Sentenza 2 dicembre 2011
Massime • 1
Integra il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) qualsiasi comportamento del contribuente, maliziosamente teso all'evasione delle imposte ed accompagnato da una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie. (Nella specie l'imputato, dopo aver costituito una società in accomandita semplice unitamente ad un correo, aveva conferito a quest'ultima un ramo di azienda della ditta di cui era titolare del valore di 2000 euro, avente però ad oggetto lavori relativi ad un contratto di appalto di oltre 9 mln. di euro, di cui più di 6 mln. spettanti alla ditta individuale, omettendo di indicare nella dichiarazione fiscale quest'ultima somma nonché il reddito di oltre 3 mln. di euro, pari alla differenza tra costi e ricavi, e provvedendo a sciogliere la società dopo soli otto mesi dalla sua costituzione).
Commentari • 3
- 1. 2000: omessa dichiarazione, dichiarazione infedele, dichiarazioni fraudolente, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – IUS In Itinerehttps://www.iusinitinere.it/
I delitti dichiarativi nel D.Lgs. n. 74/2000: omessa dichiarazione, dichiarazione infedele, dichiarazioni fraudolente, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti A cura di Gennaro Vergara, partecipante dell'Executive Master in Diritto Tributario e Contenzioso. I reati relativi alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto, previsti dal D.Lgs. n. 74/2000[1], possono essere distinti tra reati fraudolenti e quelli non fraudolenti. I primi sono la dichiarazione fraudolenta (art. 2), l'emissione di fatture false (art. 8), l'occultamento e la distruzione della contabilità (art. 10) e la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11). Quello non …
Leggi di più… - 2. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 28 ottobre 2022
- 3. Indebito utilizzo del plafond I.V.A. all’atto dell’importazioneFrancesco Pittaluga · https://www.filodiritto.com/ · 29 dicembre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/2011, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 02/12/2011
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 2107
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 26133/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OT ID, nato a [...] il [...], e D'ID LV, nata a [...] l'[...];
Avverso la ordinanza dal Tribunale del Riesame di Ascoli Piceno in data 16/5/11;
Visti gli atti, la ordinanza ed il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere doti. Santi Gazzara;
Udita la requisitoria del sostituto Procuratore Generale, nella persona del Dott.ssa Elisabetta Cesqui, che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore dei ricorrenti, avv. Aldo Pannain. in sostituzione dell'avv. Nazario Agostini, il quale ha concluso per l'accoglimento. Osserva:
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16 maggio 2011, il Tribunale di Ascoli Piceno, quale giudice del riesame, rigettava il ricorso proposto da TI ID e D'EM LV avverso il decreto di sequestro preventivo del G.I.P. presso il Tribunale di quella città del 21 aprile 2011 ed avente ad oggetto alcuni immobili di loro proprietà. Avverso tale pronuncia i predetti proponevano ricorso per cassazione. Con un unico motivo di ricorso deducevano la violazione dell'art. 110 c.p., e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 3, ed inosservanza dell'art. 321 c.p.p., commi 1 e 2 bis, art. 322 ter c.p., e L. n. 244 del 2007, art. 143, comma 1, nonché il vizio di motivazione.
Rilevavano, a tale proposito, l'infondatezza dell'ipotesi accusatoria che individuava, quali mezzi fraudolenti idonei a configurare il reato contestato, nella apposita costituzione di una società in accomandita semplice alla quale veniva conferito, dalla ditta DI di OT ID il ramo di azienda del valore dichiarato di Euro 2.000,00 avente ad oggetto lavori relativi ad un contratto di appalto e l'estraneità alla vicenda di D'EM LV, in quanto mera legale rappresentante della socia accomandante.
Aggiungevano che la ditta DI di OT ID restava titolare del contratto di appalto in questione, mantenendo pertanto il relativo obbligo tributario anche dopo i conferimento alla nuova società, costituita peraltro quando i singoli collaudi funzionali tecnico amministrativi relativi al suddetto appalto erano stati già ultimati e senza operare alcun transito di denaro.
Osservavano, inoltre, che il conferimento del ramo di azienda non era stato effettuato con finalità di evasione fiscale, bensì al fine di conseguire l'attestato di qualificazione S.O.A. ed I.S.O.. Deducevano, inoltre, che il sequestro non era legittimamente applicabile in ragione della insussistenza del reato contestato e che mancavano, in ogni caso, i presupposti di legge sia per difetto di correlazione tra le cose sequestrate ed il reato medesimo, sia per l'assenza del requisito della confiscabilità dei beni. La misura reale, inoltre, era stata applicata con riferimento a beni personali degli amministratori delle società destinatane dei proventi dell'evasione contestata, senza previamente escutere il patrimonio delle società medesime.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, si palesa del tutto logica e corretta. Occorre, preliminarmente, ricordare che la costante giurisprudenza di questa Corte ritiene proponibile il ricorso per cassazione avverso la ordinanza emessa in sede di riesame di provvedimenti di sequestro (probatorio o preventivo) esclusivamente per violazione di legge e non anche con riferimento ai motivi di cui all'art. 606 c.p.c., lett. e), pur rientrando nella apparente violazione di legge la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente (Cass. 1/10/2010, n. 35532). Nella fattispecie deve, tuttavia, escludersi che le lamentate carenze motivazionali possano ricondursi in ipotesi di mancanza assoluta di motivazione o di motivazione solo apparente, avendo i giudici del riesame compitamente analizzato la vicenda posta alla loro attenzione, esercitando in modo coerente e compiuto il ruolo di garanzia affidatogli dal legislatore.
Anche la infondatezza delle questioni inerenti le dedotte violazioni di legge appare di macroscopica evidenza.
Invero, il Tribunale ha rilevato la piena sussistenza del fumus del reato ipotizzato evidenziando come gli odierni ricorrenti avessero appositamente costituito una società in accomandita semplice (NO EP di OT ID & C.) cui la ditta DI di OT ID conferiva il ramo di azienda del valore dichiarato di Euro 2.000,00 avente ad oggetto lavori relativi ad un contratto di appalto per un importo di Euro 9.431.806,75 di cui 6.360.477,86 spettanti alla ditta predetta. I costi ed i ricavi pari alla somma degli importi delle fatture emesse venivano inseriti nel bilancio della NO EP, che veniva poi sciolta dopo otto mesi dalla sua costituzione, senza alcuna liquidazione e con dichiarazione da parte dei soci dell'assenza di attività o passività. Il bilancio della suddetta società si chiudeva, alla data del 31 dicembre 2008, con ricavi pari a zero e nessun debito.
Mediante tale operazione, osservavano i giudici del riesame, la DI di OT ID evitava di indicare nella dichiarazione fiscale per l'anno 2008 ricavi per un importo di Euro 6.370.140,00 ed il reddito di Euro 3.727.626,00 corrispondente alla differenza tra costi e ricavi.
Correttamente i giudici rinvenivano, nella suddetta condotta, un comportamento maliziosamente teso all'evasione delle imposte, la cui natura ritenevano confermata dalla presenza di ulteriori dati obiettivi, individuati nella scelta della società in accomandita semplice che non richiede alcun vaglio da parte di esperto;
nella circostanza che il ramo di azienda conferito riguardava lavori già eseguiti ed il valore dichiarato era di soli 2.000 Euro, mentre il valore delle attrezzature indicato in bilancio di soli 12.000 Euro;
nella breve durata della società, composta dai soli due indagati e nella inverosimiglianza delle motivazioni del successivo scioglimento, nonché della natura sospetta delle operazioni contabili esaminate nel corso delle indagini.
Si tratta, infatti, di dati certamente sintomatici della sussistenza del reato contestato, per l'integrazione del quale si richiede che il soggetto agente ponga in essere una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e si avvalga di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento di tale falsa rappresentazione (cfr. Sez. 3^ n. 8962, 8 marzo 2011). La correttezza della valutazione espressa dai giudici del riesame evidenzia, dunque, la palese infondatezza dei motivi di ricorso avendo il Tribunale chiaramente evidenziato l'azione fraudolenta posta in essere dagli indagati, che analizzava anche con riferimento alla tempistica dell'artificioso meccanismo ideato chiarendo, così, che i ricavi e costi di cui si è detto in precedenza andavano indicati nella dichiarazione dell'anno 2009.
Parimenti indubbio appare il pieno coinvolgimento della D'EM nella vicenda presa in esame dal Tribunale e che viene individuata nella partecipazione all'artificio contabile che ha reso possibile al TI la fraudolenta dichiarazione fiscale in quanto legale rappresentante della s.r.l. socia della società in accomandita appositamente costituita.
Anche in questo caso la semplice sequenza degli avvenimenti indicati nel provvedimento impugnato rende indubbia, almeno per quanto riguarda la fase cautelare, la configurabilità del reato ipotizzato. L'ordinanza risulta inoltre immune da censure anche con riferimento alla applicabilità, nella fattispecie, del sequestro per equivalente, in ordine al quale non è dato ravvisare alcuna violazione di legge, visto che il reato ipotizzato, avuto riguardo anche alla data di commissione, rientra tra quelli che consentono l'applicazione di detta misura.
Le modalità della condotta posta in essere da entrambi gli indagati sono state, inoltre, correttamente valutate come sintomatiche di possibili successive azioni volte a sottrarre quanto dovuto all'erario e come tali, pienamente giustificative della sussistenza del richiesto periculum in mora per l'applicazione della misura, la quale ha correttamente attinto ai beni personali degli indagati e non anche a quelli delle società, che costituivano un mero strumento per la commissione dell'illecito, inerente l'evasione fiscale della ditta OT ID.
La presenza di più concorrenti nel reato consentiva, peraltro di operare il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, anche per la intera entità del profitto accertato indifferentemente nei confronti di ciascuno di essi, sebbene la confisca non possa poi essere duplicata o, comunque, eccedere nel quantum l'ammontare complessivo dello stesso (Cass. SS.UU. 2/7/2008, n. 26654). Da quanto osservato emerge che il provvedimento impugnato è del tutto immune da vizi.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2012