Sentenza 15 febbraio 2013
Massime • 1
Ai fini della restituzione nel termine per impugnare un provvedimento contumaciale notificato a mani del difensore di fiducia presso cui l'imputato ha volontariamente eletto domicilio, non è sufficiente la mera deduzione della sua mancata conoscenza, ma è necessaria, quantomeno, l'allegazione delle ragioni in grado di vincere la presunzione per cui, in forza del dovere deontologico del difensore di far pervenire al proprio assistito gli atti a lui diretti, la ritualità della notifica comporta l'effettiva conoscenza del provvedimento notificato da parte dell'interessato.
Commentario • 1
- 1. Elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non garantisce conoscenza effettiva (Cass. 38647/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 settembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/02/2013, n. 25406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25406 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 15/02/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo A. - rel. Consigliere - N. 362
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - N. 35214/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC ON, nata a [...] (ex Jugoslavia) il 05/04/1962 alias OV JU;
per la restituzione in termini per proporre ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia del 28/09/2007;
Sentita la relazione del Consigliere Dott. BRUNO Paolo Antonio;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott. LETTIERI Nicola, che ha chiesto il rigetto dell'istanza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'istanza indicata in epigrafe, il difensore di EV ON, alias JU OV, avv. BASON Luciano, chiedeva, ai sensi dell'art. 175, comma 2. e.p.p., la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza indicata in premessa.
1.1. Deduceva, al riguardo, che la EV era venuta a conoscenza della pronuncia anzidetta in data 23/08/2012; che la stessa sentenza risultava emessa in contumacia ed in stato d'irreperibilità di essa istante, che ne era stata completamente all'oscuro; che, pertanto, ricorrevano le condizioni previste dall'art. 175 c.p.p., comma 2, per la restituzione in termini per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza in questione, in quanto essa istante non si era mai volontariamente sottratta alla conoscenza del relativo processo ne' aveva mai rinunciato a comparire o od a proporre impugnazione;
che tutte le notifiche del processo erano avvenute presso lo studio dell'avvocato FROIO Salvatore, ove essa istante aveva eletto domicilio;
che, nondimeno, il difensore non si era mai curato di informarla dell'esistenza del processo di appello ne' di rintracciarla per instaurare un effettivo rapporto professionale;
che essa istante era cittadina apolide, in possesso di regolare documento d'identità con determinata residenza anagrafica, per cui allo stato era certamente reperibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'istanza è infondata e non può, pertanto, trovare accoglimento, per le ragioni evidenziate dal PG in sede, nella sua requisitoria scritta. È pacifico, infatti, per espressa ammissione della stessa istante, che quest'ultima aveva eletto domicilio presso lo studio del difensore, ponendo così in essere un atto di libera scelta, che valeva, eo ipso, ad escludere la condizione dell'incolpevole ignoranza, che costituisce presupposto della nuova configurazione dell'art. 175 c.p.p., comma 2. In linea di principio, è indubbio che la stessa logica di quella scelta (richiesta di notifica in un determinato domicilio) implichi un onere di diligenza a carico della parte (al fine di conoscere se e quali notifiche siano pervenute a quel domicilio), di guisa che un'eventuale ignoranza non può che essere imputata alla sua incuria. L'ascrivibilità alla stessa parte della mancata conoscenza esclude che possa pretendersi che sia l'ufficio procedente a dover dimostrare, nella logica della nuova disposizione dell'art. 175 c.p.p., comma 2, come modificato dalla L. n. 60 del 2006, l'effettiva conoscenza del procedimento, posto che l'avvenuta notifica in luogo liberamente scelto dall'interessato vale a radicare una ragionevole presunzione di reale conoscenza degli atti notificati da parte sua, tenuto anche conto del dovere deontologico del difensore di far pervenire al proprio assistito gli atti a lui diretti (cfr. Cass. sez. 1^ n. 28619 del 25.5.2006, rv. 234285). Nel caso di specie, non risultava in processo - ne' era stato dedotto - alcun apprezzabile elemento che inducesse a ritenere che la notifica, ritualmente eseguita, non fosse anche dimostrativa di effettiva conoscenza. Ed infatti, la nuova formulazione dell'art. 175 c.p.p., comma 2, non infirma in toto la presunzione di conoscenza derivante dalla rituale notificazione dell'atto, ma si limita ad escluderne la valenza assoluta, imponendo, in linea di principio, al giudice di verificare l'effettività della conoscenza dell'atto e la consapevole rinuncia a partecipare al processo o ad impugnare il provvedimento (cfr. Cass. sez. 1^, 1.3.2006, n. 14265, rv. 233614). Obbligo che, come è ovvio, sussiste non già indiscriminatamente, ma solo in quanto emergano in atti o siano dedotte situazioni tali da far ragionevolmente dubitare che, nonostante la piena ritualità della notifica, non sia stata conseguita l'effettiva conoscenza da parte del destinatario. È, infatti, onere dell'imputato allegare almeno le ragioni per le quali, pur essendo avvenute le notifiche presso il domicilio da lui eletto ed a mani del suo difensore di fiducia, ciò nondimeno egli non ne abbia avuto notizia (cfr. Cass. sez. 5^, n. 19907 del 10.5.2006, rv. 233868).
Onere che l'istante non ha certamente assolto e di tanto va preso atto, a parte ogni rilievo sul comportamento professionale del difensore domiciliatario, che avrebbe potuto esercitare l'autonomo potere di impugnativa della sentenza in questione.
2. Per quanto precede, l'istanza deve essere rigettata nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2013