Sentenza 10 marzo 2016
Massime • 1
Integra un'ipotesi di causa di forza maggiore che giustifica la restituzione in termini, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., lo stato di malattia che sia di tale gravità da incidere sulla capacità di intendere e volere dell'interessato, impedendogli per tutta la sua durata qualsiasi attività. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di restituzione in termini per proporre opposizione a decreto penale di condanna che il ricorrente aveva proposto invocando l'esistenza di una patologia curata con una terapia che cagionava sbalzi di umore e forte stato emotivo ma non obnubilamento delle capacità di comprensione del contenuto degli atti e di determinarsi ad eventuali decisioni da prendere).
Commentari • 2
- 1. Art. 102 - Sostituto del difensorehttps://www.filodiritto.com/
- 2. Infarto del difensore è forza maggiore, impugnazione va garantita (Cass. 8985/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 marzo 2022
L'incapacità di intendere e di volere dovuta all'insorta malattia, che si ritiene idonea a configurare la causa di forza maggiore ai fini della restituzione in termini, deve essere valutata anche come incapacità temporanea, non essendo esigibile che il difensore, in condizioni di parziale incoscienza dovuta ad una così grave patologia come quella occorsa all'avvocato dell'istante, sia tenuto ad avvedersi del decorso del termine per impugnare nell'ambito di uno dei, plausibilmente, numerosi patrocini che compongono la sua attività professionale. Cassazione penale sez. V, ud. 19 gennaio 2022 (dep. 16 marzo 2022), n. 8985 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'Appello di Ancona, con la decisione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/03/2016, n. 23324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23324 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2016 |
Testo completo
23324/ 1 6 24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE 643 Composta da Sent. n. sez. Elisabetta Rosi -Presidente - -C.C. 10/03/2016 Angelo Matteo Socci R.G.N. 14662/2015 Relatore - Gastone Andreazza Alessio Scarcella Giuseppe Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da : PL OL, n. a Bellaria - Igea Marina il 29/01/1958; avverso la ordinanza del Gip del Tribunale di Rimini in data 15/01/2015; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. Galli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. PL OL ha proposto ricorso avverso l'ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Rimini ha rigettato la richiesta di restituzione in termini al fine di proporre opposizione a decreto penale di condanna.
2. Con un unico motivo lamenta violazione dell'art. 175 c.p.p. nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per non avere il Tribunale considerato la patologia, documentata da certificazione medica, che aveva impedito di proporre opposizione valutando invece come inidonea a tal fine la terapia cui era sottoposta, tuttavia non invocata dall'instante. D'altra parte, per due precedenti decreti penali di analogo contenuto a quello in oggetto e riferiti a omissioni di contributi per altre mensilità, l'opposizione era stata proposta dovendo pertanto ritenersi che la mancata opposizione di specie sia stata appunto dovuta ad eventi estranei alla volontà della ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile. L'art. 175, comma 1, c.p.p. prevede che le parti private, alla pari del P.M. e dei difensori, siano restituite nel termine stabilito a pena di decadenza se provano di non averlo potuto osservare "per caso fortuito o per forza maggiore"; quanto poi, specificamente, alle condizioni di salute come causa di forza maggiore, questa Corte ha precisato, in coerenza con le caratteristiche intrinseche di tale nozione, che lo stato di malattia deve essere di tale gravità da impedire per tutta la sua durata qualsiasi attività, venendo ad incidere sulla capacità di intendere e volere dell'interessato, così da impedirgli anche la spedizione a mezzo posta o la presentazione tramite un procuratore speciale dell'atto di impugnazione (Sez. 6, n. 2252 del 16/12/2010, Rv. 249197). Ciò posto, l'ordinanza impugnata ha posto in rilievo, quanto appunto alle invocate condizioni di salute che avrebbero impedito alla ricorrente di avere conoscenza del decreto penale emesso, che, da un lato, la notifica del decreto è avvenuta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento in data 04/02/2014 e, dall'altro, dette condizioni non avrebbero comunque determinato una incapacità di comprendere il contenuto degli atti e di determinarsi in merito ad eventuali decisioni da prendere atteso che la terapia si era limitata a cagionare sbalzi di umore e forte stato emotivo ma non obnubilamento delle capacità di comprensione e in ogni caso era stata sospesa all'inizio di febbraio 2014 cosicché nel periodo successivo utile per proporre opposizione nessuna questione di incapacità poteva farsi;
di qui la conclusione che la mancata opposizione era dunque riferibile al più ad una condotta negligente dell'interessata. A fronte di tale insindacabile motivazione, giacché del tutto logica ed in linea con le disposizioni di legge ed i principi di questa Corte già ricordati nonché con l'affermazione secondo cui non è consentita la restituzione in termini per l'espletamento di attività processuali che la parte aveva ampiamente la possibilità di compiere nel corso del giudizio e che non ha espletato per sua 2 negligenza (Sez. 4, n. 7002 del 20/11/2012, Capaldo, Rv. 254662), la ricorrente si è limitata a contrapporre (ciò che non sminuisce ma anzi, semmai, rafforza il ragionamento dell'ordinanza) una pretesa idoneità dei farmaci ad incidere pur sempre solo sull'umore e sullo stato emotivo e non invece sulla capacità di determinarsi correttamente. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, salvo restando, naturalmente, che la qui dichiarata inammissibilità, necessariamente discendente da quanto appena sopra osservato, e limitata all'invocata restituzione in termini, non osta a che in sede esecutiva venga fatta richiesta di revoca del decreto penale ex art. 673 c.p.p. a seguito della intervenuta trasformazione in illecito amministrativo del reato di cui all'art. 2, comma 1 bis d.l. 12.9.1983 n. 463, conv. in l. 11.11.1983 n. 638, per effetto dell'art. 3, comma 6, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 nel caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali per un importo non superiore,come nella specie parrebbe di riscontrare dalla copia del decreto penale in atti, ad euro 10.000 annui. Consegue alla declaratoria di inammissibilità la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 (in tali termini determinata stante la peculiarità data dall'intersecarsi della richiesta con la sopravvenuta abolitio criminis) in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 marzo 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta Rosi Re Gastone Andreazza DEPOSITATA IN CANCELLERIA CUN 2016 RE 3