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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 8036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8036 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI NAPOLI in persona del giudice, dott. Gabriella Gagliardi, all'udienza del 5 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2875/2025 cui è stata riunita la causa iscritta al n. 2877/2025 R.G. Previdenza
TRA
, , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LO PA presso il cui studio domicilia come in atti OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Roberto Maisto con cui elettivamente domicilia come in atti OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad avviso di accertamento CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi depositati il 6.02.2025 e successivamente riuniti, l'istante in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso gli avvisi di accertamento n. 18621466 del 13.5.2024 notificato il 17.5.2024, e n. 18621356, formato e notificato in pari data, con cui l' gli aveva ingiunto di pagare, CP_1 rispettivamente, le somme di € 436,80 a titolo di assegni familiari corrisposti relativi al periodo dal 01/01/2011 al 08/08/2011, e di € 7.740,71 relativa alla prestazione di disoccupazione, inerente il periodo dal 01/01/2011 al 08/08/2011. Evidenziava per entrambi l'irripetibilità delle somme invocando il legittimo affidamento e l'assenza di dolo del percipiente, nonché la intervenuta prescrizione del credito vantato dall' . CP_1
1 Concludeva quindi per sentire dichiarare la “nullità integrale, la inefficacia e la invalidità” dei verbali di accertamento n. 18621466 e n. 18621356, con condanna dell al pagamento delle spese di lite. CP_1
Si costituiva l in entrambi i giudizi rilevando l'intervenuto annullamento in CP_1 autotutela degli indebiti per cui è causa e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere. All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da sentenza redatta e depositata in pari data.
** ** Deve dichiararsi cessata la materia del contendere. L' ha dimostrato l'intervenuto annullamento in sede amministrativa di CP_1 entrambi i provvedimenti di indebito notificati alla parte ricorrente con conseguente abbandono degli stessi con riferimento all'intero importo portato dagli avvisi ( cfr. provvedimenti in autotutela nella la produzione documentale
) . CP_1
Tanto determina il venir meno di ogni ulteriore ragione di contesa tra le parti relativamente a tali specifici crediti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo alle stesse alla prosecuzione del giudizio. Non vi è ragione di dubitare della veridicità della detta documentazione, fatta propria dal procuratore del ricorrente che ha aderito alla odierna udienza alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Deve, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere. La formula, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito - a differenza di quanto previsto per il processo amministrativo (cfr. art.27 legge 1034/1971) - individua, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, l'intera gamma di situazioni successive alla pendenza del processo idonee ad incidere sull'oggetto sostanziale della lite ed a determinare in relazione ad esso il venir meno di ogni ragione di contrasto ed appare, quindi, senz'altro utilizzabile nel caso di specie (cfr., in relazione alla avvenuta transazione,ex plurimis Cass. 4035/1999; 2197/1998; Cass. 1614/1994). Quanto al governo delle spese di lite, tenuto conto che i provvedimenti in autotutela risultano formati in data 10.04.2025, ovvero in epoca successiva al deposito dei ricorsi introduttivi del presente giudizio (6.02.2025), le stesse seguono la virtuale soccombenza e si liquidano a carico dell' , come da CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
2 a) dichiara cessata la materia del contendere quanto ai crediti indicati negli avvisi di accertamento opposti;
b) condanna l alla refusione delle spese di lite che liquida in € 1865,00 a CP_1 titolo di onorario, oltre contributo spese e oltre IVA e CPA, con attribuzione al procuratore antistatario. Napoli, 5.11.2025
Il Giudice del lavoro dr. Gabriella Gagliardi
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Il TRIBUNALE DI NAPOLI in persona del giudice, dott. Gabriella Gagliardi, all'udienza del 5 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2875/2025 cui è stata riunita la causa iscritta al n. 2877/2025 R.G. Previdenza
TRA
, , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LO PA presso il cui studio domicilia come in atti OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Roberto Maisto con cui elettivamente domicilia come in atti OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad avviso di accertamento CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi depositati il 6.02.2025 e successivamente riuniti, l'istante in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso gli avvisi di accertamento n. 18621466 del 13.5.2024 notificato il 17.5.2024, e n. 18621356, formato e notificato in pari data, con cui l' gli aveva ingiunto di pagare, CP_1 rispettivamente, le somme di € 436,80 a titolo di assegni familiari corrisposti relativi al periodo dal 01/01/2011 al 08/08/2011, e di € 7.740,71 relativa alla prestazione di disoccupazione, inerente il periodo dal 01/01/2011 al 08/08/2011. Evidenziava per entrambi l'irripetibilità delle somme invocando il legittimo affidamento e l'assenza di dolo del percipiente, nonché la intervenuta prescrizione del credito vantato dall' . CP_1
1 Concludeva quindi per sentire dichiarare la “nullità integrale, la inefficacia e la invalidità” dei verbali di accertamento n. 18621466 e n. 18621356, con condanna dell al pagamento delle spese di lite. CP_1
Si costituiva l in entrambi i giudizi rilevando l'intervenuto annullamento in CP_1 autotutela degli indebiti per cui è causa e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere. All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da sentenza redatta e depositata in pari data.
** ** Deve dichiararsi cessata la materia del contendere. L' ha dimostrato l'intervenuto annullamento in sede amministrativa di CP_1 entrambi i provvedimenti di indebito notificati alla parte ricorrente con conseguente abbandono degli stessi con riferimento all'intero importo portato dagli avvisi ( cfr. provvedimenti in autotutela nella la produzione documentale
) . CP_1
Tanto determina il venir meno di ogni ulteriore ragione di contesa tra le parti relativamente a tali specifici crediti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo alle stesse alla prosecuzione del giudizio. Non vi è ragione di dubitare della veridicità della detta documentazione, fatta propria dal procuratore del ricorrente che ha aderito alla odierna udienza alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Deve, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere. La formula, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito - a differenza di quanto previsto per il processo amministrativo (cfr. art.27 legge 1034/1971) - individua, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, l'intera gamma di situazioni successive alla pendenza del processo idonee ad incidere sull'oggetto sostanziale della lite ed a determinare in relazione ad esso il venir meno di ogni ragione di contrasto ed appare, quindi, senz'altro utilizzabile nel caso di specie (cfr., in relazione alla avvenuta transazione,ex plurimis Cass. 4035/1999; 2197/1998; Cass. 1614/1994). Quanto al governo delle spese di lite, tenuto conto che i provvedimenti in autotutela risultano formati in data 10.04.2025, ovvero in epoca successiva al deposito dei ricorsi introduttivi del presente giudizio (6.02.2025), le stesse seguono la virtuale soccombenza e si liquidano a carico dell' , come da CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
2 a) dichiara cessata la materia del contendere quanto ai crediti indicati negli avvisi di accertamento opposti;
b) condanna l alla refusione delle spese di lite che liquida in € 1865,00 a CP_1 titolo di onorario, oltre contributo spese e oltre IVA e CPA, con attribuzione al procuratore antistatario. Napoli, 5.11.2025
Il Giudice del lavoro dr. Gabriella Gagliardi
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