Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2012, n. 9776
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Sentenza 22 novembre 2012

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In tema di notificazioni, poiché l'elezione di domicilio pone, a carico di chi la effettui, l'onere di verificare che il soggetto indicato come domiciliatario sia effettivamente reperibile nel luogo indicato e di comunicare non solo ogni variazione del domicilio ma anche la sua invalidità sopravvenuta, deve ritenersi regolarmente effettuata la notificazione mediante consegna a persona dichiaratasi convivente dell'imputato nel domicilio eletto anche se l'imputato, "ab origine", risiedeva altrove, senza che di ciò avesse dato comunicazione all'Ufficio.

È valida la notificazione all'imputato effettuata presso il domicilio eletto a mani di persona capace e convivente (nella specie, il cugino) a nulla rilevando, in assenza di comunicazione della variazione di domicilio, il mutamento di dimora frattanto intervenuto, dovendo il rapporto di convivenza con i familiari intendersi come basato, più che sulla continuità della coabitazione, sulla persistenza dei vincoli che legano tra loro i membri di una stessa famiglia, che non cessano a causa del temporaneo allontanamento di uno di essi.

Il diritto alla restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale opera solo quando risulti dagli atti la mancata conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, non essendo sufficiente la dichiarazione di quest'ultimo di non aver ricevuto notifica del provvedimento, atteso che all'onere dell'Autorità Giudiziaria di compiere ogni necessaria verifica, ai sensi dell'art. 175 comma secondo cod. proc. pen., corrisponde l'onere dell'interessato di allegare circostanze rilevanti, suscettibili di verifica da parte dell'Autorità Giudiziaria stessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2012, n. 9776
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9776
    Data del deposito : 22 novembre 2012

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