Sentenza 22 novembre 2012
Massime • 3
In tema di notificazioni, poiché l'elezione di domicilio pone, a carico di chi la effettui, l'onere di verificare che il soggetto indicato come domiciliatario sia effettivamente reperibile nel luogo indicato e di comunicare non solo ogni variazione del domicilio ma anche la sua invalidità sopravvenuta, deve ritenersi regolarmente effettuata la notificazione mediante consegna a persona dichiaratasi convivente dell'imputato nel domicilio eletto anche se l'imputato, "ab origine", risiedeva altrove, senza che di ciò avesse dato comunicazione all'Ufficio.
È valida la notificazione all'imputato effettuata presso il domicilio eletto a mani di persona capace e convivente (nella specie, il cugino) a nulla rilevando, in assenza di comunicazione della variazione di domicilio, il mutamento di dimora frattanto intervenuto, dovendo il rapporto di convivenza con i familiari intendersi come basato, più che sulla continuità della coabitazione, sulla persistenza dei vincoli che legano tra loro i membri di una stessa famiglia, che non cessano a causa del temporaneo allontanamento di uno di essi.
Il diritto alla restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale opera solo quando risulti dagli atti la mancata conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, non essendo sufficiente la dichiarazione di quest'ultimo di non aver ricevuto notifica del provvedimento, atteso che all'onere dell'Autorità Giudiziaria di compiere ogni necessaria verifica, ai sensi dell'art. 175 comma secondo cod. proc. pen., corrisponde l'onere dell'interessato di allegare circostanze rilevanti, suscettibili di verifica da parte dell'Autorità Giudiziaria stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2012, n. 9776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9776 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 22/11/2012
Dott. GENTILE Domenica - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 2047
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - N. 15009/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL AO OH N. IL 01/01/1973;
avverso l'ordinanza n. 90/2011 TRIBUNALE di VENEZIA, del 29/02/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
lette le conclusioni del PG Dott. GERACI Vincenzo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Venezia in composizione monocratica, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha respinto l'istanza avanzata ex art. 175 c.p.p., comma 2 nell'interesse dell'odierno ricorrente, volta ad ottenere la restituzione nel temine per impugnare la sentenza contumaciale di condanna resa in suo danno dallo stesso ufficio in data 1 giugno 2001, osservando:
- che detta sentenza risultava regolarmente notificata all'imputato nel domicilio ritualmente eletto (a mezzo posta con raccomandata ritirata da persona qualificatasi come suo cugino);
- che all'udienza camerale all'uopo fissata, il difensore si era limitato a lamentare che il cugino avrebbe omesso di informare l'interessato circa l'avvenuta notifica;
- che l'interessato non aveva in alcun modo documentato l'asserita mancata conoscenza della notifica dell'atto de quo, se non genericamente lamentando di non esserne stato informato dal soggetto che aveva materialmente ricevuto l'atto presso il domicilio eletto.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso OH EL AO, con l'ausilio del difensore, deducendo il motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., comma 1;
1^ - violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. D), lamentando che l'interessato era uno straniero senza fissa dimora, che la sentenza contumaciale in questione era stata notificata erroneamente all'indirizzo di altro cittadino straniero, in provincia di Perugia, dove peraltro il ricorrente non era mai stato, e non presso lo studio del difensore ex art. 161 c.p.p., e che dopo al sentenza EL AO aveva certamente fissato una nuova dimora, ed ha concluso chiedendo la cassazione dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è in toto inammissibile, perché fonda su motivi dedotti genericamente, o comunque manifestamente infondati.
1. Il ricorrente non ha compiutamente analizzato ne' contestato le argomentazioni poste dal provvedimento impugnato a fondamento del rigetto dell'istanza in questione, in particolare:
- non contestando l'elezione dell'indicato domicilio;
- non contestando che la notificazione de qua fosse stata effettuata presso il domicilio in precedenza eletto, a mani di un cugino, perfettamente legittimato a ricevere la notifica dell'atto in questione.
A fronte di tali emergenze processuali, il ricorrente si limita a lamentare:
- di non essere mai stato in provincia di Perugia: ma ciò non avrebbe comunque privato di validità la non contestata elezione di domicilio;
- di aver certamente fissato dopo la sentenza in questione nuova dimora: ma anche ciò (se in ipotesi la deduzione fosse fondata: il ricorrente, infatti, lo afferma in chiave meramente probabilistica, senza alcun supporto documentale) non avrebbe comunque privato di validità la non contestata elezione di domicilio, in difetto della dovuta comunicazione della variazione del domicilio eletto;
- la mancata effettuazione della notificazione al difensore ex art 161 c.p.p., in realtà senz'altro non dovuta, essendo stata regolarmente effettuata la notificazione al domicilio eletto, a mani di persona capace (e, nella specie, non si dubita che il soggetto che aveva ricevuto l'atto in questione lo fosse), e convivente, pur se non necessariamente in senso strettamente materiale: il rapporto di convivenza con i familiari che si trovano presso il domicilio eletto, infatti, deve essere inteso come basato, più che sulla continuità della coabitazione, sulla persistenza dei vincoli che legano tra loro i membri di una stessa famiglia che non cessano a causa di un temporaneo allontanamento di uno di essi (Sez. 1, n. 7046 del 1 febbraio 2005, Di Lernia, rv. 230926);
- di non aver ricevuto dal cugino notizie sull'intervenuta notificazione, senza nulla documentare, e neanche allegare, in proposito (ad esempio, di non avere cugini).
1.1. È opportuno precisare che la elezione di domicilio pone, a carico di chi la effettui, l'onere di verificare che il soggetto indicato come domiciliatario sia effettivamente reperibile nel luogo indicato e di comunicare non solo ogni variazione del domicilio ma anche la sua invalidità sopravvenuta: deve, pertanto, ritenersi regolarmente effettuata la notificazione mediante consegna a persona dichiaratasi convivente dell'imputato nel domicilio eletto, anche se l'imputato, ab origine, risiedeva altrove, senza che di ciò avesse dato comunicazione all'Ufficio (Sez. 5, n. 34340 dell'8 giugno 2005, Concone, rv. 232319).
1.2. Deve aggiungersi che questa Corte Suprema ha ritenuto, con riguardo a fattispecie simile a quella in esame, che va accolta la richiesta di restituzione dell'imputato nel termine per impugnare una sentenza contumaciale quando sia provato che il soggetto (nella specie, un parente) presente nel domicilio eletto dall'imputato, cui l'estratto contumaciale è stato notificato, abbia, per dimenticanza, omesso di darne notizia all'interessato (Sez. 3, n. 9940 del 12 novembre 2009, dep. 11 marzo 2010, rv. 2462259: in quel caso, tuttavia, risultava dagli atti che il soggetto ricevente, "dovendosi assentare per motivi di lavoro, si era dimenticato di avvertire lo zio dell'avvenuta notifica, a ciò provvedendo unicamente (...) dopo che la pronuncia era divenuta irrevocabile, come da documentazione allegata alla istanza".
Analogamente, si è ritenuto che è illegittimo il diniego della richiesta di restituzione in termini per la presentazione dei motivi di appello, ex art. 175 c.p.p., comma 2, quando l'estratto contumaciale della sentenza sia stato notificato all'imputato al domicilio eletto in un momento, però, in cui questi si trovava ristretto agli arresti domiciliari in luogo diverso (Sez. 6, n. 5918 del 6 dicembre 2011, dep. 15 febbraio 2012, Privitera, rv. 252409), ma in fattispecie nella quale esisteva "agli atti prova documentale (già offerta in allegato alla istanza di restituzione in termini) della veridicità degli asserti del ricorrente, relativi alla sua condizione, durante lo svolgimento del processo e al momento della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza, di ristretto agli arresti domiciliari in luogo diverso da quello precedentemente dichiarato, e alla circostanza di non avere ricevuto dal omissis - v. dichiarazioni del medesimo - notizia della detta notifica".
1.3. L'art. 175 c.p.p., comma 2, come sostituito dalla L. 22 aprile 2005, n. 60, di conversione del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17,
stabilisce che, ove sia stata pronunciata sentenza contumaciale, l'imputato sia restituito, a sua domanda, nel termine per proporre impugnazione, a meno che non si accerti che egli abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento oppure del provvedimento ed abbia, volontariamente, rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione.
Si è già chiarito (Sez. 4, n. 23137 del 14 maggio 2008, Mostardini, rv. 240311; Sez. 6, n. 2718 del 16 dicembre 2008, dep. 21 gennaio 2009, Holczer, rv. 242430; Sez. 3, n. 9940 del 12 novembre 2009, dep. 11 marzo 2010, Loi, rv. 246225) che, agli effetti dell'accertamento della non "effettiva conoscenza" e degli altri presupposti "volontari" indicati e pretesi dalla norma per ottenere la restituzione, è l'autorità giudiziaria richiesta che deve compiere ogni necessaria verifica, considerato che la legge in questione ha introdotto una sorta di presunzione iuris tantum di non conoscenza, ponendo a carico del giudice l'onere di reperire negli atti l'eventuale prova contraria e, più in generale, di effettuare tutte le verifiche occorrenti al fine di accertare se il condannato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento ed abbia volontariamente rinunciato a comparire.
Si è aggiunto che la ratto dell'intervento legislativo che ha novellato l'art. 175 c.p.p., è da ravvisare nella necessità di adeguare la legge processuale ai principi della Convenzione dei diritti dell'uomo e di riformare il previgente regime di restituzione in termini, già giudicato reiterata mente dalla Corte di Giustizia europea come contrastante con il diritto dell'accusato alla effettiva conoscenza dell'accusa e del processo, ad essere presente, a conoscere la decisione finale ed, in difetto, ad ottenere una nuova sede giurisdizionale per la verifica della fondatezza dell'accusa. Peraltro, non può bastare, per ottenere la chiesta rimessione in termini, la mera (e necessariamente interessata) affermazione di non aver ricevuto notizia della notificazione (ritualmente effettuata presso il domicilio altrettanto ritualmente e consapevolmente eletto) della sentenza contumaciale, non supportata da alcunché, e la ragione è intuibile: a ritenere il contrario, la parte interessata potrebbe sempre precostituire le condizioni per il successivo annullamento della sentenza contumaciale, dapprima eleggendo domicilio in luogo anche svincolato dai suoi effettivi interessi di vita, nell'esercizio di un diritto potestativo insindacabile, presso il quale l'ufficio procedente sarebbe vincolato dal codice di rito ad effettuare ogni successiva notificazione;
in seguito, affermando - altrettanto potestativamente - di non avere ricevuto dal domiciliatario (se del caso, nelle more resosi irreperibile) notizie sull'intervenuta notificazione, senza che l'A.G. possa opporre alcunché.
Il pregiudizio irragionevolmente arrecato dalla contraria interpretazione alla ragionevolezza della durata del procedimento e, più in generale, all'indefettibilità dell'esercizio della giurisdizione penale, sarebbe evidente.
Pertanto, ferma restando la presunzione iuris tantum di non conoscenza dell'atto in questione da parte dell'imputato contumace, il riferimento contenuto nell'art. 175 c.p.p., comma 2, all'onere dell'Autorità Giudiziaria di compiere ogni necessaria verifica evoca necessariamente un corrispondente onere di allegazione di circostanze rilevanti ad hoc, suscettibili di verifica da parte dell'A.G., a carico del soggetto interessato ad ottenere la rimessione in termini per l'impugnazione della sentenza contumaciale.
Ma, nel caso di specie, l'interessato non ha allegato alcun elemento suscettibile di utile verifica da parte dell'A.G. procedente, limitandosi inammissibilmente ad asserire la mancata conoscenza dell'atto unicamente censurando la ritualità della notificazione de qua.
2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della entità di detta colpa - della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2013