Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2014, n. 5920
CASS
Sentenza 21 gennaio 2014

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Massime1

In tema di restituzione del termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, la regolarità formale della notificazione è idonea ad integrare la prova della effettiva conoscenza dell'atto solo ove la stessa avvenga a mani dell'interessato, non incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare esplicitamente le ragioni determinative della mancata conoscenza.

Commentario1

  • 1Decreto penale notificato via posta non garantisce effettiva conoscenza (Cass. 7946/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 marzo 2022

    In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna il giudice è tenuto a verificare, sulla base di idonee allegazioni dell'interessato sulle ragioni della mancata conoscenza e in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che questi non abbia avuto tempestiva effettiva conoscenza del provvedimento; ne deriva che il mancato superamento di una situazione di obiettiva incertezza in ordine a tale conoscenza impone di disporre la restituzione nel termine per l'opposizione. Corte di Cassazione sez. I penale ud. 2 febbraio 2022 (dep. 4 marzo 2022), n. 7946 Presidente Mogini – Relatore Talerico Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 29 maggio 2021, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2014, n. 5920
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5920
Data del deposito : 21 gennaio 2014

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