Sentenza 14 maggio 2008
Massime • 1
La nuova disciplina della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, introdotta dalla legge n. 60 del 2005, prevede una sorta di presunzione "iuris tantum" di non conoscenza da parte dell'imputato della pendenza del procedimento, ponendo a carico del giudice l'onere di reperire in atti l'eventuale prova contraria e, più in generale, di svolgere le verifiche necessarie ad accertare se il condannato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire.
Commentario • 1
- 1. Condanna in contumacia e mandato arresto europeo (Cass., 51773/13)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/05/2008, n. 23137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23137 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 14/05/2008
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - N. 1157
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 26108/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di IN SI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata in data 16 febbraio 2007 dalla Corte di appello di Firenze;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
lette le conclusioni presentate dal Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. GERACI Vincenzo, che ha chiesto annullarsi l'ordinanza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze rigettava l'istanza, presentata da SI IN, di restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di LUCCA in data 14 maggio 2001 che lo aveva condannato alle pene di anni otto e mesi sei di reclusione e L. 60 milioni di multa per il reato continuato di cui alla L. 22 dicembre 1975, n.685, art. 71. La Corte giustificava il rigetto rilevando:
che il giudizio di primo grado si era svolto in contumacia dell'imputato ma la sentenza era stata al medesimo notificata dopo l'emissione, in data 16 ottobre 2001, all'esito di ulteriori ricerche, di decreto di irreperibilità ("presso la residenza di Pietrasanta, via Aurelia Sud") mediante consegna "al difensore di ufficio avv. Guerrini", designato con il decreto medesimo;
- che effettivamente il IN era stato estradato in Italia dalla Spagna (per espiare - come affermato dal ricorrente - le pene concorrenti di cui al provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca) con provvedimento sottoposto alla condizione che gli fosse consentito di impugnare la sentenza contumaciale;
- che, tuttavia, detta possibilità è garantita soltanto alle condizioni di cui all'art. 175 c.p.p., insussistenti nel caso di specie;
- che il IN aveva, invero, avuto effettiva conoscenza del procedimento (dal quale era scaturita la condanna) derivando il medesimo da un più ampio procedimento (definito dalla Corte d'assise di LUCCA con sentenza dell'11 febbraio 1994, poi annullata in data 21 dicembre dello stesso anno dalla Corte d'assise d'appello di Firenze) nel quale l'imputato era comparso "libero e presente".
2. Avverso l'anzidetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di SI IN, deducendo violazioni di legge e chiedendone l'annullamento (il difensore ha, poi, depositato, ad integrazione, una memoria illustrativa).
Sostiene:
- che IN era comparso "libero e presente" soltanto nel giudizio di primo grado, ma non era stato reso edotto ne' del processo di appello, ne' del suo esito, ne' infine dell'instaurazione di un nuovo giudizio, essendosi allontanato dall'Italia;
- che non era provato, pertanto, che il IN avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento ed avesse volontariamente rinunciato a comparire o a proporre impugnazione;
- che, inoltre, il decreto di irreperibilità non risultava legittimamente emesso in quanto si era effettivamente accertato che il IN era stato detenuto fino al 12 settembre 2004 in Sollicciano e che all'atto della scarcerazione aveva dichiarato il proprio domicilio in Pietrasanta, via Aurelia Sud n. 197, ma nessuna ricerca era stata effettuata per verificare se effettivamente abitasse in quel luogo;
- che, inoltre, la sentenza non era stata notificata al difensore d'ufficio Giovanni Biagi, ma a tale avv. Guerrini che lo aveva "sine causa" sostituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è meritevole di accoglimento perché la motivazione dell'ordinanza impugnata, in punto di effettiva conoscenza, da parte del richiedente, del procedimento o del provvedimento e di volontaria rinuncia a comparire ovvero a proporre impugnazione, è generica e lacunosa, recte non contiene le informazioni fattuali rilevanti ai fini del decidere, così precludendo ogni possibilità di controllo. 3.1. È opportuno in proposito ricordare che l'art. 175 c.p.p., comma 2, come sostituito dalla L. 22 aprile 2005, n. 60, di conversione del
D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, prevede che, qualora sia stata pronunciata sentenza contumaciale, l'imputato sia restituito, a sua domanda, nel termine per proporre impugnazione, a meno che non si accerti che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione.
A tal fine (quello dell'accertamento della non "effettiva conoscenza" e degli altri presupposti "volontari" richiesti dalla norma per ottenere la remissione) è l'autorità giudiziaria richiesta che deve compiere ogni necessaria verifica.
La norma introduce così una sorta di presunzione iuris tantum di non conoscenza, ponendo a carico del giudice l'onere di reperire negli atti l'eventuale prova in contrario e, più in generale, di effettuare tutte le verifiche occorrenti al fine di accertare se il condannato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire.
Procurare detta prova, dunque, non spetta al richiedente, ma all'autorità giudiziaria competente a decidere sulla domanda. E se tale prova non è pienamente fornita, la concessione del nuovo termine si impone.
Il giudice è, inoltre, chiamato a fornire compiuta, puntuale e logica motivazione in ordine alle circostanze dedotte dall'interessato, il quale alleghi di non avere avuto conoscenza dell'atto, e, qualora ritenga di disattenderle, ai motivi per i quali esse non meritano accoglimento.
3.2. Nel caso di specie, invece, come si è visto, la Corte di appello si è limitata ad affermare che il IN aveva avuto effettiva conoscenza del procedimento, genericamente osservando che il medesimo era derivato da un più ampio procedimento nel quale l'imputato era comparso "libero e presente" .
Se si considera, peraltro, che effettiva conoscenza del procedimento significa sicura consapevolezza della pendenza del processo, collegata alla comunicazione di un atto formale, che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si sia verificata (cfr. ex plurimis Cass. 1, 11 aprile 2006, Joudar, RV 233880), è inevitabile concludere che non può di per sè costituire prova dell'effettiva conoscenza del procedimento, richiesta dalla norma, l'affermata comparizione dell'imputato in altro procedimento, benché dal medesimo sia asseritamente derivato quello nel cui ambito era stata poi pronunciata la sentenza contumaciale. Si tratta di affermazione che non permette di comprendere non soltanto sulla base di quali, elementi possa affermarsi che il IN avesse appreso dell'esistenza del procedimento, ma neppure come ed in che termini fosse venuto ad esistenza il procedimento poi sfociato nella sentenza contumaciale. Nè può trascurarsi che la prova deve riguardare anche la rinuncia volontaria a comparire, tema del quale la Corte di appello non si occupa (nonostante tale presupposto necessiti di verifica).
4. La decisione impugnata va, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2008