Sentenza 9 novembre 2016
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, grava sull'istante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza; ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l'istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione. (Nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, rilevando che costui non aveva assolto il citato onere di allegazione. Conf. n. 51108 del 2016, n. 51109 del 2016, n. 51110 del 2016).
Commentari • 2
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In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna ritualmente notificato, grava sull'istante un onere di allegazione, ma non di prova, in ordine alle ragioni della mancata conoscenza del provvedimento, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, disponendo la restituzione nel termine anche qualora residui incertezza circa tale conoscenza; viceversa, nel caso in cui l'interessato ometta di indicare le ragioni che gli abbiano impedito di acquisire tale conoscenza, non sorge l'obbligo di verifica da parte dell'autorità giudiziaria della conoscenza effettiva, e la richiesta non può …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/11/2016, n. 51107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51107 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2016 |
Testo completo
5 1 1 07 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1994. Dott. Giovanni Diotallevi -Presidente - Dott. Luciano Imperiali -CC 9/11/2016 Dott. Alberto Pazzi -Relatore - R.G.N. 28133/2016 Dott. Fabio Di Pisa Dott. Sandra Recchione ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CO RI MO, nato a [...] il [...], avverso l' ordinanza n. 102/2016 della Corte d'Appello di Torino emessa in data 24 maggio 2016; visti gli atti, il provvedimento impugnato e ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Alberto Pazzi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RI Pinelli, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO La Corte di Appello di Torino con ordinanza in data 24 maggio 2016 ha dichiarato inammissibile l'istanza di remissione in termini presentata ex art. 175 c.p.p. da CO RI MO per l' impugnazione della sentenza pronunciata dal Tribunale di Aosta in data 17 giugno 2010, al cui interno l'istante aveva addotto di aver avuto conoscenza della condanna pronunciata nei suoi confronti soltanto nel momento in cui il proprio difensore, in data 2 febbraio 2016, si era recato presso il Tribunale di Aosta e non invece al momento del suo arresto in Portogallo e della successiva consegna all'Italia. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento CO RI MO di persona deducendo, con un unico motivo di ricorso, la violazione dell' art. 606, 1° c., lett. e) c.p.p. in relazione all' art. 175, comma 2 bis, c.p.p., in quanto l' ordinanza impugnata avrebbe SZ erroneamente ritenuto l'effettiva conoscenza della sentenza emessa dal Tribunale di Aosta sulla base di una presunzione di esibizione della documentazione sottesa alla richiesta di consegna, non provata invece agli atti processuali. Il ricorrente in particolare assume che né all' atto della consegna né all' udienza di convalida dell' arresto presso la Corte di appello del Portogallo aveva avuto alcuna notifica del mandato di arresto europeo stilato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine;
peraltro la notifica dell' ordine di esecuzione di pene concorrenti emessa dalla Procura presso il Tribunale di Udine era stata ininfluente ai fini di causa, in quanto all' interno della stessa non era riportata la sentenza del Tribunale di Aosta in questione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non è fondato. Ciò non tanto perché il ricorso è stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla consegna da parte del MO, come ha ritenuto in via principale la Corte d'Appello di Torino. L'ultimo periodo dell' art. 175, comma 2 bis, c.p.p. deve infatti essere interpretato non in senso derogativo o restrittivo di quanto disposto dal precedente periodo (che fa decorrere il termine per la presentazione della richiesta di restituzione in termine dal momento di effettiva conoscenza del provvedimento), sganciando il dies a quo per la presentazione dell' istanza in parola dall' effettiva conoscenza e ricollegandolo alla consegna, ma in senso confermativo e rafforzativo del medesimo, prevedendo che al rispetto del generale principio di effettività della conoscenza ivi previsto si aggiunga anche il decorso del termine di trenta giorni dalla consegna del condannato, al fine di consentire a quest' ultimo, una volta tornato in Italia, di avere a disposizione un termine congruo per approntare le proprie difese (si vedano in questo senso Cass. sez. 4, Sentenza n. 4904 del 27/11/2014 Cc. dep. 02/02/2015 rv. 262027 nonché id. sez. 3, n. 2320 del 21/11/2012 - dep. 16/01/2013, Rv. 25416701). L'ordinanza gravata tuttavia fa ricorso a una doppia motivazione, spiegando che la sentenza del Tribunale di Aosta era stata notificata in data 18 settembre 2010 presso il domicilio eletto (all' indirizzo di Aosta, via Malherbes n. 22), con plico ritirato da familiare convivente che aveva sottoscritto la cartolina. A questo proposito CO RI MO nulla ha obiettato all' interno del ricorso presentato. Ora questa Corte ha già avuto di chiarire che in tema di restituzione in termini per proporre opposizione il giudice è tenuto a verificare, sulla base di idonee allegazioni dell' interessato che indichino le ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato e in forza degli ordinari poteri di accertamento, che l' istante non abbia avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento (si veda in questo senso Cass. 139 del 14/10/2015 Cc. dep. 07/01/2016 - rv. 265678). Dunque l'attività di verifica della mancata effettiva conoscenza del provvedimento pronunciato non ha carattere generale e illimitato, ma rimane condizionata dall' assolvimento di un onere di CeParzi specifica allegazione ad opera dell' istante ("In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, grava sull' istante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, senza che ciò comporti a carico del richiedente l'onere di provare le circostanze poste a fondamento della domanda, dovendo il giudice, investito della richiesta, compiere ogni necessaria verifica in relazione all' effettiva conoscenza del provvedimento" (Cass. 23322 del 10/03/2016 Cc. - dep. 06/06/2016- Rv. 267223). Nel caso di specie il ricorrente nulla ha allegato in merito alle ragioni che gli hanno impedito di avere effettiva conoscenza del provvedimento regolarmente notificato presso il domicilio in precedenza eletto e ritirato da persona dichiaratasi familiare con lui convivente. Il mancato assolvimento di un simile onere ha impedito all' organo giudiziale investito della richiesta di restituzione nel termine di verificare gli assunti dell' istante e comporta, inevitabilmente, l' inammissibilità dell' istanza presentata. In forza delle considerazioni sopra esposte il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell' art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 1.500 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma in data 9 novembre 2016 Il Consigliere estensore I Presidente Giovanni Diotallevi Alberto Alberto Rove DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA ONE PENALE 30 NOV. 2016 CANCELLE Claudia Pineli