Sentenza 15 aprile 2015
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, la previgente formulazione dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. (introdotta dall'art. 1 D.L. n. 17 del 2005, conv. in l. n. 60 del 2005), avendo previsto una sorta di presunzione "iuris tantum" di mancata conoscenza da parte dell'imputato della pendenza del procedimento, ha posto a carico del giudice l'onere di reperire in atti l'esistenza di una eventuale prova positiva da cui possa desumersi la effettiva conoscenza del provvedimento di condanna, con la conseguenza che la mera regolarità formale della notifica, eseguita, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., presso il difensore d'ufficio nominato all'imputato, non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio o rivelatrice della volontà del destinatario di non impugnare la sentenza contumaciale o di non opporre il decreto penale di condanna.
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L'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio con la disciplina dell'asssenza fonda una presunzione di conoscenza del processo, che legittima il giudice a concludere il processo anche con una sentenza di condanna idonea a passare in giudicato; nei limiti previsti dall'art. 625 ter, c.p.p., è onere del condannato di provare che il difetto di informazione non dipenda da una causa allo stesso imputato ascrivibile a titolo di colpa (imputato alloglotta che aveva eletto domicilio presso il difensorei di ufficio). Sui possibili profili di contrarietà alla Convenzione uropea dei diritti dell'Uomo si veda N. Canestrini, Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? Note a margine …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/04/2015, n. 21393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21393 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2015 |
Testo completo
O S C U R A T A ACR 2 1 39 3/15 S. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/04/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA MARIO GENTILEDott. N.804 - Consigliere - Dott. UGO DE CRESCIENZO - Consigliere - N. 29700/2014REGISTRO GENERALE Dott. GEPPINO RAGO - Rel. Consigliere - Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE In caso di diffusione del ha pronunciato la seguente presente provvedimento omettere le generalità e SENTENZA sul ricorso proposto da: gli altri dati Identificativi, a norma dell'art. 52 N.B. N. IL (omissis) d.lgs. 196/03 in quanto: □ disposto d'ufficio avverso l'ordinanza n. 1/2014 CORTE APP.SEZ.MINORENNI di ☐ a richiesta di parte ROMA, del 28/05/2014 ✓ imposto dalla legge IL CANCELLIERE sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI Claudia Planelli lette/sentire le conclusioni del PG Dont Piero Galle LOMBARDO;
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Udit i difensor Avv.; O S C U RA T A RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. N.B. ricorre personalmente per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Roma di cui in epigrafe, che ha rigettato l'istanza con la quale la medesima ha chiesto la restituzione nel termine per appellare le sentenze di condanna emesse nei suoi confronti dal Tribunale di Roma in data 14.2.2013 (per il reato di cui all'art. 707 cod. pen.) e in data 4.6.2013 (per il reato di cui agli artt. 56-624 cod. pen.). Deduce l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere insussistenti i presupposti di cui all'art. 175 cod. proc. pen. per concedere la chiesta restituzione in termini;
ciò in quanto le uniche notifiche di atti relativi ai due procedimenti, in esito ai quali sono state emesse le sentenze di cui sopra, sarebbero state eseguite a mano del difensore d'ufficio, senza che essa ricorrente ne abbia mai avuto conoscenza.
2. La censura è fondata. Va premesso che, essendo state emesse le sentenze nei confronti della ricorrente nell'anno 2013, va applicata per il principio "tempus regit actum" di cui all'art. 11 preleggi – la disciplina precedente alla legge - 28 aprile 2014 n. 67. In proposito, va ricordato che il diritto dell'imputato ad ottenere la restituzione nel termine per impugnare era previsto anche dal testo originario dell'art. 175 comma 2 cod. proc. pen., a condizione - tuttavia · che l'imputato stesso fornisse la prova di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento. Col D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2005, n. 60, il testo dell'art. 175 comma 2 cod. proc. pen. è stato interamente sostituito e si è introdotta una sorta di presunzione "iuris tantum" di non conoscenza da parte dell'imputato del procedimento o del provvedimento, ponendo, così, a carico del giudice l'onere di reperire in atti l'eventuale prova contraria e, più in generale, di svolgere le verifiche necessarie ad accertare se il condannato avesse avuto effettiva conoscenza del provvedimento e avesse volontariamente rinunciato a proporre impugnazione (Sez. 1, n. 46176 del 17/11/2009, 2 O S C U R A T A Rv. 245515; Sez. 4, n. 23137 del 14/05/2008 Rv. 240311; Sez. 5, n. del 16/12/2008, Rv. 242430). Nella prassi applicativa di tale disposizione, la giurisprudenza di questa Corte suprema a partire dalla nota sentenza Sez. 1, n. 32678 - del 12/07/2006, Rv. 235036 si è adeguata alle indicazioni della Corte di RA (Corte EDU, 18/05/2004, Somogyi c. Italia), che ha affermato esservi violazione dell'art. 6 CEDU tutte le volte in cui gli strumenti offerti dal diritto interno non rispondano al principio per cui un processo può essere celebrato in assenza dell'imputato, a condizione che sia accertato in maniera inequivoca che egli abbia rinunziato al suo diritto a comparire e a difendersi. Si è precisato, in proposito, che il principio espresso dall'art. 6 della CEDU impone alla giurisdizione nazionale l'obbligo di verificare se l'accusato abbia avuto la possibilità di conoscere il procedimento a suo carico quando sia sorta su tale punto una contestazione che non appaia immediatamente e manifestamente infondata e che, nel caso in cui si sia accertato che la condanna è stata pronunciata malgrado l'esistenza di un potenziale attentato al diritto dell'imputato di partecipare al suo processo, si abbia il dovere di rinnovare il processo ovvero di riaprire la procedura in tempo utile. In successive pronunce, questa Corte ha avuto modo di affermare che non può ritenersi sussistere la prova dell'effettiva conoscenza nel caso di notifica a mani di soggetto indicato come genitore convivente, in presenza della prova documentale che la residenza anagrafica dell'imputato fosse altrove (Sez. 1, n. 8138 del 17/02/2010, Rv. 246126); o nel caso di imputato latitante difeso da difensore d'ufficio, in assenza della prova positiva che l'imputato, con la latitanza, si fosse posto nelle condizioni di sottrarsi al procedimento penale e alla conoscenza degli atti (Sez. 5, n. 14889 del 29/01/2010, Rv. 246866); o nel caso di notificazione effettuata al difensore d'ufficio, a meno che l'effettiva conoscenza non emerga aliunde ovvero vi sia prova che il difensore d'ufficio è riuscito a rintracciare il proprio assistito e ad instaurare un effettivo rapporto professionale con l'imputato, o più in www generale nell'ipotesi di notifica effettuata nei confronti di un difensore di - ufficio in tutti i casi in cui non sia possibile stabilire se tale difensore sia 3 O S C U R A T A stato in grado di mettersi in contatto con il suo assistito (Sez. 6, n. 19781 del 5/04/2013, Rv. 256229; Sez. 6, n. 7080 del 3/02/2010, Rv. 246085; Sez. 1, n.3746 del 16/01/2009, Rv. 242535; Sez. 6, n.36465 del 16/07/2008, Rv. 241259; Sez. 4, n. 28079 del 23/03/2007, Rv.237528); affermando, invece, che la nomina di un difensore di fiducia, l'elezione di domicilio presso lo stesso e l'effettività della difesa fiduciaria nel corso del procedimento, nonché la notifica degli atti nel domicilio eletto, sono elementi utili a dimostrare la conoscenza effettiva del procedimento e del provvedimento e la volontà di non comparire personalmente in giudizio (Sez. 1, n. 16704 del 5/03/2008, Rv. 240118; Sez. 1, n. 29482 del 20/06/2006, Rv. 235237) o che la notificazione presso il difensore di fiducia è del tutto equiparabile alla notifica all'imputato personalmente (Sez. 1, n. 2432 del 12/12/2007 - dep. 2008 - Rv. 239207). In definitiva, alla stregua della richiamata giurisprudenza, che il Collegio condivide, deve ritenersi che, in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, la previgente formulazione dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. (introdotta dall'art. 1 D.L. n. 17 del 2005, conv. in legge n. 60 del 2005), avendo previsto una sorta di presunzione "iuris tantum" di mancata conoscenza da parte dell'imputato della pendenza del procedimento, ha posto a carico del giudice l'onere di reperire in atti l'esistenza di una eventuale prova positiva da cui possa desumersi la effettiva conoscenza del provvedimento di condanna, con la conseguenza che la mera regolarità formale della notifica non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio o rivelatrice della volontà del destinatario di non impugnare la sentenza contumaciale o di non opporre il decreto penale di condanna (Sez. 3, ord. n. 38295 del 03/06/2014 Rv. 260151; Sez. 5, n. 40734 del 29/11/2006 Rv. 235338). Nella specie, la Corte di Appello di Roma non ha fatto corretta applicazione di tale principio di diritto. Essa, infatti, ha rigettato l'istanza di restituizione nel termine avanzata dalla N. sulla base della semplice verifica che le notifiche relative all'esercizio dell'azione penale e ai decreti di citazione successivi erano state regolarmente eseguite, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., presso il difensore d'ufficio nominato all'imputata; così ritenendo che la mera regolarità formale della notifica O S C U R A T A effettuata al difensore d'ufficio fosse dimostrativa della conoscenza del giudizio da parte dell'imputata o rivelatrice della sua volontà di non impugnare la sentenza contumaciale. La Corte territoriale, in tal guisa, non ha considerato la presunzione di mancata conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, posta dalla legge, e non si è curata di verificare l'esistenza in atti di una eventuale prova positiva da cui possa desumersi la effettiva conoscenza del provvedimento di condanna.
3. Il ricorso va pertanto accolto e, per l'effetto, va annullata l'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Roma per un nuovo esame, da compiersi alla luce del seguente principio di diritto: «L'art. 175 comma secondo cod. proc. pen. (nella formulazione previgente introdotta dall'art. 1 D.L. n. 17 del 2005, conv. in legge n. 60 del 2005), ha posto una presunzione "iuris tantum" di mancata conoscenza da parte dell'imputato della pendenza del procedimento;
la mera regolarità formale della notifica, perciò, non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio o rivelatrice della volontà del destinatario di non impugnare la sentenza contumaciale e il giudice non può negare la restituizione nel termine, se non quando possa ritenere sussistente in atti la prova positiva, anche indiziaria, della effettiva conoscenza del provvedimento di condanna da parte dell'imputato».
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Roma per nuovo esame. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Penale, addì 15 aprile 2015. Sy. Fill IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST, Mario Gentileденьм DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 21 MAG 2015 IL A IL CANCELLERE M E R Claudia Pianelli h O N I Z