Sentenza 9 dicembre 2008
Massime • 1
Il compimento da parte dell'autorità giudiziaria di ogni necessaria verifica ai fini della decisione sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione od opposizione presuppone che l'interessato abbia indicato le ragioni della mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, senza che ciò comporti l'attribuzione al richiedente dell'onere di provare le circostanze poste a fondamento della domanda. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che fosse stata correttamente respinta la domanda di restituzione nel termine basata sul solo assunto della mancata conoscenza di un decreto penale ritualmente notificato ai sensi dell'art. 157, comma ottavo, cod. proc. pen.).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/2008, n. 2934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2934 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 09/12/2008
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 3487
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 026847/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IO DR N. IL 15/08/1960;
avverso ORDINANZA del 06/02/2008 TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto la inammissibilità del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
Con ordinanza del 06.02.2008 il G.I.P. presso il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta da CO ND volta a far dichiarare la non esecutività del decreto penale di condanna emesso in suo danno in data 20.10.2001 dallo stesso G.I.P. romano ed, in subordine, alla restituzione del termine per la proposizione dell'opposizione. A sostegno della decisione il giudice territoriale deduceva che all'imputato risultava regolarmente notificato il decreto penale di cui innanzi ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8, e che a nulla rilevava la motivazione addotta dall'istante, il quale, senza altro allegare, aveva semplicemente dichiarato di non aver avuto notizia del provvedimento giudiziale in parola.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il suddetto CO ND, assistito dal suo difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento perché viziato, secondo prospettazione di parte, da difetto di motivazione ed inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità.
Lamenta in particolare il ricorrente che il giudice adito avrebbe violato l'art. 175 c.p.p., comma 2, illogicamente motivando col richiamo all'avvenuta notifica ex art. 157 c.p.p., comma 8, dalla quale non può per nulla dedursi, come richiesto dalla norma di cui si denuncia la violazione, l'effettiva conoscenza del decreto di condanna emesso. Lamenta altresì il ricorrente che la norma in commento richiede l'assenza di prova della effettiva conoscenza dell'atto processuale in relazione al quale si invoca la restituzione in termini e che il giudice a quo, operando una illegittima inversione dell'onere probatorio, avrebbe fatto carico all'istante di provare la non conoscenza dell'atto, nonostante la norma indichi chiaramente, ad avviso della difesa ricorrente, che grava sulla stessa autorità giudiziaria ogni incombente istruttorio per verificare la sussistenza o meno della richiesta conoscenza effettiva, attività quest'ultima del tutto omessa dal giudice territoriale.
Depositava requisitoria scritta il P.G. in sede, chiedendo dichiararsi la inammissibilità del gravame.
Il ricorso non è fondato.
Nel caso di specie, come peraltro riconosciuto dallo stesso ricorrente, la notificazione del decreto penale di condanna per cui è causa è avvenuto ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8, ossia mediante deposito dell'atto presso la casa comunale del comune di residenza, affissione alla porta della casa di abitazione dell'avviso di tale deposito e comunicazione all'imputato dell'esperita procedura a mezzo di lettera raccomandata. Trattasi, pertanto, di notificazione legittima e conforme alla regole codicistiche, dalla quale consegue la ragionevole presunzione che l'interessato abbia avuto conoscenza dell'atto.
Cionondimeno si duole il ricorrente di non aver preso conoscenza di esso e che il giudice a qua, erroneamente interpretando il disposto dell'art. 175 c.p.p., comma 2, avrebbe posto a suo carico la prova di tale mancata conoscenza, in contrasto con l'obbligo, viceversa imposto al giudice dalla norma in commento, di compiere al riguardo ogni necessaria verifica. La tesi è giuridicamente errata. La norma invocata dalla parte istante infatti riconosce al giudice adito per la rimessione in termini la possibilità di compiere le opportune indagini al fine di valutare la fondatezza della domanda, ma soltanto allorché questa indichi la ragioni della mancata conoscenza del decreto penale regolarmente notificato, ne' può confondersi la illustrazione dei contenuti della domanda, con l'onere di provare le circostanze poste a fondamento di essa. Diversamente opinando si determinerebbe un evidente quanto illogico automatismo processuale, per cui la semplice domanda dell'interessato, al quale pure il provvedimento giudiziale posto in discussione risulta ritualmente notificato, obbligherebbe il giudice adito a ritenere necessaria, in ogni caso, "ogni necessaria verifica", verifica la quale, in assenza di ragioni che soltanto la parte interessata è in grado di individuare, non potrà che limitarsi alla valutazione della regolarità procedimentale della fase relativa alla notificazione dell'atto.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 dicembre 2008. Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2009