Sentenza 1 luglio 2016
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 11, L. 28 aprile 2014, n. 67, il giudice è tenuto a verificare, sulla base di idonee allegazioni dell'interessato sulle ragioni della mancata conoscenza e in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che questi non abbia avuto tempestiva effettiva conoscenza del provvedimento; ne deriva che il mancato superamento di una situazione di obiettiva incertezza in ordine a tale conoscenza impone di disporre la restituzione nel termine per l'opposizione.(Fattispecie in cui la Corte ha annullato il rigetto della richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale - notificato per compiuta giacenza presso la residenza dell'interessato - nella quale questi aveva allegato di essere tornato solo dopo la scadenza di detto termine).
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In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna il giudice è tenuto a verificare, sulla base di idonee allegazioni dell'interessato sulle ragioni della mancata conoscenza e in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che questi non abbia avuto tempestiva effettiva conoscenza del provvedimento; ne deriva che il mancato superamento di una situazione di obiettiva incertezza in ordine a tale conoscenza impone di disporre la restituzione nel termine per l'opposizione. Corte di Cassazione sez. I penale ud. 2 febbraio 2022 (dep. 4 marzo 2022), n. 7946 Presidente Mogini – Relatore Talerico Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 29 maggio 2021, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/2016, n. 35443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35443 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2016 |
Testo completo
massimario 35 443/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Асп 1685 Composta da Sent. n. sez. Aldo Fiale C.C. 01/07/2016 - Presidente - Gastone Andreazza R.G.N. 12568/2015 - Relatore - Andrea Gentili Alessandro M. Andronio Giuseppe Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da : SP AN, n. a Piacenza il 21/03/1963; avverso la ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Piacenza in data 10/02/2015; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. Di Nardo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO 1. SP AN ha proposto ricorso avverso il decreto con cui il G.i.p. del Tribunale di Piacenza, in data 10/02/2015, ha rigettato la richiesta di restituzione in termini per proporre opposizione a decreto penale di condanna. Dopo avere premesso che il suddetto decreto penale veniva notificato per compiuta giacenza presso la propria residenza in data 05/01/2015 e che solo in data 29/01/2015 egli faceva rientro presso la propria abitazione a termini per la opposizione ormai scaduti, con un primo motivo lamenta violazione di legge e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione;
in particolare, benché risulti provato agli atti del fascicolo che il ricorrente ebbe a ritirare ed avere conoscenza effettiva dell'atto notificato soltanto in data 29/01/2015 (egli aveva infatti dovuto permanere presso l'abitazione della moglie separata al fine di accudire il figlio minore poiché la donna doveva prestare quotidiana assistenza all'anziana madre in ospedale), il giudice ha valorizzato la regolarità formale della notifica per compiuta giacenza per motivare il rigetto della richiesta di remissione in termini. Ma in tal modo ha contravvenuto al disposto dell'art. 175, comma, 2 c.p.p. secondo cui, ove l'imputato condannato con decreto penale non abbia avuto tempestiva effettiva conoscenza del provvedimento, deve essere disposta in suo favore la restituzione nel termine per proporre opposizione salvo che vi abbia volontariamente rinunciato;
né alcun rilievo può assumere la regolarità formale della notifica laddove la stessa prescinde, come nella specie, da un diretto coinvolgimento del destinatario posto che la stessa non è idonea ad integrare la prova dell'effettiva conoscenza dell'atto. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso è fondato. ん Nella formulazione dell'art. 175, comma 2, c.p.p. precedente alle modifiche introdotte con la legge n. 67 del 2014, questa Corte era giunta in più occasioni ad affermare che, pur essendo onere dell'imputato allegare il momento di conoscenza del provvedimento, spettava al giudice verificare che l'istante non avesse avuto tempestiva cognizione dello stesso, rimanendo a carico di . quest'ultimo le conseguenze del mancato superamento dell'incertezza circa K . l'effettiva conoscenza del provvedimento ritualmente notificato (da ultimo, Sez. 3, n. 4654 del 19/01/2016, Bergamini, Rv. 266281); si era anche aggiunto, per rimarcare con maggiore efficacia la portata di novità dell'istituto di restituzione in termini come plasmato dal d. I. n. 17 del 2005 convertito nella I. n. 60 del 2005, essere illegittimo provvedimento di rigetto della istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna fondato sul mero rilievo della regolarità formale della notifica, in quanto quest'ultima, se non effettuata a mani dell'interessato, non poteva essere da sola considerata dimostrativa della effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario (tra le tante, Sez. 3, n. 20795 del 30/04/2014, Amato, Rv. 259633; Sez. 3, n. 5920 del 21/01/2014, Lisotti, Rv. 258919). 1. 2 : Ciò posto, e preso atto di tale approdo del tutto condivisibile alla luce anche delle indicazioni che erano provenute dalla Corte edu circa il "difetto strutturale" del precedente sistema processualpenalistico italiano individuato nell'assenza di un meccanismo effettivo, volto a concretizzare il diritto delle persone condannate in contumacia e non effettivamente informate del procedimento ad ottenere un nuovo esame del caso nel rispetto dei principi di cui all'art. 6 Convenzione edu (cfr. Corte edu 10/11/2004, Sejdovic;
Corte edu 18/05/2004, Somogyi), va osservato che l'art. 175, comma 2, nella versione introdotta a seguito delle modifiche apportate dall'art. 11, comma 6, I. n. 67 del 2014, ed applicabile nella specie a fronte di decreto penale emesso in data 05/11/2014, prevede ora che "l'imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia rinunciato". La nuova formulazione si è sostanzialmente caratterizzata, rispetto alla previgente (oltre che per la esclusione, tra le cause di deroga alla restituzione, di quella rappresentata dalla volontaria rinuncia a comparire), per quanto soprattutto qui interessa, per la eliminazione del periodo finale che, nella previgente disposizione prevedeva che, al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per la restituzione, l'autorità giudiziaria dovesse compiere "ogni necessaria verifica". Parrebbe allora di comprendere che la nuova formulazione della norma abbia indirizzato il provvedimento impugnato, laddove ha infatti richiamato decisioni di questa Corte che sembrerebbero militare in tal senso, anche se non espressamente sviluppato (Sez. 4, n. 43478 del 30/09/2014, Tessitore, Rv. 260312), a far ritenere, pur a fronte di una notifica del decreto certamente non avvenuta a mani proprie ma, come nella specie, per compiuta giacenza, insussistenti i presupposti per la restituzione in termini del richiedente. Tale assunto non può però essere condiviso non è dato infatti comprendere perché mai l'eliminazione dell'inciso già considerato dovrebbe trasferire : sull'interessato un onere di dimostrazione che, per il fatto di riguardare una circostanza negativa (ovvero il non avere avuto effettiva conoscenza del decreto) non potrebbe comunque essere mai da questi adempiuto;
né, evidentemente, non ci si potrebbe non domandare perché le ragioni che, nel 2005, avevano imposto al legislatore italiano una rivisitazione dell'istituto onde adeguarlo al principio del giusto processo dell'art. 6 Convenzione edu, dovrebbero oggi non essere più, improvvisamente, valide. Sicché, in definitiva, deve essere confermata, anche a fronte della nuova norma, la validità dell'indirizzo già formulato da questa Corte nel vigore del testo 3 previgente e condiviso l'assunto, ribadito da altre decisioni di questa Corte secondo cui il giudice, a norma dell'art. 175, comma 2, c.p.p. come modificato dalla legge n. 67 del 2014, è tenuto a verificare, sulla base di idonee allegazioni dell'interessato, e in forza degli ordinari poteri di accertamento, che l'istante non : abbia avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, cosicché il mancato superamento di una situazione di obiettiva incertezza in ordine a tale conoscenza impone di disporre la restituzione nel termine per l'opposizione (tra le altre, Sez. 5, n. 138 e 139/16 del 14/10/2015, Cogliandro, Rv. 265558). : Peraltro, va aggiunto, l'onere di allegazione evocato da tali ultime pronunce non può che essere inteso unicamente come esposizione del motivo della mancata conoscenza posto che, ove si trasformasse in un onere probatorio, finirebbe, : evidentemente, per pretendersi ancora una volta che sia l'interessato a dovere dimostrare la non conoscenza dell'atto, sì da ribaltare sul medesimo un onere incombente, invece, per quanto detto, sul giudice (in tale espresso senso, Sez. 3, n. 5920 del 21/01/2014, Lisotti, Rv. 258919). .
3. Ed allora, preso atto che nella specie il ricorrente ha allegato, nei limiti in cui . detta allegazione deve, come appena ricordato, essere intesa, le ragioni della . mancata conoscenza del decreto tra l'altro anche attraverso il riferimento a - documentazione rilasciata dall'ospedale circa il ricovero della suocera (senza che sia evidentemente sindacabile nel merito, come parrebbe invece fare il provvedimento impugnato, la scelta dell'instante di permanere presso il domicilio della moglie a motivo della minore età della prole o di particolari esigenze della stessa), e preso atto che la notifica del decreto è avvenuta per compiuta giacenza, si impone l'annullamento del provvedimento che ha rigettato la richiesta di restituzione nel termine sulla base di una non corretta lettura del . disposto dell'art. 175 c.p.p. con rinvio al Tribunale di Piacenza. -
P.Q.M.
. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Piacenza. Così deciso in Roma, l' 1 luglio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Gastone Andreazza Aldo Fiale DEPOSITATA IN COMELLERIA Aero fall 24 730 2010 4 IL CANC LERE Luana ani