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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 18/04/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1335/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1335/2024 promossa da:
(C.F. ), in proprio ex art. 86 c.p.c. Parte_1 C.F._1
contro
(C.F. ), non costituito in giudizio Controparte_1 P.IVA_1
CONCLUSIONI
Per : “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis: Parte_1
in via principale, per l'accoglimento dell'istanza di liquidazione dei compensi così come quantificati con nota pro forma allegata all'istanza di liquidazione depositata in data 20 giugno
2024
in via istruttoria, con ogni più ampia riserva di produrre, dedurre e capitolare in sede istruttoria
in ogni caso per la liquidazione dei compensi per il presente procedimento, calcolate secondo i parametri di legge per complessivi €. 440,00 oltre spese generali ed oneri di legge e per la liquidazione delle spese sostenute per la presentazione del presente ricorso, pari ad €. 76,00 (di cui €. 49,00 a titolo di contributo unificato ed €. 27,00 per marca da bollo) e della successiva tassa di registro (nella misura minima fissa di €. 200,00).”
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'avv. con ricorso ex artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002 e 15 d.lgs. n. 150/2011 Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto emesso in data 25/06/2024 dal Tribunale di Lecco, depositato e comunicato all'opponente in data 25/06/2024, con cui è stato dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di liquidazione dei compensi presentata dall'avv. per Parte_1
l'attività prestata quale difensore d'ufficio dell'imputato RI AN, sino al subentro del difensore di fiducia.
Nonostante la regolarità della notifica, il non si è costituito in giudizio. Controparte_1 La ricorrente ha precisato le conclusioni innanzi al sottoscritto giudice nei termini sopra riportati e ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione. All'esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma c.p.c.
L'opposizione è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, per le ragioni che di seguito si espongono.
L'avv. , nominata difensore d'ufficio di RI AN, imputato nel Parte_1 procedimento penale avanti al Tribunale di Lecco R.G. 97/2022 N.R. – R.G. 834/2022 Dib., ha chiesto la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta in favore dello stesso sino alla nomina di difensore di fiducia, dando atto di avere posto in essere tentativi di recupero del credito professionale non andati a buon fine.
Dalla documentazione prodotta si evince che l'avv. , quale difensore d'ufficio, Parte_1 ha svolto le seguenti attività nell'interesse di RI AN:
- comunicazione a RI AN dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p., di cui aveva ricevuto notifica (docc. 5 e 6 di parte ricorrente);
- accesso al fascicolo del Pubblico Ministero ed estrazione di copia della documentazione (doc. 7 di parte ricorrente);
- comunicazione a RI AN del decreto di citazione a giudizio, di cui aveva ricevuto notifica (docc. 8 e 9 di parte ricorrente).
Successivamente, RI AN ha provveduto alla nomina di un difensore di fiducia, il quale ha segnalato tale circostanza al difensore d'ufficio avv. . Parte_1
L'attività sopra indicata è successiva rispetto alla chiusura delle indagini preliminari, per cui correttamente l'avv. ha presentato la liquidazione dei compensi al Tribunale. Parte_1
Deve essere liquidata unicamente la fase di studio, non avendo l'avv. compiuto Parte_1 ulteriore attività essendo successivamente intervenuta la nomina di difensore di fiducia.
L'avv. ha documentalmente provato di avere posto in essere tentativi di Parte_1 recupero del credito professionale vantato nei confronti di RI AN, che tuttavia si sono rivelati infruttuosi, mediante ottenimento della sentenza del Giudice di Pace di Lecco n. 71/2023, ricerche ex art. 492 bis c.p.c. e atti di pignoramento presso terzi e mobiliare (cfr. docc. 12 – 21 di parte ricorrente).
In conformità al “Protocollo per la liquidazione dei compensi ai difensori dei soggetti non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato ed ai difensori d'ufficio di soggetti insolventi o di soggetti irreperibili di fatto o di diritto” sottoscritto dal Tribunale di Lecco in data 05/03/2021, deve essere liquidata in favore della ricorrente la somma di € 200,00 per la fase di studio, oltre all'importo di € 450,00 per le spese di recupero del credito professionale, sempre in conformità al predetto Protocollo.
L'opposizione deve dunque essere accolta, con liquidazione in favore dell'avv. Parte_1 della somma complessiva di € 650,00 (€ 200,00 + € 450,00), oltre rimborso spese generali 15%,
pagina 2 di 3 IVA e CPA come per legge.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico del e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di Controparte_1 cui al D.M. 55/2014, come aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, pari alla somma riconosciuta alla ricorrente, in misura ridotta in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate e della limitata attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento dell'opposizione proposta avverso il decreto emesso il 25/06/2024 dal
Tribunale di Lecco, liquida in favore dell'avv. la somma di € 650,00, oltre Parte_1 rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, a titolo di compensi per l'attività prestata quale difensore d'ufficio di RI AN, imputato nel procedimento penale avanti al
Tribunale di Lecco R.G. 97/2022 N.R. – R.G. 834/2022 Dib., e ne dispone il pagamento;
2) Condanna il a rifondere in favore dell'avv. le spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che si liquidano in € 76,00 per anticipazioni e in € 232,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Lecco, 18 aprile 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1335/2024 promossa da:
(C.F. ), in proprio ex art. 86 c.p.c. Parte_1 C.F._1
contro
(C.F. ), non costituito in giudizio Controparte_1 P.IVA_1
CONCLUSIONI
Per : “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis: Parte_1
in via principale, per l'accoglimento dell'istanza di liquidazione dei compensi così come quantificati con nota pro forma allegata all'istanza di liquidazione depositata in data 20 giugno
2024
in via istruttoria, con ogni più ampia riserva di produrre, dedurre e capitolare in sede istruttoria
in ogni caso per la liquidazione dei compensi per il presente procedimento, calcolate secondo i parametri di legge per complessivi €. 440,00 oltre spese generali ed oneri di legge e per la liquidazione delle spese sostenute per la presentazione del presente ricorso, pari ad €. 76,00 (di cui €. 49,00 a titolo di contributo unificato ed €. 27,00 per marca da bollo) e della successiva tassa di registro (nella misura minima fissa di €. 200,00).”
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'avv. con ricorso ex artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002 e 15 d.lgs. n. 150/2011 Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto emesso in data 25/06/2024 dal Tribunale di Lecco, depositato e comunicato all'opponente in data 25/06/2024, con cui è stato dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di liquidazione dei compensi presentata dall'avv. per Parte_1
l'attività prestata quale difensore d'ufficio dell'imputato RI AN, sino al subentro del difensore di fiducia.
Nonostante la regolarità della notifica, il non si è costituito in giudizio. Controparte_1 La ricorrente ha precisato le conclusioni innanzi al sottoscritto giudice nei termini sopra riportati e ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione. All'esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma c.p.c.
L'opposizione è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, per le ragioni che di seguito si espongono.
L'avv. , nominata difensore d'ufficio di RI AN, imputato nel Parte_1 procedimento penale avanti al Tribunale di Lecco R.G. 97/2022 N.R. – R.G. 834/2022 Dib., ha chiesto la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta in favore dello stesso sino alla nomina di difensore di fiducia, dando atto di avere posto in essere tentativi di recupero del credito professionale non andati a buon fine.
Dalla documentazione prodotta si evince che l'avv. , quale difensore d'ufficio, Parte_1 ha svolto le seguenti attività nell'interesse di RI AN:
- comunicazione a RI AN dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p., di cui aveva ricevuto notifica (docc. 5 e 6 di parte ricorrente);
- accesso al fascicolo del Pubblico Ministero ed estrazione di copia della documentazione (doc. 7 di parte ricorrente);
- comunicazione a RI AN del decreto di citazione a giudizio, di cui aveva ricevuto notifica (docc. 8 e 9 di parte ricorrente).
Successivamente, RI AN ha provveduto alla nomina di un difensore di fiducia, il quale ha segnalato tale circostanza al difensore d'ufficio avv. . Parte_1
L'attività sopra indicata è successiva rispetto alla chiusura delle indagini preliminari, per cui correttamente l'avv. ha presentato la liquidazione dei compensi al Tribunale. Parte_1
Deve essere liquidata unicamente la fase di studio, non avendo l'avv. compiuto Parte_1 ulteriore attività essendo successivamente intervenuta la nomina di difensore di fiducia.
L'avv. ha documentalmente provato di avere posto in essere tentativi di Parte_1 recupero del credito professionale vantato nei confronti di RI AN, che tuttavia si sono rivelati infruttuosi, mediante ottenimento della sentenza del Giudice di Pace di Lecco n. 71/2023, ricerche ex art. 492 bis c.p.c. e atti di pignoramento presso terzi e mobiliare (cfr. docc. 12 – 21 di parte ricorrente).
In conformità al “Protocollo per la liquidazione dei compensi ai difensori dei soggetti non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato ed ai difensori d'ufficio di soggetti insolventi o di soggetti irreperibili di fatto o di diritto” sottoscritto dal Tribunale di Lecco in data 05/03/2021, deve essere liquidata in favore della ricorrente la somma di € 200,00 per la fase di studio, oltre all'importo di € 450,00 per le spese di recupero del credito professionale, sempre in conformità al predetto Protocollo.
L'opposizione deve dunque essere accolta, con liquidazione in favore dell'avv. Parte_1 della somma complessiva di € 650,00 (€ 200,00 + € 450,00), oltre rimborso spese generali 15%,
pagina 2 di 3 IVA e CPA come per legge.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico del e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di Controparte_1 cui al D.M. 55/2014, come aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, pari alla somma riconosciuta alla ricorrente, in misura ridotta in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate e della limitata attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento dell'opposizione proposta avverso il decreto emesso il 25/06/2024 dal
Tribunale di Lecco, liquida in favore dell'avv. la somma di € 650,00, oltre Parte_1 rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, a titolo di compensi per l'attività prestata quale difensore d'ufficio di RI AN, imputato nel procedimento penale avanti al
Tribunale di Lecco R.G. 97/2022 N.R. – R.G. 834/2022 Dib., e ne dispone il pagamento;
2) Condanna il a rifondere in favore dell'avv. le spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che si liquidano in € 76,00 per anticipazioni e in € 232,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Lecco, 18 aprile 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi
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