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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 17/12/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 28 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F./P.I. , in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Romano, giusta procura alle liti in atti;
Appellante
CONTRO
, , CP_1 Controparte_2 [...]
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore;
Appellati contumaci
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 848/2022 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia
Terme il 10.06.2022 e depositata in pari data.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 17.09.2025 in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e evocavano in CP_1 Controparte_2 giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Lamezia Terme la in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore e la , Controparte_3 per sentire dichiarare la responsabilità di entrambe, in solido, per i danni subiti dall'autovettura di loro proprietà in conseguenza di un rifornimento di carburante difettoso con condanna al risarcimento dei danni medesimi, quantificati in complessivi euro 2.740,48, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Nel libello introduttivo della lite gli attori esponevano: - di essere proprietari del veicolo VW
Passat tg. CY556CG; che in data 12.09.2018 avevano effettuato rifornimento di carburante CP_ (gasolio) presso la Stazione di Servizio con insegna dei prodotti a marchio ” sita in via
Timavo in Lamezia Terme (CZ); che, in particolare, dopo aver percorso circa sette chilometri
Pagina 1 di 17 dal momento del rifornimento di gasolio presso la stazione di servizio anzidetta, avvertivano bruschi strappi provenienti dal motore, cui seguiva un blocco dello stesso;
che il meccanico di fiducia da loro interpellato riscontrava all'interno del serbatoio e del circuito di alimentazione della vettura una grossa presenza di impurità e di sedimenti;
che tale stato di cose comportava un danneggiamento della pompa di gasolio e degli iniettori;
che i danni subiti dall'autovettura erano ammontati ad euro 2.705,48 come da preventivo allegato agli atti di causa;
che avevano inoltrato formali diffide per ottenere il risarcimento dei danni sopportati senza tuttavia ricevere quanto dovuto dalle società convenute;
che pertanto si rendeva necessario il ricorso all'autorità giudiziaria per la tutela dei loro diritti.
Interveniva nel giudizio con comparsa di costituzione ex art. 105 c.p.c. la in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, la quale eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione passiva di di cui chiedeva l'estromissione dal giudizio;
nel Controparte_5 merito, precisato che il punto vendita carburanti per cui è causa era stato ceduto da
[...] alla chiedeva accertarsi l'infondatezza della domanda con il Controparte_3 Parte_1 rigetto della pretesa risarcitoria di controparte e la vittoria delle spese di giudizio.
La controversia veniva quindi istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e mediante l'espletamento della prova orale autorizzata.
Con sentenza n. 848/2022, resa il 10.06.2022 e depositata in pari data, il Giudice di Pace di
Lamezia Terme dichiarava l'estromissione dal giudizio di per carenza di Controparte_4 legittimazione passiva;
accoglieva la domanda attorea e condannava la convenuta , CP_3 nella qualità di gestore dell'impianto e l'intervenuta al pagamento, in solido Parte_1 tra loro, della somma di euro 2.740,48; oltre al pagamento delle spese processuali con distrazione.
Avverso tale sentenza proponeva appello la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, lamentando l'erroneità della pronuncia, in particolare, sotto tre profili: 1) erronea interpretazione delle risultanze istruttorie, per avere l'appellante dimostrato la rispondenza agli standard di legge del carburante venduto presso la stazione di servizio in questione ed essendo, se mai, quest'ultima responsabile di ogni contaminazione del Pa carburante successiva alla consegna dello stesso da parte della;
2) insussistenza della responsabilità ex adverso dedotta, non sussistendo alcuna responsabilità solidale di Parte_1
e, in ogni caso, decadenza degli attori per tardività della domanda nei confronti della
[...] stessa;
3) erroneità̀ ed infondatezza della pretesa risarcitoria avversaria anche sotto il profilo
Pagina 2 di 17 del quantum.
Concludeva, pertanto, domandando la riforma integrale della sentenza appellata con la declamatoria di insussistenza in capo alla di qualsivoglia responsabilità̀ in ordine ai Parte_1 fatti di cui è causa.
Non si costituivano in giudizio , , in persona CP_1 Controparte_2 Controparte_5 del legale rappresentante pro tempore, la Stazione di servizio di CP_3 CP_3 rimanendo contumaci.
La causa, senza espletamento di alcuna attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17.09.2025, con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c. e 352
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori in primo grado hanno agito per ottenere il risarcimento dei danni provocati all'auto di loro proprietà da un rifornimento di gasolio, che sarebbe stato contaminato e frammisto a CP_ sostanze sedimentose, effettuato il 12.09.2018 presso la stazione di servizio a marchio ” sita in via Timavo di Lamezia Terme (CZ). Hanno, quindi, evocato in giudizio Controparte_3
titolare del detto punto vendita, e la facendo valere la
[...] Controparte_4 responsabilità di cui agli artt. 114, 116 e 130 del Codice del Consumo e delle norme generali in tema di adempimento del debitore (cfr. atto di citazione in primo grado).
Prima di scrutinare i motivi dell'appello, che saranno di seguito scandagliati secondo l'ordine logico delle questioni, gioverà fare una breve ricognizione della normativa e dei principi giurisprudenziali rilevanti per la decisione.
Sul piano normativo, la disciplina di riferimento è quella contenuta nel Codice del Consumo
(D.Lgs. n. 206 del 2005), la quale, nel regolamentare le tutele previste in favore del consumatore, distingue, per quanto qui di interesse, la figure del venditore (art. 128, comma 1, lett. b), individuato nell'ambito della disciplina del contratto di vendita da quella del produttore (definito dal dall'art. 115, comma 2 bis).
Ebbene, la disciplina della vendita dei beni di consumo di cui agli art. 128 e ss. d.lg. n. 206 del 2005, prevede che il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita, essendo responsabile in caso di difetto di conformità e, in tale ipotesi, dovendo provvedere al ripristino, senza spese per il consumatore, della conformità del bene.
In sostanza, se il venditore professionista consegna al consumatore acquirente un bene non conforme, quest'ultimo può chiedere la riparazione o la sostituzione o la riduzione del prezzo
Pagina 3 di 17 o la risoluzione del rapporto (art. 135 bis d.lg. n. 206 del 2005).
L'impianto della disciplina, quindi, si costruisce sulla fattispecie della conformità e sull'effetto dei rimedi, anche ripristinatori, a tutela della situazione giuridica soggettiva lesa dell'acquirente.
L'art. 131, al primo comma, stabilisce che il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva;
al secondo comma stabilisce che il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
E' previsto che la garanzia di legge in favore del consumatore abbia durata di due anni e, in forza del d.lgs. 170/2021, è venuto meno l'obbligo di denuncia dei vizi dei prodotti acquistati
(a far data dal 1 gennaio 2022 e con riguardo ai contratti conclusi successivamente a tale data) che prima era contemplato dall'art. 132 (secondo cui l'acquirente aveva fino a sessanta giorni come termine per formalizzare la detta denuncia).
Se i difetti si manifestano entro un anno dall'acquisto sussiste una presumptio juris che gli stessi esistano dalla consegna.
Pertanto, il Codice del consumo (e precedentemente l'art. 1519-sexies c.c.), prevede una presunzione a favore del consumatore, inserita nell'art. 135 a norma del quale si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro un anno dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, salvo che l'ipotesi in questione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
Si tratta di presunzione iuris tantum, superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ne deriva che ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un'agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio e gravando conseguentemente sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.
Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 c.c.: ciò implica che il consumatore che
Pagina 4 di 17 agisce in giudizio sia tenuto a fornire la prova che il difetto fosse presente ab origine nel bene, poiché il vizio ben potrebbe qualificarsi come sopravvenuto e dipendere conseguentemente da cause del tutto indipendenti dalla non conformità del prodotto (cfr. Cassazione civile, sez. II, sentenza 30 giugno 2020, n. 13148).
In generale, la disciplina della vendita dei beni di consumo non esclude né limita i diritti attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento. Invero, l'art. 135 (Tutela in base ad altre disposizioni) del suddetto codice dispone che “Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita” e la giurisprudenza di legittimità ha, in più occasioni, evidenziato “la chiara preferenza del legislatore per la normativa speciale ed il conseguente ruolo “sussidiario” assegnato alla disciplina codicistica” (cfr. Cass. 30 giugno 2020 n. 13148 e Cass. 30 maggio 2019 n. 14775 secondo cui in tema di vendita di beni di consumo, si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (art. 128 e ss.), a fronte della deduzione di una fattispecie che rientri nelle relative previsioni, potendosi applicare la disciplina del codice civile in materia di compravendita solo per quanto non previsto dalla normativa speciale. In senso conforme si vedano anche le più recenti: Cass. Civ., Sez. II, 7 febbraio 2022, n. 3695 e Cass. Civ., Sez. II,
4 luglio 2022, n. 21084).
Il Codice del Consumo disciplina, altresì, la distinta responsabilità del produttore stabilendo, all'art. 114, che “Il produttore e' responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto”.
Il produttore è definito dall'art. 106 come “il fabbricante del prodotto stabilito nella
Comunita' e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto;
il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non e' stabilito nella Comunita' o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunita', l'importatore del prodotto;
gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attivita' possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti”.
Un prodotto e' difettoso quando non offre la sicurezza che ci si puo' legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) il modo in cui il prodotto e' stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
b) l'uso al quale il prodotto puo' essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
c) il tempo in cui il prodotto
Pagina 5 di 17 e' stato messo in circolazione (art. 117).
Ai sensi dell'art. 120, il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno. Invero, “sul soggetto danneggiato incombe l'onere di provare la sussistenza degli elementi costituitivi della pretesa risarcitoria, dando dimostrazione, in primo luogo, del nesso causale tra il difetto del prodotto e il danno lamentato” (v. Cass.
Sentenza n. 13458/2013, in senso conforme Cassazione civ. n. 6007/2007, Cassazione n.
12665/2013).
Come rilevato dalla Suprema Corte, “la prova della difettosità del prodotto può essere peraltro data anche per presunzioni” purchè abbiano “il requisito della gravità (il fatto ignoto deve cioè essere desunto con ragionevole certezza, anche probabilistica), della precisione (il fatto noto, da cui muove il ragionamento probabilistico, e il l'iter logico seguito non debbono essere vaghi ma ben determinati), della concordanza (la prova deve essere fondata su una pluralità di fatti noti convergenti nella dimostrazione del fatto ignoto) (v.
Cass., 29/5/2013, n. 13458. Cfr. altresì Cass., 26/6/2008, n. 17535; Cass., 2/3/2012, n. 3281)”
(Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, n.29828).
Sul produttore incombe la restante parte dell'onere probatorio, essendo tenuto a fornire la prova liberatoria delle circostanze idonee ad escluderne la responsabilità previste dall'art. 118, ai sensi del quale tale responsabilità è, appunto, esclusa: a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione;
c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, ne' lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attivita' professionale;
d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;
e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;
f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata.
Secondo quanto statuito dall'art. 123, è risarcibile in base alla disciplina in commento “a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purchè di tipo normalmente destinato all'uso o
Pagina 6 di 17 consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato”.
Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile e si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l'importatore nella Unione europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno (artt. 125 e 126).
Alla luce della sintetica ricognizione sopra riportata, è chiaro che la normativa consumeristica disciplina in modo separato e distinto la responsabilità del venditore e la responsabilità del produttore e, quindi, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “nelle cosiddette vendite "a catena" spettano all'acquirente due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio); quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica (Cass. 31/5/2005, n. 11612;Cass. 17/12/2009 n. 26514;Cass.
5/2/2015 n. 2115)” (Cass. civ., Sez. II, Sent., 27/07/2017, n. 18610).
L'acquirente di un bene difettoso ha, pertanto, una doppia tutela, potendo agire sia nei confronti del suo diretto venditore a titolo contrattuale sia nei confronti del produttore a titolo extracontrattuale.
Ciò detto e venendo al caso che ci occupa, è doveroso premettere che non è oggetto di gravame la questione sollevata in primo grado del (ritenuto) difetto di legittimazione passiva di Controparte_3
In proposito, il dovere di completezza motivazionale impone di precisare che, in realtà, alla luce della normativa sopra riportata, la era stata correttamente evocata in Controparte_3 giudizio in quanto produttrice del prodotto difettoso e che la sua legittimazione passiva non poteva ritenersi in alcun modo esclusa dall'acquisto del Punto Vendita da parte di né Parte_1
CP_ dalla circostanza che sia quest'ultima a fornire il carburante al distributore della
. CP_3
La responsabilità del produttore dipende, infatti, dal solo fatto di essere “fabbricante del prodotto finito o di una sua componente” ovvero “della materia prima” (cfr. art. 115 Codice del Consumo) e tale è, pacificamente, la a nulla rilevando la proprietà del Controparte_3 distributore in capo a ovvero il suo intervento nella catena di commercializzazione Parte_1
Pagina 7 di 17 quale venditore intermedio.
In ogni caso, non essendo, come detto, oggetto di impugnazione, alcuna diversa statuizione può rendere il Tribunale in questa sede con riguardo alla posizione di Controparte_3
Ancora, gioverà precisare, quanto a che la stessa è parimenti legittimata Parte_1 passiva (rispetto all'azione spiegata in primo grado) ai sensi dell'art. 114 Codice del
Consumo, trattandosi di operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività, come si vedrà di seguito, può certamente incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei carburanti (e da ritenersi, quindi, parimenti “produttore” secondo la definizione dell'art. 103)
e disponendo espressamente il medesimo codice che “se piu' persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido al risarcimento” (cfr. art. 121).
Ciò precisato, deve innanzitutto essere disattesa l'eccezione, ribadita dall'appellante, di intervenuta decadenza degli attori dalla garanzia per aver gli stessi diffidato la in CP_4 data 30.11.2018 e, dunque, oltre due mesi dopo il rifornimento di gasolio per cui è causa.
Ed invero, avendo gli attori fatto valere nei confronti di – e, quindi, di – CP_4 Parte_1 la responsabilità del produttore di cui all'art. 114 del Codice del Consumo, è assolutamente inconferente il termine di decadenza (60 giorni) prima previsto dalla disciplina in materia di vendita, dovendo aversi, invece, riguardo ai diversi e ben più lunghi termini di cui agli artt.
125 e 126 del Codice del Consumo.
In ogni caso, per scrupolo di completezza, si evidenzia che secondo la versione dell'art. 132 del Codice del Consumo applicabile ratione temporis al caso di specie, la denuncia al venditore deve essere formulata entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto, salvo che il venditore abbia riconosciuto l'esistenza del difetto o lo abbia occultato.
Invero, in caso di vizi occulti il dies a quo del termine per la denunzia decorre dal momento della scoperta, sia che si tratti di vendita al consumo, sia che si tratti di vendita ordinaria. La scoperta si ha quando l'acquirente acquisisce un grado qualificato di conoscenza del vizio, seppure non necessariamente esteso alle possibili cause dello stesso (cfr. Cass. n. 40814/2021:
“In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art. 1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui detta scoperta si sia completata”).
Pagina 8 di 17 Pertanto, ribadito che gli attori in primo grado non sono incorsi in alcuna decadenza dai
(diversi) termini per far valere la responsabilità del produttore (che è quella invocata nei confronti di e, quindi, di ), in ogni caso, il dies a quo da considerare per la CP_4 Parte_1 decorrenza del termine di 60 giorni per la denuncia al venditore non potrebbe farsi coincidere con il giorno del rifornimento incriminato ma con quello, certamente successivo, in cui gli attori in primo grado hanno avuto effettiva contezza del vizio ovvero della non conformità del carburante.
Venendo al merito dell'impugnazione, il Tribunale non può non rilevare la carenza della documentazione in atti ai fini dell'approfondito e completo scrutinio del gravame, mancando una serie di documenti, richiamati dai motivi di impugnazione, allegati al fascicolo di parte attrice in primo grado (contumace nella presente fase del giudizio), e risultando illeggibile la scansione del rapporto riepilogativo del campionamento eseguito il 4.10.2018
(doc. 8 allegato al fascicolo di parte appellante), pure valorizzato dall'appellante a sostegno delle sue difese.
Orbene, Cass. Sez. Un., n. 3033 del 08/02/2013, ha affermato che: “Nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata ("novum judicium"), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata ("revisio prioris instantiae"). Ne consegue che l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello, e su di lui ricade l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado”. In tal senso si è inteso dare continuità a quanto in passato affermato dalle stesse Sezioni Unite nella sentenza n. 28498 del 23/12/2005, che in termini sostanzialmente conformi aveva affermato che
“L'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle singole censure, atteso che l'appello, non è più, nella configurazione datagli dal codice vigente, il mezzo per passare da uno all'altro esame della causa, ma una "revisio" fondata sulla denuncia di specifici "vizi" di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata. Ne consegue che è onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà, ex art. 76 disp. att.
c.p.c., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perché questi documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello”.
Pagina 9 di 17 Pertanto, nel procedere alla delibazione dell'appello, deve evidenziarsi che le conseguenze, sul libero convincimento del Tribunale, della mancata presenza in atti dei documenti menzionati dall'appellante per contestarne il valore probatorio (e specificamente indicati nelle motivazioni che seguono) gravano proprio sull'appellante che, per quanto detto, aveva l'onere di produrli in quanto documenti il cui riesame in chiave critica aveva nella sostanza sollecitato coi motivi di appello.
Ebbene, l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver ritenuto dimostrato il fatto storico del rifornimento, il difetto del carburante e il nesso di causalità tra il difetto e il danno riportato dall'auto degli attori laddove, secondo la sua prospettazione, gli istanti in prime cure non avevano assolto ai relativi oneri probatori sugli stessi gravanti.
La doglianza non può essere accolta.
Invero, ritiene il Tribunale che il correndo probatorio raccolto in prime cure consenta di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sugli acquirenti e sopra ricordato in relazione alla responsabilità del produttore. CP_ Risulta, infatti, dimostrato il fatto storico del rifornimento presso la stazione di servizio di Via Timavo di Lamezia Terme e il danno riportato dall'auto degli attori poco dopo aver ripreso la marcia, avendo i testi e confermato Testimone_1 Testimone_2
l'acquisto del carburante e riferito che, anche in meno di 15 minuti dal rifornimento, nella zona del Mc Donald di Via del Progresso, il veicolo ha cominciato a strattonare fino a fermarsi, senza più ripartire (cfr. verbale di udienza del 18.01.2022 e del 22.02.2022).
Le dichiarazioni dei detti testimoni appaiono molto lineari e coerenti nel narrato sul fatto storico del rifornimento e del danno all'auto e, pertanto, non risultano inficiate in punto di attendibilità dalle incongruenze, denunciate dall'appellante, circa il numero e l'identità delle persone presenti nell'auto al momento del rifornimento per cui è causa, trattandosi di circostanza marginale e irrilevante ai fini del decidere nella misura in cui, aldilà delle detta imprecisione, sono stati confermati senza margini di dubbio i fatti costitutivi della domanda risarcitoria spiegata in primo grado.
A parere del Tribunale, deve ritenersi poi dimostrato il difetto del carburante e il nesso di causalità tra quest'ultimo e il danno all'auto degli attori.
In proposito, l'appellante ha evidenziato che i testi e di hanno dichiarato che Tes_1 Tes_2 il meccanico ha affermato potesse trattarsi di gasolio inquinato ma che avrebbe confermato solo in seguito alle verifiche e che il teste , titolare dell'officina che aveva Testimone_3
Pagina 10 di 17 constatato i danni, non aveva riferito nulla in merito alle cause del guasto sicché non vi sarebbe prova del fatto né che il carburante fosse contaminato né, quindi, che il danno all'auto degli attori sia stato cagionato dal detto difetto.
La censura deve essere disattesa.
Ed invero, come evidenziato dal Giudice di prime cure nella sentenza impugnata, oltre che negli scritti di parte attrice in primo grado, la titolare della stazione di servizio Controparte_3
in sede di interrogatorio formale reso in altro giudizio (R.G. 390/2020) per un
[...] identico fatto, aveva riferito di aver ricevuto nello stesso periodo numerose richieste di risarcimento danni per la medesima causale ovvero carburante impuro con presenza di mucillagini e, comunque, di essere stato poi rimborsata con una specifica nota di credito dalla produttrice Controparte_3
In proposito, (precisato che il verbale recante le dette dichiarazioni non è stato prodotto nel presente grado di appello ma il contenuto delle dichiarazioni, per come sopra sinteticamente riportate, non è contestato) a fronte delle doglianze di parte appellante in merito alla rilevanza probatoria accordata dal Giudice a quo alle predette dichiarazioni, deve rilevarsi che, secondo un granitico orientamento giurisprudenziale, poiché nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento prove c.d. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, ove, della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie (cfr. più di recente Corte di Cassazione del 28 febbraio 2023, n. 5947); in tal caso non si può ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (cfr. ex muiltis Cass. n. 9055 del 2022; n. 31600 del 2021; n.
19521 del 2019; v. anche Cass. n. 35782 del 2022; n. 3689 del 2021; n. 8459 del 2020; n.
18025 del 2019; n. 17392 del 2015; n. 1593 del 2017; n. 9843 del 2014; n. 2168 del 2013; n.
15714 del 2010; n. 28855 del 2008; n. 14766 del 2007).
Ebbene, tali dichiarazioni, insieme alla evidente e incontestabile contiguità temporale tra il rifornimento di gasolio ed il guasto all'auto, confortano la prospettazione degli attori in primo
Pagina 11 di 17 grado dovendo ritenersi dimostrato, attraverso un logico ragionamento deduttivo, il difetto del prodotto (gasolio inquinato) e la sua incidenza causale rispetto al danno alla vettura.
Si ricordi, in proposito, che, in materia di illecito civile, il nesso di causalità materiale deve essere accertato secondo il criterio del “ più probabile che non “, secondo il quale è possibile pervenire alla conclusione della riferibilità causale dell'evento all'ipotetico responsabile (o al difetto nel caso di specie) solo se esso sia più probabilmente (che non) conseguenza della condotta di costui (o del medesimo difetto nel caso che ci occupa) e la cui concreta operatività risulta dall'applicazione della regola della c.d. probabilità logica (o baconiana) (vedi ex aliis
Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 13872/2020). Invero, mentre nel campo penale il nesso di causalità deve essere provato” oltre il ragionevole dubbio”, nei termini di quasi certezza (v. ex plurimis Cassazione pen. n. 41158/2015) in materia civile va applicata la diversa regola dell'ascrivibilità in termini di preponderanza dell'evidenza (v. Cassazione
Sezioni Unite n. 576/ 2008, Cassazione n. 21619/2007 e da ultimo Cassazione n. 25365/
2018, tutte richiamate da Tribunale di Catania, terza sez. civile sentenza n. 2940/2020, sopra citata).
Con precipuo riguardo alla materia che ci occupa, poi, la Suprema Corte ha rilevato che “In tema di responsabilità del produttore per prodotti difettosi, proprio il fatto che l'utilizzo del prodotto non abbia consentito di raggiungere ed ottenere i risultati che era legittimo attendersi costituisce elemento indiziario particolarmente pregnante ed indicativo della effettiva sussistenza del difetto, sicché una volta provata l'anomalia di funzionamento del prodotto, può ritenersi che il danneggiato abbia assolto all'onere probatorio su di lui gravante, incombendo a quel punto al produttore l'onere di fornire la prova liberatoria a suo carico, dimostrando che il prodotto, nel momento in cui era stato messo in circolazione, non presentava difettosità di sorta” (Cass. SS.UU. 30 Ottobre 2001, n. 13533, si vedano inoltre
Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 3258 del 2016 e Cass. Civ., sez. 3, sentenza n. 13458 del
29/05/2013).
Ebbene, nel caso di specie, avuto riguardo alle complessive risultanze in atti, risulta molto più probabile che il guasto al veicolo degli attori sia effettivamente derivato da un difetto del carburante piuttosto che da altre cause non potendo negarsi che l'insorgenza del guasto in un tempo così prossimo al rifornimento (considerate le altre richieste di risarcimento pervenute nello stesso periodo alla Stazione di servizio convenuta in primo grado, la constatazione, riferita dalla , della presenza di mucillagini nel gasolio delle cisterne della detta CP_3
Pagina 12 di 17 stazione e l'emissione di una nota di credito in favore della stessa da parte della è CP_4 circostanza fortemente indiziante ed indicativa della effettiva sussistenza di contaminazioni nel gasolio.
Sarebbe stato, pertanto, onere del produttore ( ) dimostrare che il difetto non Controparte_6 esisteva quando ha ceduto il carburante al punto vendita convenuto in primo grado per essere, come dedotto nell'atto di appello, il carburante fornito perfettamente conforme ed essendo, se mai, il punto vendita il responsabile di eventuali contaminazioni successive alla consegna.
Tale prova, a parere del Tribunale, non è stata offerta in quanto il rapporto riepilogativo del
4.10.2018, redatto in occasione di una verifica successiva al rifornimento incriminato
(12.09.2018) (doc. 8 allegato al fascicolo di parte appellante), il cui contenuto non è intellegibile per la pessima qualità della scansione depositata nel fascicolo digitale, stando alle stesse deduzioni difensive di dimostra, tuttalpiù, che nel carburante della Parte_1 stazione di servizio, non è stata riscontrata la presenza di acqua (cfr. atto di appello pag. 8, par. 3, lett. a, b e c).
Il detto rapporto, così come tutte le verifiche effettuate, nella prospettazione dell'appellante, al momento della consegna del gasolio nel contraddittorio con il gestore del punto vendita, non consente, però, di escludere con certezza la presenza di altre impurità sedimentose come la mucillagine (alghe o altro) di cui ha riferito la titolare della stazione di servizio, sebbene lo stesso attesti (secondo le deduzioni dell'appellante alla lett. d del suddetto paragrafo) che il dispositivo c.d. filtroblock era correttamente installato e funzionante.
Ed invero, riesce difficile ritenere che detto dispositivo – che, per come dedotto ma non dimostrato dall'appellante, interrompe l'erogazione del carburante quando rileva la presenza
(anche) di altre impurità (oltre all'acqua) – fosse effettivamente funzionante se, come dichiarato dalla titolare della stazione di servizio, diversi clienti sono incappati negli stessi guasti dopo aver fatto rifornimento in quel periodo.
Né – la cui attività (quanto meno) di trasporto e consegna del carburante con l'uso di Parte_1 mezzi propri (senza tenere conto del verosimile deposito in proprie cisterne del prodotto CP_ acquistato da , prima di rivenderlo) può certamente incidere sulle caratteristiche di sicurezza del carburante medesimo, suscettibile di contaminazioni anche nel passaggio CP_ intermedio della catena di vendita (e, quindi, dopo l'acquisto da e prima della vendita al singolo gestore) – ha dimostrato la circostanza, dedotta anche nell'atto di appello, che l'eventuale presenza di mucillagine debba imputarsi necessariamente alla stazione di servizio.
Pagina 13 di 17 Infatti, anche se quest'ultima è responsabile della regolare manutenzione del punto vendita (in particolare della “Sostituzione filtroblock” e della “Fornitura e posa in opera di tappi per filtroblock, secondo la griglia di manutenzione all. 9 al fascicolo di parte appellante), non c'è alcuna emergenza istruttoria certa che consenta di escludere che la detta impurità fosse presente anche prima della consegna (deponendo, piuttosto, in senso contrario l'emissione di una nota di credito a rimborso da parte di in favore del gestore del punto vendita), CP_4 il che conferma, a parere del Tribunale, la correttezza, in parte qua, della decisione del
Giudice a quo di ritenere responsabile, in solido, il venditore e (quanto meno) . Parte_1
Tutto ciò detto sull'an debeatur e venendo al quantum, il Tribunale ritiene che, invece, la doglianza dell'appellante secondo cui non vi sarebbe prova degli effettivi esborsi dell'attore per la riparazione dell'auto ed il preventivo non potrebbe provare i danni occorsi, peraltro sproporzionati, sia fondata e debba essere accolta.
A tale riguardo, non sarà inutile ricordare che era onere dell'attore in primo grado provare non solo il fatto storico relativamente al quale è stato chiesto il risarcimento ma anche l'entità e la consistenza di tutti i danni che sarebbero derivati dal detto fatto.
Ciò non solo in ottemperanza a quanto disposto, nella materia di interesse, dall'art. 120 del
Codice del Consumo e dalla sopra richiamata giurisprudenza di settore (“sul soggetto danneggiato incombe l'onere di provare la sussistenza degli elementi costituitivi della pretesa risarcitoria, dando dimostrazione, in primo luogo, del nesso causale tra il difetto del prodotto
e il danno lamentato”, v. Cass. Sentenza n. 13458/2013, in senso conforme Cassazione civ. n.
6007/2007, Cassazione n. 12665/2013) ma in conformità ai principi generali in punto di distribuzione dell'onus probandi nei giudizi risarcitori, secondo cui, come noto, “sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato, e della sua riconducibilità al fatto del debitore. A tal fine l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale (in questo senso, Cass. 18 marzo 2005 n. 5960)” (Cass. civ. Sez. I, 10-10-2007, n. 21140).
Inoltre, “in materia di responsabilità da fatto illecito la dimostrazione dell'attività lesiva dell'altrui diritto e del nesso di causalità fra la condotta colposa ed il diritto incombe al danneggiato, con la conseguenza che l'ambiguità o l'incertezza degli elementi di fatto che
Pagina 14 di 17 sorreggono la pretesa non possono risolversi in danno della parte che non è tenuta all'onere della prova” (vedi ex multis Cass. civ. n. 3563/1996).
Orbene, venendo al caso che ci occupa, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice a quo, deve evidenziarsi che è rimasta incerta, all'esito del giudizio, l'effettiva consistenza dei danni dedotti e la riconducibilità di tutte le indicate voci di spesa per la riparazione dell'auto al fatto per cui è causa.
Ed invero, il preventivo di spesa allegato dagli attori in prime cure (peraltro, non allegato agli atti di causa del presente grado) è stato specificamente contestato dalla convenuta nella sua valenza probatoria, avendo la stessa ragionevolmente dedotto che l'intervento di riparazione usualmente effettuato in casi analoghi richiede qualche centinaio di euro con la conseguenza che l'entità dei danni per come quantificata nello stesso appare decisamente sproporzionata e incompatibile con il guasto da gasolio contaminato.
Deve, inoltre, osservarsi che, anche a fronte delle contestazioni di parte convenuta in primo grado e della puntuale richiesta di esibizione sul punto, al predetto preventivo di spesa non è seguita l'emissione di corrispondente fattura, né quindi prova attestante l'effettivo esborso degli attori per la riparazione della vettura con la conseguenza che il preventivo è rimasto l'unico documento a prova dei danni subiti dall'auto.
Ebbene, a fronte delle specifiche eccezioni di parte convenuta anche in punto di congruità del preventivo e in assenza di fattura emessa dall'autofficina che ha provveduto alla riparazione del veicolo, l'attore avrebbe potuto corroborare l'efficacia probatoria di quanto attestato dal preventivo di spesa, ad esempio, allegando l'ordine dei pezzi di ricambio resi necessari per la riparazione, dimostrando la conformità dei prezzi indicati nel preventivo rispetto a quelli di listino e, quindi, la congruità delle voci di spesa in esso riportate.
Non vale, poi, ai fini della prova sul quantum debeatur la deposizione del teste il quale, Tes_4 pur confermando la redazione del preventivo, ha dichiarato di non aver poi eseguito i lavori di riparazione con la conseguenza che, all'esito del giudizio di primo grado, è rimasta assolutamente indimostrata l'esatta consistenza del danno effettivamente riconducibile ai fatti di causa e degli esborsi eventualmente sostenuti dagli attori.
Per tutti questi motivi, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, la domanda spiegata in prime cure rigettata nei confronti di , ferme tutte le statuizioni rese nei confronti di Parte_1
e di rispetto ai quali la Controparte_4 Controparte_3 sentenza di primo grado è ormai passata in giudicato (cfr. Cass. Civ. n. 12435/2021; Cass. Civ.
Pagina 15 di 17 n. 542/2020).
Quanto al regime delle spese processuali, il Tribunale osserva quanto segue.
Per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr.
Cassazione civile , sez. lav., 23 agosto 2003, n. 12413; Cassazione civile , sez. I, 2 luglio
2003, n. 10405).
Sempre in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è poi costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo l'onere delle spese va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado perché la sentenza di primo grado è stata riformata e quindi si dovevano liquidare e rideterminare le spese di entrambi i gradi (così di recente Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass. 18 marzo
2014, n. 6259; nel medesimo senso si vedano, tra le tante, Cass. 30 ottobre 2013, n. 8718;
Cass. 14 ottobre 2013, n. 23226; Cass. 30 agosto 2010, n. 18337; Cass. 22 dicembre 2009, n.
26985; Cass. 11 giugno 2008, n. 15483).
Tanto chiarito, le spese di entrambi i gradi del giudizio devono essere interamente compensate tra tutte le parti in causa in ragione della particolarità della vicenda sottoposta allo scrutinio del Tribunale e del rigetto di tutti i motivi di appello formulati ad eccezione di quello afferente la prova del quantum debeatur.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 848/2022 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme il 10.06.2022 e depositata in pari data, rigetta la domanda attorea in primo grado nei confronti di ferme le residue statuizioni;
Parte_1
Pagina 16 di 17 - compensa tra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Lamezia Terme, 15.12.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
Pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 28 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F./P.I. , in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Romano, giusta procura alle liti in atti;
Appellante
CONTRO
, , CP_1 Controparte_2 [...]
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore;
Appellati contumaci
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 848/2022 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia
Terme il 10.06.2022 e depositata in pari data.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 17.09.2025 in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e evocavano in CP_1 Controparte_2 giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Lamezia Terme la in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore e la , Controparte_3 per sentire dichiarare la responsabilità di entrambe, in solido, per i danni subiti dall'autovettura di loro proprietà in conseguenza di un rifornimento di carburante difettoso con condanna al risarcimento dei danni medesimi, quantificati in complessivi euro 2.740,48, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Nel libello introduttivo della lite gli attori esponevano: - di essere proprietari del veicolo VW
Passat tg. CY556CG; che in data 12.09.2018 avevano effettuato rifornimento di carburante CP_ (gasolio) presso la Stazione di Servizio con insegna dei prodotti a marchio ” sita in via
Timavo in Lamezia Terme (CZ); che, in particolare, dopo aver percorso circa sette chilometri
Pagina 1 di 17 dal momento del rifornimento di gasolio presso la stazione di servizio anzidetta, avvertivano bruschi strappi provenienti dal motore, cui seguiva un blocco dello stesso;
che il meccanico di fiducia da loro interpellato riscontrava all'interno del serbatoio e del circuito di alimentazione della vettura una grossa presenza di impurità e di sedimenti;
che tale stato di cose comportava un danneggiamento della pompa di gasolio e degli iniettori;
che i danni subiti dall'autovettura erano ammontati ad euro 2.705,48 come da preventivo allegato agli atti di causa;
che avevano inoltrato formali diffide per ottenere il risarcimento dei danni sopportati senza tuttavia ricevere quanto dovuto dalle società convenute;
che pertanto si rendeva necessario il ricorso all'autorità giudiziaria per la tutela dei loro diritti.
Interveniva nel giudizio con comparsa di costituzione ex art. 105 c.p.c. la in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, la quale eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione passiva di di cui chiedeva l'estromissione dal giudizio;
nel Controparte_5 merito, precisato che il punto vendita carburanti per cui è causa era stato ceduto da
[...] alla chiedeva accertarsi l'infondatezza della domanda con il Controparte_3 Parte_1 rigetto della pretesa risarcitoria di controparte e la vittoria delle spese di giudizio.
La controversia veniva quindi istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e mediante l'espletamento della prova orale autorizzata.
Con sentenza n. 848/2022, resa il 10.06.2022 e depositata in pari data, il Giudice di Pace di
Lamezia Terme dichiarava l'estromissione dal giudizio di per carenza di Controparte_4 legittimazione passiva;
accoglieva la domanda attorea e condannava la convenuta , CP_3 nella qualità di gestore dell'impianto e l'intervenuta al pagamento, in solido Parte_1 tra loro, della somma di euro 2.740,48; oltre al pagamento delle spese processuali con distrazione.
Avverso tale sentenza proponeva appello la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, lamentando l'erroneità della pronuncia, in particolare, sotto tre profili: 1) erronea interpretazione delle risultanze istruttorie, per avere l'appellante dimostrato la rispondenza agli standard di legge del carburante venduto presso la stazione di servizio in questione ed essendo, se mai, quest'ultima responsabile di ogni contaminazione del Pa carburante successiva alla consegna dello stesso da parte della;
2) insussistenza della responsabilità ex adverso dedotta, non sussistendo alcuna responsabilità solidale di Parte_1
e, in ogni caso, decadenza degli attori per tardività della domanda nei confronti della
[...] stessa;
3) erroneità̀ ed infondatezza della pretesa risarcitoria avversaria anche sotto il profilo
Pagina 2 di 17 del quantum.
Concludeva, pertanto, domandando la riforma integrale della sentenza appellata con la declamatoria di insussistenza in capo alla di qualsivoglia responsabilità̀ in ordine ai Parte_1 fatti di cui è causa.
Non si costituivano in giudizio , , in persona CP_1 Controparte_2 Controparte_5 del legale rappresentante pro tempore, la Stazione di servizio di CP_3 CP_3 rimanendo contumaci.
La causa, senza espletamento di alcuna attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17.09.2025, con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c. e 352
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori in primo grado hanno agito per ottenere il risarcimento dei danni provocati all'auto di loro proprietà da un rifornimento di gasolio, che sarebbe stato contaminato e frammisto a CP_ sostanze sedimentose, effettuato il 12.09.2018 presso la stazione di servizio a marchio ” sita in via Timavo di Lamezia Terme (CZ). Hanno, quindi, evocato in giudizio Controparte_3
titolare del detto punto vendita, e la facendo valere la
[...] Controparte_4 responsabilità di cui agli artt. 114, 116 e 130 del Codice del Consumo e delle norme generali in tema di adempimento del debitore (cfr. atto di citazione in primo grado).
Prima di scrutinare i motivi dell'appello, che saranno di seguito scandagliati secondo l'ordine logico delle questioni, gioverà fare una breve ricognizione della normativa e dei principi giurisprudenziali rilevanti per la decisione.
Sul piano normativo, la disciplina di riferimento è quella contenuta nel Codice del Consumo
(D.Lgs. n. 206 del 2005), la quale, nel regolamentare le tutele previste in favore del consumatore, distingue, per quanto qui di interesse, la figure del venditore (art. 128, comma 1, lett. b), individuato nell'ambito della disciplina del contratto di vendita da quella del produttore (definito dal dall'art. 115, comma 2 bis).
Ebbene, la disciplina della vendita dei beni di consumo di cui agli art. 128 e ss. d.lg. n. 206 del 2005, prevede che il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita, essendo responsabile in caso di difetto di conformità e, in tale ipotesi, dovendo provvedere al ripristino, senza spese per il consumatore, della conformità del bene.
In sostanza, se il venditore professionista consegna al consumatore acquirente un bene non conforme, quest'ultimo può chiedere la riparazione o la sostituzione o la riduzione del prezzo
Pagina 3 di 17 o la risoluzione del rapporto (art. 135 bis d.lg. n. 206 del 2005).
L'impianto della disciplina, quindi, si costruisce sulla fattispecie della conformità e sull'effetto dei rimedi, anche ripristinatori, a tutela della situazione giuridica soggettiva lesa dell'acquirente.
L'art. 131, al primo comma, stabilisce che il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva;
al secondo comma stabilisce che il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
E' previsto che la garanzia di legge in favore del consumatore abbia durata di due anni e, in forza del d.lgs. 170/2021, è venuto meno l'obbligo di denuncia dei vizi dei prodotti acquistati
(a far data dal 1 gennaio 2022 e con riguardo ai contratti conclusi successivamente a tale data) che prima era contemplato dall'art. 132 (secondo cui l'acquirente aveva fino a sessanta giorni come termine per formalizzare la detta denuncia).
Se i difetti si manifestano entro un anno dall'acquisto sussiste una presumptio juris che gli stessi esistano dalla consegna.
Pertanto, il Codice del consumo (e precedentemente l'art. 1519-sexies c.c.), prevede una presunzione a favore del consumatore, inserita nell'art. 135 a norma del quale si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro un anno dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, salvo che l'ipotesi in questione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
Si tratta di presunzione iuris tantum, superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ne deriva che ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un'agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio e gravando conseguentemente sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.
Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 c.c.: ciò implica che il consumatore che
Pagina 4 di 17 agisce in giudizio sia tenuto a fornire la prova che il difetto fosse presente ab origine nel bene, poiché il vizio ben potrebbe qualificarsi come sopravvenuto e dipendere conseguentemente da cause del tutto indipendenti dalla non conformità del prodotto (cfr. Cassazione civile, sez. II, sentenza 30 giugno 2020, n. 13148).
In generale, la disciplina della vendita dei beni di consumo non esclude né limita i diritti attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento. Invero, l'art. 135 (Tutela in base ad altre disposizioni) del suddetto codice dispone che “Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita” e la giurisprudenza di legittimità ha, in più occasioni, evidenziato “la chiara preferenza del legislatore per la normativa speciale ed il conseguente ruolo “sussidiario” assegnato alla disciplina codicistica” (cfr. Cass. 30 giugno 2020 n. 13148 e Cass. 30 maggio 2019 n. 14775 secondo cui in tema di vendita di beni di consumo, si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (art. 128 e ss.), a fronte della deduzione di una fattispecie che rientri nelle relative previsioni, potendosi applicare la disciplina del codice civile in materia di compravendita solo per quanto non previsto dalla normativa speciale. In senso conforme si vedano anche le più recenti: Cass. Civ., Sez. II, 7 febbraio 2022, n. 3695 e Cass. Civ., Sez. II,
4 luglio 2022, n. 21084).
Il Codice del Consumo disciplina, altresì, la distinta responsabilità del produttore stabilendo, all'art. 114, che “Il produttore e' responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto”.
Il produttore è definito dall'art. 106 come “il fabbricante del prodotto stabilito nella
Comunita' e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto;
il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non e' stabilito nella Comunita' o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunita', l'importatore del prodotto;
gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attivita' possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti”.
Un prodotto e' difettoso quando non offre la sicurezza che ci si puo' legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) il modo in cui il prodotto e' stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
b) l'uso al quale il prodotto puo' essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
c) il tempo in cui il prodotto
Pagina 5 di 17 e' stato messo in circolazione (art. 117).
Ai sensi dell'art. 120, il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno. Invero, “sul soggetto danneggiato incombe l'onere di provare la sussistenza degli elementi costituitivi della pretesa risarcitoria, dando dimostrazione, in primo luogo, del nesso causale tra il difetto del prodotto e il danno lamentato” (v. Cass.
Sentenza n. 13458/2013, in senso conforme Cassazione civ. n. 6007/2007, Cassazione n.
12665/2013).
Come rilevato dalla Suprema Corte, “la prova della difettosità del prodotto può essere peraltro data anche per presunzioni” purchè abbiano “il requisito della gravità (il fatto ignoto deve cioè essere desunto con ragionevole certezza, anche probabilistica), della precisione (il fatto noto, da cui muove il ragionamento probabilistico, e il l'iter logico seguito non debbono essere vaghi ma ben determinati), della concordanza (la prova deve essere fondata su una pluralità di fatti noti convergenti nella dimostrazione del fatto ignoto) (v.
Cass., 29/5/2013, n. 13458. Cfr. altresì Cass., 26/6/2008, n. 17535; Cass., 2/3/2012, n. 3281)”
(Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, n.29828).
Sul produttore incombe la restante parte dell'onere probatorio, essendo tenuto a fornire la prova liberatoria delle circostanze idonee ad escluderne la responsabilità previste dall'art. 118, ai sensi del quale tale responsabilità è, appunto, esclusa: a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione;
c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, ne' lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attivita' professionale;
d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;
e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;
f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata.
Secondo quanto statuito dall'art. 123, è risarcibile in base alla disciplina in commento “a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purchè di tipo normalmente destinato all'uso o
Pagina 6 di 17 consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato”.
Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile e si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l'importatore nella Unione europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno (artt. 125 e 126).
Alla luce della sintetica ricognizione sopra riportata, è chiaro che la normativa consumeristica disciplina in modo separato e distinto la responsabilità del venditore e la responsabilità del produttore e, quindi, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “nelle cosiddette vendite "a catena" spettano all'acquirente due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio); quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica (Cass. 31/5/2005, n. 11612;Cass. 17/12/2009 n. 26514;Cass.
5/2/2015 n. 2115)” (Cass. civ., Sez. II, Sent., 27/07/2017, n. 18610).
L'acquirente di un bene difettoso ha, pertanto, una doppia tutela, potendo agire sia nei confronti del suo diretto venditore a titolo contrattuale sia nei confronti del produttore a titolo extracontrattuale.
Ciò detto e venendo al caso che ci occupa, è doveroso premettere che non è oggetto di gravame la questione sollevata in primo grado del (ritenuto) difetto di legittimazione passiva di Controparte_3
In proposito, il dovere di completezza motivazionale impone di precisare che, in realtà, alla luce della normativa sopra riportata, la era stata correttamente evocata in Controparte_3 giudizio in quanto produttrice del prodotto difettoso e che la sua legittimazione passiva non poteva ritenersi in alcun modo esclusa dall'acquisto del Punto Vendita da parte di né Parte_1
CP_ dalla circostanza che sia quest'ultima a fornire il carburante al distributore della
. CP_3
La responsabilità del produttore dipende, infatti, dal solo fatto di essere “fabbricante del prodotto finito o di una sua componente” ovvero “della materia prima” (cfr. art. 115 Codice del Consumo) e tale è, pacificamente, la a nulla rilevando la proprietà del Controparte_3 distributore in capo a ovvero il suo intervento nella catena di commercializzazione Parte_1
Pagina 7 di 17 quale venditore intermedio.
In ogni caso, non essendo, come detto, oggetto di impugnazione, alcuna diversa statuizione può rendere il Tribunale in questa sede con riguardo alla posizione di Controparte_3
Ancora, gioverà precisare, quanto a che la stessa è parimenti legittimata Parte_1 passiva (rispetto all'azione spiegata in primo grado) ai sensi dell'art. 114 Codice del
Consumo, trattandosi di operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività, come si vedrà di seguito, può certamente incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei carburanti (e da ritenersi, quindi, parimenti “produttore” secondo la definizione dell'art. 103)
e disponendo espressamente il medesimo codice che “se piu' persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido al risarcimento” (cfr. art. 121).
Ciò precisato, deve innanzitutto essere disattesa l'eccezione, ribadita dall'appellante, di intervenuta decadenza degli attori dalla garanzia per aver gli stessi diffidato la in CP_4 data 30.11.2018 e, dunque, oltre due mesi dopo il rifornimento di gasolio per cui è causa.
Ed invero, avendo gli attori fatto valere nei confronti di – e, quindi, di – CP_4 Parte_1 la responsabilità del produttore di cui all'art. 114 del Codice del Consumo, è assolutamente inconferente il termine di decadenza (60 giorni) prima previsto dalla disciplina in materia di vendita, dovendo aversi, invece, riguardo ai diversi e ben più lunghi termini di cui agli artt.
125 e 126 del Codice del Consumo.
In ogni caso, per scrupolo di completezza, si evidenzia che secondo la versione dell'art. 132 del Codice del Consumo applicabile ratione temporis al caso di specie, la denuncia al venditore deve essere formulata entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto, salvo che il venditore abbia riconosciuto l'esistenza del difetto o lo abbia occultato.
Invero, in caso di vizi occulti il dies a quo del termine per la denunzia decorre dal momento della scoperta, sia che si tratti di vendita al consumo, sia che si tratti di vendita ordinaria. La scoperta si ha quando l'acquirente acquisisce un grado qualificato di conoscenza del vizio, seppure non necessariamente esteso alle possibili cause dello stesso (cfr. Cass. n. 40814/2021:
“In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art. 1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui detta scoperta si sia completata”).
Pagina 8 di 17 Pertanto, ribadito che gli attori in primo grado non sono incorsi in alcuna decadenza dai
(diversi) termini per far valere la responsabilità del produttore (che è quella invocata nei confronti di e, quindi, di ), in ogni caso, il dies a quo da considerare per la CP_4 Parte_1 decorrenza del termine di 60 giorni per la denuncia al venditore non potrebbe farsi coincidere con il giorno del rifornimento incriminato ma con quello, certamente successivo, in cui gli attori in primo grado hanno avuto effettiva contezza del vizio ovvero della non conformità del carburante.
Venendo al merito dell'impugnazione, il Tribunale non può non rilevare la carenza della documentazione in atti ai fini dell'approfondito e completo scrutinio del gravame, mancando una serie di documenti, richiamati dai motivi di impugnazione, allegati al fascicolo di parte attrice in primo grado (contumace nella presente fase del giudizio), e risultando illeggibile la scansione del rapporto riepilogativo del campionamento eseguito il 4.10.2018
(doc. 8 allegato al fascicolo di parte appellante), pure valorizzato dall'appellante a sostegno delle sue difese.
Orbene, Cass. Sez. Un., n. 3033 del 08/02/2013, ha affermato che: “Nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata ("novum judicium"), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata ("revisio prioris instantiae"). Ne consegue che l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello, e su di lui ricade l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado”. In tal senso si è inteso dare continuità a quanto in passato affermato dalle stesse Sezioni Unite nella sentenza n. 28498 del 23/12/2005, che in termini sostanzialmente conformi aveva affermato che
“L'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle singole censure, atteso che l'appello, non è più, nella configurazione datagli dal codice vigente, il mezzo per passare da uno all'altro esame della causa, ma una "revisio" fondata sulla denuncia di specifici "vizi" di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata. Ne consegue che è onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà, ex art. 76 disp. att.
c.p.c., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perché questi documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello”.
Pagina 9 di 17 Pertanto, nel procedere alla delibazione dell'appello, deve evidenziarsi che le conseguenze, sul libero convincimento del Tribunale, della mancata presenza in atti dei documenti menzionati dall'appellante per contestarne il valore probatorio (e specificamente indicati nelle motivazioni che seguono) gravano proprio sull'appellante che, per quanto detto, aveva l'onere di produrli in quanto documenti il cui riesame in chiave critica aveva nella sostanza sollecitato coi motivi di appello.
Ebbene, l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver ritenuto dimostrato il fatto storico del rifornimento, il difetto del carburante e il nesso di causalità tra il difetto e il danno riportato dall'auto degli attori laddove, secondo la sua prospettazione, gli istanti in prime cure non avevano assolto ai relativi oneri probatori sugli stessi gravanti.
La doglianza non può essere accolta.
Invero, ritiene il Tribunale che il correndo probatorio raccolto in prime cure consenta di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sugli acquirenti e sopra ricordato in relazione alla responsabilità del produttore. CP_ Risulta, infatti, dimostrato il fatto storico del rifornimento presso la stazione di servizio di Via Timavo di Lamezia Terme e il danno riportato dall'auto degli attori poco dopo aver ripreso la marcia, avendo i testi e confermato Testimone_1 Testimone_2
l'acquisto del carburante e riferito che, anche in meno di 15 minuti dal rifornimento, nella zona del Mc Donald di Via del Progresso, il veicolo ha cominciato a strattonare fino a fermarsi, senza più ripartire (cfr. verbale di udienza del 18.01.2022 e del 22.02.2022).
Le dichiarazioni dei detti testimoni appaiono molto lineari e coerenti nel narrato sul fatto storico del rifornimento e del danno all'auto e, pertanto, non risultano inficiate in punto di attendibilità dalle incongruenze, denunciate dall'appellante, circa il numero e l'identità delle persone presenti nell'auto al momento del rifornimento per cui è causa, trattandosi di circostanza marginale e irrilevante ai fini del decidere nella misura in cui, aldilà delle detta imprecisione, sono stati confermati senza margini di dubbio i fatti costitutivi della domanda risarcitoria spiegata in primo grado.
A parere del Tribunale, deve ritenersi poi dimostrato il difetto del carburante e il nesso di causalità tra quest'ultimo e il danno all'auto degli attori.
In proposito, l'appellante ha evidenziato che i testi e di hanno dichiarato che Tes_1 Tes_2 il meccanico ha affermato potesse trattarsi di gasolio inquinato ma che avrebbe confermato solo in seguito alle verifiche e che il teste , titolare dell'officina che aveva Testimone_3
Pagina 10 di 17 constatato i danni, non aveva riferito nulla in merito alle cause del guasto sicché non vi sarebbe prova del fatto né che il carburante fosse contaminato né, quindi, che il danno all'auto degli attori sia stato cagionato dal detto difetto.
La censura deve essere disattesa.
Ed invero, come evidenziato dal Giudice di prime cure nella sentenza impugnata, oltre che negli scritti di parte attrice in primo grado, la titolare della stazione di servizio Controparte_3
in sede di interrogatorio formale reso in altro giudizio (R.G. 390/2020) per un
[...] identico fatto, aveva riferito di aver ricevuto nello stesso periodo numerose richieste di risarcimento danni per la medesima causale ovvero carburante impuro con presenza di mucillagini e, comunque, di essere stato poi rimborsata con una specifica nota di credito dalla produttrice Controparte_3
In proposito, (precisato che il verbale recante le dette dichiarazioni non è stato prodotto nel presente grado di appello ma il contenuto delle dichiarazioni, per come sopra sinteticamente riportate, non è contestato) a fronte delle doglianze di parte appellante in merito alla rilevanza probatoria accordata dal Giudice a quo alle predette dichiarazioni, deve rilevarsi che, secondo un granitico orientamento giurisprudenziale, poiché nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento prove c.d. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, ove, della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie (cfr. più di recente Corte di Cassazione del 28 febbraio 2023, n. 5947); in tal caso non si può ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (cfr. ex muiltis Cass. n. 9055 del 2022; n. 31600 del 2021; n.
19521 del 2019; v. anche Cass. n. 35782 del 2022; n. 3689 del 2021; n. 8459 del 2020; n.
18025 del 2019; n. 17392 del 2015; n. 1593 del 2017; n. 9843 del 2014; n. 2168 del 2013; n.
15714 del 2010; n. 28855 del 2008; n. 14766 del 2007).
Ebbene, tali dichiarazioni, insieme alla evidente e incontestabile contiguità temporale tra il rifornimento di gasolio ed il guasto all'auto, confortano la prospettazione degli attori in primo
Pagina 11 di 17 grado dovendo ritenersi dimostrato, attraverso un logico ragionamento deduttivo, il difetto del prodotto (gasolio inquinato) e la sua incidenza causale rispetto al danno alla vettura.
Si ricordi, in proposito, che, in materia di illecito civile, il nesso di causalità materiale deve essere accertato secondo il criterio del “ più probabile che non “, secondo il quale è possibile pervenire alla conclusione della riferibilità causale dell'evento all'ipotetico responsabile (o al difetto nel caso di specie) solo se esso sia più probabilmente (che non) conseguenza della condotta di costui (o del medesimo difetto nel caso che ci occupa) e la cui concreta operatività risulta dall'applicazione della regola della c.d. probabilità logica (o baconiana) (vedi ex aliis
Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 13872/2020). Invero, mentre nel campo penale il nesso di causalità deve essere provato” oltre il ragionevole dubbio”, nei termini di quasi certezza (v. ex plurimis Cassazione pen. n. 41158/2015) in materia civile va applicata la diversa regola dell'ascrivibilità in termini di preponderanza dell'evidenza (v. Cassazione
Sezioni Unite n. 576/ 2008, Cassazione n. 21619/2007 e da ultimo Cassazione n. 25365/
2018, tutte richiamate da Tribunale di Catania, terza sez. civile sentenza n. 2940/2020, sopra citata).
Con precipuo riguardo alla materia che ci occupa, poi, la Suprema Corte ha rilevato che “In tema di responsabilità del produttore per prodotti difettosi, proprio il fatto che l'utilizzo del prodotto non abbia consentito di raggiungere ed ottenere i risultati che era legittimo attendersi costituisce elemento indiziario particolarmente pregnante ed indicativo della effettiva sussistenza del difetto, sicché una volta provata l'anomalia di funzionamento del prodotto, può ritenersi che il danneggiato abbia assolto all'onere probatorio su di lui gravante, incombendo a quel punto al produttore l'onere di fornire la prova liberatoria a suo carico, dimostrando che il prodotto, nel momento in cui era stato messo in circolazione, non presentava difettosità di sorta” (Cass. SS.UU. 30 Ottobre 2001, n. 13533, si vedano inoltre
Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 3258 del 2016 e Cass. Civ., sez. 3, sentenza n. 13458 del
29/05/2013).
Ebbene, nel caso di specie, avuto riguardo alle complessive risultanze in atti, risulta molto più probabile che il guasto al veicolo degli attori sia effettivamente derivato da un difetto del carburante piuttosto che da altre cause non potendo negarsi che l'insorgenza del guasto in un tempo così prossimo al rifornimento (considerate le altre richieste di risarcimento pervenute nello stesso periodo alla Stazione di servizio convenuta in primo grado, la constatazione, riferita dalla , della presenza di mucillagini nel gasolio delle cisterne della detta CP_3
Pagina 12 di 17 stazione e l'emissione di una nota di credito in favore della stessa da parte della è CP_4 circostanza fortemente indiziante ed indicativa della effettiva sussistenza di contaminazioni nel gasolio.
Sarebbe stato, pertanto, onere del produttore ( ) dimostrare che il difetto non Controparte_6 esisteva quando ha ceduto il carburante al punto vendita convenuto in primo grado per essere, come dedotto nell'atto di appello, il carburante fornito perfettamente conforme ed essendo, se mai, il punto vendita il responsabile di eventuali contaminazioni successive alla consegna.
Tale prova, a parere del Tribunale, non è stata offerta in quanto il rapporto riepilogativo del
4.10.2018, redatto in occasione di una verifica successiva al rifornimento incriminato
(12.09.2018) (doc. 8 allegato al fascicolo di parte appellante), il cui contenuto non è intellegibile per la pessima qualità della scansione depositata nel fascicolo digitale, stando alle stesse deduzioni difensive di dimostra, tuttalpiù, che nel carburante della Parte_1 stazione di servizio, non è stata riscontrata la presenza di acqua (cfr. atto di appello pag. 8, par. 3, lett. a, b e c).
Il detto rapporto, così come tutte le verifiche effettuate, nella prospettazione dell'appellante, al momento della consegna del gasolio nel contraddittorio con il gestore del punto vendita, non consente, però, di escludere con certezza la presenza di altre impurità sedimentose come la mucillagine (alghe o altro) di cui ha riferito la titolare della stazione di servizio, sebbene lo stesso attesti (secondo le deduzioni dell'appellante alla lett. d del suddetto paragrafo) che il dispositivo c.d. filtroblock era correttamente installato e funzionante.
Ed invero, riesce difficile ritenere che detto dispositivo – che, per come dedotto ma non dimostrato dall'appellante, interrompe l'erogazione del carburante quando rileva la presenza
(anche) di altre impurità (oltre all'acqua) – fosse effettivamente funzionante se, come dichiarato dalla titolare della stazione di servizio, diversi clienti sono incappati negli stessi guasti dopo aver fatto rifornimento in quel periodo.
Né – la cui attività (quanto meno) di trasporto e consegna del carburante con l'uso di Parte_1 mezzi propri (senza tenere conto del verosimile deposito in proprie cisterne del prodotto CP_ acquistato da , prima di rivenderlo) può certamente incidere sulle caratteristiche di sicurezza del carburante medesimo, suscettibile di contaminazioni anche nel passaggio CP_ intermedio della catena di vendita (e, quindi, dopo l'acquisto da e prima della vendita al singolo gestore) – ha dimostrato la circostanza, dedotta anche nell'atto di appello, che l'eventuale presenza di mucillagine debba imputarsi necessariamente alla stazione di servizio.
Pagina 13 di 17 Infatti, anche se quest'ultima è responsabile della regolare manutenzione del punto vendita (in particolare della “Sostituzione filtroblock” e della “Fornitura e posa in opera di tappi per filtroblock, secondo la griglia di manutenzione all. 9 al fascicolo di parte appellante), non c'è alcuna emergenza istruttoria certa che consenta di escludere che la detta impurità fosse presente anche prima della consegna (deponendo, piuttosto, in senso contrario l'emissione di una nota di credito a rimborso da parte di in favore del gestore del punto vendita), CP_4 il che conferma, a parere del Tribunale, la correttezza, in parte qua, della decisione del
Giudice a quo di ritenere responsabile, in solido, il venditore e (quanto meno) . Parte_1
Tutto ciò detto sull'an debeatur e venendo al quantum, il Tribunale ritiene che, invece, la doglianza dell'appellante secondo cui non vi sarebbe prova degli effettivi esborsi dell'attore per la riparazione dell'auto ed il preventivo non potrebbe provare i danni occorsi, peraltro sproporzionati, sia fondata e debba essere accolta.
A tale riguardo, non sarà inutile ricordare che era onere dell'attore in primo grado provare non solo il fatto storico relativamente al quale è stato chiesto il risarcimento ma anche l'entità e la consistenza di tutti i danni che sarebbero derivati dal detto fatto.
Ciò non solo in ottemperanza a quanto disposto, nella materia di interesse, dall'art. 120 del
Codice del Consumo e dalla sopra richiamata giurisprudenza di settore (“sul soggetto danneggiato incombe l'onere di provare la sussistenza degli elementi costituitivi della pretesa risarcitoria, dando dimostrazione, in primo luogo, del nesso causale tra il difetto del prodotto
e il danno lamentato”, v. Cass. Sentenza n. 13458/2013, in senso conforme Cassazione civ. n.
6007/2007, Cassazione n. 12665/2013) ma in conformità ai principi generali in punto di distribuzione dell'onus probandi nei giudizi risarcitori, secondo cui, come noto, “sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato, e della sua riconducibilità al fatto del debitore. A tal fine l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale (in questo senso, Cass. 18 marzo 2005 n. 5960)” (Cass. civ. Sez. I, 10-10-2007, n. 21140).
Inoltre, “in materia di responsabilità da fatto illecito la dimostrazione dell'attività lesiva dell'altrui diritto e del nesso di causalità fra la condotta colposa ed il diritto incombe al danneggiato, con la conseguenza che l'ambiguità o l'incertezza degli elementi di fatto che
Pagina 14 di 17 sorreggono la pretesa non possono risolversi in danno della parte che non è tenuta all'onere della prova” (vedi ex multis Cass. civ. n. 3563/1996).
Orbene, venendo al caso che ci occupa, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice a quo, deve evidenziarsi che è rimasta incerta, all'esito del giudizio, l'effettiva consistenza dei danni dedotti e la riconducibilità di tutte le indicate voci di spesa per la riparazione dell'auto al fatto per cui è causa.
Ed invero, il preventivo di spesa allegato dagli attori in prime cure (peraltro, non allegato agli atti di causa del presente grado) è stato specificamente contestato dalla convenuta nella sua valenza probatoria, avendo la stessa ragionevolmente dedotto che l'intervento di riparazione usualmente effettuato in casi analoghi richiede qualche centinaio di euro con la conseguenza che l'entità dei danni per come quantificata nello stesso appare decisamente sproporzionata e incompatibile con il guasto da gasolio contaminato.
Deve, inoltre, osservarsi che, anche a fronte delle contestazioni di parte convenuta in primo grado e della puntuale richiesta di esibizione sul punto, al predetto preventivo di spesa non è seguita l'emissione di corrispondente fattura, né quindi prova attestante l'effettivo esborso degli attori per la riparazione della vettura con la conseguenza che il preventivo è rimasto l'unico documento a prova dei danni subiti dall'auto.
Ebbene, a fronte delle specifiche eccezioni di parte convenuta anche in punto di congruità del preventivo e in assenza di fattura emessa dall'autofficina che ha provveduto alla riparazione del veicolo, l'attore avrebbe potuto corroborare l'efficacia probatoria di quanto attestato dal preventivo di spesa, ad esempio, allegando l'ordine dei pezzi di ricambio resi necessari per la riparazione, dimostrando la conformità dei prezzi indicati nel preventivo rispetto a quelli di listino e, quindi, la congruità delle voci di spesa in esso riportate.
Non vale, poi, ai fini della prova sul quantum debeatur la deposizione del teste il quale, Tes_4 pur confermando la redazione del preventivo, ha dichiarato di non aver poi eseguito i lavori di riparazione con la conseguenza che, all'esito del giudizio di primo grado, è rimasta assolutamente indimostrata l'esatta consistenza del danno effettivamente riconducibile ai fatti di causa e degli esborsi eventualmente sostenuti dagli attori.
Per tutti questi motivi, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, la domanda spiegata in prime cure rigettata nei confronti di , ferme tutte le statuizioni rese nei confronti di Parte_1
e di rispetto ai quali la Controparte_4 Controparte_3 sentenza di primo grado è ormai passata in giudicato (cfr. Cass. Civ. n. 12435/2021; Cass. Civ.
Pagina 15 di 17 n. 542/2020).
Quanto al regime delle spese processuali, il Tribunale osserva quanto segue.
Per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr.
Cassazione civile , sez. lav., 23 agosto 2003, n. 12413; Cassazione civile , sez. I, 2 luglio
2003, n. 10405).
Sempre in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è poi costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo l'onere delle spese va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado perché la sentenza di primo grado è stata riformata e quindi si dovevano liquidare e rideterminare le spese di entrambi i gradi (così di recente Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass. 18 marzo
2014, n. 6259; nel medesimo senso si vedano, tra le tante, Cass. 30 ottobre 2013, n. 8718;
Cass. 14 ottobre 2013, n. 23226; Cass. 30 agosto 2010, n. 18337; Cass. 22 dicembre 2009, n.
26985; Cass. 11 giugno 2008, n. 15483).
Tanto chiarito, le spese di entrambi i gradi del giudizio devono essere interamente compensate tra tutte le parti in causa in ragione della particolarità della vicenda sottoposta allo scrutinio del Tribunale e del rigetto di tutti i motivi di appello formulati ad eccezione di quello afferente la prova del quantum debeatur.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 848/2022 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme il 10.06.2022 e depositata in pari data, rigetta la domanda attorea in primo grado nei confronti di ferme le residue statuizioni;
Parte_1
Pagina 16 di 17 - compensa tra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Lamezia Terme, 15.12.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
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