Sentenza 30 aprile 2014
Massime • 1
È illegittimo il provvedimento di rigetto della istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna fondato sul mero rilievo della regolarità formale della notifica, in quanto quest'ultima, se non effettuata a mani dell'interessato, non può essere da sola considerata dimostrativa della effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario. (Fattispecie relativa a consegna alla moglie dell'imputato del plico raccomandato contenente l'avviso del deposito dell'atto presso la casa comunale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2014, n. 20795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20795 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 30/04/2014
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 1097
Dott. GENTILI Andrea - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 52232/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT NZ AN RI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Trani del 20 novembre 2013;
letti gli atti di causa, l'ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENTILI Andrea;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GERACI Vincenzo, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con atto del 28 novembre 2013 TO NZ AN RI, tramite il proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Gip del Tribunale di Trani aveva rigettato la sua istanza, depositata presso la cancelleria del detto Tribunale in data 20 novembre 2013, volta ad ottenere la rimessione in termini per la presentazione della opposizione avverso il decreto penale n. 1029/12 emesso nei suoi confronti dal Gip di Trani in data 28 giugno 2012.
Sosteneva l'TO nella istanza di rimessione in termini che egli non aveva mai avuto cognizione della esistenza del detto decreto penale sino al 19 novembre 2013, data in cui, fortuitamente, ne era stato informato in quanto, avendo dato mandato al proprio legale di partecipare alla autorità giudiziaria la circostanza che taluni cartoni contenenti prodotti alimentari sotto sequestro per effetto di provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Trani nell'ambito del procedimento penale a suo carico n. 7171 del 2009 erano andati distrutti in un incendio sviluppatosi nei locali ove gli stessi erano custoditi, apprendeva che il detto procedimento era stato definiti? con l'emissione, in data 28 giugno 2012, di decreto penale a suo carico.
Il Gip di Trani, nel motivare il rigetto della predetta istanza, osservava che il richiamato decreto penale risultava essere stato regolarmente notificato all'TO in data 10 ottobre 2012 nella mani della moglie convivente, sicché non vi era motivo per l'accoglimento del ricorso.
Come detto l'TO ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
In particolare osserva il ricorrente che, non essendo la notificazione del decreto penale avvenuta a mani proprie, il Gip non si sarebbe dovuto limitare a verificare la regolarità formale della notificazione in questione, non essendo questa da sola sufficiente ai fini della affermazione delle effettiva conoscenza del provvedimento da parte del destinatario, ma avrebbe dovuto compiere altre indagini al fine di verificare detta conoscenza.
Peraltro, aggiunge, il ricorrente, diversamente da quanto affermato dal Gip nell'impugnato provvedimento, la notificazione del decreto penale in discorso non è avvenuta a mezzo del servizio postale con consegna del plico a mani della moglie del ricorrente, ma, stante il mancato reperimento dell'TO presso il proprio domicilio, essa è stata eseguita tramite deposito presso la casa comunale, mentre alla moglie dell'TO è stato solamente consegnato l'avviso dell'avvenuto deposito inviato, tramite lettera raccomandata, dall'Ufficiale giudiziario.
In data 25 marzo 2014 il ricorrente ha inviato una memoria illustrativa con la quale insiste nel motivo di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato ed esso è, pertanto, meritevole di accoglimento, con le conseguenti statuizioni.
Rileva la Corte che, peraltro a dispetto di quanto erroneamente ritenuto dal Gip del Tribunale di Trani - il quale sostiene che la notificazione del decreto penale a carico dell'TO sia avvenuta a mezzo del servizio postale tramite consegna del plico che lo conteneva a mani della moglie convivente del ricorrente - la notificazione dell'atto in questione all'TO è avvenuta, legittimamente, secondo le forme di cui all'art. 157 c.p.p., comma 8, mentre a mani della moglie dell'TO è stato solamente consegnato, in data 10 ottobre 2012, il plico rac-ndato contenente l'avviso dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale. Ciò che è, tuttavia, certo, e implicitamente riconosciuto nello stesso provvedimento impugnato, è che il decreto penale in questione non è stato notificato a mani del ricorrente.
Orbene, come già affermato da questa Corte, deve ribadirsi che, pur in presenza di una accertata ritualità della notificazione di un decreto penale di condanna, deve ritenersi illegittimo il provvedimento di rigetto della istanza di rimessione in termini per la proposizione della opposizione avverso di esso, se fondato sul mero rilievo della regolarità formale della notificazione dell'atto;
ciò in quanto detta notificazione, se non effettuata a mani del destinatario, non può essere di per sè sola ritenuta prova dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario. Ciò tanto più ove, come nel caso di specie, la forma di notificazione concretamente seguita neanche assicuri sull'avvenuto pervenimento dell'atto presso il domicilio dell'ingiunto, di talché neppure può ritenersi applicabile il principio di presunzione di conoscenza degli atti ricettizi pervenuti presso il loro destinatario.
Ritiene, pertanto, la Corte che in una fattispecie come questa il giudice non si sarebbe dovuto arrestare all'esame della ritualità formale della notificazione, d'altra parte neppure correttamente eseguito dato l'equivoco in cui il Gip è incorso nell'identificare la forma di notificazione adottata, ma doveva altresì esaminare la prospettazione relativa alla mancanza di effettiva conoscenza del decreto penale;
ed una valutazione in proposito non può certo ritenersi implicitamente desumibile dall'accertamento della ritualità della notificazione;
ciò a fortiori nel caso di specie in cui la notificazione si è avuta per eseguita, secondo il disposto dall'art. 157 c.p.p., dell'ultimo periodo comma 8, a decorrere dal momento della ricezione dell'avviso dell'avvenuto deposito dell'atto notificando presso la casa comunale;
quindi in realtà in base ad una mera fictio juris ed'assenza di alcuna prova diretta in ordine all'effettiva ricezione dell'atto da parte del suo destinatario. Il D.L. n. 17 del 205, convertito, con modificazioni, con L. n. 60 del 2005, nel modificare, sulla base delle indicazioni rivenienti dalla giurisprudenza della CEDU, l'art. 175 c.p.p., ha, come è noto, sostituito alla prova della non conoscenza del procedimento, il cui onere si riteneva gravare sul ricorrente, una sorta di praesumptio iuris tantum di non conoscenza, in tal modo onerando il giudice al quale è stata richiesta la rimessione in termini dell'accertamento o della effettiva conoscenza in capo all'interessato dell'atto riguardato dalla richiesta stessa ovvero della volontaria e consapevole rinunzia da parte di questo alla impugnazione. La circostanza che l'art. 462 c.p.p., nel disciplinare l'ipotesi della restituzione in termini per l'opposizione del decreto penale, richiami espressamente l'art. 175 c.p.p., chiarisce, se mai fosse necessario, che anche nell'applicazione di tale disposizione deve tenersi conto dei medesimi principi riferito al citato art. 175 c.p.p.. L'impugnato provvedimento, essendosi il Gip di Trani sottratto al riferito onere su di lui gravante, deve, pertanto, essere annullato senza rinvio e, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l), alla restituzione in termini del ricorrente provvede direttamente la Corte col presente provvedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e restituisce TO NZ AN RI nel termine per proporre opposizione al decreto penale n. 1029/12 emesso il 28 giugno 2012 dal Gip del Tribunale di Trani, al quale dispone la trasmissione degli atti.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2014