Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/10/2025, n. 35391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35391 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
35391-25
Composta da CA LL NO NI
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NE GL
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
AN RI LO LL ha pronunciato la seguente
QUINTA SEZIONE PENALE
-Presidente-
- Relatore -
Sent. n. sez. 1076/2025 UP - 09/10/2025 R.G.N. 20892/2025
sui ricorsi proposti da:
SENTENZA
TU NT nato a [...] il [...] SA AN nato a [...] il [...] BE NT nato a [...] il [...] OR SI IO nato a [...] il [...]
inoltre:
RE NA - AN DO AN ON - AN AR Comune Di Foggia
Camera Di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
Regione Puglia
Associazione Di Volontariato Giovanni IO- Eguaglianza Legalità Diritti
avverso la sentenza del 13/01/2025 della Corte d'assise d'appello di Bari
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Tiziano Masini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore dr.ssa SIMONETTA CICCARELLI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi presentati nell'interesse di TU NT e OR SI IO;
il rigetto dei ricorsi presentati nell'interesse di SA AN e BE NT.
L'avvocato Ursitti Gianluca si associa alle richieste del P.G. e deposita conclusioni e nota spese per le parti civili RE NA e AN DO alle quali si riporta;
nella qualità di
sostituto processuale dell'avvocato Pellegrini Raul Donato, difensore di AN ON e AN AR, deposita conclusioni e nota spese;
l'avvocato Brena Carlo NT Maria, nell'interesse del Comune di Foggia, deposita conclusioni e nota spese alle quali si riporta;
l'avvocato Alezza Mario Luigi, nell'interesse delle parti civili Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e Associazione di Volontariato Giovanni IO-Eguaglianza Legalità e Diritti, si associa alle conclusioni del P.G. e delle altre parti civili e deposita conclusioni e nota spese alle quali si riporta;
l'avvocato Coppi Franco Carlo, difensore di SA AN, si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento; l'avvocato D'Ambrosio Paolo, difensore di SA AN, si riporta ai motivi di ricorso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata;
nella qualità di sostituto processuale dell'avvocato Mari (Carlo) Alberto difensore di OR SI IO, si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso;
l'avvocato Censano Ettore, difensore di TU NT, chiede l'annullamento della sentenza impugnata;
si riporta ai motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento dello stesso. L'avvocato Massari Ladislao, difensore di BE NT, si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.
Ritenuto in fatto
1.La Corte d'Assise d'Appello di Bari, pronunciandosi in sede di rinvio a seguito di annullamento della Suprema Corte di cassazione, che annullava la precedente sentenza della Prima sezione della stessa Corte d'Assise d'Appello di Bari nei confronti di SA AN limitatamente al diniego della diminuente di cui all'art. 116 cod. pen. in relazione al reato di cui al capo 4), e nei confronti dello stesso SA AN e degli altri ricorrenti in relazione al giudizio di conseguenza dell'affermazione della sussistenza comparazione tra circostanze in dell'aggravante di cui all'art. 112 comma 1 n. 4 cod. pen., riconosceva in favore di SA AN e TU NT IO le già concesse attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante del nesso teleologico e confermava la pena applicata ad OR SI IO come già ridotta dalla precedente sentenza della Prima Sezione della Corte d'Assise d'Appello di Bari.
2. Ricorrono per Cassazione i quattro imputati, a mezzo di difensori abilitati.
3. Il ricorso nell'interesse di SA AN consta di tre motivi.
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3.1. Con il primo, è dedotta violazione dell'art. 627 comma 3 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi degli artt. 628 e 606 comma 1 lett. b ed e cod. proc. pen., sul punto relativo all'esclusione del concorso anomalo del SA nel delitto contestato. Al fine di negare l'applicabilità del concorso anomalo, la Corte d'assise d'appello sarebbe infatti ricorsa al medesimo percorso argomentativo ed ai medesimi elementi valorizzati dalle precedenti sentenze di merito, nonostante la censura della Suprema Corte investisse proprio tale analisi, considerata viziata dall'aver accomunato posizioni tra loro distinte, senza chiarire, con il dovuto dettaglio e all'esito di un'analisi necessariamente differenziata, da quali elementi specifici siano state raggiunte le conclusioni in termini di concorso ordinario e non anomalo. Tale percorso, dunque, non avrebbe potuto più essere posto a fondamento della sentenza impugnata, che violerebbe l'art. 627 comma 3 cod. proc. pen.. 3.2.11 secondo motivo deduce manifesta illogicità della motivazione e violazione degli art. 43 e 116 cod. pen. ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. sul punto dell'esclusione del concorso anomalo e del riconoscimento della responsabilità del SA a titolo di dolo eventuale. Non sarebbe sufficiente l'adesione del SA ad una rapina violenta al fine di dimostrare la sua adesione all'evento ulteriore, il quale non dovrebbe essere solo prevedibile, ma previsto ed accettato. Se così non fosse, tutte le rapine (in quanto commesse mediante violenza) dovrebbero comportare l'esclusione del concorso anomalo per tutti i concorrenti consapevoli dell'uso della violenza. La menzione, da parte della Corte, di precedenti di legittimità facenti riferimento a rapine eseguite con armi da fuoco sarebbe inconferente, data la diversità di offensività rispetto all'uso di un coltello, come avvenuto del caso di specie;
arma che, secondo la difesa, richiederebbe un più intenso contributo di volontà al fine di causare la morte (ad esempio, attingimento di parti corporee vitali). Inoltre, come statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza Thyssenkrupp, il dolo eventuale richiede non solo la rappresentazione con significativa probabilità della verificazione dell'evento, ma anche un processo volitivo volto a bilanciare l'eventuale interesse perseguito e l'eventuale costo da pagare per raggiungerlo, la cui risoluzione nella scelta di agire comunque determina non solo un'accettazione dell'evento, ma una sua eventuale volizione. L'applicazione poi degli indici del dolo eventuale elencati nella citata sentenza al caso di specie autorizzerebbe pienamente ad escludere l'accettazione del rischio di un omicidio nella programmazione di una rapina in un bar-tabacchi, per di più dalla modesta refurtiva.
3.3.1l terzo ed ultimo motivo si incentra sulla manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena. Sarebbe infatti illogica l'attribuzione, da parte della Corte di merito, di un trattamento più favorevole al TU (riduzione della pena da anni 21 ad anni 17) a seguito della riconosciuta prevalenza delle attenuanti generiche rispetto a quanto deciso per il SA (da anni 21 ad anni 18); ed a seguito della valorizzazione di elementi i quali, tuttavia, sarebbero stati già valutati per equiparare, nel giudizio di prevalenza delle attenuanti, le posizioni dei due imputati. Da presupposti, dunque, asseritamente analoghi la Corte,
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dimentica delle ragioni della concessione delle stesse attenuanti, sarebbe illogicamente giunta a divergenti conclusioni.
4. Il ricorso di BE NT si compone di quattro motivi.
4.1. Il primo motivo censura i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b ed e cod. proc. pen. per violazione degli artt. 99 cod. pen. e 627 cod. proc. pen., e per motivazione illogica in ordine alla ritenuta preclusione all'esame del motivo inerente alla sussistenza della recidiva. La Corte avrebbe omesso il bilanciamento ai sensi dell'art. 69 comma 4 cod. pen. a favore del ricorrente in quanto gravato da recidiva specifica ed infra-quinquennale, ed avrebbe ritenuto il motivo di gravame sul punto inammissibile, poiché inedito. Sarebbe tuttavia integrata la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen.: se non fosse come sostenuto nel ricorso, non vi sarebbe stata ragione, per la Suprema Corte, di pronunciare un annullamento sul punto. Il ricorrente, poi, non avrebbe avuto interesse ad una diversa decisione sulla verifica della circostanza aggravante di cui all'art. 112 comma 1 n. 4 cod. pen. in presenza di una immodificabilità del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, di cui difetterebbero invece i presupposti.
4.2.Con il secondo motivo è sollevata questione di illegittimità costituzionale dell'art. 69 comma 4 cod. pen. in relazione all'art. 99 comma 4 cod. pen. per violazione degli artt. 3 e 27 comma 3 Cost., ed è censurata l'illogicità del giudizio con cui la Corte d'Appello avrebbe ritenuto la questione inammissibile per difetto di rilevanza. Il divieto di prevalenza delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., posto in caso di recidiva reiterata, violerebbe l'art. 3 della Costituzione nella misura in cui disincentiverebbe l'imputato recidivo reiterato dal cercare di risarcire la persona offesa o dal tenere successivamente al reato un comportamento che ne manifesti il genuino pentimento e la volontà di reinserimento sociale, impedirebbe di tenere in debito conto cambiamenti di vita dell'imputato tali da mitigare la maggiore colpevolezza e pericolosità sociale dimostrate con la ricaduta nel delitto, e comporterebbe l'applicazione del medesimo trattamento sanzionatorio a condotte dal disvalore diverso, vincolando il giudicante a trattare situazioni di gravità contenuta, anche in virtù di elementi successivi alla commissione del reato, in modo deteriore rispetto a quella di chi commetta un reato di maggiore gravità, ma non sia recidivo reiterato. Il divieto di prevalenza violerebbe, inoltre, l'art. 27 comma 3 della Costituzione poiché enfatizzerebbe in modo abnorme il ruolo della recidiva, vanificando sotto il profilo del trattamento sanzionatorio la valenza della condotta susseguente al reato;
come già riconosciuto dalla Consulta, non sarebbe possibile perseguire efficacemente l'obiettivo della rieducazione del condannato, e si negherebbe valore a quei comportamenti che manifestino una riconsiderazione critica del proprio operato. Prova della rilevanza della questione si trarrebbe proprio dal diverso trattamento sanzionatorio dedicato ai coimputati non vincolati dall'aggravamento sanzionatorio della recidiva, ai quali la Corte ha applicato le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.
4.3.Il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 133 cod. pen. nella individuazione della pena base e motivazione assolutamente illogica e contraddittoria. La pena base per il reato di omicidio sarebbe infatti stata irragionevolmente fissata in anni 21 per TU e SA, ed in anni 24 per il solo BE, motivando tale scelta sulla base dell'intensità del dolo e della estrema gravità del reato, desumibili dalle modalità atroci dell'azione; circostanze tuttavia comuni a tutti i concorrenti nel delitto. Si sarebbe poi irragionevolmente negata rilevanza al comportamento processuale dell'imputato, che pure avrebbe ammesso la propria responsabilità in sede di interrogatorio. Infine, la Corte, nell'irrogare una pena superiore ai medi edittali, avrebbe omesso di motivare in modo stringente e completo, requisito invece affermato nella giurisprudenza di legittimità.
4.4.Con il quarto ed ultimo motivo è censurata la violazione dell'art. 99 comma 6 cod. pen., poiché l'aumento sanzionatorio di anni 8 di reclusione calcolato dalla Corte risulterebbe manifestamente superiore al cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo, nel caso di specie di 9 mesi.
5. Il ricorso nell'interesse del TU è costituito da due motivi.
5.1. Con il primo motivo, è denunciata la nullità della sentenza ex artt. 178 comma 1 lett. ce 185 cod. proc. pen. poiché la Corte, pur in presenza della definitività delle statuizioni civili, dovuta al principio della formazione progressiva del giudicato, nell'ammettere le parti civili alla discussione e al deposito delle conclusioni, e pur non stabilendo la rifusione delle spese, avrebbe male applicato la sentenza che la stessa corte ha richiamato n. 48674 del 17/09/2019 della Prima Sezione della Corte di cassazione. Tale pronuncia, infatti, oltre a vietare la rifusione delle spese alla parte civile intervenuta nel giudizio di rinvio avente per oggetto il solo trattamento sanzionatorio, non le consentirebbe di intervenire in giudizio, né di depositare conclusioni scritte, non essendovi essa legittimata, per carenza di interesse. La Corte d'appello avrebbe al più potuto ammettere l'intervento delle parti civili nei confronti del solo SA, il quale avrebbe potuto essere interessato dalla riqualificazione dei fatti in termini di concorso anomalo, non anche nei confronti del TU, ovvero degli altri coimputati. Nel caso di specie parrebbe violato dunque il principio di parità delle parti processuali sancito dall'art. 111 Cost., atteso che nel giudizio di rinvio l'intervento della parte civile si sarebbe tradotto nell'intervento di un'accusa a carattere privato. La nullità dell'ordinanza di rigetto della richiesta di esclusione della costituzione delle parti civili dovrebbe riverberarsi sulla sentenza, atteso che la discussione delle parti civili avrebbe certamente influito sulla decisione assunta.
5.2.11 secondo motivo denuncia carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione degli aumenti per continuazione, in relazione ai delitti di cui ai capi 2) e 3) dell'editto accusatorio. La Corte, infatti, dopo aver parificato le posizioni del TU e del SA e ritenuto le già concesse attenuanti generiche prevalenti sulle residue aggravanti, applicando, per l'effetto, una diminuzione di pena maggiore per il TU, avrebbe tuttavia, nel determinare in concreto gli aumenti di pena ex art. 81 cod. pen., applicato un aumento 5
maggiore per il TU rispetto al trattamento riservato al SA. La Corte avrebbe così sovvertito le ragioni alla base di una maggiore diminuzione di pena derivante dal riconoscimento delle circostanze attenuanti per il TU, rispetto a quanto determinato per il SA ("in ragione del comportamento successivo al reato tenuto dal TU, della sua ammissione degli addebiti e del collaborativo comportamento processuale della difesa del TU"), senza tuttavia argomentare sulle ragioni di tale scelta, e discostandosi peraltro dalle valutazioni operate nei precedenti gradi di giudizio, nel quali al TU era stato applicato prima il medesimo aumento del SA, e successivamente un aumento nettamente inferiore.
6.Il ricorso nell'interesse di OR SI IO è affidato ad un unico motivo, con il quale è stata denunciata la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b ed e cod. proc. pen. in relazione all'art. 69 cod. pen.. Il Giudice del rinvio infatti, nel formulare in termini di equivalenza l'esito del giudizio di bilanciamento, ha valorizzato la condanna riportata in data successiva al fatti di causa per tre furti, indicativa del fatto che l'imputato non avrebbe mutato stile di vita a seguito degli eventi oggetto del procedimento;
la Corte, tuttavia, avrebbe avvertito la necessità, per il SA e per il TU, di adeguare l'entità della pena al ruolo effettivamente svolto nella vicenda delittuosa, concludendo per un giudizio di prevalenza delle attenuanti, senza illogicamente operare il medesimo adeguamento a favore dell'OR, che non ha partecipato materialmente alla rapina. Allo stesso modo, sarebbe stata valorizzata l'ammissione "dibattimentale" degli addebiti da parte del TU, ma illogicamente non sarebbe stata attribuita rilevanza all'ammissione degli addebiti resa dal ricorrente in fase predibattimentale. L'OR, poi, avrebbe prestato il proprio contributo solo dopo la commissione della rapina, a differenza degli altri due.
Il ricorso del SA è infondato.
Considerato in diritto
1.I primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, non colgono nel segno. Per risalente giurisprudenza, in tema di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio, benché sia obbligato a giustificare il suo convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza rescindente, decide con i medesimi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato. Limite, peraltro, che gli vieta soltanto di ripetere i vizi già censurati e lo obbliga a non fondare la decisione sulle argomentazioni già ritenute incomplete o illogiche. Inoltre, il giudice del rinvio non è tenuto ad esaminare solo i punti specificati, isolandoli dal residuo materiale probatorio, ma mantiene, nell'ambito dei capi colpiti dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto, nella individuazione e valutazione dei dati, nonché il potere di desumere, anche
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aliunde e dunque anche sulla base di elementi trascurati il proprio libero convincimento, colmando, in tal modo, i vuoti motivazionali segnalati ed eliminando le incongruenze rilevate (cfr. in termini: sez. 6, n. 7651 del 2010, Mannino;
sez.5, n. 42814 del 19/06/2014, Cataldo, Rv. 261760; sez. 5, n.4761 del 1999, Rv. 213118, Munari, e massime precedenti conformi: es. n. 9476 del 1997 Rv. 208783, n. 1397 del 1998 Rv. 209692). Ritiene il collegio che il giudice del rito rescissorio, con la sentenza pronunciata, si sia puntualmente uniformato al dictum della sentenza di annullamento della Corte di cassazione ed abbia colmato le lacune motivazionali da essa registrate con un tessuto espositivo razionale, appropriato e certo non illogico, sottratto alle censure di stretta pertinenza del sindacato di legittimità. Occorre invero rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto nel primo motivo di ricorso, la decisione della prima sezione della Corte d'appello di Bari aveva circoscritto il corpo motivo riguardante l'esclusione della diminuente del concorso anomalo, invocata dalla difesa, al momento della fuoriuscita dall'auto rubata del minore, CI NT, con il coltello in mano, per trarne consapevolezza e rappresentazione, da parte del ricorrente, del possibile sviluppo omicidiario della rapina (pag.11); l'esame critico dell'appello del SA, che aveva preceduto tale apprezzamento e si era profuso sulla disamina della condotta anteatta e successiva da lui realizzata rispetto alle fasi salienti della rapina, si era soffermato esclusivamente sul motivo di gravame che ne aveva contestato la corretta identificazione tra i compartecipi dell'assalto. Coerentemente, la censura mossa dalla prima sezione della Corte di cassazione con la sentenza di annullamento per carenza di motivazione si è concentrata su tale, unico profilo, dedicato all'analisi della posizione del SA per inquadrarne le caratteristiche del concorso nell'omicidio ("i giudici di secondo grado hanno impropriamente accomunato posizioni tra loro distinte, senza chiarire [...] da quali elementi specifici e puntuali, ultronei rispetto alla sola visione del coltello nelle mani di CI all'esterno del locale, siano state raggiunte le conclusioni in termini di concorso ordinario e non anomalo, relativamente a SA"); le osservazioni articolate sulla più complessiva evoluzione dell'azione del gruppo criminale hanno riguardato i motivi di ricorso del BE e del TU, ai quali la Corte di legittimità, quanto all'elemento soggettivo della condotta omicidiaria, ha riservato diversa valutazione. Entro i confini rigorosi ed invalicabili di tale scrutinio deve allora dipanarsi il controllo di questo collegio di legittimità, chiamato a pronunciarsi sulle rinnovate argomentazioni della Corte d'assise di appello in sede di giudizio di rinvio. La Corte del giudizio di rinvio, allineandosi alle direttrici tracciate dalla decisione di annullamento, ha fatto corretta applicazione dell'orientamento di legittimità tradizionale, secondo il quale la responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordinario ex art. 110 cod. pen., se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave, mentre secondo un'interpretazione coerente con il dettato costituzionale in tema di personalità della responsabilità penale (Corte Cost. sentenza n. 42 del
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1965) configura il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., nel caso in cui l'agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza (Sez. 1, Sentenza n. 4330 del 15/11/2011, dep. 2012, Camko, Rv. 251849; sez. 3, n. 44266 del 03/04/2013, De LU, Rv. 257614; sez. 2, n. 49486 del 14/11/2014, Cancelli, Rv. 261003; sez.6, n. 15958 del 15/12/2015, Provenzano, Rv. 267363; sez.1, n. 44579 del 11/09/2018, B., Rv. 273977; sez. 2, n. 52811 del 04/11/2016, Bennato, Rv. 268788; da ultimo, sez. 5, n. 32162 del 19/06/2024, M., Rv. 286874). I giudici del rescissorio hanno dato conto dello "sviluppo dinamico" dell'azione concordata, orientativo della configurabilità del dolo animante ciascuno dei correi, qualificando come quantomeno "indiretto" quello scaturito nella mente di SA (cfr. sez. 2, n. 48330 del 26/11/2015, Lia, Rv. 265479, relativo ad un caso in cui il tipo di dolo è stato ravvisato nel comportamento del rapinatore "rimasto in automobile"); in altri termini, seguendo una trama scevra da vizi logico-giuridici, la sentenza impugnata ha ritenuto che gli elementi di fatto accertati nel corso del procedimento penale non siano compatibili con la mera inosservanza di regole di prudenza consistente in una "culpa in eligendo" o, comunque, con l'affidamento, nell'esecuzione del reato, alla condotta di un terzo (sez.5, n.44359 del 18/03/2015, Sisti, Rv.265728); e si è correttamente allineata alle indicazioni, invero condivisibili, di Sez. 1, n. 2481 del 04/06/2021, Dambrosio, n.m., che ha precisato come <nelle azioni collettive sfociate in un omicidio la valutazione del coefficiente psicologico non può che derivare dalla analisi del complessivo livello di consapevolezza di ciascuno circa la potenzialità lesiva del mezzo utilizzato e circa le modalità concrete di realizzazione del fatto. Non è tuttavia necessario che ogni concorrente nel reato sia portatore del medesimo 'grado' di intensità del dolo, ben potendo essere apprezzate al di là della particolare ipotesi dell'evento più grave di quello concordato (art. 116 cod. pen.) - delle graduazioni diverse>. La contezza dell'arma micidiale il coltello affilato si rivela omogenea con la concreta rappresentazione dell'ulteriore accadimento di maggiore gravità e con il coefficiente psicologico del dolo, come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (sez. U n. 377 del 18/12/2008, Antonucci, Rv. 241754; sez.1, n. 4858 del 16/11/2023, Raiola, Rv. 285715; sez. 1, n. 12750 del 27/02/2019, Tarantino, Rv. 276175, che non ha riguardato un caso in cui è stata utilizzata un'arma da fuoco, ma una pistola giocattolo;
e la rapina è degenerata in tentato omicidio mediante accoltellamento), ma il provvedimento impugnato, curando di non riproporre l'enunciato censurato come insoddisfacente dalla sentenza di annullamento, ha ripercorso il più ampio contesto della meticolosa pianificazione, organizzazione e realizzazione dell'evento delittuoso, nel quale l'uccisione del tabaccaio ha rappresentato passaggio ed epilogo finale fisiologicamente prevenuto ed ab initio accettato come concretamente possibile (cfr. sez.2, n. 49486 del 14/11/2014, Cancelli, cit.; sez.1, n. 2652 del 26/10/2011, Papa, Rv. 251827; sez. 6, n. 7388 del 13/01/2005, P.G. in proc. Lauro, Rv. 231460) e non "altamente
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probabile" o anche "probabile", connotato proprio del dolo diretto (sez. U n. 3571 del 14/02/1996, Mele, Rv. 204167; sez.1, n. 12954 del 29/01/2008, Li e altri, Rv. 240275; sez. 1, n. 7770 del 03/07/1996, Garbin, Rv. 205534) da parte di tutti i protagonisti dell'azione. La comune rappresentazione della possibilità dell'evento più grave, in altre parole, si è tradotta ed arrestata nell'accettazione del rischio" del suo verificarsi da parte del SA, che ha svolto il compito del "palo" nel corso della rapina e si è sviluppata, in progressione, nell'azione degli altri tre, che hanno direttamente voluto e consumato l'omicidio del tabaccaio. Sono state dunque illustrate, in sequenza e in uno con la sintomatica padronanza dell'altrui possesso dell'arma bianca, di indiscutibile capacità letale le modalità rapide, coordinate e sinergiche dell'incursione, operata nel contesto di una "violentissima azione delittuosa", significativamente durata "meno di un minuto" (cfr. pag. 81 sentenza di primo grado, in doppia conforme sulla responsabilità), all'interno dell'esercizio da parte dei complici del SA, rimasto alla guida del veicolo, appositamente rubato il giorno prima;
le movenze del CI, che brandiva visibilmente il coltello, oggetto per sua natura incline ad attentare all'incolumità della persona;
la distribuzione strategica dei ruoli dei rapinatori, tutti con il volto travisato, TU "staffetta", con il compito di intimidire brutalmente i presenti e di preparare l'attacco di BE e CI, che si precipitavano con impeto dietro al bancone del bar, con il minore che accoltellava senza esitazione, ripetutamente e con estrema ferocia il AN all'altezza del viso, attingendo organi vitali. Quanto, più in particolare, al contributo cosciente e proattivo del SA, ne sono state congruamente stigmatizzate la partecipazione al furto dell'autovettura strumentale alla rapina, in concorso con il CI;
l'immagine di una foto del BE con il passamontagna, scattata pochi minuti prima della fatale rapina, rinvenuta nella memoria del suo telefono cellulare (pag.76 e seg. sent. di primo grado), la stabile frequentazione, da parte sua, di soggetti dediti alle rapine, come BE, OR, CI e CE. E' stato, insomma, esaurientemente vagliato l'innesto dell'azione omicidiaria del singolo partecipe nella comune concertazione di un'azione profondamente violenta con l'uso di un'arma di potenziale efficacia
esiziale.
Con la plausibilità dell'indirizzo adottato non collidono le indicazioni interpretative tracciate dalle Sezioni Unite n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, poiché anche a trascurare che tale arresto giurisprudenziale ha riguardato il tema della violazione di regole cautelari in ambito lavorativo e, dunque, un contesto di natura lecita e non un accadimento di estrazione criminale (sez.5, n. 4854 del 15/11/2021, Marchese, Rv. 282873) l'omogeneo complesso degli indicatori evidenziati nel duplice elaborato di merito appaga la dimostrazione "che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa", come richiesto, ai fini della configurazione del dolo indiretto, dall'approdo del più autorevole collegio di questa Corte.
2.11 terzo motivo non può essere accolto.
In tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento al coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (sez. 3, n.27115 del 19/02/2015, La Penna, Rv.264020; sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839; sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012, Giovane, Rv.252880). Non si coglie caduta di logicità nella, peraltro modesta, differenziazione della decurtazione della pena per la concessione delle attenuanti generiche per le posizioni di SA e TU, atteso che la Corte d'assise d'appello ha tenuto conto del comportamento processuale di quest'ultimo (pagg. 29- 30), che è altro rispetto al contegno post delictum, consistito negli sfoghi al telefono nel confronti dell'agire del CI. E il riconoscimento dell'atteggiamento collaborativo della difesa del TU non ha riguardato soltanto l'ammissione di responsabilità dell'imputato, quanto la rinuncia ai motivi di appello in relazione a "numerose questioni in fatto e in diritto, oltrechè una questione di legittimità costituzionale dell'art. 438 cpp" (pag.14 prima sentenza di appello).
3.11 ricorso del BE è geneticamente inammissibile, perché all'esito del giudizio di rinvio è preclusa la possibilità di dedurre questioni non già devolute alla Corte di cassazione con il ricorso che ha determinato l'annullamento con rinvio (sez.5, n. 29358 del 22/03/2019, Miah, Rv. 276207). Il riepilogo dei motivi del primo ricorso per cassazione del BE (v. pagg. 11- 13 sentenza di annullamento), ai quali si è poi riferita la risposta del Supremo collegio, esclude che siano state formulate censure, a qualsiasi titolo, sulla legittimità della contestazione della recidiva e sulla entità del trattamento sanzionatorio alla luce dei parametri dell'art. 133 cod. pen., a prescindere dal fatto, che non è rilevante in questa sede, che la Corte d'assise d'appello del giudizio di rinvio vi abbia rivolto attenzione, peraltro per statuire pari inammissibilità perché il tema della recidiva non è stato sollevato con il gravame originariamente presentato avverso la sentenza di primo grado, come correttamente rilevabile dalla lettura della decisione annullata, che ha richiamato i motivi di appello dell'imputato, tra i quali non figurano quelli riguardanti la recidiva (pag.3, pag. 13). Il collegio osserva inoltre che la circostanza aggravante di cui all'art. 112 primo comma n. 4) cod. pen., in relazione alla cui configurazione la Corte di cassazione aveva pronunciato l'annullamento con rinvio della prima sentenza di secondo grado, non è stata tenuta in considerazione dalla Corte del giudizio di rinvio (pag.28) ed il giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen. è stato riservato agli altri dati circostanziali. Ne viene l'irrilevanza, ai fini del presente giudizio, della dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 comma 4 cod. pen. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99 comma 4 cod. pen., come correttamente sottolineato dalla Corte d'assise d'appello con la sentenza impugnata. Quanto alla dedotta illegalità della pena, occorre solo osservare che l'aumento di anni 8 sulla pena di anni 24 di reclusione è quello minimo di un terzo applicato a norma dell'art. 81 comma
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4 cod. pen. in relazione alla ritenuta recidiva reiterata, irrogato dunque (non a titolo di aumento per la recidiva ma) nell'ambito della ritenuta continuazione tra più reati e del relativo cumulo giuridico, il cui limite invalicabile è soltanto quello di cui all'art. 81 comma 1 e comma 3 cod. pen..
4.Il ricorso dell'ER è inammissibile, perché manifestamente infondato. E' costante insegnamento della Corte di legittimità che il giudizio di comparazione fra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); nel caso di specie, la Corte territoriale non si è arrestata alla stima della comparazione tra circostanze di segno diverso, ma ha congruamente affrontato la doglianza di gravame ed ha ritenuto insuscettibile di variazione in mitius il giudizio di equivalenza, formulato dal primo giudice, tra le concesse attenuanti generiche e le aggravanti contestate per il capo 2), in considerazione dell'intervenuta condanna dell'imputato per altri tre furti, commessi in epoca successiva, dimostrativi di una scelta esistenziale radicata ed impermeabile rispetto alla somma gravità degli accadimenti del processo, sfociati nella soppressione della vittima.
5.Il ricorso del TU è inammissibile.
5.1. La questione di nullità della sentenza del giudizio rescissorio per la mancata esclusione della parte civile per difetto di legittimazione è inammissibile per carenza di interesse. La Corte del giudizio di rinvio ha fatto buon governo del principio di diritto, condiviso dal collegio, in virtù del quale, qualora dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione proposta dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel conseguente giudizio, pur se esercita il suo diritto di partecipare allo stesso, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali (sez.4, n. 22697 del 09/07/2020, L., Rv. 279514; sez.6, n. 8326 del 04/02/2015, Murgia, Rv.262626). Al di là della partecipazione delle parti civili, anche con il deposito di conclusioni, al giudizio di rinvio, alcuna statuizione è stata infatti adottata a loro favore (pag. 31) in ragione dell'oggetto del giudizio medesimo che, quanto al TU, era inerente alla sola rimodulazione del trattamento punitivo per effetto della decisione di annullamento, situazione destinata a non produrre riverbero sulla pretesa risarcitoria delle parti civili (così ex multis, sez.4, n. 22697 del 09/07/2020, cit.); né il motivo di ricorso, sul punto generico, ha messo in risalto l'eventuale contributo dato dalle difese di parte civile alla deliberazione del verdetto finale.
5.2. Si palesa, invece, manifestamente infondata l'obiezione riguardante il presunto profilo di manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata per quanto attiene alla quantificazione degli aumenti per la continuazione stabiliti per i reati-satellite di cui ai capi 2) e
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3) dell'imputazione. La Corte d'assise del rinvio ha fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); l'obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. L'onere argomentativo è stato, pertanto, assolto (si vedano, in particolare, pagg. 29-30 della sentenza impugnata), vuoi perché gli incrementi di pena conteggiati per i reati di rapina e di ricettazione sono notevolmente contenuti, vuoi perché al coimputato SA è stata comminata la stessa pena finale, benchè la sentenza gli abbia assegnato un ruolo di minor gravità nella consumazione dei reati, per intensità di dolo e per il grado dell'apporto (pag.29) e, peraltro, rispetto a TU, afferente ad un numero più limitato di addebiti.
6. L'imputato SA AN deve essere condannato alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili costituite Comune di Foggia, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Foggia, Associazione di Volontariato Giovanni IO Eguaglianza Legalità Diritti, AN AR, AN. ON, AN DO, RE NA, che si liquidano per ciascuna parte civile - in complessivi euro 3.800 per ciascuna, oltre accessori. Nulla deve essere liquidato a vantaggio delle parti civili per quanto concerne le posizioni degli imputati diversi da SA AN, perché ricorrenti per ragioni confinate alla dosimetria della pena, in relazione alle quali le parti private difettano di un interesse salvaguardabile in questa sede.
7. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'ER, del BE e del TU, conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende;
mentre il ricorso del SA deve essere respinto, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di TU NT, BE NT e OR SI IO e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in 12
favore della cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di SA AN e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla refusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili che liquida in euro 3.800 per ciascuna di esse, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 09/10/2025
Il consigliere estensore пишл Tiziano Masini
Il Presidente
LU LL
CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA
79 OTT 2025
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO LA NZ
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