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Ordinanza 12 aprile 2025
Ordinanza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, ordinanza 12/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 416/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Orlando Presidente
dott. Massimiliano Magliacani Giudice relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
nel procedimento iscritto al n. r.g. 3129/2024 promosso da:
C.F. , quale procuratrice di Parte_1 P.IVA_1 [...] con l'avv. Alberigo Panini Parte_2
RECLAMANTE
contro c.f. , con gli avv.ti Alberto Controparte_1 C.F._1
Foggia e Vincenzo Giardino
RECLAMATO
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno 8 aprile 2025,
OSSERVA
I. La ragione che aveva condotto il Giudice dell'esecuzione a sospendere il processo esecutivo immobiliare iscritto al n.139/2024 R.G. con l'ordinanza reclamata del 3 febbraio 2025, è venuta meno perché nel procedimento di reclamo la creditrice procedente ha finalmente depositato il contratto di Parte_1
cessione, con il documento n.7, sottoscritto in data 15.11.2019 tra la CP_2
la Banca del Monte di Lucca S.p.A. e la
[...] Controparte_3
(cfr. documento doc. 7). Tra i vari documenti allegati al richiamato contratto, è
[...]
1 incluso l'Allegato 1 denominato “Elenco dei Rapporti Ceduti”, di cui è stato depositato un estratto relativo alla posizione in oggetto (documento doc. 8). All'interno dell'allegato, a pagina 212, è presente il Codice Identificativo del debitore n. ed Num_1
i due rapporti identificativi del credito, mutuo n.
6915_906558_00123‐00021‐0000906558‐00006. I codici identificativi del debitore e dei rapporti di credito sono i medesimi indicati nell'elenco certificato dal Notaio con dichiarazione in data 15/11/2019 (cfr. documento 6). Il Notaio attesta che nell'Allegato
(contenente l'elenco dei crediti ceduti) al contratto di cessione sottoscritto in data
15.11.2019 tra e la Banca del Monte di Controparte_3
Lucca S.p.A., di cui all'atto di deposito ai suoi rogiti in data 23.12.2019 Rep. 47068
Racc. 21660, è ricompresa la posizione a nome del debitore
[...]
– CODICE 906558 – ID RAPPORTO CP_1 CP_4
6915_906558_00123-00021-0000906558-00006 e, 6915_906558_00015-00080-
0000001917-00000.
II. Le rimanenti eccezioni sollevate dal debitore esecutato Controparte_1
non appaiono fondate allo stato degli atti.
A) Il contratto di mutuo in Notar di Livorno del 21.4.2008, Rep. n. Persona_1
51.543, Racc.. n. 16.737, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 n.3 cp.
La previsione contrattuale dell'art. 2, che prevede la costituzione in pegno irregolare ex art. 1851 cc della somma mutuata in favore della Banca mutuante, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni poste a carico della parte mutuataria, non è idonea ad inficiare la qualificazione del contratto di mutuo, come titolo esecutivo.
La Corte di Cassazione, con la sentenza a S.U. n. 1739/2024 del 6 marzo 2025, ha affermato il seguente principio di diritto: “il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione, univoca espressa e incondizionata, di restituirla;
pertanto costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata, che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolare e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.
2 Nel caso di specie non vi sono ragioni per discostarsi dall'insegnamento da ultimo espresso dalla citata giurisprudenza di legittimità.
B) L'eccezione di carenza del potere di agire per il recupero forzoso del credito da parte della società denominata non appare allo stato degli atti Parte_1
fondata.
La mandante è iscritta all'albo Controparte_3 degli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 106 D. Lgs. n.385/1993.
Bisogna sinteticamente premettere che l'art. 2 della legge 30 aprile 1999 n.130
(disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti), prevede che la società cessionaria dei crediti (società per la cartolarizzazione dei crediti), che ha emesso strumenti finanziari offerti ad investitori professionali, deve redigere il prospetto informativo, e indicare il soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento e statuisce che il servizio di riscossione e di cassa e pagamento deve essere svolto da una banca o da intermediari finanziari o comunque da soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 106 T.U.B.
Non solo, ma l'art. 2 della citata legge prevede anche che il soggetto incaricato della riscossione dei crediti abbia il compito di verificare che le operazioni di cartolarizzazione siano conformi alla legge e al prospetto informativo.
In base alla circolare della Banca d'Italia n.288 del 3 aprile 2015, al soggetto incaricato del controllo e della riscossione, denominato tecnicamente fanno pertanto Pt_3 capo sia compiti di natura operativa, sia funzioni di “garanzia” nei confronti del mercato circa il corretto espletamento delle operazioni di cartolarizzazione nell'interesse dei portatori dei titoli e, in generale, del mercato.
La circolare in esame prevede anche che, solo per lo svolgimento dell'attività di riscossione dei crediti ceduti, il si possa avvalere di soggetti terzi, mentre Pt_3 non è delegabile l'attività di controllo.
Può, quindi, affermarsi che la normativa di diritto pubblico, posta a presidio del mercato e dei portatori dei titoli, sia rispettata quando l'operazione di cartolarizzazione prevede la presenza del iscritto all'albo previsto dall'art. 106 T.U.B., essendo Pt_3 possibile che l'attività di recupero forzoso del credito sia delegata dalla società cessionaria dei crediti o sub-delegata dal stesso ad altro soggetto giuridico. Pt_3
3 Nel caso di specie, la società cessionaria dei crediti,
[...]
, è iscritta direttamente all'albo degli intermediari Controparte_3 finanziari e può delegare l'attività di recupero giudiziale del credito.
La procura autenticata nelle sottoscrizioni per atto notaio Dott. di Persona_2
Milano, in data 10.09.2021 rep. 51.695, racc. 23.930, rilasciata a Parte_1
non può quindi ritenersi nulla per violazione della normativa di ordine pubblico.
[...]
C) L'eccezione di inefficacia del pignoramento immobiliare ai sensi del combinato disposto degli artt. 555 III comma e 557 I e II comma cpc appare allo stato degli atti infondata.
Il debitore esecutato eccepisce testualmente che “la creditrice procedente in quell'occasione non ha depositato la nota di trascrizione del pignoramento stesso, la cui allegazione è prevista a pena di inefficacia, ai sensi dell'art. 567 c.p.c., ma solo
4.10.2024; trascrizione che peraltro l'esecutante ha effettuato solo il 13.9.2024, come attestato dalla documentazione dalla stessa depositata”.
Quindi, il debitore esecutato riconosce che la trascrizione del pignoramento è stata effettuata dal creditore procedente (chiamato “esecutante”) e non dall'Ufficiale
Giudiziario.
Tale circostanza risulta anche dalla nota di trascrizione agli atti, dove si legge che il richiedente è stato ”. Parte_4
L'atto di pignoramento immobiliare risulta essere stato notificato al debitore esecutato n data 29 luglio 2024, il processo esecutivo risulta essere Controparte_1
stato iscritto il 2 settembre 2024 e la trascrizione del pignoramento risulta essere stata eseguita dal creditore procedente e la relativa nota di trascrizione è stata depositata, con l'istanza di vendita, il 4 ottobre 2024.
L'art. 557 II comma cpc prevedeva, come ancora oggi dopo la modifica operata dal D.
Lgs. n.164/2024, che “nell'ipotesi di cui all'art. 555 ultima comma il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari”.
Il deposito della nota di trascrizione, quando la trascrizione è effettuata dal creditore procedente, non era e non è prevista a pena di inefficacia del pignoramento quando la trascrizione del pignoramento non è richiesta dall'ufficiale giudiziario, ma dal creditore
4 procedente, e non viene depositata entro 15 giorni dalla restituzione degli atti da parte dell'Ufficiale Giudiziario.
Come detto, la trascrizione del pignoramento è stata effettata dal creditore procedente e la nota è stata depositata il 4 ottobre 2024, insieme all'istanza di vendita e alla certificazione notarile.
III. Ai sensi degli artt. 669 terdecis e 669 septies, Controparte_1
soccombente, viene condannato alla refusione delle spese di lite in favore di
[...]
, spese che si liquidano nella misura di euro 4.000,00 per onorari di Parte_1
avvocato (così determinati anche a seguito della riduzione al di sotto dei valori medi delle tabelle per la semplicità della controversia ai sensi dell'art. 4 D.M. 10 marzo 2014
n.55), oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge.
IV. Non viene assegnato il termine ai sensi dell'art. 616 cpc per l'inizio del giudizio di merito in quanto a tale incombenza si è già provveduto con il provvedimento impugnato del 3 febbraio 2025, che in questa parte mantiene efficacia.
P.Q.M.
Visto l'art. 669 terdecies cpc, accoglie il reclamo, revoca il provvedimento impugnato del 3 febbraio 2025 e per l'effetto respinge l'istanza di sospensione del processo esecutivo immobiliare R.G.
139/2024 del Tribunale di Livorno;
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese Controparte_1
processuali a la somma di euro 4.000,00 per onorari di Parte_1
avvocato, oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 8 aprile 2025 in Livorno.
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott. Massimo Orlando dott. Massimiliano Magliacani
5
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Orlando Presidente
dott. Massimiliano Magliacani Giudice relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
nel procedimento iscritto al n. r.g. 3129/2024 promosso da:
C.F. , quale procuratrice di Parte_1 P.IVA_1 [...] con l'avv. Alberigo Panini Parte_2
RECLAMANTE
contro c.f. , con gli avv.ti Alberto Controparte_1 C.F._1
Foggia e Vincenzo Giardino
RECLAMATO
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno 8 aprile 2025,
OSSERVA
I. La ragione che aveva condotto il Giudice dell'esecuzione a sospendere il processo esecutivo immobiliare iscritto al n.139/2024 R.G. con l'ordinanza reclamata del 3 febbraio 2025, è venuta meno perché nel procedimento di reclamo la creditrice procedente ha finalmente depositato il contratto di Parte_1
cessione, con il documento n.7, sottoscritto in data 15.11.2019 tra la CP_2
la Banca del Monte di Lucca S.p.A. e la
[...] Controparte_3
(cfr. documento doc. 7). Tra i vari documenti allegati al richiamato contratto, è
[...]
1 incluso l'Allegato 1 denominato “Elenco dei Rapporti Ceduti”, di cui è stato depositato un estratto relativo alla posizione in oggetto (documento doc. 8). All'interno dell'allegato, a pagina 212, è presente il Codice Identificativo del debitore n. ed Num_1
i due rapporti identificativi del credito, mutuo n.
6915_906558_00123‐00021‐0000906558‐00006. I codici identificativi del debitore e dei rapporti di credito sono i medesimi indicati nell'elenco certificato dal Notaio con dichiarazione in data 15/11/2019 (cfr. documento 6). Il Notaio attesta che nell'Allegato
(contenente l'elenco dei crediti ceduti) al contratto di cessione sottoscritto in data
15.11.2019 tra e la Banca del Monte di Controparte_3
Lucca S.p.A., di cui all'atto di deposito ai suoi rogiti in data 23.12.2019 Rep. 47068
Racc. 21660, è ricompresa la posizione a nome del debitore
[...]
– CODICE 906558 – ID RAPPORTO CP_1 CP_4
6915_906558_00123-00021-0000906558-00006 e, 6915_906558_00015-00080-
0000001917-00000.
II. Le rimanenti eccezioni sollevate dal debitore esecutato Controparte_1
non appaiono fondate allo stato degli atti.
A) Il contratto di mutuo in Notar di Livorno del 21.4.2008, Rep. n. Persona_1
51.543, Racc.. n. 16.737, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 n.3 cp.
La previsione contrattuale dell'art. 2, che prevede la costituzione in pegno irregolare ex art. 1851 cc della somma mutuata in favore della Banca mutuante, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni poste a carico della parte mutuataria, non è idonea ad inficiare la qualificazione del contratto di mutuo, come titolo esecutivo.
La Corte di Cassazione, con la sentenza a S.U. n. 1739/2024 del 6 marzo 2025, ha affermato il seguente principio di diritto: “il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione, univoca espressa e incondizionata, di restituirla;
pertanto costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata, che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolare e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.
2 Nel caso di specie non vi sono ragioni per discostarsi dall'insegnamento da ultimo espresso dalla citata giurisprudenza di legittimità.
B) L'eccezione di carenza del potere di agire per il recupero forzoso del credito da parte della società denominata non appare allo stato degli atti Parte_1
fondata.
La mandante è iscritta all'albo Controparte_3 degli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 106 D. Lgs. n.385/1993.
Bisogna sinteticamente premettere che l'art. 2 della legge 30 aprile 1999 n.130
(disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti), prevede che la società cessionaria dei crediti (società per la cartolarizzazione dei crediti), che ha emesso strumenti finanziari offerti ad investitori professionali, deve redigere il prospetto informativo, e indicare il soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento e statuisce che il servizio di riscossione e di cassa e pagamento deve essere svolto da una banca o da intermediari finanziari o comunque da soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 106 T.U.B.
Non solo, ma l'art. 2 della citata legge prevede anche che il soggetto incaricato della riscossione dei crediti abbia il compito di verificare che le operazioni di cartolarizzazione siano conformi alla legge e al prospetto informativo.
In base alla circolare della Banca d'Italia n.288 del 3 aprile 2015, al soggetto incaricato del controllo e della riscossione, denominato tecnicamente fanno pertanto Pt_3 capo sia compiti di natura operativa, sia funzioni di “garanzia” nei confronti del mercato circa il corretto espletamento delle operazioni di cartolarizzazione nell'interesse dei portatori dei titoli e, in generale, del mercato.
La circolare in esame prevede anche che, solo per lo svolgimento dell'attività di riscossione dei crediti ceduti, il si possa avvalere di soggetti terzi, mentre Pt_3 non è delegabile l'attività di controllo.
Può, quindi, affermarsi che la normativa di diritto pubblico, posta a presidio del mercato e dei portatori dei titoli, sia rispettata quando l'operazione di cartolarizzazione prevede la presenza del iscritto all'albo previsto dall'art. 106 T.U.B., essendo Pt_3 possibile che l'attività di recupero forzoso del credito sia delegata dalla società cessionaria dei crediti o sub-delegata dal stesso ad altro soggetto giuridico. Pt_3
3 Nel caso di specie, la società cessionaria dei crediti,
[...]
, è iscritta direttamente all'albo degli intermediari Controparte_3 finanziari e può delegare l'attività di recupero giudiziale del credito.
La procura autenticata nelle sottoscrizioni per atto notaio Dott. di Persona_2
Milano, in data 10.09.2021 rep. 51.695, racc. 23.930, rilasciata a Parte_1
non può quindi ritenersi nulla per violazione della normativa di ordine pubblico.
[...]
C) L'eccezione di inefficacia del pignoramento immobiliare ai sensi del combinato disposto degli artt. 555 III comma e 557 I e II comma cpc appare allo stato degli atti infondata.
Il debitore esecutato eccepisce testualmente che “la creditrice procedente in quell'occasione non ha depositato la nota di trascrizione del pignoramento stesso, la cui allegazione è prevista a pena di inefficacia, ai sensi dell'art. 567 c.p.c., ma solo
4.10.2024; trascrizione che peraltro l'esecutante ha effettuato solo il 13.9.2024, come attestato dalla documentazione dalla stessa depositata”.
Quindi, il debitore esecutato riconosce che la trascrizione del pignoramento è stata effettuata dal creditore procedente (chiamato “esecutante”) e non dall'Ufficiale
Giudiziario.
Tale circostanza risulta anche dalla nota di trascrizione agli atti, dove si legge che il richiedente è stato ”. Parte_4
L'atto di pignoramento immobiliare risulta essere stato notificato al debitore esecutato n data 29 luglio 2024, il processo esecutivo risulta essere Controparte_1
stato iscritto il 2 settembre 2024 e la trascrizione del pignoramento risulta essere stata eseguita dal creditore procedente e la relativa nota di trascrizione è stata depositata, con l'istanza di vendita, il 4 ottobre 2024.
L'art. 557 II comma cpc prevedeva, come ancora oggi dopo la modifica operata dal D.
Lgs. n.164/2024, che “nell'ipotesi di cui all'art. 555 ultima comma il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari”.
Il deposito della nota di trascrizione, quando la trascrizione è effettuata dal creditore procedente, non era e non è prevista a pena di inefficacia del pignoramento quando la trascrizione del pignoramento non è richiesta dall'ufficiale giudiziario, ma dal creditore
4 procedente, e non viene depositata entro 15 giorni dalla restituzione degli atti da parte dell'Ufficiale Giudiziario.
Come detto, la trascrizione del pignoramento è stata effettata dal creditore procedente e la nota è stata depositata il 4 ottobre 2024, insieme all'istanza di vendita e alla certificazione notarile.
III. Ai sensi degli artt. 669 terdecis e 669 septies, Controparte_1
soccombente, viene condannato alla refusione delle spese di lite in favore di
[...]
, spese che si liquidano nella misura di euro 4.000,00 per onorari di Parte_1
avvocato (così determinati anche a seguito della riduzione al di sotto dei valori medi delle tabelle per la semplicità della controversia ai sensi dell'art. 4 D.M. 10 marzo 2014
n.55), oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge.
IV. Non viene assegnato il termine ai sensi dell'art. 616 cpc per l'inizio del giudizio di merito in quanto a tale incombenza si è già provveduto con il provvedimento impugnato del 3 febbraio 2025, che in questa parte mantiene efficacia.
P.Q.M.
Visto l'art. 669 terdecies cpc, accoglie il reclamo, revoca il provvedimento impugnato del 3 febbraio 2025 e per l'effetto respinge l'istanza di sospensione del processo esecutivo immobiliare R.G.
139/2024 del Tribunale di Livorno;
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese Controparte_1
processuali a la somma di euro 4.000,00 per onorari di Parte_1
avvocato, oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 8 aprile 2025 in Livorno.
Il Presidente Il Giudice estensore
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