Sentenza 16 dicembre 2010
Massime • 1
La restituzione in termini per proporre impugnazione, qualora venga invocato come causa di forza maggiore uno stato di malattia, comporta che esso sia di tale gravità da impedire per tutta la sua durata qualsiasi attività, venendo ad incidere sulla capacità di intendere e volere dell'interessato, così da impedirgli anche la spedizione a mezzo posta o la presentazione tramite un procuratore speciale dell'atto di impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/2010, n. 2252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2252 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2010 |
Testo completo
2252 /1 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 16/12/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRANCESCO SERPICO
- Presidente - SENTENZA N. 2458
- Consigliere - Dott. LUIGI LANZA N. 10121/2010- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. LINA MATERA
- Consigliere - Dott. ANNA MARIA FAZIO
Dott. GIORGIO FIDELBO
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) RA IN N. IL 15/06/1929
avverso la sentenza n. 294/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 02/02/2009 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Roseri Gioveni Russe, che le chiesto il rigetto del ricors-
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Udit i difensor Avv.;
Con istanza depositata il 12-3-2010, TR VI ha chiesto di essere restituito nel termine per impugnare la sentenza emessa in data 2-2-2009, con la quale la Corte di Appello di
Palermo, in riforma della sentenza emessa il 5-5-1007 dal Tribunale
di Palermo, Sezione Distaccata di Bagheria, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del TR in ordine al reato di calunnia ascrittogli perché estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili.
Il TR ha dedotto di non aver potuto proporre ricorso per cassazione nel termine previsto dall'art. 585 c.p.p. per causa di forza maggiore, dovuta ad una grave malattia (broncopolmonite), protrattasi dal 2-1-2010 al 3-3-2010, che gli ha impedito in modo assoluto di muoversi dal proprio domicilio e, quindi, anche di proporre l'impugnazione nelle forme della spedizione a mezzo posta, della delega al difensore o della presentazione mediante incaricato.
DIRITTO
La proposta istanza di remissione in termini non può trovare accoglimento.
Giova rammentare che, in tema di restituzione nel termine per impugnare, la forza maggiore deve presentarsi come un impedimento assoluto, che renda vano ogni sforzo dell'uomo e derivi da causa a lui non imputabile. Essa, pertanto, deve avere natura tale da non permettere a chi ne è colpito di avvalersi dei mezzi e degli strumenti che il codice di rito pone a disposizione dell'interessato per proporre l'impugnazione in forme alternative alla presentazione personale in Cancelleria.
In particolare, in adesione al prevalente indirizzo della giurisprudenza, deve ritenersi che quando, ai fini della restituzione in termini per proporre impugnazione, venga invocato, come causaLinohotva di forza maggiore, uno stato di malattia, questo deve essere di tale gravità da impedire per tutta la sua durata qualsiasi attività (Cass.
Sez. 5, 28-2-1997 n. 965), venendo ad incidere sulla capacità di intendere e di volere dell'interessato, sì da precludergli anche la spedizione a mezzo posta ovvero la presentazione a mezzo di procuratore ad acta (Cass. Sez. 1, 9-11-1995 n. 5645; Sez. 5, 13-11-
1984 n. 2265; Sez. 5, 21-2-1984 n. 572).
Nel caso di specie, dai due certificati medici con i quali il
TR ha documentato il proprio stato di malattia dal 2 gennaio al
3 marzo 2009, risulta che l'istante era affetto da
"broncopolmonite", e che tale situazione gli impediva di muoversi dal proprio domicilio. Non risulta, al contrario, che la malattia diagnosticata, per la quale venivano prescritti “riposo e cure”, fosse tale da incidere negativamente sulla capacità di intendere e di volere dell'istante e da impedire al medesimo la proposizione dell'impugnazione nei termini, mediante delega al difensore, presentazione in Cancelleria tramite un incaricato, ovvero trasmissione dell'atto a mezzo posta (con l'ausilio di persona interposta).
Di conseguenza, non si ravvisa il caso di forza maggiore invocato, ben potendo l'istante ovviare, con una normale diligenza, al grave impedimento verificatosi.
Al rigetto della istanza di restituzione in termini consegue la condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta l'istanza e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 16-12-2010
Il Consigliere relatore Presidente
Depositato in Cancelleria Il Funzionario Giudiziario og 2.2 GEN. 2011 Lidia Scalia делей IL CANCELLIERE 2 leale