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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/02/2025, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 32130/2024
Il Giudice Dott.ssa Giovanna Palmieri, all'udienza del 07/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 cpc, nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1
OCCHIONE ANDREA per procura in atti ricorrente
E
, in p. del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'Avv.to SCARLATO CP_1
PAOLA per procura generale alle liti in atti resistente
OGGETTO: opposizione ad atp per il riconoscimento di indennità di accompagnamento
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c. la parte ricorrente in epigrafe indicata, contestava l'esito dell'a.t.p. espletato tra le parti e col quale non era stato riconosciuta la sussistenza di requisito sanitario concernente l'indennità di accompagnamento.
L' tempestivamente costituitosi ha chiesto di dichiarare inammissibile o di CP_1
rigettare nel merito il ricorso per genericità delle allegazioni svolte in ricorso e si
è opposto al rinnovo di consulenza medico legale.
Discussa oralmente la causa è stata decisa all'odierna udienza, col pubblica lettura di sentenza, depositata in via telematica. Ad avviso della scrivente, alla luce della genericità delle contestazioni mosse da parte ricorrente nell'atto introduttivo, volte ad esprimere dissenso sulla svolta consulenza medico legale in prime cure e dell'assenza di nuova documentazione medica prodotta, che dia conto di più recente riscontri diagnostici, non risultano prospettate idonee argomentazioni da parte ricorrente che possano mettere in discussione le conclusioni cui è pervenuto il nominato c.t.u. nel giudizio di a.t.p. all'esito di visita espletata sulla parte ricorrente e delle documentazione medica prodotta in atti. In particolare il nominato medico legale ha evidenziato, all'esito dell'esame della documentazione sanitaria prodotta in atti e di visita espletata sulla parte ricorrente, che la stessa conserva i passaggi posturali e che la stessa è apparsa orientata nel tempo e nello spazio ed in grado di provvedere alle necessità primarie della vita quotidiana. ( v. pag.11 e 12 della relazione medico legale).
In ragione dell'accuratezza dell'indagine medico legale svolta e dell'assenza di lacune logico giuridiche, le conclusioni rassegnate dal ctu meritano di essere condivise poste a fondamento della presente decisione;
la richiesta consulenza tecnica medico legale non può essere disposta perché esplorativa ed il ricorso non può pertanto essere esaminato.
Le spese di lite sono dichiarate irripetibili in ragione delle dichiarate condizioni reddituali, non contrastate in atti da altra documentazione.
Le spese di consulenza medico legale della prima fase di giudizio restano a carico di parte convenuta e sono liquidate come da decreto del Giudice designato per l'ATP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dalle ricorrenti in epigrafe con ricorso depositato il 9 settembre 2024, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
Pag. 2 di 3 1 ) Dichiara inammissibili le domande;
2.) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Le spese di consulenza medico legale della prima fase restano a carico di parte e sono liquidate come da decreto del Giudice designato per l'ATP. CP_1
Roma 7 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
Pag. 3 di 3
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 32130/2024
Il Giudice Dott.ssa Giovanna Palmieri, all'udienza del 07/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 cpc, nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1
OCCHIONE ANDREA per procura in atti ricorrente
E
, in p. del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'Avv.to SCARLATO CP_1
PAOLA per procura generale alle liti in atti resistente
OGGETTO: opposizione ad atp per il riconoscimento di indennità di accompagnamento
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c. la parte ricorrente in epigrafe indicata, contestava l'esito dell'a.t.p. espletato tra le parti e col quale non era stato riconosciuta la sussistenza di requisito sanitario concernente l'indennità di accompagnamento.
L' tempestivamente costituitosi ha chiesto di dichiarare inammissibile o di CP_1
rigettare nel merito il ricorso per genericità delle allegazioni svolte in ricorso e si
è opposto al rinnovo di consulenza medico legale.
Discussa oralmente la causa è stata decisa all'odierna udienza, col pubblica lettura di sentenza, depositata in via telematica. Ad avviso della scrivente, alla luce della genericità delle contestazioni mosse da parte ricorrente nell'atto introduttivo, volte ad esprimere dissenso sulla svolta consulenza medico legale in prime cure e dell'assenza di nuova documentazione medica prodotta, che dia conto di più recente riscontri diagnostici, non risultano prospettate idonee argomentazioni da parte ricorrente che possano mettere in discussione le conclusioni cui è pervenuto il nominato c.t.u. nel giudizio di a.t.p. all'esito di visita espletata sulla parte ricorrente e delle documentazione medica prodotta in atti. In particolare il nominato medico legale ha evidenziato, all'esito dell'esame della documentazione sanitaria prodotta in atti e di visita espletata sulla parte ricorrente, che la stessa conserva i passaggi posturali e che la stessa è apparsa orientata nel tempo e nello spazio ed in grado di provvedere alle necessità primarie della vita quotidiana. ( v. pag.11 e 12 della relazione medico legale).
In ragione dell'accuratezza dell'indagine medico legale svolta e dell'assenza di lacune logico giuridiche, le conclusioni rassegnate dal ctu meritano di essere condivise poste a fondamento della presente decisione;
la richiesta consulenza tecnica medico legale non può essere disposta perché esplorativa ed il ricorso non può pertanto essere esaminato.
Le spese di lite sono dichiarate irripetibili in ragione delle dichiarate condizioni reddituali, non contrastate in atti da altra documentazione.
Le spese di consulenza medico legale della prima fase di giudizio restano a carico di parte convenuta e sono liquidate come da decreto del Giudice designato per l'ATP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dalle ricorrenti in epigrafe con ricorso depositato il 9 settembre 2024, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
Pag. 2 di 3 1 ) Dichiara inammissibili le domande;
2.) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Le spese di consulenza medico legale della prima fase restano a carico di parte e sono liquidate come da decreto del Giudice designato per l'ATP. CP_1
Roma 7 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
Pag. 3 di 3