a [...] l'ordinanza del 16/05/2017 del GIP TRIBUNALE sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
tette/sentite le conclusioni del PG DR. MARIO PINELLI cuv 1 TA CHIESTO DICHIAMARSI INAMMISSIBILE IL Riunt п RITENUTO IN FATTO 1. BE UR ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione dell'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Cagliari del 16-17 maggio 2017 di rigetto della richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza emesso dal G.i.p. del Tribunale di Cagliari il 27-28 marzo 2014, divenuto esecutivo il 3 febbraio 2016. 2.E' necessario premettere alcune informazioni che si traggono dal provvedimento impugnato e dal decreto penale di condanna.
2.1. Il 3 maggio 2017 il difensore di BE UR ha chiesto al G.i.p. del Tribunale di Cagliari di essere restituito nel termine per presentare opposizione al decreto penale di condanna in premessa indicato segnalando: di avere ricevuto il 4 aprile 2017 notifica "a mani" del decreto del Prefetto di Cagliari con quale si sospendeva la patente per due anni e di avere, dalla lettura del provvedimento amministrativo, preso conoscenza di essere stato condannato con decreto penale di condanna ormai irrevocabile;
che la notifica del decreto del G.i.p. di Cagliari si era perfezionata per compiuta giacenza;
che il destinatario, BE UR, non ha mai avuto effettiva conoscenza del decreto penale di condanna poiché, oltre ad essere affetto da gravi deficit psico-fisici, di cui all'allegata documentazione, non ha percepito l'importanza e la riferibilità al procedimento penale in questione dell'avviso di giacenza della raccomandata immesso nella cassetta della posta e non si è, dunque, recato presso l'ufficio postale per ritirare il plico. Risulta anche che la condanna inaudita altera parte sia stata notificata al difensore di ufficio del destinatario (v. decreto penale e ricorso, p. 1). Ciò premesso BE UR, richiamata la disciplina posta dal novellato art. 175, comma 2, cod. proc. pen., evidenziata l'irrilevanza del comportamento soggettivamente colposo che abbia condotto alla mancata conoscenza del provvedimento, in quanto ciò che rileverebbe, dopo le modifiche introdotte dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, è il dato oggettivo della mancata conoscenza, pur se di origine colposa, ha chiesto applicarsi alla propria istanza i principi elaborati da recente giurisprudenza di legittimità stimata pertinente secondo cui, quando manchi la effettiva conoscenza del provvedimento, non spetta al condannato fornire la prova positiva della mancata conoscenza, che deve, invece, presumersi in difetto di elementi contrari, essendo la relativa verifica demandata al Giudice, con la conseguenza che persino il mancato superamento di una situazione di 2 12 obiettiva incertezza in ordine alla conoscenza impone di disporre la restituzione nel termine per proporre opposizione.
2.2. Ciò posto, il G.i.p. adito, con ordinanza del 16-17 maggio 2017 ha rigettato l'istanza, preso atto della regolarità della notifica del decreto penale, circostanza peraltro non contestata dalla difesa, considerato che la documentazione sanitaria allegata non attesti una condizione che possa diminuire la capacità di intendimento del contenuto degli atti e di autodeterminarsi in merito alla decisione di ritirare il plico e ritenendo, in definitiva, richiamato il precedente di legittimità di Sez. 3, n. 23324 del 10/03/2016, Plazzi, Rv. 266826, che la mancata conoscenza sia da addebitarsi ad una condotta negligente dell'imputato concretizzatasi nel mancato ritiro della posta.
2.3. Il ricorso oggi in esame denunzia congiuntamente violazione di legge (art. 175, comma 2, cod. proc. pen.) e manifesta illogicità della motivazione, sub specie di travisamento della prova. BE UR valorizza specialmente la ratio della novella di cui alla legge n. 67 del 2014 che, anche a seguito di plurime, note, decisioni della Corte europea, avrebbe inteso cancellare ogni rilevanza della colpa quale requisito ostativo alla restituzione nel termine per valorizzare, invece, l'assenza di una volontaria rinunzia all'opposizione al decreto penale di condanna: con la conseguenza che «[...] la mancata conoscenza del provvedimento ascrivibile alla negligenza, o comunque a un comportamento colposo del richiedente, determina comunque nella fattispecie processuale sottesa la restituzione nel termine ex art. 175 comma 2 c.p.p. Pertanto la circostanza per cui, nel caso di specie, il richiedente non abbia avuto, a causa di "una condotta negligente", effettiva conoscenza del provvedimento non procedendo al ritiro del plico presso l'ufficio postale e dunque alla conseguente opposizione, non avrebbe dovuto determinare - a differenza di quanto sostenuto nel provvedimento impugnato - il rigetto della richiesta di restituzione: piuttosto l'accoglimento della stessa» (così alla p. 3 del ricorso). Sottolinea, inoltre, l'inconferenza del richiamo operato dal decidente alla pronunzia di Sez. 3, n. 23324 del 10/03/2016, Plazzi, Rv. 266826, in quanto nella circostanza concreta si faceva applicazione del comma 1 e non già del comma 2 dell'art. 175 cod. proc. pen., che il richiamo alle condizioni di salute dell'istante, travisato nella sua portata dal G.i.p., non era il punto focale dell'istanza di restituzione, che presupponeva esplicitamente la negligenza dell'istante, da cui è derivata, però, ciò che maggiormente rileverebbe, un'oggettiva mancata conoscenza del decreto di condanna. Richiamati i principi enunziati da recente giurisprudenza di legittimità stimata pertinente, BE UR conclude sottolineando che «[...] nel caso in esame, il giudice non solo non ha manifestato alcun dubbio ma ha perfino ammesso la mancata ed effettiva conoscenza del decreto penale di condanna, seppure imputandola ad una condotta negligente dell'odierno ricorrente» (così alla p. 6 del ricorso), condotta negligente che non avrebbe più alcun rilievo nella novellata disciplina dell'art. 175 cod. proc. pen.
3.1 P.G. della S.C. nel suo intervento scritto dell'8-12 settembre 2017, ritenuto manifestamente infondato il ricorso, ne ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In relazione al ricorso con oggetto il provvedimento del 16-17 maggio 2017 di rigetto della richiesta avanzata nell'interesse di BE UR di restituzione nel termine per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna del G.i.p. del Tribunale di Cagliari del 27-28 marzo 2014, divenuto esecutivo il 3 febbraio 2016, si impone preliminarmente la individuazione della disciplina applicabile (se, cioè, quella antecedente ovvero quella successiva alle modifiche apportate dalla legge 28 aprile 2014, n. 67).
1.1. Va premesso che, come ben noto, la legge n. 67 del 2014 non prevedeva, nella sua stesura originaria, alcuna disciplina transitoria, che è stata posta solo dalla legge 11 agosto 2014, n. 118, in vigore dal 22 agosto 2014 (in G.U. serie gen. n. 193 del 21 agosto 2014), che ha introdotto l'art. 15-bis nella legge n. 67 del 2014. La disciplina transitoria della novella, contenuta appunto nell'art. 15-bis (inserito dalla richiamata legge n. 118 del 2014) della legge n. 67 del 2014, è articolata su due commi: «1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stata pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità». Trattandosi di procedimento per decreto e non ricorrendo alla data di entrata in vigore della novella le condizioni suindicate (cioè non essendo stato 4 m emesso dispositivo della sentenza di primo grado né essendo stato dichiarato contumace l'imputato né essendo stato emesso decreto di irreperibilità), è evidentemente necessario (alla luce del principio compendiato nel brocardo tempus regit actum) fare applicazione integrale della nuova disciplina.
1.2. Ciò posto, è comunque opportuno, per chiarezza espositiva, rammentare che il testo dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b, del d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 2005, n. 60), nel testo anteriore alla novella di cui alla legge n. 67 del 2014, recitava:
2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica». Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto già modo di chiarire che In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, la previgente formulazione dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. (introdotta dall'art. 1 D.L. n. 17 del 2005, conv. in legge n. 60 del 2005), avendo previsto una sorta di presunzione "iuris tantum" di mancata conoscenza da parte dell'imputato della pendenza del procedimento, ha posto a carico del giudice l'onere di reperire in atti l'esistenza di una eventuale prova positiva da cui possa desumersi la effettiva conoscenza del provvedimento di condanna, con la conseguenza che la mera regolarità formale della notifica non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio o rivelatrice della volontà del destinatario di non impugnare la sentenza contumaciale o di non opporre il decreto penale di condanna (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza di rigetto della richiesta di restituzione nel termine in quanto giudice di merito aveva omesso di verificare se, come dedotto dall'imputato, il rapporto professionale con il difensore presso il quale era stato eletto domicilio per le notifiche si fosse effettivamente interrotto)» (Sez. 3, ord. n. 38295 del 03/06/2014, Petreto, Rv. 260151; in termini, v. Sez. 2, sent. n. 21393 del 15/04/2015, N., Rv. 264219) ed anche che «La nuova disciplina della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, introdotta dalla legge n. 60 del 2005, prevede una sorta di presunzione "iuris tantum" di non conoscenza da parte dell'imputato della pendenza del procedimento, ponendo a carico del giudice l'onere di reperire in atti l'eventuale prova contraria e, più in generale, di svolgere le verifiche necessarie ad accertare se il condannato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire» (Sez. 4, n. 23137 5 del 14/05/2008, Mostardini, Rv. 240311; in termini, v. Sez. 6, n. 2718 del 16/12/2008, dep. 2009, Holczer, Rv. 242430).
2. Il nuovo testo dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 11, comma 6, della legge n. 67 del 2014, recita: «L'imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunziato». A proposito della nuova disciplina, la S.C. ha avuto modo di puntualizzare in più occasioni che «In tema di restituzione in termini per proporre opposizione a decreto penale di condanna, in base alla vigente disciplina dettata dall'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 11, comma sesto, legge 28 aprile 2014, n. 67, grava sull'imputato l'onere di allegare indicazioni in ordine al momento in cui è venuto a conoscenza del provvedimento mentre spetta al giudice verificare che l'istante non abbia avuto tempestiva cognizione dello stesso, rimanendo a carico di quest'ultimo le conseguenze del mancato superamento dell'incertezza circa l'effettiva conoscenza del provvedimento ritualmente notificato» (Sez. 4, n. 17175 del 08/04/2015, Ori, Rv. 263863; in senso conforme v. altresì Sez. 3, n. 4654 del 19/01/2016, Bergamini, Rv. 266281; Sez. 4, n. 43478 del 30/09/2014, Tessitore, Rv. 260312). Ha, inoltre, precisato che «In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, grava sull'istante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, senza che ciò comporti a carico del richiedente l'onere di provare le circostanze poste a fondamento della domanda, dovendo il giudice, investito della richiesta, compiere ogni necessaria verifica in relazione all'effettiva conoscenza del provvedimento» (Sez. 3, n. 23322 del 10/03/2016, Temperino, Rv. 267223; in senso conforme, Sez. 1, n. 20820 del 18/01/2017, Zhang Rv. 270041; Sez. 2, n. 51107 del 09/11/2016, Raimondo, Rv. 268855; Sez. 3, n. 35443 del 01/07/2016, Rispoli, Rv. 267875; Sez. 5, n. 26884 del 28/04/2016, D.C., Rv. 268045). Infatti «[...] ribadita [...] la continuità normativa, sul piano del riparto tra istante e giudice degli oneri probatori relativi alla dimostrazione della mancata effettiva conoscenza del provvedimento, della disciplina introdotta a suo tempo con la I. n. 60 del 2005 e di quella, come già detto, applicabile nella specie, di cui alla legge n. 67 del 2014 modificatrice dell'art. 175, comma 2, c.p.p. così condividendosi l'indirizzo manifestato, tra le altre, da Sez. 5, n. 138/16 del 14/10/2015, Cogliandro, Rv.265558, va ricordato che in più occasioni questa Corte, già nella vigenza della legge n. 50 del 2005, 6 aveva affermato gravare sull'istante l'onere di allegazione di circostanze rilevanti ad hoc, suscettibili di verifica da parte dell'A.G., a carico del soggetto interessato ad ottenere la rimessione in termini (Sez. 2, n. 9776 del 22/11/2012 El Badaoui, Rv. 254826, in motivazione). L'obbligo in capo al giudice di verificare l'effettività della conoscenza dell'atto e la consapevole rinuncia dell'interessato, infatti, si era detto, sussiste non già indiscriminatamente, ma solo in quanto emergano in atti o siano dedotte situazioni tali da far ragionevolmente dubitare che, nonostante la piena ritualità della notifica, non sia stata conseguita l'effettiva conoscenza da parte del destinatario» (Sez. 5, n. 25406 del 15/02/2013 Levacovic, Rv. 256316), sicché il compimento da parte dell'autorità giudiziaria di ogni necessaria verifica ai fini della decisione sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione od opposizione presuppone che l'interessato abbia indicato le ragioni della mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, senza che ciò comporti l'attribuzione al richiedente dell'onere di provare le circostanze poste a fondamento della domanda (Sez. 1, n. 2934 del 09/12/2008, Fiocco, Rv. 242627) [...]» (così nella condivisibile motivazione, sub n. 5 del "considerato in diritto", della citata sentenza di Sez. 3, n. 23322 del 10/03/2016, Temperino, Rv. 267223). In definitiva, emerge dalle richiamate pronunzie il chiaro favor manifestato dal legislatore per la più ampia facoltà di impugnazione nel caso in cui non sia certa la conoscenza da parte del destinatario del decreto penale, che consiste, come noto, in una condanna senza processo, nel più inquisitorio, insomma, dei riti, come si leggeva nella manualistica nell'immediatezza dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Tale ampia facoltà accordata al diritto di difesa non è tuttavia, priva di limiti, essendo temperata dalla necessaria previsione del rispetto di termini, a pena di decadenza, per chi agisce, all'evidente fine di certezza delle situazioni giuridiche, e dall'onere di indicare il momento in cui l'istante è venuto ad effettiva conoscenza del provvedimento, e ciò proprio al fine di verificare giudizialmente la tempestività dell'iniziativa per la restituzione in termini. Sotto tale ultimo profilo, il ricorrente risulta avere adeguatamente documentato di avere ricevuto, il 4 aprile 2017, la notifica a mani proprie di atto amministrativo dalla lettura del quale ha inteso essere stato emesso decreto penale: la conseguente iniziativa lato sensu impugnatoria è, dunque, tempestiva, essendo stata avanzata richiesta di restituzione nel termine al ventinovesimo giorno, cioè il 3 maggio 2017, nel rispetto di quanto prescritto dall'art 175, comma 2-bis, cod. proc. pen. 7 3. Ebbene, tutto ciò premesso, si osserva che, nella cornice giuridica di cui -questione di diritto circa la si è detto, il ricorso pone la - interessante equivalenza o meno tra ignoranza dell'emissione di decreto penale di condanna dovuta a negligenza e mancata conoscenza, per così dire, incolpevole della stessa.
3.1. Non risolutivo al riguardo il richiamo, da parte del Giudice di merito, al precedente reso da Sez. 3, n. 23324 del 10/03/2016, Plazzi, Rv. 266826 (conf. Sez. 6, n. 2252 del 16/12/210, dep. 2011, Cutrani, Rv. 249197), in quanto nella circostanza la questione da risolversi aveva ad oggetto un'ipotesi di dedotto caso fortuito o di forza maggiore (art. 175, comma 1, cod. proc. pen.).
3.2.Spunti utili per la corretta risoluzione della questione si traggono, invece, da una recente decisione di legittimità (Sez. 4, n. 31234 del 16/06/2016, Jacome Campoverde Juan Carlos, non mass.: V. spec. punto n. 2 del "considerato in diritto") ma anche da giurisprudenza formatasi sotto la disciplina antecedente all'entrata in vigore della legge n 67 del 2014. Infatti, già prima della modifica che sarebbe stata apportata ad opera della legge n. 67 del 2014, la Corte di legittimità aveva avuto modo di precisare, assai condivisibilmente, che «in tema di restituzione del termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, la regolarità formale della notificazione è idonea ad integrare la prova della effettiva conoscenza dell'atto solo ove la stessa avvenga a mani dell'interessato, non incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare esplicitamente le ragioni determinative della mancata conoscenza» (così Sez. 4, n. 5920 del 21/01/2014, Lisotti, Rv. 258919; in termini, v. Sez. 3, n. 20795 del 30/04/2014, Amato, Rv. 259633). Con l'ulteriore precisazione che «in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, la previgente formulazione dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. (introdotta dall'art. 1 D.L. n. 17 del 2005, conv. in legge n. 60 del 2005), avendo previsto una sorta di presunzione "iuris tantum" di mancata conoscenza da parte dell'imputato della pendenza del procedimento, ha posto a carico del giudice l'onere di reperire in atti l'esistenza di una eventuale prova positiva da cui possa desumersi la effettiva conoscenza del provvedimento di condanna, con la conseguenza che la mera regolarità formale della notifica non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio o rivelatrice della volontà del destinatario di non impugnare la sentenza contumaciale o di non opporre il decreto penale di condanna» (così Sez. 4, ord. n. 38295 del 03/06/2014, Petreto, Rv. 260151; in termini, v. anche Sez. 2, n. 21393 del 15/04/2015, N., Rv. 264219, con riferimento ad un caso di accertata regolarità formale della notifica presso difensore di ufficio nominato all'imputato). 8 Richiamate tali puntualizzazioni, essendo state, per effetto della legge n. 67 del 2014, ulteriormente rafforzate le garanzie per l'imputato destinatario di una condanna emessa senza alcun contraddittorio, si è ribadito che «la regolarità formale della notificazione è idonea ad integrare la prova della effettiva conoscenza dell'atto solo ove la stessa avvenga a mani dell'interessato, non incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare espressamente le ragioni determinative della mancata conoscenza (Sez. 3, n. 5920 del 21/01/2014, Lisotto, Rv. 258919; Sez. 3, n. 20759 del 30/04/2014, Amato, Rv. 259633)», specificando che si deve interpretare «la nuova formulazione del testo della novella nel senso che soltanto in presenza di una volontaria rinuncia a proporre l'opposizione non rileva se l'imputato abbia avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento giacché, in caso contrario ossia in assenza di una volontaria rinuncia alla opposizione, l'imputato condannato con decreto penale deve essere rimesso nel termine per proporla, a meno che si dimostri che egli abbia avuto tempestivamente la conoscenza del provvedimento, dimostrazione conseguibile solo sulla base di dati fattuali concreti e non di mere ipotesi congetturali, in ordine alla "effettiva conoscenza" del "provvedimento" da parte dell'interessato, non essendo tollerabili decisioni penali definitive, soprattutto quando emesse inaudita altera parte, e la cui conoscenza non sia "effettiva" bensì affidata a presunzioni, seppure relative, di conoscenza di un provvedimento di condanna, risolvendosi tali presunzioni in una violazione dei principi del processo equo. Ne consegue che, anche all'esito della novella ex lege n. 67 del 2014, mentre è legittima una presunzione relativa di non conoscenza del decreto penale di condanna, vincibile se dagli atti risulti la tempestiva ed effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell'interessato o che questi abbia volontariamente, con atto quindi personalissimo, rinunciato all'opposizione, non lo è quella della conoscenza fondata su meccanismi meramente formali desunti dal perfezionamento del procedimento notificatorio, che non sia sfociato nella notifica dell'atto a mani dell'interessato» (così, rispettivamente, ai punti n. 2 e n. 3 del "considerato in diritto" della decisione di Sez. 3, n. 20413 del 04/02/2015, Calderoni, Rv. 263644).
3.3. Tanto premesso, confermato da parte del Collegio senza riserva alcuna l'indirizzo interpretativo garantista già tracciato nella vigenza dell'art. 175 cod. proc. pen., come modificato dal d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 2005, n. 60, poi ribadito (v. Sez. 4, n. 31234 del 16/06/2016, Jacome Campoverde Juan Carlos, non mass., cit.), deve, tuttavia, osservarsi che elementare regola processuale di ripartizione dei compiti impone un onere, seppure minimo, di allegazione in carico al richiedente, poiché, come si è già accennato (al punto n. 2 del "considerato in diritto"), per logica 9 m elementare l'obbligo in capo al Giudice di verificare la conoscenza della effettività dell'atto e la consapevole rinunzia dell'interessato non può sussistere indiscriminatamente, ossia "sempre e comunque", ma soltanto nella misura in cui emergano dagli atti ovvero siano dedotte dalle parti situazioni tali da far ragionevolmente dubitare che, nonostante la ritualità della notifica, non sia stata conseguita l'effettiva conoscenza da parte del destinatario (Sez. 3, n. 23322 del 10/03/2016, Temperino, cit.; Sez. 5, n. 25406 del 15/02/2013, Levacovic, cit.). In tal senso deve valorizzarsi l'insegnamento di Sez. 2, n. 51107 del 09/11/2016, Raimondo, Rv. 268855, secondo cui «In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, grava sull'istante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza;
ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l'istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione (Nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, rilevando che costui non aveva assolto il citato onere di allegazione. Conf. n. 51108 del 2016, n. 51109 del 2016, n. 51110 del 2016)» e, soprattutto, di Sez. 4, n. 29067 del 22/02/2017, Massa Ignazio, non mass., nella cui parte motiva (v. punti nn.
4.1. e 4.2. del "considerato in diritto") si è, condivisibilmente, precisato che [...] Deve [...] concludersi che, se da un lato la conoscenza legale dell'atto non preclude il diritto della parte di invocare il rimedio della restituzione in termini per la proposizione del rimedio impugnatorio previsto, dall'altro l'obbligo di verifica da parte dell'autorità giudiziaria, strumentale ad un siffatto riconoscimento, pure stabilito nella ultima parte dell'art. 175 II comma cod. proc. pen., è subordinato ad un onere minimo di allegazione dell'interessato sulle ragioni che gli abbiano impedito di acquisire conoscenza dell'atto (come nel caso di difensore che si è sottratto ai propri doveri professionali, incolpevole assenza del destinatario dal luogo di residenza o di domicilio;
difetto di coordinamento con il difensore non imputabile alla parte). [...] L'adempimento di un siffatto onere invero costituisce requisito minimo di serietà e di ammissibilità della richiesta di rimessione in termini, in quanto la mera allegazione della mancanza di conoscenza effettiva non può ritenersi ragione sufficiente di intervento da parte dell'autorità giudiziaria nella prospettiva invocata, ai sensi dell'art. 175 II comma ultima parte cod. proc. pen.». 10 } 4. Ebbene, venendo a fare applicazione dei richiamati principi nel caso di specie, si osserva non solo che il Giudice di merito ha motivatamente escluso che la documentazione sanitaria allegata attesti una condizione che possa diminuire la capacità di intendimento del contenuto degli atti e di autodeterminarsi in merito alla decisione di ritirare il plico, con valutazione non oggetto di censura da parte di BE UR, ma anche che sia nella originaria istanza di restituzione nel termine (p. 2) sia nell'odierno ricorso (pp. 2-3-4) l'imputato si è limitato a sostenere di non avere avuto effettiva conoscenza del decreto per propria negligenza, senza tuttavia adempiere al minimo onere di allegazione, di cui si è detto, sulle ragioni che gli abbiano in effetti impedito di acquisire conoscenza dell'atto.
5. Si impone, pertanto, alla stregua delle considerazioni svolte, il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 04/10/2017. Il Presidente Il Consigliere estensore DapieraDaniele Cenci Rocco Marco Blaiotta ستا مسلمل Depositata in Cancelleria Oggi. 26 GEN. 2010 Funzionato Gudiziaric Patrizis Corma 11