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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 02/07/2025, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 5775/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa E. Tommasi di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento promosso da nato a [...] il Parte_1
19/07/1955, c.f. con l'Avv. ZANTEDESCHI C.F._1
MICHELE
contro nata a [...], il Controparte_1
20/05/1956, con l'Avv. FUGGETTI GIULIA, C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta del 10.04.2025 davano atto di aver
Pagina 1 di 4 raggiunto un accordo per la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 191/2019 pronunciata dal Tribunale di Verona, recettivo della proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza di comparizione personale delle parti del 20.02.2025.
Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla si oppone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 09.10.2024 l'attore chiedeva la modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili che le parti avevano concordato e che erano state recepite dal Tribunale di Verona con la sentenza del 30 gennaio 2019,
chiedendo in particolare la riduzione dell'importo dell'assegno divorzile dovuto alla resistente ad euro 700,00 mensili.
Si costituiva ritualmente la resistente il 20.01.2025 che contestava le allegazioni avverse, e chiedeva invece la conferma delle condizioni di divorzio.
All'udienza del 20.02.2025 il giudice relatore formulava la seguente proposta conciliativa:
“riduzione dell'assegno divorzile dovuto dal ad € 1.300 mensili CP_2
a decorrere dalla data in cui la resistente ha percepito la pensione con
conseguente rideterminazione del dovuto per gli arretrati non versati dal
ricorrente sulla base di tale importo, con rinuncia delle parti ad ogni
Pagina 2 di 4 ulteriore pretesa e compensazione delle spese”
Le parti accettavano la suddetta proposta conciliativa e chiedevano un termine per provvedere al conteggio degli arretrati dovuti dal ricorrente e per formulare conclusioni congiunte.
Con note scritte del 10.04.2025 le parti confermavano di aver raggiunto un accordo nei termini riportati nelle predette note alle quali si richiamavano integralmente.
Ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti e trasposto nelle succitate note di trattazione scritta debba essere recepito, poiché le condizioni ivi stabilite risultano eque e legittime alla luce delle dichiarazioni delle parti, della loro situazione economica-reddituale, della documentazione depositata;
che le condizioni risultano eque e non contrastano con norme imperative;
ritenuto che, stante l'assenza di soccombenza alla luce dell'accordo raggiunto e la richiesta delle parti in tal senso, le spese di lite debbano essere compensate;
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento promosso da contro Parte_1 Controparte_1
congiuntamente così dispone:
1) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e sopra riportati;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Pagina 3 di 4 Così deciso in Verona il 24/06/2025
IL PRESIDENTE Rel
Dott. Massimo Vaccari
Pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa E. Tommasi di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento promosso da nato a [...] il Parte_1
19/07/1955, c.f. con l'Avv. ZANTEDESCHI C.F._1
MICHELE
contro nata a [...], il Controparte_1
20/05/1956, con l'Avv. FUGGETTI GIULIA, C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta del 10.04.2025 davano atto di aver
Pagina 1 di 4 raggiunto un accordo per la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 191/2019 pronunciata dal Tribunale di Verona, recettivo della proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza di comparizione personale delle parti del 20.02.2025.
Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla si oppone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 09.10.2024 l'attore chiedeva la modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili che le parti avevano concordato e che erano state recepite dal Tribunale di Verona con la sentenza del 30 gennaio 2019,
chiedendo in particolare la riduzione dell'importo dell'assegno divorzile dovuto alla resistente ad euro 700,00 mensili.
Si costituiva ritualmente la resistente il 20.01.2025 che contestava le allegazioni avverse, e chiedeva invece la conferma delle condizioni di divorzio.
All'udienza del 20.02.2025 il giudice relatore formulava la seguente proposta conciliativa:
“riduzione dell'assegno divorzile dovuto dal ad € 1.300 mensili CP_2
a decorrere dalla data in cui la resistente ha percepito la pensione con
conseguente rideterminazione del dovuto per gli arretrati non versati dal
ricorrente sulla base di tale importo, con rinuncia delle parti ad ogni
Pagina 2 di 4 ulteriore pretesa e compensazione delle spese”
Le parti accettavano la suddetta proposta conciliativa e chiedevano un termine per provvedere al conteggio degli arretrati dovuti dal ricorrente e per formulare conclusioni congiunte.
Con note scritte del 10.04.2025 le parti confermavano di aver raggiunto un accordo nei termini riportati nelle predette note alle quali si richiamavano integralmente.
Ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti e trasposto nelle succitate note di trattazione scritta debba essere recepito, poiché le condizioni ivi stabilite risultano eque e legittime alla luce delle dichiarazioni delle parti, della loro situazione economica-reddituale, della documentazione depositata;
che le condizioni risultano eque e non contrastano con norme imperative;
ritenuto che, stante l'assenza di soccombenza alla luce dell'accordo raggiunto e la richiesta delle parti in tal senso, le spese di lite debbano essere compensate;
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento promosso da contro Parte_1 Controparte_1
congiuntamente così dispone:
1) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e sopra riportati;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Pagina 3 di 4 Così deciso in Verona il 24/06/2025
IL PRESIDENTE Rel
Dott. Massimo Vaccari
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