Sentenza 13 gennaio 2005
Massime • 1
La componente psichica del cd. "concorso anomalo" - per il quale il concorrente di un reato ne risponde anche quando sia diverso da quello voluto, se l'evento è conseguenza della sua condotta - si colloca in un'area compresa tra la mancata previsione di uno sviluppo in effetti imprevedibile (situazione nella quale la responsabilità resta esclusa), e l'intervenuta rappresentazione dell'eventualità che il diverso evento potesse verificarsi, anche in termini di mera possibilità o scarsa probabilità (situazione nella quale si realizza un'ordinaria fattispecie concorsuale su base dolosa). La norma dell'art. 116 cod. pen. si applica dunque quando l'imputato, pur non avendo previsto la commissione del diverso illecito da parte dei concorrenti, avrebbe potuto rappresentarsene l'eventualità se, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, avesse fatto uso della dovuta diligenza. (Fattispecie concernente la responsabilità per concorso in una strage, realizzata provocando il deragliamento di un treno mediante cariche esplosive, d'un soggetto che aveva genericamente concordato con i correi azioni dimostrative consistenti in attentati a mezzi di trasporto o ad elettrodotti. La Corte ha annullato la sentenza assolutoria del giudice di merito, fondata sulla carenza di prova che l'imputato avesse maturato una qualche "volizione, conoscenza, accettazione o ipotizzazione di una strage" ).
Commentario • 1
- 1. Concorso, reato, concorso ordinario, concorso anomaloAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 14 dicembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2005, n. 7388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7388 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 13/01/2005
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - N. 00018
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 034139/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
nei confronti di:
1) UR OM UB N. IL 16/05/1942;
avverso la SENTENZA del 17/03/2003 della CORTE di ASSISE di APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMANO FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A. Mura che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore, avv. F. Conidi.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 17 marzo 2003 la Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza 27/2/2001 della Corte di Assise di Palmi, (appellata dal Procuratore Generale) con la quale AU MO UB era stato assolto dal delitto ascrittogli (gli era contestato il delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 e 285 c.p., perché in concorso con RI VI - deceduto - ed in numero superiore a tre persone ignote allo stato, nella qualità di mandanti, AU MO, nella qualità di fornitore dell'esplosivo e RI VI e persone rimaste ignote quali esecutori materiali, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato commettevano strage facendo brillare una carica di esplosivo lungo la tratta ferroviaria Salerno-Villa San Giovanni in prossimità della stazione di Gioia Tauro in concomitanza del passaggio del convoglio "Freccia del Sud" proveniente dalla Sicilia e diretto a Torino, provocando così il deragliamento del treno e la conseguente morte di CI TA, ZZ RO, GA EA, CC CO, UM TI e VA AN, nonché il ferimento di numerosissime persone - in località Gioia Tauro il 22/7/1970) "perché il fatto non costituisce reato per mancanza dell'elemento soggetivo", assolveva lo stesso ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p. "per non aver commesso il fatto".
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria.
Denunzia mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Deduce che la Corte di Assise ha reputato la partecipazione del AU al fatto-reato carente sotto il profilo soggettivo "in quanto egli era rimasto estraneo ad ogni volizione, conoscenza, accettazione o ipotizzazione di una strage";
che la Corte di Assise d'Appello, chiamata a pronunziarsi su appello del Pubblico Ministero, premesso che "correttamente è stato affermato nel provvedimento impugnato che il comportamento del AU sotto il profilo materiale risulta idoneo ad integrare il reato ascrittogli con un segmento significativo del fatto e, quindi, secondo le regole generali del concorso con una partecipazione materiale di rilievo";
che "non è corretto,invece, escludere il concorso sul rilievo della mancanza dell'elemento soggettivo", formula un'affermazione conclusiva assolutamente contraddittoria: "ciò che è carente nel quadro probatorio generale a carico del AU è la prova certa della sua partecipazione al fatto delittuoso pur programmato e pur eseguito materialmente da altri".
Deduce, quindi;
che il giudice di appello,dopo aver ritenuto "... corrette le censure mosse alla sentenza di primo grado nell'atto di impugnazione", aveva aggiunto "il quale però non può essere condiviso nella richiesta di attribuzione del fatto all'imputato ex artt. 116-285 c.p., quale responsabilità nel reato diverso da quello voluto dal concorrente che volle il reato concordato";
che l'indeterminatezza delle modalità esecutive per raggiungere il dichiarato concordato obiettivo (attentati ai treni o ai piloni dell'Enel ovvero ai traghetti) incide sul coefficiente della prevedibilità dello sviluppo dell'azione concordata che si colloca su un livello intermedio tra l'accettazione del rischio di evento ritenuto, in vario grado, probabile e la ricorrenza di evento atipico dovuto a circostanze eccezionali ed imprevedibili;
che esula dalla sfera di rilevanza causale;
che ritenere atipico l'evento diverso e più grave (morte dei passeggeri) rispetto a quello concordato (attentato alla sicurezza dei trasporti) contrasta palesemente con quanto sostenuto dallo stesso giudice di appello, il quale ha evidenziato che "la scelta criminale di far saltare un binario comporta necessariamente l'accettazione del rischio che un treno sullo stesso transitante possa deragliare".
Osserva il Collegio che il ricorso è fondato e che conseguentemente) la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio. Compito del giudice di rinvio è la precisa individuazione del nesso di causalità psichica che, come si è detto, secondo la dottrina e la giurisprudenza, rende punibile un evento eziologicamente ricollegabile alla condotta dell'agente.
In linea con l'indirizzo della Corte Costituzionale (la quale, con sentenza interpretativa di rigetto 13/5/65 n. 42, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 c.p., in riferimento all'art. 27 Cost. asserendo che la responsabilità ex art. 116 ha come base "la sussistenza non soltanto del rapporto di causalità materiale, ma anche di un rapporto di causalità psichica, concepito nel senso che il reato diverso o più grave commesso dal concorrente debba potere rappresentarsi alla psiche dell'agente, nell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto, affermandosi in tal modo la necessaria presenza anche di un coefficiente di colpevolezza") l'accertamento della prevedibilità dell'evento diverso che costituisce il coefficiente di colpevolezza, deve essere intesa in concreto e cioè utilizzando il parametro dell'homo eiusdem condicionis et professionis, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto,di talché il partecipe non risponderà del reato diverso allorché, pur usando la dovuta diligenza, non avrebbe potuto prevedere che esso si sarebbe verificato.
In definitiva l'indagine del giudice di rinvio deve, secondo l'insegnamento della prevalente giurisprudenza di legittimità, tener conto della collocazione concettuale della responsabilità ex art. 116 c.p. in un'area intermedia tra l'imprevedibilità dell'evento e l'effettiva previsione ed accettazione del rischio (condizioni che conducono rispettivamente al venir meno del nesso di causalità materiale, oltre che di quello di causalità psichica come nel caso che il reato assuma il connotato di un evento atipico, o,viceversa, alla configurazione del dolo eventuale e del concorso ordinario) e deve tendere ad accertare se l'agente si sia rappresentato,in concreto, il realizzarsi del reato diverso sia pure in un'ottica di mera possibilità o di scarsa probabilità, non ricorrendo in tale ipotesi il dolo eventuale e la conseguente configurazione del concorso ordinario ex art. 110 c.p.. Il giudice di rinvio solo nell'ipotesi che dovesse enucleare il riferimento psichico dell'evento diverso al ricorrente, distinguendo detto evento dalle confinanti ipotesi, su un versante, dell'imprevidibilità dell'evento diverso e sull'altro versante;
del dolo eventuale, perverrebbe ad una decisione affermativa della responsabilità del ricorrente in ordine al reato contestatogli. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE annulla l'impugnata sentenza e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria. Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2005