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Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/07/2024, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
n. 766/2022 R.G.
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Udienza del
La Corte, riunita in camera di consiglio del 16 luglio 2024 in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Isabella Mariani Presidente rel. dr.ssa Daniela Lococo Consigliere dr.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere
nella causa n. 766/2022 RG vertente tra:
, con l'avv. CRESTI GABRIELE Parte_1
APPELLANTE contro
Controparte_1
[...] [...]
Controparte_2
APPELLATI
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Visto il decreto ex art. 127 ter cod. proc. civ., con il quale è stata sostituita l'udienza del 16 luglio 2024 con lo scambio ed il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con riserva alla Corte di successiva adozione fuori udienza di ogni opportuno provvedimento.;
Rilevato che l'appellante, in data 26 marzo 2023 ha depositata rinuncia agli atti chiedendo dichiararsi la estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c;
Visto il decreto del 29 marzo 2023 con il quale la Presidente relatrice, vista la istanza di estinzione e cancellazione per rinuncia agli atti, disponeva il deposito della notifica a controparte ai sensi dell'art. 306 c.p.c.; Rilevato che, a tal fine, l'appellante depositava notifica della rinuncia agli atti agli appellati presso i procuratori domiciliatari in primo grado, insistendo per la dichiarazione di estinzione della causa e per la sua cancellazione dal ruolo;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio, atteso che la rinuncia agli atti del giudizio non necessita dell'accettazione della parte convenuta non costituita (Cass., n. 6850/2011; Cass. Civ., Sez, I,
3.4.1995, n. 3905);
Rilevato, quanto alle spese del giudizio, che non debba procedersi alla relativa regolamentazione, in ragione della contumacia delle parti appellate (ben citate e non costituite).
P.Q.M.
Letto l'art. 306 cod. proc. civ.,
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) nulla per le spese.
Firenze, 16 luglio 2024
La Presidente
Isabella Mariani
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Udienza del
La Corte, riunita in camera di consiglio del 16 luglio 2024 in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Isabella Mariani Presidente rel. dr.ssa Daniela Lococo Consigliere dr.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere
nella causa n. 766/2022 RG vertente tra:
, con l'avv. CRESTI GABRIELE Parte_1
APPELLANTE contro
Controparte_1
[...] [...]
Controparte_2
APPELLATI
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Visto il decreto ex art. 127 ter cod. proc. civ., con il quale è stata sostituita l'udienza del 16 luglio 2024 con lo scambio ed il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con riserva alla Corte di successiva adozione fuori udienza di ogni opportuno provvedimento.;
Rilevato che l'appellante, in data 26 marzo 2023 ha depositata rinuncia agli atti chiedendo dichiararsi la estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c;
Visto il decreto del 29 marzo 2023 con il quale la Presidente relatrice, vista la istanza di estinzione e cancellazione per rinuncia agli atti, disponeva il deposito della notifica a controparte ai sensi dell'art. 306 c.p.c.; Rilevato che, a tal fine, l'appellante depositava notifica della rinuncia agli atti agli appellati presso i procuratori domiciliatari in primo grado, insistendo per la dichiarazione di estinzione della causa e per la sua cancellazione dal ruolo;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio, atteso che la rinuncia agli atti del giudizio non necessita dell'accettazione della parte convenuta non costituita (Cass., n. 6850/2011; Cass. Civ., Sez, I,
3.4.1995, n. 3905);
Rilevato, quanto alle spese del giudizio, che non debba procedersi alla relativa regolamentazione, in ragione della contumacia delle parti appellate (ben citate e non costituite).
P.Q.M.
Letto l'art. 306 cod. proc. civ.,
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) nulla per le spese.
Firenze, 16 luglio 2024
La Presidente
Isabella Mariani