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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 18/04/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2513/2024 R.G., promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Parte_1
CALLEDDA MATTEO
RICORRENTE
CONTRO
in persona Controparte_1
del Comandante pro tempore, rappresentata e difesa dal Sottotenente di VA (CP)
CP_2
RESISTENTE
Causa in punto di opposizione ad ordinanza ingiunzione, decisa con emissione del dispositivo sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: in via principale dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza n.
124/2024 emessa dalla Capitaneria di Porto – in via Controparte_1
Per parte resistente: confermare l'esecutorietà dell'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 124/2024, del provvedimento di assegnazione punti per infrazioni gravi la comandante n. 10/2024 e provvedimento di assegnazione punti per infrazioni gravi al titolare della licenza di pesca n. 10/2024, tutti datati 15/10/2024. Con condanna delle spese e competenze di giudizio a carico dei ricorrenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27/10/2024 la ricorrente in intestazione esponeva che le erano stati notificati sia il verbale di accertamento e contestazione 282 del 2023 sia il verbale di attribuzione di punti sulla sua licenza per aver pescato con il suo natante durante la giornata del 29/09/2023, festa patronale del . Deduceva Controparte_3
come fossero state poi emesse l'ordinanza ingiunzione 124 del 2024, che imponeva la sanzione di Euro 2.015,00, e l'ordinanza 10 del 2024 di assegnazione di 6 punti sulla licenza di pesca. Proponeva opposizione avverso il primo provvedimento, chiedendo anzitutto la riunione ad analogo procedimento con cui era stata impugnata la seconda l'ordinanza, del quale non era tuttavia ancora noto il numero di Registro Generale. Nel merito contestava l'assimilazione della festa patronale alla festività e dunque l'applicabilità del divieto previsto dall'art. 6 del D.M. 208425 del 2023, rilevando a tal fine come l'inclusione della festa patronale tra le altre festività voluta dal contratto collettivo nazionale di lavoro avesse come unico scopo quello di individuare i giorni nei quali il lavoro avrebbe dovuto essere maggiormente retribuito. Deduceva come ai fini dell'identificazione delle festività in senso proprio, nelle quali non sarebbe stata consentita la pesca, dovesse farsi riferimento alla legge 260 del 1949 (con le successive modifiche) che aveva incluso espressamente nell'elenco dei giorni festivi solo il giorno dei Santi Apostoli e , della città di Roma. Sosteneva, dunque, che Per_1 Per_2 Per_3
estendere il carattere di festività in senso stretto anche al giorno del Santo Patrono costituisse una palese violazione del principio di legalità, in quanto tale meccanismo si sarebbe risolto in un'interpretazione estensiva del divieto con conseguente illegittimità della contestazione e violazione dei principi costituzionali di riserva di legge e di divieto di analogia che sovrintendono sia gli illeciti penali che quelli amministrativi.
Richiesta la sospensione dell'ordinanza impugnata, rassegnava le conclusioni sopra riportate.
Si costituiva l'Amministrazione che evidenziava come le giornate festive a livello nazionale fossero quelle stabilite dalla legge 260 del 1949 e dai successivi provvedimenti e richiamava in particolare sia il suo art. 2 che il Decreto Legislativo 66 del 2003, constatando come nessuna di queste fonti indicasse effettivamente la festa del Santo Patrono, ma unicamente perché questa era festa a livello solo locale e non nazionale, determinata dalle usanze e dai costumi di ogni Comune. In particolare, rilevava come nel Comune di la festa patronale cadesse il giorno 26 settembre, CP_3
giorno in cui il motopesca era uscito per l'attività di pesca, nonostante si trattasse Per_4
di una giornata festiva a livello comunale, come dimostrato dal fatto che i lavoratori e i cittadini del Comune avevano diritto ad un giorno di riposo, le attività locali erano sospese o ridotte e i lavoratori che avevano ugualmente eseguito le loro prestazioni avrebbero avuto diritto ad una maggiorazione della retribuzione o ad un riposo compensativo, come previsto sia dalla normativa generale sulle festività che dai contratti collettivi nazionali dei vari settori. Richiamava anche il contratto collettivo nazionale per gli imbarcati sui natanti di cooperative di pesca relativo al periodo compreso tra l'1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2024, nel quale all'art. 31 tra i giorni festivi era stata inclusa la festa del Santo Patrono;
ancora, evidenziava come secondo i dati dell'Ufficio Circondariale Marittimo di le ore settimanali previste dall'art. CP_3 disposizioni del contratto collettivo nazionale di riferimento che riconosceva come festività la giornata del Santo Patrono, riconducibile peraltro ad una vera e propria consuetudine e non in contrasto né con disposizioni di legge né con i principi fondamentali e le libertà di matrice costituzionale. Concludeva pertanto per il rigetto dell'opposizione e la rifusione delle spese di lite.
Previa istruttoria solo documentale, la causa approdava alla decisione con emissione del dispositivo in data 17.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve anzitutto premettersi che l'istanza di riunione inizialmente coltivata non è stata esaminata per la mancata indicazione degli estremi della causa riunente o riunenda. E' solo dato sapere che pendono nanti questo Tribunale diversi contenziosi aventi lo stesso oggetto, ma non è noto quale sia quello che interessa la stessa ricorrente ed attiene all'ordinanza di assegnazione dei punti. Peraltro, proprio perché sicuramente è oggetto di un altro giudizio, nessuna pronuncia può essere emessa su quel provvedimento neppure in via subordinata, come invece chiesto dall'odierna ricorrente.
Nel merito deve ritenersi del tutto pacifico in causa il fatto che l'imbarcazione della società ricorrente ha praticato la pesca nel giorno della festa patronale del di CP_3
; è altrettanto chiaro che la legge 260 del 1949 non include tra le festività il CP_3
giorno del Santo Patrono. Tuttavia, l'art. 2 della Legge 90 del 1954 estende il trattamento retributivo di cui all'art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260 anche al lavoratore assente per la celebrazione del Santo Patrono della località ove si svolge il lavoro. E l'assimilazione del giorno del Santo Patrono alle altre principali festività è espressamente indicata dall'art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile nel settore di interesse. Proprio per una fondamentale esigenza di coerenza dell'ordinamento giuridico che non può qualificare e trattare diversamente la medesima fattispecie (e in tale coerenza sta la certezza del diritto) deve ritenersi a tutti gli effetti che la festa locale del Santo Patrono di è una giornata festiva. CP_3 A questo punto, incontestato come sopra detto che l'imbarcazione pescasse il giorno
29/09/2023, non può non riconoscersi la violazione del divieto di cui all'art. 6 comma
I del D.M. 208415 del 18/04/2023, a tenor del quale è sempre vietato nei giorni di sabato, domenica e festivi l'esercizio della pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti, senza che avrebbe neppure senso in base alla ratio del divieto una, peraltro mai enunciata (e dunque solo arbitrariamente leggibile), limitazione dei giorni festivi solo a quelli che lo sono a livello nazionale.
E' dunque possibile concludere affermando che la festa patronale del CP_3
è a tutti gli effetti (sia quanto a quelli lavorativi sia quanto al regime delle
[...]
restrizioni alla pesca) un giorno festivo con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma dell'impugnata ordinanza – ingiunzione di pagamento n. 124 del 2024 emessa dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Porto Torres.
Quanto alle spese di lite della parte vittoriosa deve farsi applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte nell'ordinanza 9990 del 2021, sicché “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art. 23, comma 4, della legge 24 novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota”.
Non risultando prodotta alcuna nota da cui sia possibile evincere quali spese vive ha sostenuto l'Amministrazione, non può procedersi ad alcuna liquidazione delle stesse.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione e conferma l'ordinanza – ingiunzione di pagamento n. 124 del 2024 emessa dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Porto Torres;
- nulla sulle spese.
Sassari, 17.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
17 ter della Direttiva UE numero 93/104/CE erano state di gran lunga superate dall'imbarcazione che pertanto non avrebbe comunque potuto uscire. Evidenziava ancora come i decreti ministeriali numero 208415 del 18/04/2023 e numero 272243 del
25/5/2023, nel limitare la pesca con determinati attrezzi (tra cui le reti a strascico a divergenti sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti), avessero fatte salve le