Sentenza 10 marzo 2016
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, grava sull'istante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, senza che ciò comporti a carico del richiedente l'onere di provare le circostanze poste a fondamento della domanda, dovendo il giudice, investito della richiesta, compiere ogni necessaria verifica in relazione all'effettiva conoscenza del provvedimento.
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Con l'emanazione del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni nella L. 22 aprile 2005, n. 60 si è reso più incisivo lo strumento restitutorio, ed è stato previsto, specificatamente, che non spetta all'imputato l'onere di fornire la prova negativa, attraverso i corrispondenti fatti positivi, della reale conoscenza del procedimento e della sentenza pronunciata con giudizio contumaciale o con decreto di condanna, ma costituisce onere del giudice della richiesta restitutoria di reperire agli atti l'eventuale prova positiva; da ciò consegue che la mera regolarità della notifica non può ormai essere considerata, di per sè sola, dimostrativa dell'effettiva conoscenza della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/03/2016, n. 23322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23322 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2016 |
Testo completo
2332 2/ 1 6 22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Sent. n. sez. O637 Composta da Elisabetta Rosi - Presidente - -C.C. 10/03/2016 Angelo Matteo Socci R.G.N. 4804/2015 Gastone Andreazza - Relatore - Alessio Scarcella Giuseppe Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da : NO IN, n. a Palermo il 20/09/1967; avverso la ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Palermo in data 10/12/2014; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. Di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. NO IN ha proposto ricorso avverso l'ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di restituzione in termini al fine di proporre opposizione a decreto penale di condanna per violazione dell'art. 20 della legge n. 47 del 1985. 2. Con un unico motivo censura l'ordinanza impugnata per violazione degli artt. 157, 170 e 171 c.p.p., laddove la stessa ha ritenuto non documentalmente provato l'assunto di difetto di conoscenza effettiva del decreto penale notificato a mezzo posta non a lui ma al padre non convivente NO ZO, abitante sì nel medesimo immobile ma ad un piano diverso (il primo, poi ceduto infatti in uso gratuito alla figlia NO MA Grazia, anziché il terzo) come da certificato di residenza storico. Tale diversa collocazione risultava anche dalla documentazione relativa alla istanza di oblazione ai fini del condono edilizio presentata dai due ed avente ad oggetto appunto due diversi immobili. Da ciò deriva, oltre che la mancata conoscenza dell'atto, anche la nullità assoluta della notificazione eseguita come sopra in assenza dei presupposti per la configurabilità della presunzione di convivenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Va anzitutto ritenuto come il ricorrente, pur lamentando la violazione delle sole norme processuali attinenti al procedimento di notifica, tuttavia, invocando, ad un tempo, la nullità della notifica del decreto penale da una parte e la mancata conoscenza di detto provvedimento dall'altra, abbia, come ben possibile, stante quanto sul punto contemplato dall'art. 670, comma 3, c.p.p., proposto un incidente di esecuzione, deducendo infatti in primis questione riguardante la patologia del titolo risiedente appunto nella nullità della notifica effettuata e, subito oltre, formulato un'istanza di restituzione in termini deducendo la mancata effettiva conoscenza dell'atto.
4. Ciò detto, il ricorso appare manifestamente infondato. Quanto alla nullità invocata sul presupposto che l'atto sarebbe stato notificato non a mani del destinatario bensì a mani del genitore convivente sebbene questi abitasse ad un piano dello stesso stabile diverso da quello del ricorrente, va ricordato che, per costante indirizzo di questa Corte, ai fini della applicazione dell'art. 157, c.p.p.., per familiari conviventi devono intendersi non soltanto le persone che convivono stabilmente con il destinatario dell'atto e che anagraficamente facciano parte della sua famiglia, ma anche quelle che si trovino al momento della notificazione nella sua casa di abitazione, purché le stesse, per la qualifica declinata all'ufficiale giudiziario, rappresentino a quest'ultimo una situazione di convivenza, sia pure di carattere meramente temporaneo, che legittima nell'agente notificatore il ragionevole affidamento che l'atto perverrà all'interessato (tra le tante, da ultima, Sez. 3, n. 5930/15 del 17/12/2014, Currò, Rv. 263177); e non può esservi dubbio che, legittimamente, un tale affidamento possa sorgere laddove, come nella specie, tra destinatario 2 dell'atto e ricettore effettivo del medesimo sussista un tale nesso di parentela, come quello tra padre e figlio, da fare ragionevolmente supporre che l'atto pervenga al secondo tanto più ove, come nella specie, il padre abiti addirittura nel medesimo edificio del destinatario seppure ad un piano diverso.
5. Quanto invece alla richiesta di restituzione in termini, va anzitutto chiarito che, nella specie, deve applicarsi la disciplina di cui all'art. 175, comma 2, c.p.p. come modificata dalla I. n. 67 del 2014 posto che, come già affermato da questa Corte, ai fini della operatività della norma transitoria relativa alla nuova disciplina dettata per la restituzione nel termine di cui al secondo comma dell'art. 175 c.p.p., come modificato dall'art. 11 Legge 28 aprile 2014, n. 67, la pronuncia del dispositivo della sentenza di primo grado non è equiparabile all'emissione del decreto penale di condanna (tra le altre, Sez. 5, n.138/16 del 14/10/2015, Cogliandro, Rv.265558; Sez. 4, n. 43478 del 30/09/2014, Tessitore, Rv. 260311); sicché in forza del principio tempus regit actum, il procedimento per la restituzione nel termine iniziato sotto la vigenza della normativa così come modificata dalla novella del 2014 deve essere deciso sulla base di tale ultima normativa. Ciò posto, e ribadita però la continuità normativa, sul piano del riparto tra istante e giudice degli oneri probatori relativi alla dimostrazione della mancata effettiva conoscenza del provvedimento, della disciplina introdotta a suo tempo con la I. n. 60 del 2005 e di quella, come già detto, applicabile nella specie, di cui alla legge n. 67 del 2014 modificatrice dell'art. 175, comma 2, c.p.p. così condividendosi l'indirizzo manifestato, tra le altre, da Sez. 5, n. n.138/16 del 14/10/2015, Cogliandro, Rv.265558, va ricordato che in più occasioni questa Corte, già nella vigenza della legge n. 50 del 2005, aveva affermato gravare sull'istante l'onere di allegazione di circostanze rilevanti ad hoc, suscettibili di verifica da parte dell'A.G., a carico del soggetto interessato ad ottenere la rimessione in termini (Sez. 2, n. 9776 del 22/11/2012 El Badaoui, Rv. 254826, in motivazione). L'obbligo in capo al giudice di verificare l'effettività della conoscenza dell'atto e la consapevole rinuncia dell'interessato, infatti, si era detto, sussiste non già indiscriminatamente, ma solo in quanto emergano in atti o siano dedotte situazioni tali da far ragionevolmente dubitare che, nonostante la piena ritualità della notifica, non sia stata conseguita l'effettiva conoscenza da parte del destinatario» (Sez. 5, n. 25406 del 15/02/2013 Levacovic, Rv. 256316), sicché il compimento da parte dell'autorità giudiziaria di ogni necessaria verifica ai fini della decisione sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione od opposizione presuppone che l'interessato 3 abbia indicato le ragioni della mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, senza che ciò comporti l'attribuzione al richiedente dell'onere di provare le circostanze poste a fondamento della domanda (Sez. 1, n. 2934 del 09/12/2008, Fiocco, Rv. 242627); e, se è vero che il giudice investito della richiesta in esame ha l'obbligo di compiere ogni necessaria verifica in relazione all'effettiva conoscenza del provvedimento, è altrettanto vero che chi avanza una istanza ha l'onere di documentarla e di circostanziarla, segnalando all'organo destinatario della stessa, quantomeno, la ipotesi da verificare (Sez. 5, n. 7604 del 01/02/2011, Badara, Rv. 249515). Ora, dunque, a fronte di un tale onere, tuttora persistente, per quanto già detto, anche nella vigenza della nuova normativa, per nulla innovativa sul punto, l'interessato, a fronte della notificazione del decreto di condanna a mani del padre, capace e convivente nel senso sopra accordato, non ha dedotto per nulla circostanze specifiche, diverse da quelle ancora una volta attinenti alla pretesa nullità della notifica, che avrebbero impedito al medesimo di conseguire la conoscenza effettiva del provvedimento, restando così precluso ogni accertamento sul punto da parte del giudice.
6. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 marzo 2016 ConsigliereIl Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta RosiA Fette Ros Gasto DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL - 6 GIU 2016 CANCELLERE LU lakani