Cass. pen., sez. III, sentenza 10/03/2016, n. 23322
CASS
Sentenza 10 marzo 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, grava sull'istante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, senza che ciò comporti a carico del richiedente l'onere di provare le circostanze poste a fondamento della domanda, dovendo il giudice, investito della richiesta, compiere ogni necessaria verifica in relazione all'effettiva conoscenza del provvedimento.

Commentari2

  • 1Procedura Penale: regolarità della notifica.
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    Con l'emanazione del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni nella L. 22 aprile 2005, n. 60 si è reso più incisivo lo strumento restitutorio, ed è stato previsto, specificatamente, che non spetta all'imputato l'onere di fornire la prova negativa, attraverso i corrispondenti fatti positivi, della reale conoscenza del procedimento e della sentenza pronunciata con giudizio contumaciale o con decreto di condanna, ma costituisce onere del giudice della richiesta restitutoria di reperire agli atti l'eventuale prova positiva; da ciò consegue che la mera regolarità della notifica non può ormai essere considerata, di per sè sola, dimostrativa dell'effettiva conoscenza della …

     Leggi di più…

  • 2Elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non garantisce conoscenza effettiva (Cass. 38647/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 settembre 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 10/03/2016, n. 23322
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23322
Data del deposito : 10 marzo 2016

Testo completo