Articolo 131 bis del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 133Articolo 137
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19 aprile 2025
Art. 131-bis. (Ente circoli della Marina militare) 1. L'Ente circoli della Marina militare e' preposto alla direzione e all'amministrazione dei circoli ufficiali e sottufficiali della Marina militare nel rispetto della vigente normativa amministrativo-contabile e del relativo statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1949, n. 83 , e successive modificazioni. 2. ((Gli ufficiali e i sottufficiali della Marina militare sono soci ordinari, iscritti di diritto ai circoli, e)) versano una quota mensile di importo determinato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Entrata in vigore il 19 aprile 2025
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