Sentenza 26 ottobre 2011
Massime • 2
La disciplina di cui all'art. 586 cod. pen. è incompatibile con il riconoscimento della responsabilità a titolo di concorso anomalo ai sensi dell'art. 116 cod. pen. (La Corte ha osservato che la prevedibilità dell'evento non voluto, caratterizzante il concorso cosiddetto anomalo, esclude la fattispecie descritta dall'art. 586 cod. pen. nella quale l'evento non voluto non deve essere conseguenza di una colposa mancanza di previsione da parte dell'agente).
La componente psichica del concorso anomalo ex art. 116 cod. pen.si colloca in un'area compresa fra la mancata previsione di uno sviluppo in effetti imprevedibile (situazione nella quale la responsabilità resta esclusa) e l'intervenuta rappresentazione dell'eventualità che il diverso evento potesse verificarsi, anche in termini di mera possibilità o scarsa probabilità (situazione nella quale si realizza un'ordinaria fattispecie concorsuale su base dolosa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/10/2011, n. 2652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2652 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2011 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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