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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 07/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1039/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 1039 2019
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Trovato Claudio Parte_1 P.IVA_1
OPPONENTE
CONTRO
, (C.F. ), con l'Avv. Pipia Controparte_1 P.IVA_2
Fara
OPPOSTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 27 giugno 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 73/2019, emesso dal Tribunale di Termini
Imerese in data 17 gennaio 2019, con cui è stato ingiunto di pagare alla CP_2 CP_3
(di seguito la somma di euro 90.362,46, Controparte_1 Controparte_1 oltre interessi e spese, corrispondente all'ammontare complessivo delle quote associative dovute in relazione agli anni 2013, 2014 e 2015, per come riportato nella fattura n. 2/s del
13 dicembre 2014 e nelle fatture n.ri 14, 15, 16 del 11 novembre 2016, al netto dell'acconto già corrisposto.
A fondamento dell'opposizione, il ha dedotto di aver Parte_1 tempestivamente attivato la procedura di spesa e di aver corrisposto l'intera sorte capitale,
1 pari ad € 90.362,46, in data 8 febbraio 2019, contestualmente alla notifica del decreto ingiuntivo.
Pertanto, ad avviso dell'ente, le spese di lite della fase monitoria non possono essere poste a suo carico, anche in ragione del fatto che la è stata informata della volontà Controparte_1 di adempiere all'obbligazione nonchè degli sviluppi del procedimento amministrativo- contabile – segnatamente dell'adozione della delibera consiliare di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio e della determina dirigenziale di impegno di spesa – prima ancora dell'emissione del decreto.
Sulla scorta di tali motivi, l'ente ha chiesto all'intestato Tribunale di: i) revocare il decreto ingiuntivo;
ii) dichiarare irripetibili le spese della fase monitoria;
iii) condannare l'opposta al pagamento delle spese del giudizio di opposizione ovvero disporne la compensazione.
Costituendosi in giudizio a mezzo di comparsa di risposta, la ha CP_1 CP_1 contestato la fondatezza dell'opposizione, evidenziando che il ricorso monitorio, la pubblicazione e la notifica del decreto ingiuntivo sono avvenute anteriormente al pagamento, che, peraltro, essendo stato imputato dapprima alle spese di lite, in applicazione dell'art. 1194 cc, ha coperto solo parzialmente la sorte capitale, lasciando residuare un credito di euro
3.521,72.
Sulla scorta di tali motivi, l'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto con riguardo alla sorte capitale ed alle spese legali, nonchè la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 3.521,72.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., la causa, all'udienza del 27 giugno 2024,
è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità della comparsa conclusionale dell'opponente, che è stata depositata il 27 settembre 2024, dopo la scadenza del termine indicato nell'art. 190 cpc, spirato in data 26 settembre 2024.
Tanto premesso, va, innanzitutto, evidenziato che il thema decidendum risulta circoscritto alla sola questione della debenza delle spese di lite del giudizio monitorio dal momento che, per un verso, il ha provveduto al pagamento del credito di euro Parte_1
90.362,46 vantato dall'opposta, riconoscendolo nell'an e nel quantum, limitando al contempo la contestazione all'obbligo di corresponsione delle spese processuali. Per altro verso,
Pag. 2 di 6 l'opposta, che non ha riportato nelle conclusioni della comparsa la richiesta degli interessi, così compiendo un'implicita rinuncia alla domanda accessoria (cfr Cass. 18027/18), ha chiesto la condanna dell'ente al pagamento del credito residuo di € 3.521,72, così quantificato a seguito dell'imputazione dell'importo incassato alle spese legali.
Non essendovi, in definitiva, alcuna contestazione sul diritto di credito relativo ai contributi di partecipazione al , va trattata e decisa la sola questione della CP_4 ripartizione delle spese della fase monitoria.
Ciò posto, si rileva che l'ordine cronologico degli eventi emergente dagli atti e dai documenti di causa può essere così ricostruito:
- in data 8 agosto 2018, la ha depositato il ricorso monitorio con cui ha Controparte_1 chiesto ingiungersi al il pagamento dell'importo di euro 90.362,46 per Parte_1 le quote associative degli anni 2013, 2014 e 2015, meglio specificate nella fattura n. 2/s del
13 dicembre 2014 e nelle fatture n.ri 14, 15, 16 del 11 novembre 2016, al netto dell'acconto già corrisposto sulla fattura n. 2/s del 13 dicembre 2014;
- con lettera trasmessa il 28 dicembre 2018, la ha costituito in mora Controparte_1
l'ente, intimando il pagamento entro giorni 15 dalla ricezione della comunicazione, con l'avvertimento che, in mancanza, sarebbero state intraprese azioni legali;
- con nota 1834 del 9 gennaio 2019, il ha comunicato alla Parte_1 CP_1
l'avvenuta adozione della delibera di riconoscimento della legittimità del debito fuori
[...] bilancio n. 72 del 29 dicembre 2018 e della consequenziale determina di impegno di spesa da parte del Responsabile della Direzione 4 – Finanziaria e contabile n. 158/DIR4 del 28 dicembre 2018, contenente l'ulteriore avviso circa l'espletamento della procedura di liquidazione;
- in data 17 gennaio 2019, è stato pubblicato il decreto n. 73/2019 con cui, in accoglimento del ricorso monitorio, è stato ingiunto al il pagamento dell'importo di Parte_1 euro 90.362,46, oltre interessi e spese;
- in data 6 febbraio 2019, la ha consegnato all'Ufficiale Giudiziario il Controparte_1 ricorso ed il decreto ingiuntivo ai fini dell'esecuzione della notifica;
- in data 8 febbraio 2019, è avvenuto il perfezionamento della notifica nonché l'emissione dei mandati di pagamento;
Pag. 3 di 6 - in data 11 febbraio 2019, la somma di euro 90.362,46 è stata accreditata sul conto corrente della a mezzo di quattro bonifici. Controparte_1
Sulla base dei fatti descritti, può senza dubbio affermarsi che, alla data del deposito del ricorso monitorio, il credito della non era stato ancora soddisfatto. Controparte_1
Conseguentemente, il creditore aveva certamente interesse e legittimazione a proporre un'azione giudiziaria contro l'ente, certamente foriera, sin da tale momento, di spese legali per l'attività di studio della controversia, di redazione e deposito del ricorso e della relativa documentazione.
L'interesse a coltivare il giudizio monitorio è rimasto, poi, inalterato fino alla sua definizione, non potendo certo attribuirsi alla nota 1834 del 9 gennaio 2019 dell'ente la capacità di paralizzare l'azione già incoata alla stregua di un pactum de non petendo.
Neppure può dirsi che, dall'invio della nota, il comportamento processuale della sia divenuto contrario a buona fede, non potendo configurarsi un obbligo Controparte_1 in capo al creditore, informato della pendenza del procedimento di spesa, di attendere l'emissione dei mandati di pagamento, i quali, a ben vedere, potrebbero anche non essere emessi dopo l'impegno, e, comunque, non determinano ex sé l'estinzione del credito, invece ricollegabile all'effettiva esecuzione del pagamento da parte del tesoriere.
Il decreto ingiuntivo, pertanto, è stato chiesto ed ottenuto dalla non Controparte_1 pretestuosamente o temerariamente bensì a tutela di un credito rimasto insoddisfatto per diversi anni ed effettivamente esistente alla data di pronuncia dell'ingiunzione.
Ciò, però, non basta a giustificare la condanna del debitore adempiente al pagamento delle spese della fase monitoria.
A riguardo, si impone il richiamo del principio, più volte affermato dalla Cassazione, secondo cui “nel procedimento di ingiunzione, la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l'onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento;
ne consegue che quando, come nel caso in esame, il debitore abbia provveduto all'integrale pagamento della sorte capitale anteriormente all'emissione del provvedimento monitorio, le spese processuali relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, in quanto la fondatezza del decreto, ai fini del giudizio di soccombenza inerente la liquidazione delle spese di lite, va comunque verificata non al momento del deposito del ricorso, ma a quello della notificazione del decreto (cfr ex multis Cass. 27234/17). Ciò significa che
Pag. 4 di 6 se, alla data della notifica del decreto ingiuntivo, il pagamento risulta essere stato effettuato allora la domanda giudiziale diviene priva di oggetto, essendosi il diritto estinto già al tempo dell'azione, da intendersi proposta non ex ante, alla data di deposito del ricorso monitorio, ma ex post, alla data di notifica del decreto, momento in cui si instaura la litispendenza ai sensi dell'art. 643 comma III cpc.
Nella specie, dall'estratto conto versato in atti, risulta che i bonifici effettuati dal tesoriere sono stati registrati nel conto corrente della in data 11 febbraio 2024 e, quindi, CP_1 successivamente all'instaurazione della lite, avvenuta in data 8 febbraio 2024.
Conseguentemente, deve ritenersi che il soddisfacimento del credito non contestato sia intervenuto a lite già pendente ed abbia avuto l'effetto di determinare la cessazione della materia del contendere, unitamente alla rinuncia implicita agli interessi compiuta dall'opposta nella comparsa di risposta.
Alla luce delle ragioni esposte, il decreto ingiuntivo va revocato per intervenuto adempimento dell'obbligazione.
Sul punto, non può convenirsi con l'opposta che il pagamento eseguito dall'ente in data
11 febbraio 2019 vada imputato, dapprima, alle spese della fase monitoria e solo per il residuo al capitale in quanto la regola sull'imputazione fissata dall'art. 1194 c.c si applica solo ai crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro. Tale, però, non può essere considerato il credito per le spese di lite portato dal decreto ingiuntivo dal momento che, a seguito dell'opposizione ex art. 645 cpc del debitore, la lite prosegue e la regolamentazione delle spese sarà effettuata con
(ed a partire) dalla sentenza che definisce l'opposizione, tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio.
Le spese di lite della fase monitoria e del presente giudizio vanno poste a carico dell'opponente, incorso in soccombenza virtuale dato l'espresso riconoscimento nell'an e nel quantum del credito fatto valere dalla Controparte_1
Nello specifico, le spese della fase monitoria vanno liquidate sullo scaglione da euro
52.001 ad euro 260.000, tenuto conto del valore della domanda di euro 90.362,46.
Le spese del giudizio di opposizione vanno liquidate sullo scaglione da euro 5.201 ad euro
26.000 dal momento che il thema decidendum ha riguardato soltanto la ripartizione delle spese di lite della fase monitoria.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 73/2019 emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data
17 gennaio 2019;
DICHIARA che il credito vantato dalla società consortile Controparte_1 nei confronti del per i titoli indicati in parte motiva ammonta ad euro Parte_1
90.362,46;
DICHIARA che il credito della società consortile si è CP_1 Controparte_1 estinto per avvenuto pagamento in data 11 febbraio 2019;
CONDANNA il al pagamento delle spese di lite in favore della società Parte_1
, che si determinano in euro 2.541,5 (di cui euro Parte_2
2.135,00 per onorari ed euro 406,50 per esborsi) per la fase monitoria ed in complessivi euro
1.702,00 per la fase di opposizione, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, nella misura legalmente dovuta.
07/01/2025
Il Giudice
Rosario La Fata
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 1039 2019
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Trovato Claudio Parte_1 P.IVA_1
OPPONENTE
CONTRO
, (C.F. ), con l'Avv. Pipia Controparte_1 P.IVA_2
Fara
OPPOSTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 27 giugno 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 73/2019, emesso dal Tribunale di Termini
Imerese in data 17 gennaio 2019, con cui è stato ingiunto di pagare alla CP_2 CP_3
(di seguito la somma di euro 90.362,46, Controparte_1 Controparte_1 oltre interessi e spese, corrispondente all'ammontare complessivo delle quote associative dovute in relazione agli anni 2013, 2014 e 2015, per come riportato nella fattura n. 2/s del
13 dicembre 2014 e nelle fatture n.ri 14, 15, 16 del 11 novembre 2016, al netto dell'acconto già corrisposto.
A fondamento dell'opposizione, il ha dedotto di aver Parte_1 tempestivamente attivato la procedura di spesa e di aver corrisposto l'intera sorte capitale,
1 pari ad € 90.362,46, in data 8 febbraio 2019, contestualmente alla notifica del decreto ingiuntivo.
Pertanto, ad avviso dell'ente, le spese di lite della fase monitoria non possono essere poste a suo carico, anche in ragione del fatto che la è stata informata della volontà Controparte_1 di adempiere all'obbligazione nonchè degli sviluppi del procedimento amministrativo- contabile – segnatamente dell'adozione della delibera consiliare di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio e della determina dirigenziale di impegno di spesa – prima ancora dell'emissione del decreto.
Sulla scorta di tali motivi, l'ente ha chiesto all'intestato Tribunale di: i) revocare il decreto ingiuntivo;
ii) dichiarare irripetibili le spese della fase monitoria;
iii) condannare l'opposta al pagamento delle spese del giudizio di opposizione ovvero disporne la compensazione.
Costituendosi in giudizio a mezzo di comparsa di risposta, la ha CP_1 CP_1 contestato la fondatezza dell'opposizione, evidenziando che il ricorso monitorio, la pubblicazione e la notifica del decreto ingiuntivo sono avvenute anteriormente al pagamento, che, peraltro, essendo stato imputato dapprima alle spese di lite, in applicazione dell'art. 1194 cc, ha coperto solo parzialmente la sorte capitale, lasciando residuare un credito di euro
3.521,72.
Sulla scorta di tali motivi, l'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto con riguardo alla sorte capitale ed alle spese legali, nonchè la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 3.521,72.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., la causa, all'udienza del 27 giugno 2024,
è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità della comparsa conclusionale dell'opponente, che è stata depositata il 27 settembre 2024, dopo la scadenza del termine indicato nell'art. 190 cpc, spirato in data 26 settembre 2024.
Tanto premesso, va, innanzitutto, evidenziato che il thema decidendum risulta circoscritto alla sola questione della debenza delle spese di lite del giudizio monitorio dal momento che, per un verso, il ha provveduto al pagamento del credito di euro Parte_1
90.362,46 vantato dall'opposta, riconoscendolo nell'an e nel quantum, limitando al contempo la contestazione all'obbligo di corresponsione delle spese processuali. Per altro verso,
Pag. 2 di 6 l'opposta, che non ha riportato nelle conclusioni della comparsa la richiesta degli interessi, così compiendo un'implicita rinuncia alla domanda accessoria (cfr Cass. 18027/18), ha chiesto la condanna dell'ente al pagamento del credito residuo di € 3.521,72, così quantificato a seguito dell'imputazione dell'importo incassato alle spese legali.
Non essendovi, in definitiva, alcuna contestazione sul diritto di credito relativo ai contributi di partecipazione al , va trattata e decisa la sola questione della CP_4 ripartizione delle spese della fase monitoria.
Ciò posto, si rileva che l'ordine cronologico degli eventi emergente dagli atti e dai documenti di causa può essere così ricostruito:
- in data 8 agosto 2018, la ha depositato il ricorso monitorio con cui ha Controparte_1 chiesto ingiungersi al il pagamento dell'importo di euro 90.362,46 per Parte_1 le quote associative degli anni 2013, 2014 e 2015, meglio specificate nella fattura n. 2/s del
13 dicembre 2014 e nelle fatture n.ri 14, 15, 16 del 11 novembre 2016, al netto dell'acconto già corrisposto sulla fattura n. 2/s del 13 dicembre 2014;
- con lettera trasmessa il 28 dicembre 2018, la ha costituito in mora Controparte_1
l'ente, intimando il pagamento entro giorni 15 dalla ricezione della comunicazione, con l'avvertimento che, in mancanza, sarebbero state intraprese azioni legali;
- con nota 1834 del 9 gennaio 2019, il ha comunicato alla Parte_1 CP_1
l'avvenuta adozione della delibera di riconoscimento della legittimità del debito fuori
[...] bilancio n. 72 del 29 dicembre 2018 e della consequenziale determina di impegno di spesa da parte del Responsabile della Direzione 4 – Finanziaria e contabile n. 158/DIR4 del 28 dicembre 2018, contenente l'ulteriore avviso circa l'espletamento della procedura di liquidazione;
- in data 17 gennaio 2019, è stato pubblicato il decreto n. 73/2019 con cui, in accoglimento del ricorso monitorio, è stato ingiunto al il pagamento dell'importo di Parte_1 euro 90.362,46, oltre interessi e spese;
- in data 6 febbraio 2019, la ha consegnato all'Ufficiale Giudiziario il Controparte_1 ricorso ed il decreto ingiuntivo ai fini dell'esecuzione della notifica;
- in data 8 febbraio 2019, è avvenuto il perfezionamento della notifica nonché l'emissione dei mandati di pagamento;
Pag. 3 di 6 - in data 11 febbraio 2019, la somma di euro 90.362,46 è stata accreditata sul conto corrente della a mezzo di quattro bonifici. Controparte_1
Sulla base dei fatti descritti, può senza dubbio affermarsi che, alla data del deposito del ricorso monitorio, il credito della non era stato ancora soddisfatto. Controparte_1
Conseguentemente, il creditore aveva certamente interesse e legittimazione a proporre un'azione giudiziaria contro l'ente, certamente foriera, sin da tale momento, di spese legali per l'attività di studio della controversia, di redazione e deposito del ricorso e della relativa documentazione.
L'interesse a coltivare il giudizio monitorio è rimasto, poi, inalterato fino alla sua definizione, non potendo certo attribuirsi alla nota 1834 del 9 gennaio 2019 dell'ente la capacità di paralizzare l'azione già incoata alla stregua di un pactum de non petendo.
Neppure può dirsi che, dall'invio della nota, il comportamento processuale della sia divenuto contrario a buona fede, non potendo configurarsi un obbligo Controparte_1 in capo al creditore, informato della pendenza del procedimento di spesa, di attendere l'emissione dei mandati di pagamento, i quali, a ben vedere, potrebbero anche non essere emessi dopo l'impegno, e, comunque, non determinano ex sé l'estinzione del credito, invece ricollegabile all'effettiva esecuzione del pagamento da parte del tesoriere.
Il decreto ingiuntivo, pertanto, è stato chiesto ed ottenuto dalla non Controparte_1 pretestuosamente o temerariamente bensì a tutela di un credito rimasto insoddisfatto per diversi anni ed effettivamente esistente alla data di pronuncia dell'ingiunzione.
Ciò, però, non basta a giustificare la condanna del debitore adempiente al pagamento delle spese della fase monitoria.
A riguardo, si impone il richiamo del principio, più volte affermato dalla Cassazione, secondo cui “nel procedimento di ingiunzione, la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l'onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento;
ne consegue che quando, come nel caso in esame, il debitore abbia provveduto all'integrale pagamento della sorte capitale anteriormente all'emissione del provvedimento monitorio, le spese processuali relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, in quanto la fondatezza del decreto, ai fini del giudizio di soccombenza inerente la liquidazione delle spese di lite, va comunque verificata non al momento del deposito del ricorso, ma a quello della notificazione del decreto (cfr ex multis Cass. 27234/17). Ciò significa che
Pag. 4 di 6 se, alla data della notifica del decreto ingiuntivo, il pagamento risulta essere stato effettuato allora la domanda giudiziale diviene priva di oggetto, essendosi il diritto estinto già al tempo dell'azione, da intendersi proposta non ex ante, alla data di deposito del ricorso monitorio, ma ex post, alla data di notifica del decreto, momento in cui si instaura la litispendenza ai sensi dell'art. 643 comma III cpc.
Nella specie, dall'estratto conto versato in atti, risulta che i bonifici effettuati dal tesoriere sono stati registrati nel conto corrente della in data 11 febbraio 2024 e, quindi, CP_1 successivamente all'instaurazione della lite, avvenuta in data 8 febbraio 2024.
Conseguentemente, deve ritenersi che il soddisfacimento del credito non contestato sia intervenuto a lite già pendente ed abbia avuto l'effetto di determinare la cessazione della materia del contendere, unitamente alla rinuncia implicita agli interessi compiuta dall'opposta nella comparsa di risposta.
Alla luce delle ragioni esposte, il decreto ingiuntivo va revocato per intervenuto adempimento dell'obbligazione.
Sul punto, non può convenirsi con l'opposta che il pagamento eseguito dall'ente in data
11 febbraio 2019 vada imputato, dapprima, alle spese della fase monitoria e solo per il residuo al capitale in quanto la regola sull'imputazione fissata dall'art. 1194 c.c si applica solo ai crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro. Tale, però, non può essere considerato il credito per le spese di lite portato dal decreto ingiuntivo dal momento che, a seguito dell'opposizione ex art. 645 cpc del debitore, la lite prosegue e la regolamentazione delle spese sarà effettuata con
(ed a partire) dalla sentenza che definisce l'opposizione, tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio.
Le spese di lite della fase monitoria e del presente giudizio vanno poste a carico dell'opponente, incorso in soccombenza virtuale dato l'espresso riconoscimento nell'an e nel quantum del credito fatto valere dalla Controparte_1
Nello specifico, le spese della fase monitoria vanno liquidate sullo scaglione da euro
52.001 ad euro 260.000, tenuto conto del valore della domanda di euro 90.362,46.
Le spese del giudizio di opposizione vanno liquidate sullo scaglione da euro 5.201 ad euro
26.000 dal momento che il thema decidendum ha riguardato soltanto la ripartizione delle spese di lite della fase monitoria.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 73/2019 emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data
17 gennaio 2019;
DICHIARA che il credito vantato dalla società consortile Controparte_1 nei confronti del per i titoli indicati in parte motiva ammonta ad euro Parte_1
90.362,46;
DICHIARA che il credito della società consortile si è CP_1 Controparte_1 estinto per avvenuto pagamento in data 11 febbraio 2019;
CONDANNA il al pagamento delle spese di lite in favore della società Parte_1
, che si determinano in euro 2.541,5 (di cui euro Parte_2
2.135,00 per onorari ed euro 406,50 per esborsi) per la fase monitoria ed in complessivi euro
1.702,00 per la fase di opposizione, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, nella misura legalmente dovuta.
07/01/2025
Il Giudice
Rosario La Fata
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