Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00033/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00394/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 394 del 2025, proposto da
IN CO, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Pagano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Manna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Rende, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Provincia di Cosenza, Comune di Cosenza, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento e/o la declaratoria di illegittimità
del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti amministrativi del 02.02.2025, comunicata a mezzo PEC in data 05.02.2025, ad oggi rimasta inevasa, volta ad ottenere copia dei documenti relativi alla pratica di esproprio sui terreni di proprietà del Sig. CO, siti in Rende (CS) e riportati in Catasto al foglio 11, part. 147 e al foglio 11, part. 36; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto del Sig. CO ad avere pieno accesso alla documentazione richiesta con l’Istanza di cui sopra,
e per la condanna
delle Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi l.r.p.t., all’esibizione ex art. 116 c.p.a. di tutta la documentazione oggetto dell’istanza di accesso del 02.02.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Calabria e Comune di Rende, con la relativa documentazione;
Viste le memorie difensive;
Vista la memoria del 14 novembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 il dott. VO AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con rituale ricorso ex art. 116 c.p.a. e per i motivi in esso dedotti, il sig. IN CO impugnava il “silenzio” opposto dal Comune di Rende alla sua istanza di accesso documentale volta a ottenere copia dell’intera documentazione riguardante la pratica di esproprio sui terreni di sua proprietà riportati al catasto foglio 11, part 147 e foglio 11, part 36, secondo comunicazione della Regione Calabria del 29 ottobre 2018, al fine di tutelarsi nelle opportune sedi giudiziarie.
Si costituiva in giudizio per resistere la Regione Calabria e così faceva anche il Comune di Rende, il quale, pur dichiarandosi estraneo al giudizio, affermava di avere riscontrato l’istanza in questione a mezzo di due separate comunicazioni, segnatamente prot. 18083 del 28 marzo 2025, da parte del Settore Gestione Territorio e Ambiente, e prot. 18906 del 02 aprile 2025, da parte del Settore Lavori Pubblici – Manutenzioni – Patrimonio, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse.
La Regione Calabria depositava, poi, una memoria, in cui evidenziava anche essa la sopravvenuta carenza di interesse, anche perché essa non aveva mai dato seguito alla procedura espropriativa, ritenuto che non vi era mai stata né l’immissione in possesso delle aree sopra indicate, né si era provveduto all’emissione del decreto di espropriazione entro il termine di scadenza dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, come già espresso in nota del 29 ottobre 2018 trasmessa al ricorrente.
Quest’ultimo depositava a sua volta una memoria, ove rappresentava che solo con la costituzione in giudizio era riuscito ad apprendere lo stato della procedura, con conseguente cessata materia del contendere ma con sua istanza evasa solo dopo la proposizione del presente giudizio.
Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025 la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio, alla luce anche delle statuizioni di parte ricorrente, dichiara cessata la materia del contendere, avendo quest’ultima ottenuto l’ostensione richiesta.
Per quanto riguarda le spese di lite, il Collegio ritiene che le stesse possano essere compensate perché se è pur vero che la documentazione richiesta è stata ostesa solo dopo la proposizione del ricorso, la Regione Calabria, con nota del 29 ottobre 2018 indirizzata al difensore del ricorrente, aveva ricordato al ricorrente stesso la sua facoltà di prendere visione della documentazione relativa all’esproprio, senza che ne seguisse alcuna richiesta, se non nel 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VO AL, Presidente, Estensore
Francesco Tallaro, Consigliere
Federico Baffa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| VO AL |
IL SEGRETARIO