Cass. pen., sez. II, sentenza 09/11/2016, n. 51107
CASS
Sentenza 9 novembre 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, grava sull'istante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza; ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l'istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione. (Nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, rilevando che costui non aveva assolto il citato onere di allegazione. Conf. n. 51108 del 2016, n. 51109 del 2016, n. 51110 del 2016).

Commentari2

  • 1Opposizione per mancata conoscenza effettiva del decreto penale di condanna (Cass. 24031/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 agosto 2020

    In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna ritualmente notificato, grava sull'istante un onere di allegazione, ma non di prova, in ordine alle ragioni della mancata conoscenza del provvedimento, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, disponendo la restituzione nel termine anche qualora residui incertezza circa tale conoscenza; viceversa, nel caso in cui l'interessato ometta di indicare le ragioni che gli abbiano impedito di acquisire tale conoscenza, non sorge l'obbligo di verifica da parte dell'autorità giudiziaria della conoscenza effettiva, e la richiesta non può …

     Leggi di più…

  • 2Elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non garantisce conoscenza effettiva (Cass. 38647/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 settembre 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 09/11/2016, n. 51107
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51107
Data del deposito : 9 novembre 2016

Testo completo