Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2005, n. 7388
CASS
Sentenza 13 gennaio 2005

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La componente psichica del cd. "concorso anomalo" - per il quale il concorrente di un reato ne risponde anche quando sia diverso da quello voluto, se l'evento è conseguenza della sua condotta - si colloca in un'area compresa tra la mancata previsione di uno sviluppo in effetti imprevedibile (situazione nella quale la responsabilità resta esclusa), e l'intervenuta rappresentazione dell'eventualità che il diverso evento potesse verificarsi, anche in termini di mera possibilità o scarsa probabilità (situazione nella quale si realizza un'ordinaria fattispecie concorsuale su base dolosa). La norma dell'art. 116 cod. pen. si applica dunque quando l'imputato, pur non avendo previsto la commissione del diverso illecito da parte dei concorrenti, avrebbe potuto rappresentarsene l'eventualità se, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, avesse fatto uso della dovuta diligenza. (Fattispecie concernente la responsabilità per concorso in una strage, realizzata provocando il deragliamento di un treno mediante cariche esplosive, d'un soggetto che aveva genericamente concordato con i correi azioni dimostrative consistenti in attentati a mezzi di trasporto o ad elettrodotti. La Corte ha annullato la sentenza assolutoria del giudice di merito, fondata sulla carenza di prova che l'imputato avesse maturato una qualche "volizione, conoscenza, accettazione o ipotizzazione di una strage" ).

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  • 1Concorso, reato, concorso ordinario, concorso anomaloAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 14 dicembre 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2005, n. 7388
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7388
Data del deposito : 13 gennaio 2005

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