Cass. pen., sez. V, sentenza 28/04/2016, n. 26884
CASS
Sentenza 28 aprile 2016

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Massime1

In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, grava sull'istante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza; ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l'istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione.

Commentario1

  • 1Elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non garantisce conoscenza effettiva (Cass. 38647/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 settembre 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 28/04/2016, n. 26884
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26884
Data del deposito : 28 aprile 2016

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