Sentenza 19 gennaio 2017
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, grava sull'istante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza; ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l'istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/01/2017, n. 20820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20820 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2017 |
Testo completo
20820-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 19/01/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ENRICO GIUSEPPE SANDRINIDott. - Presidente - SENTENZA - Consigliere -N. 176/2017 Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ALDO ESPOSITO N. 509/2016 GAETANO DI GIURO Dott. - Consigliere - F Rel. Consigliere - F RAFFAELLO MAGI M Dott. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZHANG HUAQIN N. IL 11/01/1978 avverso l'ordinanza n. 213/2015 GIP TRIBUNALE di VENEZIA, del 22/11/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Mario Freticelli, che the chiesto l'eccoglimentocoplimento del records émotivo di ricorso;
RM Udit i difensor Avv.; 1- IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il GIP del Tribunale di Venezia con provvedimento emesso in data 22 novembre 2015 ha dichiarato inammissibile per tardività la domanda di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale, proposta nell'interesse di Zhang Huaqin. Il decreto penale di condanna risulta esecutivo in data 20 maggio 2015. In motivazione si afferma che la norma di cui all'art. 175 cod. proc.pen. indica - in via generale in giorni dieci il termine di decadenza per la proposizione della domanda. Si ritiene, pertanto, inutilmente decorso tale termine, posto che la stessa imputata afferma di aver avuto effettiva conoscenza dell'atto il 3 settembre 2015 ed ha provveduto al deposito della domanda il 14 settembre 2015. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore - Zhang Huaqin.
2.1 Tramite il ricorso si deduce al primo motivo erronea applicazione della disciplina normativa regolatrice. La ricorrente rappresenta che la domanda di restituzione nel termine non poteva essere inquadrata nella ipotesi 'ordinaria' di cui all'art. 175 co.1 cod.proc.pen. (relativa ai fattori impeditivi rappresentati dal caso fortuito o dalla forza RM maggiore) ma andava ricollegata alla diversa ipotesi di cui al comma 2 della predetta norma. Ciò perchè ad essere oggetto di contestazione era, per l'appunto, la effettiva conoscenza del provvedimento (il decreto penale) in virtù delle particolari modalità di notificazione dell'atto ( a mezzo posta, con compiuta giacenza). In tale ipotesi, la norma regolatrice (art. 175 co.2 bis) prevede il diverso termine di giorni trenta, decorrente dal momento di effettiva conoscenza del provvedimento. Si assume che tale conoscenza effettiva non può coincidere con la data del perfezionamento formale dell'attività di notifica, lì dove appaia probabile che il non sia stato posto in condizioni tali da destinatario come nel caso in esame- conoscere il contenuto del provvedimento. Erra pertanto il giudice a ritenere applicabile, pur dando per acclarata la conoscenza effettiva in un momento posteriore a quello della notifica formale, il termine di decadenza di giorni dieci, previsto per le sole ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.
2.2 Al secondo motivo si deduce, in subordine, violazione dell'articolo 172 co.3 in tema di modalità di computo dei termini. 2 In ogni caso, pur volendosi ritenere applicabile la previsione dettata per le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore (art. 175 comma 1) il deposito della domanda era da ritenersi tempestivo in virtù del fatto che il giorno di scadenza - 13 settembre 2015 - era festivo, con applicabilità della regola di cui all'art. 172 comma 3 cod.proc.pen. .
3. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni che seguono.
3.1 Per priorità logica e giuridica, va affermata la fondatezza del primo motivo di ricorso. Ed invero, in virtù delle recenti modifiche apportate al testo dell'art. 175 cod.proc.pen. con legge n.67 del 28.4.2014, la norma in esame risente - in tutta evidenza - del «riassetto» dovuto alla introduzione dell'istituto dell'assenza, in luogo del giudizio contumaciale. Come è noto, il legislatore ha agito «in prevenzione» sull'annosa questione della certezza delle forme di coinvolgimento dell'indagato nel procedimento (attraverso la introduzione degli articoli 420bis / 420quinquies cod. proc.pen.), sì da pervenire, in sintesi, ad una biforcazione degli esiti di verifica : a) sospensione del procedimento lì dove non possa ritenersi esistente una effettiva conoscenza dei termini fattuali dell'addebito e il soggetto imputato sia esente da ला colpa;
b) assenza per tutte le ipotesi in cui la scelta di mancata partecipazione possa ritenersi consapevole e volontaria, frutto pertanto di rinunzia espressa o tacita all'esercizio del diritto di presenziare al giudizio. In tale quadro, qui solo accennato, è del tutto evidente come la funzione vicaria dei principi del giusto processo attribuita - nel corso degli anni e specie dal 2005 in avanti (d. I. n.17 del 2005)- all'istituto della restituzione nel termine si sia rarefatta, in diretta proporzione con l'abolizione del giudizio contumaciale, posto che da un lato si è rafforzata (almeno nelle intenzioni) la verifica preventiva circa l'effettiva conoscenza dell'addebito come presupposto per la dichiarazione di assenza, dall'altro si è introdotto, a valle, un diverso e più articolato strumento di denunzia e constatazione di eventuali vizi di tale segmento processuale (la intervenuta dichiarazione di assenza) rappresentato dal rimedio straordinario della rescissione del giudicato (art. 625 ter, norma anch'essa introdotta dal legislatore del 2014). Tuttavia, tale funzione di 'riequilibrio' di una condizione di incolpevole mancata conoscenza dell'addebito non è per nulla scomparsa dal testo della norma - attualmente vigente e riguarda proprio il procedimento monitorio (decreto penale di condanna), procedimento speciale caratterizzato da altissimo rischio di divergenza dai parametri convenzionali di effettività del contraddittorio e di 'giustizia' del processo. 3 Essendo, in tale sequenza procedimentale, l'atto di instaurazione del contraddittorio rappresentato dal decreto emesso inaudita altera parte, atto avente contestuale vocazione decisòria e -solo una volta conosciuto - opponibile, è del tutto evidente come la verifica di effettività della conoscenza del 'provvedimento' rappresenta, in tale contesto, l'unico strumento per ritenere non avulsa dal nuovo sistema dell'assenza l'intera disciplina del procedimento per decreto. Questa è la ragione per cui l'attuale versione dell'art. 175 cod. proc.pen. continua a mantenere, solo per il procedimento per decreto, la biforcazione tra le ipotesi 'classiche' di mancato adempimento nel termine dovuto a fattori impeditivi esterni (caso fortuito/forza maggiore, ai sensi del comma 1, con termine di decadenza pari a giorni dieci decorrente dal momento in cui il fattore impeditivo sia venuto meno) e la particolare ipotesi del vizio di conoscenza dell'atto teso ad instaurare il contraddittorio nel solo - procedimento per decreto (ipotesi del - comma 2 nel cui ambito rileva la prova del momento in cui l'istante risulti aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento, con decorrenza del più ampio termine di giorni trenta, a pena di decadenza). -Ciò porta a ritenere peraltro che l'autorità giudiziaria destinataria della - domanda di restituzione nel termine per proporre opposizione, pur essendo scomparsa nel transito normativo del 2014 - la indicazione circa la necessità di RM - compiere «ogni necessaria verifica» (previgente ultimo periodo dell'art. 175 co.2) sia posta di fronte alla necessità di ricostruire non già in termini 'formali' (il perfezionamento dell'attività di notifica, lì dove non offra garanzie assolute di conoscenza dell'atto) ma in termini di effettività (pur potendosi servire di indicatori logici) l'an e il quando della conoscenza del provvedimento in capo al destinatario del decreto, e ciò al fine di delibare la domanda di restituzione, in fatto e in diritto. Sul tema, le prime interpretazioni della norma come riformulata nel 2014 - ripropongono l'esistenza di un onere di allegazione della parte, sì da consentire l'esercizio dei poteri anche ufficiosi di verifica da parte del giudice [..grava sull'istante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza;
ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l'istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione, così Sez. II n. 51107 del 9.11.2016, rv 268855 ] . 4 3.2 Nel caso in esame il provvedimento impugnato pare non avvedersi di tale permanente connotazione speciale che caratterizza i contenuti dei commi 2 e 2 bis dell'art. 175 cod. proc.pen. e, pur trattandosi in tutta evidenza di un caso (contestazione della effettiva conoscenza di un decreto penale con domanda di restituzione nel termine finalizzata alla opposizione) che ne richiedeva l'applicazione, tende ad elaborare una sorta di tertia lex non rispondente alle ordinarie categorie interpretative. Da un lato si ritiene applicabile - quanto al termine di decadenza la diversa ipotesi di cui al comma 1 (giorni dieci), dall'altro si compie una mera 'presa d'atto della dichiarazione della parte circa il momento in cui sarebbe intervenuta la conoscenza del provvedimento. Entrambe le statuizioni sono, a ben vedere, erronee, per quanto sinora detto. Dando infatti per dovuta, nel caso in esame, la applicabilità della disciplina di cui e da ciò deriva che il termine di ai commi 2 e 2 bis dell'art. 175 cod.proc.pen. decadenza è pari a giorni trenta va rimarcato, al contempo, che il - provvedimento giurisdizionale in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna non può meramente attestarsi sulla ricezione della dichiarazione della parte - circa il momento di conoscenza effettiva ma deve sottoporre tale affermazione alle ordinarie verifiche in punto - di corrispondenza al reale, dovendosi tener conto delle modalità concrete di notificazione dell'atto, delle condizioni personali del soggetto e di ogni altro fattore potenzialmente incidente. Va pertanto, in ragione di quanto sinora esplicato, disposto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. In sede di rinvio andranno applicati i criteri interpretativi sin qui esposti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Venezia. Così deciso il 19 gennaio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Giuseppe Sandrini Raffaello Magi prof DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 2 MAG 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAVELLA