Sentenza 10 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/05/2001, n. 6486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6486 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO IT64 8 6 / 0 1 REPUBBLICA ITA POPOLO IT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE SixTouge lepl Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 10351/99 Dott. Franco PONTORIERI 14548 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Cron. Rep. 2349 Dott. Alfredo MENSITIERI W Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO -Rel. Consigliere Ud. 22/12/00 Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere ha pronunciato la seguente ھے SE N TEN ZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CC LUIGI, elettivamente UFFICIO COPIE domiciliato in ROMA Richiesta copia studio P.ZZA CAVOUR, presso 1A CRIA della CORTE di dal Sig.
5.24078 L3000 per diritti L. CASSAZIONE, difeso dall'avvocato AIELLO ROBERTO, it 10.95.01 IL CANCELLIERE giusta delega in atti;
ricorrente
contro
RI UZ NT, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CRIA della CORTE di ---- CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ENRICO GIOVINE, giusta delega in atti;
2000 - controricorrente 2155 avverso la sentenza n. 180/98 della Corte d'Appello di 2 -1- SALERNO, depositata il 21/04/98; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE udita la relazione della causa svolta nella pubblica Richiesta copia esecutival dal Sig. bidine udienza del 22/12/00 dal Consigliere Dott. Enrico per dirithy (B.A 2001 SPAGNA MUSSO;
✗✓ CANCELLIERE udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. DIRITTI ル LIRE 10000 ELLERIA AS5771 AS585009 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CRIA Richiesta copia studio dal Sig. Co nra per diritti L.
3.000 il 28-8-91 IL CANCELLIERE -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 16 gennaio 1978 NI LU premesso che era proprietario di una villa con circostante giardino sita in via Fio- rignano in Battipaglia;
che nel maggio del 1975 LU CO, proprietario del fondo contiguo, aveva iniziato, poi completandola in epoca recente, "la costruzione di un secondo piano oltre il piano terra" distante mt 11 dalla villa e mt. 8 dal con- fine con il giardino, in violazione della disciplina delle distanze legali del P.R.G. che per la zona C11, nella quale si inscrivono i fondi indicati, prevedeva una di- -convenne in giudizio, stanza minima di mt 8 dai confini e mt 16 fra le fabbriche dinanzi al tribunale di Salerno, il CO perché fosse condannato all'arretramento della nuova costruzione fino alla distanza prevista dallo strumento urbanistico. Costituitosi nel giudizio, il convenuto resistette alla domanda eccependone l'infondatezza per aver il LU acquistato il proprio immobile successivamente alla edificazione di quello proprio e nello stato di fatto in cui quell'immobile si tro- vava;
riconvenne, poi, l'attore perché fosse condannato ad arretrare il suo fabbri- cato fino alla distanza legale dal confine del suo fondo e dalle sue fabbriche. Espletata c.t.u., il tribunale adito, con sentenza del 30 novembre 1993, ac- colta per quanto di ragione la domanda principale, condannò il CO, del quale rigettò la domanda riconvenzionale, alla demolizione o all'arretramento fino alla ri- spetto della distanza di mt 8 dal confine e mt 16 dal fabbricato del LU" Adita con il gravame del CO, cui resistette il LU, la corte d'appello di Salerno, con sentenza del 21 aprile 1998, ha rigettato l'impugnazione. 3 Per la cassazione di detta pronunzia ricorre, sulla base di sette motivi di doglianza, il CO;
resiste con controricorso, poi illustrato da memoria, il Melu- zio. Motivi della decisione Con il primo motivo, in relazione ai nn 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., il ricorren- te denunzia la violazione dell'art. 163 comma III nn 3, 4 e 5 c.p.c. nonchè il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. Con specifico motivo - sostiene il CO--di gravame si era dedotto la carente verifica da parte del tribunale dei requisiti formali della domanda del Me- luzio Costui infatti si era doluto della costruzione “di un secondo piano, oltre il piano terra...." ed il tribunale non avrebbe potuto intepretare la domanda come concernente la sopraelevazione rispetto al piano terra, ma, secondo quanto esposto dal LU, come diretta alla verifica della illegittima edificazione del secondo piano, se esistente, oltre il piano terraneo e non il piano immediatamente successi- vo a quello terraneo. La corte di merito sul punto si era limitata riprodurre l' intepretazione del- la domanda fatta dal primo giudice. Il motivo di doglianza non trova consenso. Contrariamente a quanto denunzia il ricorrente la corte di merito, all'esito di un lungo "excursus" motivazionale, ha ritenuto corretta l'interpretazione della domanda del LU fatta dal primo giudice perché aderente al suo tenore logico, che al di là di un' improprietà terminologica, induceva a ritenere oggetto della pre- tesa violazione della disciplina sulle distanze legali l' edificazione dell'odierno ri- corrente "oltre il piano terra". Con il secondo motivo, in relazione ai nn 3 e 5 dell'art 360 c.p.c., il Villec- co denunzia la violazione dell'art. 100 c.p.c. nonché il vizio di motivazione sul pun- to decisivo della controversia della legittimazione ad agire del LU. Costui sostiene il ricorrente - avendo acquistato l'immobile dai Caprino, che l'avevano edificato, nel giugno 1973, in epoca successiva alla eseguita struttura muraria della sopraelevazione dell'odierno ricorrente, come era pacifico in causa, non era legittimato ad agire avendo acquistato l'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui questo si trovava anche in relazione alle distanze legali delle preesi- r stenti fabbriche erette sul fondo contiguo né si era reso cessionario dei diritti even- tualmente spettanti al suo dante causa. Il motivo va disatteso. In proposito la corte territoriale ha correttamente rilevato che il LU aveva agito in giudizio quale proprietario dell'edificio acquistato dai Caprino, che lo avevano realizzato, ed era, pertanto, titolare di un interesse immediatamente protetto a che la sopraelevazione realizzata nel fondo contiguo rispettasse la disci- plina urbanistica, integratrice, in tema di distanze legali, di quella codicistica. Con il terzo motivo del ricorso, in relazione al n° 5 dell'art. 360 c.p.c., il ricorrente denunzia “il vizio di motivazione sull'ammissibilità della domanda del LU". Pur dando per ammessa la legittimazione del LU di pretendere quale proprietario di un fondo il rispetto delle distanze legali della costruzione eretta in quello contiguo, non ha considerato la corte di merito -osserva il CO - che l'accoglimento della domanda era precluso dalla delibera n° 195 del 21 marzo 1975 del Comune di Battipaglia recante modifiche del piano regolatore Anche questo motivo non può essere accolto. Contrariamente a quanto in esso si denunzia, la corte di merito ha espres- samente aderito, avendolo ritenuto corretto, a quanto in proposito affermato dal tribunale. Detto giudice aveva escluso che in virtù di detta delibera fosse consentita la sopraelevazione di preesistenti edifici in deroga alla prescrizione delle distanze legali dal confine e fra fabbricati a condizione che l'altezza della nuova costruzione non eccedesse quella di otto metri. Il tenore letterale del provvedimento, infatti, induceva immediatamente a ritenere, senza residua ragione di dubbio, operante la deroga per la zona B2 diversa pertanto da quella C11 nella quale si ergevano i fabbricati dei contendenti. Con il quarto motivo il ricorrente, in relazione al n° 3 dell'art.360 c.p.c. denunzia la violazione dell' art. 873 c.p.c. La corte di merito - assume il CO - ha ritenuto legittima la costruzio- ne eretta dai Caprino, successivamente acquistata dal LU, sebbene questa fos- se stata realizzata in violazione della disciplina delle distanze legali desumibile dall'art. 873 c.c. e dalle norme del p.r.g. e senza considerare la difformità di detta costruzione dalla "licenza edilizia n° 24800 del 31 agosto 1968" Il motivo non può essere accolto. 199 6 Il giudice del merito ha in proposito osservato, peraltro aderendo alla co- stante giurisprudenza di questa Corte, che la concessione edilizia esaurisce la sua giuridica rilevanza nell'ambito dei rapporti fra la pubblica amministrazione ed il privato costruttore senza, pertanto estendersi ai rapporti fra soggetti privati. Pertanto, i conflitti tra costoro, interessati in senso opposto alla costruzio- ne, dovevano trovare soluzione all'esito del raffronto fra le caratteristiche oggetti- ve dell'opera e la disciplina edilizia ( in proposito vedansi “ex multis" le pronunzie di questa corte nn.4208/87 e 9207/91). Nell'esposizione del motivi il ricorrente non si è dato neppure carico di e- sporre le specifiche ragioni della non correttezza di queste argomentazioni né ha compiutamente confutato quelle addotte dal giudice del merito a sostegno della conformità della costruzione dell'odierno resistente alla disciplina delle distanze le- gali. Con il quinto motivo, in relazione al n° 5 dell'art. 360 c.p.c., il CO denunzia il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. Le ragioni esposte assume il ricorrente devono ritenersi insoddisfacenti in relazione al diniego del diritto dell'odierno ricorrente a mantenere la sua costru- zione in virtù del principio di prevenzione operante anche nelle ipotesi in cui la di- stanze legali trovino la loro fonte in strumenti urbanistici. Questa censura non può assolutamente trovare adito in ragione della sua generica formulazione. Il ricorrente, non osservando l'onere della specificità dei motivi imposto dal n° 4 dell'art. 366 c.p.c., non si è dato carico nell'esposizione della doglianza di 7 compiutamente indicare in qual modo il giudice del merito abbia reso sul punto controverso una ragione insufficiente o viziata da insuperabili dissidi interni alle ar- gomentazioni svolte. Con il sesto motivo, in relazione al n° 5 dell'art.360 c.p.c., si denunzia il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. La corte di merito osserva il CO - nell'ulteriore diniego della do- manda riconvenzionale non ha considerato che la costruzione del LU era stata realizzata senza valida concessione edilizia in quanto "scaduta”. Questo motivo va disatteso per ragioni analoghe a quelle indicate in ordine al dissenso espresso dal quarto motivo di doglianza. Con il settimo motivo, in relazione al n° 5 dell'art. 360 c.p.c., il CO denunzia il vizio di motivazione in punto di diniego di espletamento del mezzo di prova testimoniale diretto all'accertamento dell'aver la costruzione del LU avuto inizio nel novembre 1972 così come indicato nel certificato di pagamento di imposta di consumo. Il motivo va rigettato. Sul punto controverso, concernente l'edificazione dei Caprino, danti causa del LU, in epoca antecedente, 1969, o successiva, 1972, alla vigenza della di- sciplina urbanistica invocata dall'odierno ricorrente a sostegno della domanda, ri- convenzionale, di ripristino delle distanze legali concernente la costruzione acqui- stata dall'odierno resistente, la corte di merito ha valorizzato il certificato di abita- bilità rilasciato Comune di Battipaglia che, sebbene del 28 marzo 1973, attestava essere compiuta l'edificazione dei Caprino nel 1969. 8 A giustificazione di questo positivo apprezzamento quel giudice ha osser- vato che dette risultanze non erano state oggetto di specifiche contestazioni della parte controinteressata. In questa esaustiva considerazione detto giudice ha poi ritenuto di non po- tere tener conto dell'attestazione dell'ufficio delle imposte di consumo di Battipa- glia concernente la “denunzia” del 23 novembre 1972 del materiale da costruzione di otto palazzine per uso abitativo in via San Giovanni in Pioppo trattandosi di una certificazione generica e non certamente relativa alla edificazione controversa di via Fiorignano. l'indicazione delle ragioni E E'carente nell'esposizione del motivo dell'insufficienza delle argomentazioni esposte né del come queste fossero in dissi- dio logico. Deve poi rilevarsi che, non avendo il ricorrente avuto cura di riprodurre i le circostanze di fatto oggetto del richiesto mezzo di prova testimoniale - così non ottemperando all'onere dell'autosufficienza del ricorso in punto di esposizione dei “fatti - sostanziali e processuali - di causa”( art. 366 n° 3 c.p.c.) dalla quale sola- mente deve trarsi una loro sufficiente conoscenza - alla corte è preclusa la verifica della effettiva rilevanza delle circostanze che si intendevano far acquisire e, pertan- to, della correttezza della censura relativa al diniego di quel mezzo di prova. Concludendo la disamina, il ricorso deve essere rigettato con la conse- guente condanna del ricorrente a pagare al resistente le spese del giudizio di legit- timità (art. 385, I comma, c.p.c.) Queste sono liquidate come nel dispositivo. 9
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagare al resistente le spese del giudizio di cassazione che liquida in £.165800 oltre £.
8.000.000 per onorari. Roma il 22 dicembre 2000. Il Presidente (dr Franco Pontorier: Il Consigliere estensore (dr Enrico Spagna Musso) IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico DEPOSITATO IN CRIA Roma 10. MAG 2001. IL CANCELEDE.COCANCELLIERE C1 60000 310000; UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Reginato in 21 GIU 20012.1. infota. 0729998 ...versate S. 310.000 trecentodiccimila p. Dirigente Area Sorvii (Dott.ssa Maria Camer U Responsabile Servizio tizian O ( M BACCONI H T 0 1